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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/08/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2951/2024 R.G.
promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, via G. Verdi n. 30, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ventimiglia (C.F.:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
Attrice - opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
debitore esecutato – opposto contumace
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F.: ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_2 C.F._2 [...]
; Controparte_1
terzo pignorato – opposta contumace
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito
All'udienza del 16.05.2025 parte attrice ha insistito in tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito negli atti del giudizio;
indi, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente il 15.03.2024, la ha Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione a suo tempo proposta in relazione alla procedura esecutiva presso terzi dalla stessa avviata in danno del (iscritta al n. Controparte_1
430/2021 R.G.E.), nell'ambito della quale la terza pignorata ha reso dichiarazione Controparte_2 negativa. Con l'opposizione agli atti esecutivi, la società lamentava l'erroneità del provvedimento reso dal G.E. in data
13.10.2023 a definizione del giudizio endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c., nella parte in cui, dopo aver accertato la sussistenza dell'obbligo della e del debitore CP_2 esecutato, seppur nei limiti stabiliti nella medesima ordinanza, il G.E. compensava integralmente le spese della fase di accertamento nei rapporti tra il creditore e la e le dichiarava irripetibili Controparte_2 nei confronti del Condominio. Chiedeva, dunque, per il suddetto profilo, la revoca dell'ordinanza ex art. 549
c.p.c.
In sede sommaria, lo stesso G.E., con ordinanza del 12.01.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, confermava il provvedimento del 13.10.2023 “anche in punto di regolamento delle spese processuali” e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con lo stesso provvedimento disponeva sull'assegnazione delle somme pignorate.
Con l'atto introduttivo della fase di merito, la ha chiesto al Tribunale di volere: Parte_1
“- ritenere e dichiarare ammissibili e, per l'effetto, accogliere le domande spiegate con l'opposizione agli atti esecutivi, promossa contro il e la SI.ra Controparte_3 CP_2 CP_2 con ricorso ex art. 617 c.p.c. datato 27.10.2023;
- riformare l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. nella parte in cui compensa integralmente le spese ed i compensi della fase incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo nei rapporti tra il creditore ed il terzo sig.ra
e nella parte in cui le dichiara irripetibili nei rapporti tra il creditore ed il condominio e, Controparte_2 per l'effetto,
- condannare la SI.ra , in solido, con il esecutato alla integrale rifusione Controparte_2 CP_1 delle spese e dei compensi della fase di accertamento dell'obbligo del terzo nella misura di euro 1.081,00 o di quel diverso importo ritenuto congruo e di giustizia, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- con vittoria di spese e compensi della presente fase processuale”
Con decreto del 18.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Alla suddetta udienza del 24.01.2025 parte attrice ha chiesto che venisse accertata la contumacia dei convenuti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 16.05.2025, successivamente al deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
•In via preliminare va dichiarata la contumacia del debitore esecutato Controparte_4
e del terzo pignorato , non costituitisi in giudizio nonostante la rituale
[...] Controparte_2 citazione.
•La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto.
La procedura esecutiva mobiliare n. 430/2021 R.G.E. traeva origine da atto di pignoramento presso terzi datato 18.01.2021, per mezzo del quale l'odierna parte attrice sottoponeva a pignoramento tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al , da alcuni condomini considerati Controparte_4 CP_1 morosi, tra i quali l'odierna convenuta , sino alla concorrenza di euro 4.500,00 per Controparte_2 sorte capitale, spese ed interessi.
Mediante dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., la terza pignorata si costituiva nella procedura chiedendo al G.E. il rigetto di “ogni e qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti della sig.ra ”, Controparte_2 precisando di non essere debitrice di alcuna somma verso il Condominio esecutato.
Per tale ragione, la creditrice procedente chiedeva venisse disposto giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
Instaurata tale fase, mentre gli altri condomini terzi pignorati si premuravano di pagare la parte del loro debito, compresa la quota parte delle spese per l'esecuzione, la depositava memoria di costituzione CP_2 per la detta fase incidentale, prospettando l'insussistenza di un obbligo attuale, certo e ben identificato a suo carico che trovava il proprio fondamento nella inesistenza delle tabelle millesimali, nonché di una contabilità regolarmente approvata.
Con ordinanza resa all'esito della fase endoprocedimentale, il G.E. accertava la sussistenza dell'obbligo della per il pagamento degli oneri condominiali e, in deroga al principio della soccombenza, “in CP_2 considerazione della complessità delle questioni affrontate e della incertezza derivante dalla assenza di tabelle millesimali” disponeva la compensazione integrale delle spese e compensi.
•L'opposizione è inammissibile e va confermato il provvedimento reso all'esito della fase cautelare per i motivi che seguono.
Orbene, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che, di recente, così si è espressa: “La disciplina delle spese è regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 12/07/2023, n.
19890).
Alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, la circostanza per cui sussista, nel caso di specie,
l'incertezza della situazione di fatto può legittimamente far rientrare la stessa nell'ampia area applicativa delle “eccezionali ragioni”, nonché dei “giusti motivi” e, di conseguenza, assurgere a motivo di compensazione delle spese in deroga al principio della soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Sebbene, infatti, la decisione de qua si concluda con l'accertamento positivo dell'obbligo della al CP_2 pagamento degli oneri condominiali (in virtù di un orientamento giurisprudenziale sintetizzato e fatto proprio dal G.E. che così si esprime: “a prescindere dalla sussistenza e/o prova di una precedente morosità e dell'assenza di tabelle millesimali e/o di un bilancio regolarmente approvato, in ogni caso, i predetti oneri risultano certamente dovuti per il futuro”), ciò non fa venir meno l'incertezza della situazione di fatto, verificatasi in concreto dal momento che non risultano approvate le tabelle millesimali.
Difatti, nonostante il G.E. richiami un consolidato orientamento della Suprema Corte, a mente del quale “il criterio per l'identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto fra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà singola, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali o, meglio, del documento che le racchiude e, pertanto, ciò non esime
…dal provvedere sulla ripartizione delle spese tra i condomini ..... atteso che - in assenza di una valida approvata tabella …..non potrebbe comunque crearsi e legittimarsi una situazione di totale sottrazione all'obbligo di contribuire alle spese comuni e, quindi, di paralisi del stesso” non può non tenersi CP_1 conto dell'importanza degli stati di ripartizione dei contributi condominiali che, di regola, l'assemblea approva e che nel caso di specie non sono stati approvati.
L'iter logico seguito dal G.E. per giungere alla statuizione sulle spese oggetto di opposizione trae origine dall'accertata sussistenza e attualità di un rapporto obbligatorio tra il condominio e la condomina sig.ra avente ad oggetto i contributi condominiali. CP_2
Nel caso di specie, il G.E., sul presupposto della provata relazione di debito/credito tra il e la CP_1 condomina morosa, mediante richiamo alla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 12715 del 14.5.2019 ai sensi della quale “Affinchè l'espropriazione dei crediti vantati dal verso i singoli condomini per contributi CP_1 sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi CP_1 condominiali. […] Orbene, è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali…”), conclude per la legittimità della procedura esecutiva nei confronti del terzo pignorato.
L'accertamento positivo dell'obbligo del terzo trova la sua ragion d'essere nella circostanza per cui, sebbene al momento dell'emissione del provvedimento oggi impugnato si trattasse “allo stato, di crediti illiquidi o condizionati”, ad ogni modo ci si interfacciava con “crediti suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione, perché ricondotti ad un rapporto giuridico identificato e già esistente.”
Tuttavia, quello che induce il G.E. ad optare per la compensazione delle spese, anziché per la condanna alla rifusione delle spese del debitore e del terzo pignorato in solido è la considerazione che segue.
Se è indubbio e ampiamente provato (così come non smentito dalla stessa ) che il rapporto suddetto CP_2 esista, non è altrettanto vero che il credito sia certo, permanendo l'incertezza del suo ammontare in forza della mancata approvazione delle tabelle millesimali.
In tal modo, il percorso logico e lineare del G.E. si conclude correttamente con una deroga al principio della soccombenza, in virtù della evidenziata incertezza, non tanto del rapporto di debito/credito e, dunque, dell'obbligo del terzo, quanto piuttosto del quantum cui è obbligato il condomino, data la mancata approvazione delle tabelle.
Di talché quanto prospettato dall'opponente circa la manifesta illogicità della compensazione operata dal
G.E., asseritamente fondata su presupposti erronei ed incoerente rispetto al contenuto della ordinanza stessa, risulta non condivisibile.
Invero, è ipotizzabile che, qualora le stesse tabelle o il bilancio condominiale fossero stati regolarmente approvati, la situazione di incertezza sarebbe stata ridotta al minimo e, con ogni probabilità, non avrebbe visto la luce il subprocedimento in contraddittorio tra le parti ex art. 549 c.p.c. o, altresì, avrebbe potuto farsi applicazione del principio della soccombenza. Per le suesposte ragioni, la verifica in sede di merito circa l'idoneità dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e sull'adeguatezza delle argomentazioni svolte dal G.E. conducono al rigetto dell'opposizione della società ricorrente.
Va, altresì, confermata l'ordinanza del 13.10.2023 con cui il G.E. ha disposto la compensazione delle spese per la fase incidentale sorta a seguito della contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 549
c.p.c..
Deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese nei confronti delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
e di;
Controparte_2
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'ordinanza del 13.10.2023 adottata nel procedimento esecutivo n. 430/2021 R.G.E.;
- spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 21/8/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2951/2024 R.G.
promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, via G. Verdi n. 30, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ventimiglia (C.F.:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
Attrice - opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
debitore esecutato – opposto contumace
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F.: ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_2 C.F._2 [...]
; Controparte_1
terzo pignorato – opposta contumace
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito
All'udienza del 16.05.2025 parte attrice ha insistito in tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito negli atti del giudizio;
indi, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente il 15.03.2024, la ha Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione a suo tempo proposta in relazione alla procedura esecutiva presso terzi dalla stessa avviata in danno del (iscritta al n. Controparte_1
430/2021 R.G.E.), nell'ambito della quale la terza pignorata ha reso dichiarazione Controparte_2 negativa. Con l'opposizione agli atti esecutivi, la società lamentava l'erroneità del provvedimento reso dal G.E. in data
13.10.2023 a definizione del giudizio endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c., nella parte in cui, dopo aver accertato la sussistenza dell'obbligo della e del debitore CP_2 esecutato, seppur nei limiti stabiliti nella medesima ordinanza, il G.E. compensava integralmente le spese della fase di accertamento nei rapporti tra il creditore e la e le dichiarava irripetibili Controparte_2 nei confronti del Condominio. Chiedeva, dunque, per il suddetto profilo, la revoca dell'ordinanza ex art. 549
c.p.c.
In sede sommaria, lo stesso G.E., con ordinanza del 12.01.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, confermava il provvedimento del 13.10.2023 “anche in punto di regolamento delle spese processuali” e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con lo stesso provvedimento disponeva sull'assegnazione delle somme pignorate.
Con l'atto introduttivo della fase di merito, la ha chiesto al Tribunale di volere: Parte_1
“- ritenere e dichiarare ammissibili e, per l'effetto, accogliere le domande spiegate con l'opposizione agli atti esecutivi, promossa contro il e la SI.ra Controparte_3 CP_2 CP_2 con ricorso ex art. 617 c.p.c. datato 27.10.2023;
- riformare l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. nella parte in cui compensa integralmente le spese ed i compensi della fase incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo nei rapporti tra il creditore ed il terzo sig.ra
e nella parte in cui le dichiara irripetibili nei rapporti tra il creditore ed il condominio e, Controparte_2 per l'effetto,
- condannare la SI.ra , in solido, con il esecutato alla integrale rifusione Controparte_2 CP_1 delle spese e dei compensi della fase di accertamento dell'obbligo del terzo nella misura di euro 1.081,00 o di quel diverso importo ritenuto congruo e di giustizia, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- con vittoria di spese e compensi della presente fase processuale”
Con decreto del 18.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Alla suddetta udienza del 24.01.2025 parte attrice ha chiesto che venisse accertata la contumacia dei convenuti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 16.05.2025, successivamente al deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
•In via preliminare va dichiarata la contumacia del debitore esecutato Controparte_4
e del terzo pignorato , non costituitisi in giudizio nonostante la rituale
[...] Controparte_2 citazione.
•La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto.
La procedura esecutiva mobiliare n. 430/2021 R.G.E. traeva origine da atto di pignoramento presso terzi datato 18.01.2021, per mezzo del quale l'odierna parte attrice sottoponeva a pignoramento tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al , da alcuni condomini considerati Controparte_4 CP_1 morosi, tra i quali l'odierna convenuta , sino alla concorrenza di euro 4.500,00 per Controparte_2 sorte capitale, spese ed interessi.
Mediante dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., la terza pignorata si costituiva nella procedura chiedendo al G.E. il rigetto di “ogni e qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti della sig.ra ”, Controparte_2 precisando di non essere debitrice di alcuna somma verso il Condominio esecutato.
Per tale ragione, la creditrice procedente chiedeva venisse disposto giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
Instaurata tale fase, mentre gli altri condomini terzi pignorati si premuravano di pagare la parte del loro debito, compresa la quota parte delle spese per l'esecuzione, la depositava memoria di costituzione CP_2 per la detta fase incidentale, prospettando l'insussistenza di un obbligo attuale, certo e ben identificato a suo carico che trovava il proprio fondamento nella inesistenza delle tabelle millesimali, nonché di una contabilità regolarmente approvata.
Con ordinanza resa all'esito della fase endoprocedimentale, il G.E. accertava la sussistenza dell'obbligo della per il pagamento degli oneri condominiali e, in deroga al principio della soccombenza, “in CP_2 considerazione della complessità delle questioni affrontate e della incertezza derivante dalla assenza di tabelle millesimali” disponeva la compensazione integrale delle spese e compensi.
•L'opposizione è inammissibile e va confermato il provvedimento reso all'esito della fase cautelare per i motivi che seguono.
Orbene, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che, di recente, così si è espressa: “La disciplina delle spese è regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 12/07/2023, n.
19890).
Alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, la circostanza per cui sussista, nel caso di specie,
l'incertezza della situazione di fatto può legittimamente far rientrare la stessa nell'ampia area applicativa delle “eccezionali ragioni”, nonché dei “giusti motivi” e, di conseguenza, assurgere a motivo di compensazione delle spese in deroga al principio della soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Sebbene, infatti, la decisione de qua si concluda con l'accertamento positivo dell'obbligo della al CP_2 pagamento degli oneri condominiali (in virtù di un orientamento giurisprudenziale sintetizzato e fatto proprio dal G.E. che così si esprime: “a prescindere dalla sussistenza e/o prova di una precedente morosità e dell'assenza di tabelle millesimali e/o di un bilancio regolarmente approvato, in ogni caso, i predetti oneri risultano certamente dovuti per il futuro”), ciò non fa venir meno l'incertezza della situazione di fatto, verificatasi in concreto dal momento che non risultano approvate le tabelle millesimali.
Difatti, nonostante il G.E. richiami un consolidato orientamento della Suprema Corte, a mente del quale “il criterio per l'identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto fra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà singola, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali o, meglio, del documento che le racchiude e, pertanto, ciò non esime
…dal provvedere sulla ripartizione delle spese tra i condomini ..... atteso che - in assenza di una valida approvata tabella …..non potrebbe comunque crearsi e legittimarsi una situazione di totale sottrazione all'obbligo di contribuire alle spese comuni e, quindi, di paralisi del stesso” non può non tenersi CP_1 conto dell'importanza degli stati di ripartizione dei contributi condominiali che, di regola, l'assemblea approva e che nel caso di specie non sono stati approvati.
L'iter logico seguito dal G.E. per giungere alla statuizione sulle spese oggetto di opposizione trae origine dall'accertata sussistenza e attualità di un rapporto obbligatorio tra il condominio e la condomina sig.ra avente ad oggetto i contributi condominiali. CP_2
Nel caso di specie, il G.E., sul presupposto della provata relazione di debito/credito tra il e la CP_1 condomina morosa, mediante richiamo alla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 12715 del 14.5.2019 ai sensi della quale “Affinchè l'espropriazione dei crediti vantati dal verso i singoli condomini per contributi CP_1 sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi CP_1 condominiali. […] Orbene, è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali…”), conclude per la legittimità della procedura esecutiva nei confronti del terzo pignorato.
L'accertamento positivo dell'obbligo del terzo trova la sua ragion d'essere nella circostanza per cui, sebbene al momento dell'emissione del provvedimento oggi impugnato si trattasse “allo stato, di crediti illiquidi o condizionati”, ad ogni modo ci si interfacciava con “crediti suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione, perché ricondotti ad un rapporto giuridico identificato e già esistente.”
Tuttavia, quello che induce il G.E. ad optare per la compensazione delle spese, anziché per la condanna alla rifusione delle spese del debitore e del terzo pignorato in solido è la considerazione che segue.
Se è indubbio e ampiamente provato (così come non smentito dalla stessa ) che il rapporto suddetto CP_2 esista, non è altrettanto vero che il credito sia certo, permanendo l'incertezza del suo ammontare in forza della mancata approvazione delle tabelle millesimali.
In tal modo, il percorso logico e lineare del G.E. si conclude correttamente con una deroga al principio della soccombenza, in virtù della evidenziata incertezza, non tanto del rapporto di debito/credito e, dunque, dell'obbligo del terzo, quanto piuttosto del quantum cui è obbligato il condomino, data la mancata approvazione delle tabelle.
Di talché quanto prospettato dall'opponente circa la manifesta illogicità della compensazione operata dal
G.E., asseritamente fondata su presupposti erronei ed incoerente rispetto al contenuto della ordinanza stessa, risulta non condivisibile.
Invero, è ipotizzabile che, qualora le stesse tabelle o il bilancio condominiale fossero stati regolarmente approvati, la situazione di incertezza sarebbe stata ridotta al minimo e, con ogni probabilità, non avrebbe visto la luce il subprocedimento in contraddittorio tra le parti ex art. 549 c.p.c. o, altresì, avrebbe potuto farsi applicazione del principio della soccombenza. Per le suesposte ragioni, la verifica in sede di merito circa l'idoneità dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e sull'adeguatezza delle argomentazioni svolte dal G.E. conducono al rigetto dell'opposizione della società ricorrente.
Va, altresì, confermata l'ordinanza del 13.10.2023 con cui il G.E. ha disposto la compensazione delle spese per la fase incidentale sorta a seguito della contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 549
c.p.c..
Deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese nei confronti delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
e di;
Controparte_2
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'ordinanza del 13.10.2023 adottata nel procedimento esecutivo n. 430/2021 R.G.E.;
- spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 21/8/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro