Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Nella Mori Presidente
Giudice relatore - estensore dott.ssa Adriana Gherardi dott. Gabriele Romano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 277/2020 RG
Avente ad OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Promossa da
Parte_1 -attrice-
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti PA Barabino e Filippo Barabino
Contro
_1 -convenuto-
Rappresentato e difeso dagli Avv. ti Rino Tortorelli e Nicole Rizzoli
Conclusioni
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo,
ogni avversaria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta,
previa ammissione occorrendo della prova testimoniale dedotta e non ammessa e previa ammissione di nuova CTU, accogliere le domande proposte da parte attrice in atto introduttivo, compresa la
Con vittoria di spese, compensi di lite ed accessori di legge".
Per parte convenuta:
"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni istanza attorea accogliere le seguenti
Conclusioni
- Preliminarmente: dichiarare la domanda attorea improcedibile/inammissibile per indeterminatezza e/o per difetto dei presupposti;
Nel merito: respingere le domande attoree perché indeterminate ed infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate. In via riconvenzionale e subordinata, accertare l'esistenza di atti donativi (anche indiretti) disposti in vita dal de cuius Controparte_2 a favore della figlia Parte_1
[...] secondo quanto esposto nelle premesse del presente atto, dichiarandola tenuta a collazione dei ridetti nel patrimonio ereditario del de cuius, previa - ove necessaria - dichiarazione di nullità di tutte quelle donazioni dirette compiute a favore della signora Parte_1 in mancanza del requisito di forma prescritto dalla legge, conseguentemente attribuirne il valore pro quota ricevuto alla legittima ed accertando, in ogni caso, che la quota di legittima a lei spettante risulta soddisfatta con il donatum ed il relictum a suo favore.
Rigettare all'esito ogni avversa domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi".
FATTO E DIRITTO
notificava atto di citazione nei confronti del fratello _1 affermando che il Parte_1
(padre di entrambe le parti,testamento pubblico redatto in data 19.09.2013 da Controparte_2 deceduto in data 8.05.2019 ), con il quale il de cuius nominava erede universale l'odierno convenuto, attribuendogli ½ della propria quota di un immobile, avrebbe leso la legittima spettante alla parte attrice, che il padre le aveva espressamente riconosciuto, affermava inoltre che il convenuto avesse ricevuto donazioni dal de cuius, che - pertanto dovevano essere tenute in considerazione al fine della riunione fittizia.
In particolare, l'attrice affermava che _1 fosse tenuto a conferire nell'eredità quanto segue:
-£ 100.000.000 a suo dire ricevute dal fratello a seguito della vendita di un immobile posto in Via
Rossetti, 18 acquistato per la somma di £ 160.000.000 con provvista proveniente dai genitori e poi rivenduto al prezzo di £ 175.000.000, di cui restituiva ai genitori solo £ 75.000.000;
-appartamento di Via P. Cieli, 14 ricevuto in donazione dai genitori apparentemente acquistato per £
84.000.000 e rivenduto per € 125.000,00, locupletandone la differenza di prezzo;
-€ 4.800,00 quale quota della donazione ricevuta dai genitori per € 9.600,00;
-quota di valore locativo del bene immobile di Via P Cieli 14 goduto gratuitamente dal 1994 al
1999 e successivamente ricevuto in donazione dai genitori, di cui ai punti che precedono.
Si costituiva in giudizio _1 il quale affermava che Controparte_2 aveva avuto particolare dimestichezza con l'acquisto e la vendita di beni immobili, tanto che nel corso della sua vita era stato proprietario di più di 50 beni immobili, tra fabbricati e terreni nell'intera provincia della Spezia e che capitava di sovente, presumibilmente per motivi fiscali, che il signor CP pur essendo egli stesso autore materiale della compravendita effettuata ( in qualità di acquirente o di venditore), provvedesse ad intestare il bene al figlio _1 (piuttosto che alla figlia PT o alla moglie SI.ra ). Parte_2
La difesa di parte convenuta affermava altresì che, nei casi in cui nei descritti “affari”, era coinvolto
_1 il denaro derivante dalle vendite, non veniva mai trattenuto da quest'ultimo, ma و
"passava" solo dal suo conto per poi essere autonomamente gestito dal padre, unico vero amministratore e "mente” delle operazioni economiche sottese.
Affermava inoltre che parte attrice non avesse tenuto conto dell'esistenza di altri beni facenti parte dell'attivo ereditario, che dovevano essere oggetto di stima e delle donazioni ricevute dalla parte attrice.
La causa è stata istruita mediante CTU volta a descrivere i beni immobili relitti e stimarne il valore, nonché a verificare i movimenti relativi ai conti correnti intestati al de cuius.
Nel merito
Sull' improcedibilità/inammissibilità della domanda
Si ritiene che detta eccezione debba essere rigettata in quanto l'atto introduttivo indica quale fosse il patrimonio relitto e le donazioni asseritamente ricevute dal convenuto, sebbene non effettui il preciso calcolo matematico inerente l'asserita lesione alla propria quota di legittima e non indichi quali altre disposizioni patrimoniali fossero state effettuate in vita dal de cuius in favore di parte attrice e della di lei figlia _3 successivamente emerse nel corso del giudizio, a seguito della disposta CTU.
Occorre infatti precisare che l'onere della prova inerente le donazioni asseritamente lesive della quota di legittima, effettuate in vita dal de cuius, grava nei confronti dell'erede legittimario che agisce ai sensi dell'art. 555 c.c., ma non può essere inteso nel senso che quest'ultimo sia tenuto a precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni debba essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione della quota di legittima ( si veda in proposito Cass. Civ. Sent. n.
17926/2020).
Sull'interpretazione del testamento
Il testamento pubblico di Controparte_2 contiene la conferma di un precedente testamento olografo e delle relative integrazioni, che non sono stati prodotti dalle parti, si deve tuttavia osservare che tale ultimo testamento, stante il suo contenuto, appare di per sé solo sufficiente e completo, al fine di verificare le disposizioni di ultima volontà del de cuius, anche senza l'esame dei precedenti, che possono ritenersi dallo stesso sostituiti.
In particolare detto testamento dispone: "Confermo innanzi tutto il testamento olografo e le integrazioni al detto testamento da ma fatte rispettivamente in data 9/11/2010 e 12/11/2010; ad integrazione di quanto disposto con il detto testamento olografo nomino erede mio figlio _1
[...] e lascio solo la legittima a mia figlia PT .
Come in detto testamento precisato voglio che nella quota ereditaria di mio figlio _1 vada per un mezzo la quota di mia spettanza sulla casa a La Spezia, Via dei Pilastri n. 180 ove abito e che la restante quota di detta casa vada a mia OT _3 figlia di mia figlia PT . Questa è la mia volontà".
Si ritiene che la volontà espressa dal testatore appaia chiara laddove intende attribuire al figlio
CP 1 - erede universale - ex re certa, metà della sua quota dell'immobile (che era di 4/6 mentre per 1/6 ciascuno, era già di proprietà dei figli PT e _1, a seguito del decesso della madre di questi ultimi, moglie del de cuius SI.ra Parte_2 ), mentre con la locuzione "restante quota" il testatore intendeva attribuire l'altra metà della quota di sua proprietà alla OT _3 ( figlia di PT ), a titolo di legato.
Tale disposizione in merito all'immobile, segue infatti quella che riguarda gli eredi - _1 е PT · dalla quale risulta separata, essendo collocata al punto successivo e precisa l'ulteriore volontà, chiaramente espressa dal testatore, di lasciare al figlio _1 ( nella propria quota ereditaria) ed alla OT _3 (a titolo di legato) la metà per ciascuno, della sua quota di proprietà dell'immobile.
Nessun'altra interpretazione appare plausibile, in particolare non pare in alcun modo espressa la volontà di indicare che per "restante quota" il testatore volesse intendere di dover detrarre dalla quota lasciata in legato alla OT, la quota di legittima spettante alla madre della medesima.
Il testatore ha infatti correttamente indicato che alla figlia PT dovesse essere riconosciuta la quota di legittima, al figlio PA la legittima e la quota disponibile, alla OT _3 la metà della quota dell'immobile di sua proprietà, a titolo di legato.
Sulle reciproche domande di riduzione delle donazioni
_1
Per quanto attiene la quota parte del valore locativo dell'immobile di Via P. Cieli.
Parte attrice rivendica il conferimento nella massa ereditaria della quota di valore locativo avrebbe goduto dell'immobile di via P. Cieli, di proprietà del de cuius, di cui _1 gratuitamente dal 1994 al 1999.
Si deve osservare che, pur non essendo contestata la circostanza di cui sopra, la messa a disposizione a titolo gratuito di un bene immobile da parte dei genitori in favore di uno dei figli non costituisce una donazione indiretta, poichè l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, utilità che non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso. Tali differenziazioni comportano quindi l'insussistenza nel comodato dell'animus donandi, requisito indispensabile della donazione.
Si deve inoltre osservare che, come correttamente eccepito da parte convenuta, documentato e non contestato da parte attrice, quest'ultima ha a sua volta goduto a titolo gratuito di un immobile, posto nella Via P. Cieli- di proprietà dei genitori e ciò dal 1985, per circa sette anni (come risulta dalla dichiarazione di residenza anagrafica inoltrata dalla stessa Parte_1 a fornitori di utenze domestiche per fruire delle agevolazioni di legge).
Per quanto attiene la quota parte del versamento di euro 9.600,00
Parte convenuta ha eccepito che la domanda sul punto fosse infondata, in quanto l'importo di €
9.600,00 versato a proprio favore, dal conto cointestato ad entrambi i genitori, pertanto solo per il
50% di pertinenza del de cuius, rappresentasse in realtà un contributo parziale alle anticipazioni del sig. _1 per le spese di costruzione di un immobile in La Spezia, che i genitori decidevano di far costruire finanziandone i costi - per destinarlo ai figli _1 e PT, attualmente cointestato alle parti di questo giudizio e non facente parte del patrimonio ereditario del de cuius.
A tale proposito si deve osservare che – benchè – risulti pacifica e documentata la circostanza di cui al punto che precede, inerente la volontà dei genitori di sostenere le spese di costruzione dell'immobile in La Spezia, cointestato ad entrambi i figli, il convenuto, a fronte dell'evidenza documentale del versamento della somma di € 9600,00 sul proprio conto corrente, non ha fornito alcuna dimostrazione circa le anticipazioni che quest'ultima doveva rimborsare.
- -come detto il conto corrente da cui proveniva detta somma era cointestato ad [...] Poiché
CP e Parte_2 la quota di pertinenza di quest'ultimo, in assenza di diverse evidenze probatorie, che dovevano essere fornite da parte convenuta e riguardare nello specifico a quali anticipazioni per la costruzione dell'immobile di Via Marconi in La Spezia, fossero riferite, si ritiene fosse pari ad € 4.800,00, che dovranno essere conteggiati, previa rivalutazione alla data dell'apertura della successione (così per € 4920,00), ai fini della riunione fittizia.
Immobile di Via Rossetti 18
Dalla documentazione agli atti si evince che tale immobile è stato acquistato da _1 in data 24/6/97.
Si ritiene dimostrato che detto acquisto sia avvenuto con denaro proveniente dai genitori ed in particolare per la somma di £ 160.000.000, in quanto risulta depositata agli atti copia di assegno circolare emesso in data 19/6/97 sul conto corrente presso Banca Toscana MPS intestato ai genitori delle parti, Controparte_2 e Parte_2 Nonostante non sia stata depositata copia della parte “retrostante” di tale assegno appare evidente la concomitanza temporale della sua emissione rispetto al rogito notarile avvenuto a distanza di pochi giorni. Parte convenuta - inoltre - a fronte di tale documentazione, non ha dimostrato in alcun modo che la provvista per l'operazione provenisse da un proprio conto. Al contrario ha affermato che detta operazione immobiliare, come l'altra oggetto di questo giudizio, fossero state in realtà effettuate dal padre, tramite il nominativo del figlio ed a riprova di ciò ha depositato procura speciale a vendere detto immobile immediatamente rilasciata da _1 al padre.
Detto immobile è stato pacificamente rivenduto in data 2/4/98 al prezzo di £ 175.000.000 di cui £
75.000.000 sono stati versati da _1 sul conto corrente MPS cointestato ai genitori.
Si deve ritenere accertato che il prezzo effettivo di tale vendita sia quello indicato al punto che precede, nonostante la diversa indicazione nel rogito notarile stipulato, in quanto coincidente con quanto indicato nel contratto preliminare depositato da parte attrice, che conteneva anche le indicazioni del prezzo realmente pattuito e dei relativi acconti, che confermano l'indicazione di un prezzo inferiore a fini fiscali nel rogito notarile ( docc 12,13).
Si deve quindi ritenere che, in assenza di prova circa l'effettiva restituzione ai genitori, _1
[...] abbia trattenuto £ 100.000.000 di cui £ 50.000.000 da imputare alla quota del padre [...]
CP
_1 abbia ricevuto qualeAlla luce di quanto esposto è allora possibile ritenere che donazione indiretta la somma di £ 160.000.000 da parte dei genitori per l'acquisto dell'immobile di
Via Rossetti. Pertanto ai fini che ci occupano £ 80.000.000 da parte di Controparte_2 detto immobile è stato rivenduto per £ 175.000.000,00 poiché ne sono stati restituiti £ 75.000.000, la quota restituita ad Controparte 2 è pari a £ 37.500.000.
Residua pertanto ai fini della riunione fittizia a titolo di donazione indiretta da imputare alla massa di CP la somma di £ 50.000.000 pari ad € 25.883,00, tale somma deve essere rivalutata alla data di apertura della successione risultando pari ad € 36.417,38.
Immobile di Via Privata Cieli
_1 per £84.000.000 in dataDetto immobile risulta essere stato venduto dai genitori a
24.3.99 e successivamente rivenduto in data 13.5.98 per € 125.000,00.
Parte attrice ha affermato che detta vendita fosse in realtà una donazione diretta dell'immobile.
Si deve tuttavia a tale proposito osservare come, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta donazione, non si possa prescindere dalla proposizione della domanda di simulazione dell'atto di compravendita, nella specie non sussistente, pertanto di tale operazione non si potrà tenere conto ai fini della riunione fittizia.
Land Rover
Si deve osservare che, come correttamente eccepito da parte convenuta, l'asserita donazione dell'autovettura CP_4 sia stata indicata solo con la prima memoria istruttoria e che appaia pertanto tardiva, pertanto dei relativi importi non si dovrà tenere conto al fine della riunione fittizia.
Si deve in ogni caso considerare come fosse stato depositato in atti unicamente un assegno pari ad €
7000,00, con corrispondente stralcio del relativo estratto conto bancario ( docc. 37 e 39 ) e che - trattandosi di conto corrente cointestato ai coniugi Controparte_5, la quota di pertinenza del primo fosse pari unicamente ad € 3500,00. _1 deve imputare alla riunione fittizia quanto ricevuto a titolo di Conclusivamente donatum:
£50.000.000 pari ad € 25.823,00 rivalutati alla data dell'apertura della successione per € 36.417,38
€ 4.800,00 rivalutati alla data dell'apertura della successione per € 4920,00
Così per € 41.337,38, oltre ad € 25.855,00 per quanto si dirà ai punti che seguono, in merito alla donazione di somme effettuata in favore di entrambi i fratelli per la costruzione dell'immobile di cui sono attualmente proprietari.
Pertanto per complessivi € 67.192,38.
Parte_1
Per quanto riguarda il versamento di € 75.000,00 effettuato da verosimilmente, per _1 9
concomitanza temporale, a seguito della vendita dell'immobile di Via P. Cieli, sul conto corrente cointestato a Parte_1 detto importo non può essere _1 Parte_2 e
,
considerato donazione da parte del de cuius alla figlia, stante il mancato accoglimento della domanda relativa all'accertamento della dissimulata donazione, in assenza di specifica domanda di accertamento della simulazione della vendita. Poiché il versamento di tale somma è avvenuto su conto cointestato, potrà al più essere considerata per la quota di pertinenza di PT pari ad 1/3, una donazione effettuata da che tuttavia non rileva in questa sede._1 a Parte_1
Dalla documentazione bancaria agli atti e dalla CTU effettuata in corso di causa, il cui metodo e contenuto sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamati, è inoltre emerso che Controparte_2 abbia accreditato il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile di sua proprietà, posto in Via dello Strigo, sul conto cointestato [...] dette somme, in assenza di diversa specificazione, da parte dell'attrice Parte_3 "
secondo il criterio di vicinanza della prova, in relazione all'effettivo utilizzo delle medesime ed alla causale di versamento, devono pertanto ritenersi donazione in favore di PT per la quota di sua pertinenza pari al 50%, in ragione della cointestazione, così per € 18.750,00, rivalutate alla data dell'apertura della successione ai fini della riunione fittizia e pari ad € 21.018,75.
E' del pari emerso che siano stati versati sul medesimo conto corrente € 63.000,00 per assegni intestati a Controparte_2 senza che parte attrice abbia fornito anche in questo caso alcuna
,
indicazione circa l'utilizzo di tali somme o la causale di tale versamento, dovendo anche in tale caso ritenersi donazione per la parte relativa a pari al 50%, per € 31.500,00 rivalutati allaParte_1 data dell'apertura della successione in € 35.280,00.
In merito alle somme di € 16.000,00 e di € 30.000,00 prelevate in contanti dal conto corrente cointestato nelle date del 24/7/2007 e 22/11/2007 e versate inParte_4
,pari data sul conto corrente di Parte_1 si deve osservare che la quota del de cuius fosse pari al 50%, trattandosi di conto cointestato e che - in tale caso - a fronte della pacifica circostanza che i genitori avessero acquistato un terreno ove costruire l'immobile di Via Marconi attualmente di proprietà della parti del presente giudizio, la difesa di parte attrice abbia depositato documentazione consistente nelle fatture alla stessa intestate e relative ai lavori di costruzione dell'immobile, così come indicato anche nella memoria redatta dall'allora difensore dell'attuale parte convenuta in altra causa e depositata da parte attrice agli atti del presente giudizio.
ma diPertanto si ritiene che tali importi non costituiscano donazione in favore della figlia PT entrambi i fratelli in misura paritaria, pari ad € 23.000,00 ciascuno, da rivalutarsi, alla data dell'apertura della successione, nella somma complessiva di € 51.710,00, pari ad € 25.855,00 ciascuno (€ 18.080,00 + € 33.630,00).
Parte_1 deve quindi imputare ai fini della riunione fittizia le seguenti somme:
€ 18.750,00 pari ad € 21.018,00
€ 31500,00 pari ad € 35.280,00
€ 25.855,00
Così per complessivi € 82.153,00
Dalla CTU effettuata in corso di causa è altresì emerso che _3 figlia di Parte_1 e OT del de cuius, abbia ricevuto sul proprio conto corrente, i seguenti bonifici provenienti dal conto corrente cointestato pertanto da attribuire al de cuius per Controparte_6 la quota del 50% in ragione della cointestazione:
-€ 5.000,00 per bonifico in data 12/06/2014 di € 10.000,00 somma rivalutata alla data di apertura della successione pari ad € 5.120,00
- € 500,00 per bonifico in data 19/12/2014 di € 2.000,00 effettuato a favore di Controparte_3 somma rivalutata pari ad € 1028,00e Persona_1
-€ 3500,00 per bonifico in data 27/4/2015 di € 7000,00, somma rivalutata pari ad € 3594,50
-€ 5000,00 per bonifico in data 2/12/2015 di € 10.000,00 somma rivalutata pari ad € 5140,00
Così per complessivi € 14.882,50 da conteggiare, al solo fine della riunione fittizia, non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti di che non è parte di questo giudizio._3
Al CTU è stato conferito l'incarico di effettuare la stima del valore dei beni relitti, accertato come segue:
Parte_5
243.559,00, di cui
[...]
€180.333,33 (Via dei Pilastri, la cui quota del testatore pari a 4/6 è stata da quest'ultimo assegnata per metà al figlio _1 e per l'altra metà alla OT _3 a titolo di legato)
€ 63.225,667 per valori immobiliari diversi, meglio indicati nella CTU che qui integralmente si richiama.
VALORI MOBILIARI € 9.668,00 Si può pertanto procedere alla RIUNIONE FITTIZIA come segue:
Relictum
VALORE BENI ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
VALORE IMMOBILI € 243.559,00
VALORI MOBILIARI € 9668,00
Donatum
A favore di _1 Complessivi € 67.192,38
A favore di Parte_1 complessivi€ 82.153,00
A favore di _3 e Persona_1 € 14.882,50
TOTALE € 417.454,88
La legittima spettante alla parte attrice per la quota di 1/3 è pertanto pari a € 139.152,00
Al fine di verificare se le disposizioni testamentarie abbiano leso la quota di legittima, così come determinata, occorre effettuare il seguente calcolo:
Parte_1 ha ricevuto
€ 3222,66 quale quota dei valori mobiliari relitti e già divisi tra i fratelli
€ 35.280,00 donazione
€ 21.018,75 donazione
€ 25.855,00 donazione
Così per complessivi € 82.153,00
Deve pertanto ricevere al fine di integrare la propria quota di legittima il seguente importo: €
56.999,00 (€ 139.152,00 -82.153,00).
Al fine di verificare se i beni relitti siano sufficienti per soddisfare la quota di legittima, occorre escludere il denaro già oggetto di divisione tra i fratelli ed il valore dell'immobile assegnato alla quota di _1 ed a titolo di legato ad _3 pari ad € 180.332,00 ( € 90.166,00 ciascuno ).
Nel patrimonio relitto rimangono dunque beni immobili per un valore stimato dal CTU di €
63.225,67 attualmente in comunione ereditaria tra i fratelli _1 e PT Il valore di tali beni relitti
è capiente al fine di soddisfare la legittima in favore di PT pertanto si ritiene che non debba farsi luogo alla riduzione delle disposizioni testamentarie, che non ledono in alcun modo la quota di legittima spettante a PT risultando del pari salvaguardata la quota di legittima spettante a _1, oltre ad una quota di riserva, considerate le donazioni accertate, ciò in quanto _1 secondo le disposizioni testamentarie deve ricevere nella sua quota la metà di quanto di proprietà del de cuius in relazione all'immobile di Via dei Pilastri pari ad € 90.166,00, ha ricevuto la somma di € 6.445,32, per valori mobiliari già divisi tra i fratelli ed € 67.192,38. per donazioni, così per complessivi € 163.803,7 ( di cui € 139.152,00 a titolo di legittima ed il residuo quale disponibile).
Poiché nel presente giudizio non è stata effettuata alcuna domanda di divisione, è quindi possibile accertare che Parte_1 ha diritto a vedersi attribuita la percentuale pari al 90% ( quota dei
9/10) dei beni relitti ( indicati nella CTU quali immobili diversi ) non oggetto di specifiche disposizioni testamentarie, che potranno essere oggetto di eventuale successiva divisione tra i fratelli.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, in ragione del rigetto della domanda di riduzione per l'accertata mancanza di lesione della quota di legittima, previa interpretazione del testamento, così come indicato da parte attrice ed in considerazione dell'accertamento della sussistenza di donazioni a favore di entrambe le parti, se ne ritiene corretta l'integrale compensazione, con spese di CTU da porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
,-Accerta e dichiara che le disposizioni testamentarie di Controparte_2 unitamente alle donazioni effettuate in vita dal de cuius, non ledono la quota di legittima spettante a Parte_1 , pari ad €
139.152,00;
e per l'effetto
-Rigetta la domanda di riduzione così come formulata;
-Accerta e dichiara che, al fine di soddisfare la propria quota di legittima, detratte le donazioni ricevute, per complessivi € 82.153,00, Parte_1 ha diritto a ricevere beni relitti per un valore pari ad € 56.999,00, corrispondenti al 90% del valore dei beni immobiliari relitti diversi da quello di Via dei Pilastri, stimati dal CTU per complessivi € 63.225,66 (pertanto per la quota di 9/10 );
-Compensa integralmente le spese del presente giudizio, pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale della Spezia, in data 29/4/2025.
Il Giudice rel est Il Presidente
Adriana Gherardi Nella Mori