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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2024, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 14.5.2024 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 24575/2023, avente ad oggetto: assegno sociale;
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dagli avv. Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Per parte resistente: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023, esponeva di aver Parte_1 CP_ presentato in data 22.5.2023 all' domanda di assegno sociale n. 2113963800008, in quanto in possesso dei seguenti requisiti: cittadina italiana residente stabilmente nel territorio nazionale;
di aver superato i 67 anni di età; di essere divorzia da con Controparte_3 sentenza del Tribunale di Napoli n. 9641-2003, RG n. 7122-2002; di non avere figli;
di non percepire alcun assegno divorzile;
di non essere ricoverata presso alcun istituto di cura;
di non possedere alcun tipo di reddito.
Lamentava che, con provvedimento datato 29.8.2023, l'ente aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 19/7/2023 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”.
Evidenziava che, avverso il provvedimento di reiezione, in data 18.9.2023, aveva presentato ricorso in sede amministrativa, rimasto senza riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ giudice del lavoro, l' chiedendone la condanna al relativo pagamento, oltre rivalutazione ed interessi.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
All'uopo deduceva che la domanda era stata accolta a seguito di riesame del
23.4.2024, ed è stato liquidato l'assegno sociale con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa.
L'udienza del 14.5.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in cui i procuratori concordavano sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma chiedevano la statuizione in ordine alle sole spese di lite.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti
2 posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Tanto premesso nella fattispecie, come si evince dalla documentazione esibita CP_ dall' (cfr. il provvedimento di annullamento in autotutela), successivamente alla CP_ presentazione ed alla notifica del ricorso, precisamente in data 30.4.2024, l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta;
circostanza, questa, pacifica.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame è pacifica sia la sussistenza del credito azionato sia che l'ente non abbia tempestivamente accolto la domanda a seguito della presentazione del ricorso
3 amministrativo rimasto senza esito;
riconoscimento avvenuto solo dopo la notifica del presente ricorso.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata tenuto conto del valore della prestazione e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore degli avv. Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova antistatari.
P. Q. M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.238,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 24.5.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 14.5.2024 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 24575/2023, avente ad oggetto: assegno sociale;
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dagli avv. Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Per parte resistente: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023, esponeva di aver Parte_1 CP_ presentato in data 22.5.2023 all' domanda di assegno sociale n. 2113963800008, in quanto in possesso dei seguenti requisiti: cittadina italiana residente stabilmente nel territorio nazionale;
di aver superato i 67 anni di età; di essere divorzia da con Controparte_3 sentenza del Tribunale di Napoli n. 9641-2003, RG n. 7122-2002; di non avere figli;
di non percepire alcun assegno divorzile;
di non essere ricoverata presso alcun istituto di cura;
di non possedere alcun tipo di reddito.
Lamentava che, con provvedimento datato 29.8.2023, l'ente aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 19/7/2023 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”.
Evidenziava che, avverso il provvedimento di reiezione, in data 18.9.2023, aveva presentato ricorso in sede amministrativa, rimasto senza riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ giudice del lavoro, l' chiedendone la condanna al relativo pagamento, oltre rivalutazione ed interessi.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
All'uopo deduceva che la domanda era stata accolta a seguito di riesame del
23.4.2024, ed è stato liquidato l'assegno sociale con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa.
L'udienza del 14.5.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in cui i procuratori concordavano sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma chiedevano la statuizione in ordine alle sole spese di lite.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti
2 posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Tanto premesso nella fattispecie, come si evince dalla documentazione esibita CP_ dall' (cfr. il provvedimento di annullamento in autotutela), successivamente alla CP_ presentazione ed alla notifica del ricorso, precisamente in data 30.4.2024, l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta;
circostanza, questa, pacifica.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame è pacifica sia la sussistenza del credito azionato sia che l'ente non abbia tempestivamente accolto la domanda a seguito della presentazione del ricorso
3 amministrativo rimasto senza esito;
riconoscimento avvenuto solo dopo la notifica del presente ricorso.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata tenuto conto del valore della prestazione e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore degli avv. Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova antistatari.
P. Q. M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.238,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 24.5.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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