Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 648/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Rodolfo PICCIN presidente, relatore dott.ssa Maria Paola COSTA giudice dott. Francesco TONON giudice,
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento per l'adozione di persona maggiorenne di cui in epigrafe, promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Vinci n. 4, C.F. , C.F._1
nei confronti di , nato in [...] il [...] (C.F. CP_2 C.F._2
con la costituzione di (C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3 ed ivi residente in [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero;
sulle seguenti conclusioni per il ricorrente: voglia il tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione avanti a sé per la manifestazione dei consensi, ai sensi e per gli effetti di cui agli 296 e 311 c.c., del ricorrente e dell'adottando nonché per la manifestazione degli assensi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.c., che pronunci l'adozione del signor , CP_2 da parte del signor , con tutti gli effetti di legge;
CP_1
per il Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento della domanda;
per la resistente: valutata l'assenza di idonei presupposti per le ragioni di cui in narrativa, voglia il tribunale rigettare il ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2025, ha richiesto di farsi luogo, ex artt. 291 CP_1 ss. c.c., all'adozione di , in atti generalizzato. CP_2
1
05.05.1965: costei è madre di , nato in [...] il [...] dalla precedente relazione CP_2 con . Per_2
Ha assunto che da circa dieci anni e il figlio vivono CP_1 Persona_1 CP_2 stabilmente con lui in Portogruaro (VE) in Via Leonardo Da Vinci n. 4: il ricorrente ha sempre avuto un ottimo rapporto con , che lo considera come un padre, e con il quale collabora stabilmente CP_2 nell'attività artigianale.
In data 21.10.2024 , cittadino moldavo nato il [...], ha espresso il consenso Per_2 CP_ all'adozione del figlio da parte del ricorrente
Ha precisato di essere stato in precedenza coniugato con nata CP_1 Controparte_4
a Venezia il 14.10.1990; dall'unione sono nati due figli, in data 02.08.1993, e nato il CP_3 Per_3
14.10.1998 e deceduto il 04.06.2016.
Il matrimonio tra e è cessato giusta sentenza del tribunale di Pordenone n. CP_1 CP_4
518/2019 pubblicata il 25.06.2019; i coniugi, in precedenza, si erano separati consensualmente avanti al Tribunale di Venezia, con separazione omologata in data 08.06.2012
Costituitasi in giudizio il 15.05.2025, ha negato il proprio assenso all'adozione e, Controparte_3 dopo aver riferito l'assenza di suoi rapporti con il padre, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'adozione: in particolare, la riferita abituale convivenza tra l'adottante e l'adottato, che consta anagraficamente solo dal 01.10.2021; cosicché l'adozione richiesta avrebbe il fine “non certo di formalizzare un legame affettivo da tempo esistente con il sig. , che di fatto non c'è e non è CP_2 neppure stato descritto e rappresentato, bensì quello di “preservare” il proprio patrimonio dalle future pretese ereditarie della figlia legittima”.
All'udienza di comparizione del 30 maggio 2025, l'adottante e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione, condividendone entrambe le ragioni come motivate in ricorso;
anche Per_1
si è detta favorevole all'adozione, volta a formalizzare il vincolo affettivo formatosi da epoca
[...] risalente tra l'adottante e l'adottando.
Per parte sua, ha ritenuto che l'iniziativa del padre ferisca la memoria del fratello Controparte_3
premorto; ha riferito di non essere mossa da interessi economici e ha espresso il desiderio di Per_4 serenità, essendo gli sporadici rapporti con il padre assai difficoltosi per il di lui carattere aggressivo, anche verso la precedente coniuge nulla ha rilevato sulla frequentazione tra il padre e Controparte_4
ma non si è spiegata la necessità dell'adozione, potendo comunque il padre disporre in di CP_2 lui favore e liberamente delle sue sostanze.
La domanda di adozione è fondata: gli interessati hanno, infatti, presentato i prescritti consensi e assensi di cui agli artt. 296, 297 c.c. dinanzi al presidente del tribunale.
Ricorrono inoltre gli ulteriori requisiti per l'accoglimento della domanda, avendo il ricorrente più di 35 anni e superando di oltre 18 anni l'età dell'adottando.
L'adozione conviene all'adottando, tenuto conto del legame familiare e affettivo che da tempo unisce le parti e dall'armonia familiare instauratasi fra le stesse, come concordemente riferito da
, e . CP_1 Persona_1 Parte_1
2 Per altro aspetto, va ricordato che l'adozione di maggiore d'età richiede una verifica del requisito della convivenza al mero fine di apprezzare l'interesse dell'adottando che trova una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti;
tuttavia, la mancanza di effettiva comune residenza può essere bilanciata da un intenso e durevole rapporto tra adottante e adottato connotato da una frequentazione quotidiana, come riportato dagli interessati e non smentito da contrarie allegazioni.
L'adozione di persone maggiori di età, del resto, mira a dare effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status, formalizzando legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Le ragioni di contrarietà all'adozione espresse da si inseriscono nell'ambito di Controparte_3 ampiamente sofferti rapporti e ricordi nella relazione padre e figlia, della cui ricostruita natura non vi è motivo di dubitare, ma che non sono idonee a far ritenere che l'adozione avvenga in odio alla figlia o al fine di pregiudicarne le aspettative economico-patrimoniali, alle quali, per verità, la giovane donna si è dimostrata tutt'altro che interessata.
Nulla è stato richiesto in ordine al cognome che l'adottando vorrà assumere.
Nulla per le spese, tenuto conto della sostanziale desistenza espressa da nel Controparte_3 corso della sua audizione.
P.Q.M.
il tribunale di Pordenone
dispone l'adozione di , nato in [...] il [...] (C.F. da parte di CP_2 C.F._2 CP_1
, nato a [...] il [...], residente a [...],
[...]
(C.F. ); C.F._1
nulla per le spese;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 341 c.c.
Pordenone, 13 giugno 2025 Il presidente relatore dott. Rodolfo Piccin
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