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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR CU, a seguito dell'udienza del
6.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9312/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ciulla Salvatore;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07/10/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che fosse affetto da “Esiti Parte_1 di pregressa vasculopatia mitralica in buon compenso emodinamico, tendinopatia della spalla”, condizione tale da determinare l'invalidità civile nella misura del 35%.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 67% ai fini del riconoscimento della sussistenza dei requisiti per il collocamento mirato, venuti meno a seguito di visita di revisione afferente all'accertamento dello stato di invalidità.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 6.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per l'inserimento nelle liste del collocamento mirato con percentuale di invalidità pari al 67%.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “può quantificare l'invalidità nella misura del 67% (sessantasette per cento). Nello specifico: Per la diagnosi di “Esiti di pregressa vasculopatia mitralica in buon compenso emodinamico” si valuta per analogia con il codice 6441 “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE
CON INSUFFICIENZA CARDIACA (I CLASSE ” nella valutazione del 21-30%. Per_1 Per_2
Per la diagnosi di “ipoacusia bilaterale” il codice piu simile risulta essere il 4005 “PERDITE
UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME
DA TABELLA ALLEGATA) (*)” nella valutazione calcolata come da tabella del 13.5%.
Per la diagnosi di “esami ematochimici compatibili con intolleranza al glucosio” il codice piu simile risulta essere il 9309 “DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO
MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)” tuttavia non applicabile al caso concreto poiché non sono presenti elementi per potere individuare complicanze micro-macro angiopatiche o manifestazioni cliniche di livello medio, nonostante esami ematici che possono avvicinare a una diagnosi di diabete (infatti non è presente documentazione specialistica che ne attesti la patologia).
Per la diagnosi di “lombalgia e gonalgia, tendinopatia della spalla” il codice piu simile risulta essere il 7215 “RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%” nella valutazione fissa del
35%, cosi come 7010 “ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE” nella valutazione del 31-40% e 7215
“ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE” nella valutazione fissa del 25%. Tutte le voci tabellari risultano di gravità decisamente superiore alla reale manifestazione clinica (la movimentazione risulta possibile e non anchilotica, seppur con limitazioni). Per tale ragione il complesso limitante viene individuato a un valore del 40%. Per analogia (seppur ridotta), il quadro pare affine alla voce della artrite reumatoide 9303 valutata questa al 50%”.
2 Tali conclusioni non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per ikl collocamento mirato, con invalidità pari al 67%, a decorrere dal mese di novembre 2023.
4. Considerato che nella fase di ATP il giudizio del CTU nominato era dipeso dall'assenza di documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente, ritiene questa giudicante che sussistano eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle relative spese di lite.
Le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP seguono invece la soccombenza ex CP_ art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il collocamento mirato, nei termini di cui in parte motiva;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 07/10/2025
La giudice del lavoro
AR CU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR CU, a seguito dell'udienza del
6.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9312/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ciulla Salvatore;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07/10/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che fosse affetto da “Esiti Parte_1 di pregressa vasculopatia mitralica in buon compenso emodinamico, tendinopatia della spalla”, condizione tale da determinare l'invalidità civile nella misura del 35%.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 67% ai fini del riconoscimento della sussistenza dei requisiti per il collocamento mirato, venuti meno a seguito di visita di revisione afferente all'accertamento dello stato di invalidità.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 6.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per l'inserimento nelle liste del collocamento mirato con percentuale di invalidità pari al 67%.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “può quantificare l'invalidità nella misura del 67% (sessantasette per cento). Nello specifico: Per la diagnosi di “Esiti di pregressa vasculopatia mitralica in buon compenso emodinamico” si valuta per analogia con il codice 6441 “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE
CON INSUFFICIENZA CARDIACA (I CLASSE ” nella valutazione del 21-30%. Per_1 Per_2
Per la diagnosi di “ipoacusia bilaterale” il codice piu simile risulta essere il 4005 “PERDITE
UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME
DA TABELLA ALLEGATA) (*)” nella valutazione calcolata come da tabella del 13.5%.
Per la diagnosi di “esami ematochimici compatibili con intolleranza al glucosio” il codice piu simile risulta essere il 9309 “DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO
MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)” tuttavia non applicabile al caso concreto poiché non sono presenti elementi per potere individuare complicanze micro-macro angiopatiche o manifestazioni cliniche di livello medio, nonostante esami ematici che possono avvicinare a una diagnosi di diabete (infatti non è presente documentazione specialistica che ne attesti la patologia).
Per la diagnosi di “lombalgia e gonalgia, tendinopatia della spalla” il codice piu simile risulta essere il 7215 “RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%” nella valutazione fissa del
35%, cosi come 7010 “ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE” nella valutazione del 31-40% e 7215
“ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE” nella valutazione fissa del 25%. Tutte le voci tabellari risultano di gravità decisamente superiore alla reale manifestazione clinica (la movimentazione risulta possibile e non anchilotica, seppur con limitazioni). Per tale ragione il complesso limitante viene individuato a un valore del 40%. Per analogia (seppur ridotta), il quadro pare affine alla voce della artrite reumatoide 9303 valutata questa al 50%”.
2 Tali conclusioni non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per ikl collocamento mirato, con invalidità pari al 67%, a decorrere dal mese di novembre 2023.
4. Considerato che nella fase di ATP il giudizio del CTU nominato era dipeso dall'assenza di documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente, ritiene questa giudicante che sussistano eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle relative spese di lite.
Le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP seguono invece la soccombenza ex CP_ art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il collocamento mirato, nei termini di cui in parte motiva;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 07/10/2025
La giudice del lavoro
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