Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3731/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita IA- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
con l'assistenza e difesa dell'Avv. Marco Naccarato;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Teresa Controparte_1
Versace;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2019 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.3420140004040664000, notificatagli da parte di
[...]
in data 18.10.2019, relativamente alla cartella di pagamento avente Controparte_3 ad oggetto contributi previdenziali di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 934,53 a titolo di crediti previdenziali post mortem, relativi all'anno 2003, somma portata dalla cartella di pagamento n.03420199003911384000, asseritamente notificata in data 18.10.2019.
Parte ricorrente deduceva con un unico motivo di ricorso l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie.
Si costituivano in giudizio e , contestando con varie argomentazioni la domanda CP_4 CP_5
del ricorrente, chiedendone il rigetto nel merito.
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2. In via preliminare ed assorbente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 03420199003911384000, individuata nell'estratto di ruolo agli atti.
Occorre premettere che la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 222-230, della Legge n.
197/2022) ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli cespiti affidati all' dalle Controparte_6
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo sino a mille euro.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n.197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo- anche se non perfettamente identico- a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n.41 del 2021, conv. In l. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art.4 del d.l. n.119 cit, in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza di presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.15471/2019).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito sino a mille euro risultante dal singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.9078/2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsti dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023).
Ne consegue che, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti sopra indicati, essendo sopraggiunto un fatto sopravvenuto, quale l'introduzione della norma citata, idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
2 3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l. n.197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori a mille euro.
Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato - e più volte ribadito- che nell'analoga fattispecie completata dall'art. 4 del d.l. n.119 del 2018, poiché viene in considerazione un'ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 11410 del 2019, n. 15471 del 2019 e n. 24853 del 2022).
Non vi è spazio, difatti, per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti, bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n. 33050 del 2022).
Ne con segue la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della Giudice Margherita IA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n.
03420199003911384000, sottesa all'intimazione di pagamento n.
3420140004040664000;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 6.4.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Margherita IA
3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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