Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01724/2026REG.PROV.COLL.
N. 00651/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della Società -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Rione Sirignano n. 6;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE IT in Roma, via Girolamo Da Carpi 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3482/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. ER MI PA e viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS- svolgente attività di panificazione nel locale per cui è causa, ha impugnato innanzi al TAR Campania l’ordinanza n. 31/08 del 17/4/2008, recante annullamento della concessione edilizia n. 153/2001, riferita all’immobile per cui è causa, nonché le ordinanze di sgombero emesse dal Comune di -OMISSIS-, con le quali gli è stato ordinato di sgomberare gli immobili ivi individuati, tutti insistenti in -OMISSIS- e di corrispondere al Comune di -OMISSIS-, a titolo di indennità risarcitoria per occupazione senza titolo, le somme ivi specificamente indicate.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di -OMISSIS- di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3482/23 il TAR Campania in parte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, e in parte lo ha rigettato.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS-, nella qualità in atti, ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) erronea statuizione di inammissibilità del ricorso; violazione degli artt. 2702 c.c. e 63-64 c.p.a; 2) violazione dell’art. 35 c.p.a; 3) violazione degli artt. 30 e 31 d.P.R. n. 380/01; violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90; 4) erronea declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione alla parte del provvedimento con cui si è ordinato il pagamento dell’indennità di occupazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di -OMISSIS- di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’11.2.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante censura sotto vari profili la statuizione di inammissibilità del ricorso disposta dal giudice di prime cure in relazione all’impugnativa delle ordinanze di sgombero nn. 56, 57 e 58 del 03/12/2019, deducendo la propria legittimazione attiva al riguardo.
Le censure sono infondate.
4. Emerge dalla documentazione in atti che:
- la società -OMISSIS-ha acquistato – giusta contratto per notar -OMISSIS-di Napoli, in data 8.8.2000, rep. n. -OMISSIS-, registrato a Napoli in data 28.8.2000 – un terreno di circa 28.000 mq., ubicato in -OMISSIS- di Napoli al -OMISSIS-
- divenuta proprietaria, la società ha presentato al Comune, in data 24.1.2001, (prot. n. 1647), una richiesta di sottoscrizione di convenzione urbanistica per la realizzazione, sulle predette aree, di opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri concessori;
- con delibera di G.M. n. 39 del 26.2.2001 il Comune ha accolto l’istanza, approvando lo schema di convenzione;
- la società ha presentato successivamente al Comune i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, e le parti hanno sottoscritto la convenzione di urbanizzazione con atto per notar -OMISSIS-;
- l’approvata convenzione precisava che il suolo di proprietà della società aveva la seguente consistenza e destinazione di zona:
a) p.lla 1049, di ha 02.70.39: “ zona H-attrezzature” per mq. 1800 circa ; “ zona E1-trasformazione prodotti agricoli ” per mq. 10.500 circa; “ zona D2-commerciale ed artigianale ” per mq. 15.500 circa; “ zona C/167” per circa mq. 500; restante parte di mq. 160 a strada esistente ”; b) p.lla 1028, di are 8.12 e p.lla 20, di are 2.80: “ zona D2-commerciale ed artigianale ”;
- ultimati gli interventi, la società ha presentato nel 2004 n. 121 domande di sanatoria edilizia, tutte rigettate, poiché tutti i manufatti realizzati erano a destinazione esclusivamente residenziale, e non
artigianale-commerciale;
- per tali ragioni, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi, disponendo altresì l’acquisizione delle aree e degli edifici al patrimonio comunale;
- tali provvedimenti sono stati impugnati dalla società innanzi al TAR Campania. All’esito del giudizio, il TAR partenopeo ha respinto il ricorso con sentenza n. 4934/09, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5170/10. Con ulteriore pronuncia n. 4953/2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la citata pronuncia n. 5170/10;
- alla luce di tali pronunce giudiziali, il Comune di -OMISSIS- di Napoli ha ordinato agli occupanti sine titulo degli immobili – tra cui l’odierno appellante – lo sgombero degli stessi, e il pagamento di un’indennità per l’occupazione.
5. Avverso tali provvedimenti il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso, deducendo l’illegittimità, sotto vari profili, del provvedimento di annullamento in autotutela delle concessioni edilizie emesse a valle della convenzione stipulata tra la Progetto 2000 e il Comune di -OMISSIS-, tra cui la concessione relativa all’immobile da lui occupato.
All’esito del giudizio, il TAR Campania ha dichiarato l’inammissibilità del relativo motivo di gravame, non avendo il ricorrente provato di essere proprietario dell’immobile in esame.
6. Tanto premesso, reputa il Collegio che la statuizione di inammissibilità emessa dal giudice di prime cure sia corretta, e vada dunque confermata.
Invero, vi è in atti contratto preliminare di compravendita dell’8.2.2001, seguito da un successivo contratto del 5.12.2003. In entrambi i contratti le parti hanno specificato che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato nella forma dell’atto pubblico notarile.
Senonché, tale contratto non è mai stato stipulato, né vi è stata mai trascrizione dell’acquisto e successiva voltura catastale del dedotto trasferimento immobiliare.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, inducono il Collegio a ritenere che non si sia ancora addivenuti alla stipula del definitivo contratto di compravendita, non essendosi la volontà delle parti tradotta in un negozio traslativo della proprietà dell’immobile in esame.
7. A contestazione di tale assunto, l’appellante ha prodotto una scrittura privata del luglio 2006. Nondimeno, trattasi di scrittura priva di data certa, e dunque priva di rilievo probatorio in ordine all’acquisto della qualità di proprietario dell’immobile in data antecedente l’emanazione dei provvedimenti odiernamente impugnati.
Tali conclusioni non mutano in ragione del deposito di tale scrittura avvenuta nell’aprile 2020, essendo le impugnate ordinanze di sgombero intervenute nel dicembre 2019 (ord. nn. 56, 57 e 58 del 03/12/2019, notificate il 05.12.2019).
8. A ciò aggiungasi altresì che nel verbale di affidamento in custodia dell’8.5.2008 è espressamente specificata la qualità di promissario acquirente dell’odierno appellante, mai mutata nel corso del tempo, sicché anche sotto tale profilo è evidente il difetto di prova in ordine alla sua qualità di proprietario.
9. Per tali ragioni, difetta in capo all’appellante la legittimazione all’impugnativa dei citati provvedimenti repressivo-sanzionatori adottati dal civico ente, tale legittimazione competendo unicamente alla società -OMISSIS-, al più potendo ravvisarsi in capo all’odierno appellante un interesse di mero fatto, legittimante un suo intervento ad adiuvandum nell’eventuale giudizio intrapreso dal proprietario. Giudizio giammai intrapreso da quest’ultimo, con termini di decadenza inevitabilmente spirati.
10. Tali conclusioni non mutano in ragione dell’astratta possibilità, per l’appellante, di promuovere giudizio ex art. 2932 c.c, atteso che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, è esclusa la possibilità di alienazione coattiva dell’immobile, essendo la legittimità del divieto di disporre dei suoli e delle opere oramai affermata con sentenza passata in giudicato.
11. Alla luce di tali considerazioni, i primi tre motivi di appello sono infondati, e vanno dunque disattesi.
12. Con il quarto motivo di gravame l’appellante contesta l’ordinanza di sgombero, in quanto emessa a tutela di un bene asseritamente rientrante nell’ambito del patrimonio disponibile del civico ente, e dunque in difetto del relativo potere autoritativo.
L’assunto è infondato, e va dunque disatteso, essendo gli atti impugnati il terminale della descritta vicenda giudiziaria, che ha accertato la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela dei suddetti titoli edilizi.
Pertanto, essi partecipano della natura repressivo-sanzionatoria del procedimento dal quale hanno avuto origine, sottraendosi per questa via alle lamentate censure.
13. Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante contesta il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di prime cure in relazione al capo del provvedimento con cui il civico ente ha ordinato il pagamento dell’indennità di occupazione.
Il motivo è infondato, e va disatteso, in quanto a fronte dell’ordine di pagamento dell’indennità di occupazione, avente natura sostanzialmente vincolata, la posizione del privato è qualificabile in termini di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
In tal senso, questo Consiglio di Stato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, ha invero chiarito che: “ la controversia avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per occupazione abusiva di un immobile abusivo, non costituendo esplicazione di potere autoritativo ma avendo contenuto meramente patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del G.O ” (C.d.S, VI, 16.4.2024, n. 3442, nonché la giurisprudenza di legittimità ivi citata).
14. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di -OMISSIS- liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
FA CO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
ER MI PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MI PA | FA CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.