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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1630/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA AB, Presidente DE AMICIS TA, Relatore ROSI AB, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2020
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il 15/01/2026
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401429527 del 4 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre 2024, emesso da Roma Capitale, avente ad oggetto la TARI degli anni dal 2018 al 2023 per un importo complessivo di
€. 9.077,00. A fondamento del ricorso ha articolato i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1) Insussistenza dell'obbligo tributario relativamente ad uno degli immobili oggetto di accertamento in quanto locato a terzi. Si tratta, in particolare, dell'immobile contraddistinto in catasto al Daticatastali_1 , cat A/10, superficie 91 mq., che risulta locato con contratto regolarmente registrato, stipulato nel 2007 e fino al 2012.
2) Erroneità, in ogni caso, dell'importo richiesto anche per l'altro immobile in quanto il tributo è stato determinato per una superficie errata. Ha sul punto richiamato il regolamento comunale secondo il quale ai fini dell'accertamento la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% di quella catastale, in quanto la ratio è quella di fare riferimento alla sola superficie calpestabile. Viceversa, nel caso di specie, l'avviso di accertamento avrebbe calcolato il 100% della superficie.
3) Erroneità, in ogni caso, dell'importo richiesto anche per l'altro immobile in quanto il tributo è stato determinato per un'utenza non domestica. Ha al riguardo evidenziato che l'avviso di accertamento ha ritenuto applicabili i coefficienti di calcolo previsti per la categoria n. 11, che è riferita a “Banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali”; viceversa, il codice ATECO della Fondazione non rientra i nessuna delle tipologie indicate, ma nella categoria Assicurazione sociale obbligatoria. Uno dei due immobili, poi, per stessa categoria catastale, è una cantina, e perciò non potrebbe rientrare comunque nella categoria accertata. Per i motivi esposti ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma capitale evidenziando che in data 19.12.2025, all'esito del riesame della posizione, ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato con la seguente motivazione: all'esito delle verifiche istruttorie svolte è emerso che, con riferimento all'immobile identificato aDaticatastali_1, la violazione accertata risulta imputabile al periodo dal 15/11/2022 al 31/12/2023, atteso che l'unità immobiliare risulta essere stata concessa in locazione nel periodo antecedente. Si rappresenta altresì che, con riferimento all'unità immobiliare identificata al Daticatastali_2 (categoria catastale C/02), la stessa resta assoggettata a imposizione TARI per l'intero periodo oggetto di accertamento (01/01/2018 – 31/12/2023). La categoria TARI applicata rimane pertanto quella già accertata, in quanto determinata sulla base della categoria TARI prevalente, individuata nella categoria 11, in conformità ai criteri regolamentari vigenti.
2 Resta fermo che, per le annualità successive alla notifica dell'avviso di accertamento, l'istante potrà presentare apposita istanza di variazione della categoria TARI, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi. Ha quindi prodotto in atti il provvedimento di annullamento parziale.
Motivi della decisione
Il collegio prende atto che per l'immobile contraddistinto al Daticatastali_1
l'amministrazione resistente ha proceduto all'annullamento dell'atto, riconoscendo la sussistenza della locazione nei limiti temporali indicati dalla stessa parte ricorrente. Relativamente a tale parte dell'atto va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Relativamente all'altro immobile oggetto dell'accertamento, della superficie di soli sei metri quadrati, il ricorso è infondato.
Quanto al secondo motivo, si evidenzia che la previsione della tassazione in ragione dell'80% della superficie catastale è prevista – dal regolamento TARI di Roma capitale – “a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013, n. 147”; e, a tal fine, la medesima norma (art. 11 del regolamento) prevede che “all'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, Roma Capitale provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile”; dunque, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito prova che le sia stata comunicata una nuova superficie imponibile.
Altresì infondato è il terzo motivo di ricorso. Si premette che, come noto, “nell'attività di controllo e accertamento volta a determinare l'assoggettabilità alla TARI e la corretta individuazione delle superfici imponibili, i Comuni, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, possono fare uso di presunzioni (legali o semplici), spettando al contribuente l'onere della prova contraria” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21879 del 29/07/2025). Ebbene, tanto considerato, deve evidenziarsi che nell'avviso di accertamento è stata rispettata la categoria indicata nella visura catastale, C/2, alla quale deve dunque farsi ragionevolmente riferimento in assenza di elementi probatori di segno contrario.
Tenuto conto del tenore della decisione, di parziale estinzione e parziale rigetto, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto. Spese compensate. Roma, 12 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
AR De CI ET CC
3
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA AB, Presidente DE AMICIS TA, Relatore ROSI AB, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2020
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429527 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il 15/01/2026
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401429527 del 4 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre 2024, emesso da Roma Capitale, avente ad oggetto la TARI degli anni dal 2018 al 2023 per un importo complessivo di
€. 9.077,00. A fondamento del ricorso ha articolato i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1) Insussistenza dell'obbligo tributario relativamente ad uno degli immobili oggetto di accertamento in quanto locato a terzi. Si tratta, in particolare, dell'immobile contraddistinto in catasto al Daticatastali_1 , cat A/10, superficie 91 mq., che risulta locato con contratto regolarmente registrato, stipulato nel 2007 e fino al 2012.
2) Erroneità, in ogni caso, dell'importo richiesto anche per l'altro immobile in quanto il tributo è stato determinato per una superficie errata. Ha sul punto richiamato il regolamento comunale secondo il quale ai fini dell'accertamento la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% di quella catastale, in quanto la ratio è quella di fare riferimento alla sola superficie calpestabile. Viceversa, nel caso di specie, l'avviso di accertamento avrebbe calcolato il 100% della superficie.
3) Erroneità, in ogni caso, dell'importo richiesto anche per l'altro immobile in quanto il tributo è stato determinato per un'utenza non domestica. Ha al riguardo evidenziato che l'avviso di accertamento ha ritenuto applicabili i coefficienti di calcolo previsti per la categoria n. 11, che è riferita a “Banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali”; viceversa, il codice ATECO della Fondazione non rientra i nessuna delle tipologie indicate, ma nella categoria Assicurazione sociale obbligatoria. Uno dei due immobili, poi, per stessa categoria catastale, è una cantina, e perciò non potrebbe rientrare comunque nella categoria accertata. Per i motivi esposti ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma capitale evidenziando che in data 19.12.2025, all'esito del riesame della posizione, ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato con la seguente motivazione: all'esito delle verifiche istruttorie svolte è emerso che, con riferimento all'immobile identificato aDaticatastali_1, la violazione accertata risulta imputabile al periodo dal 15/11/2022 al 31/12/2023, atteso che l'unità immobiliare risulta essere stata concessa in locazione nel periodo antecedente. Si rappresenta altresì che, con riferimento all'unità immobiliare identificata al Daticatastali_2 (categoria catastale C/02), la stessa resta assoggettata a imposizione TARI per l'intero periodo oggetto di accertamento (01/01/2018 – 31/12/2023). La categoria TARI applicata rimane pertanto quella già accertata, in quanto determinata sulla base della categoria TARI prevalente, individuata nella categoria 11, in conformità ai criteri regolamentari vigenti.
2 Resta fermo che, per le annualità successive alla notifica dell'avviso di accertamento, l'istante potrà presentare apposita istanza di variazione della categoria TARI, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi. Ha quindi prodotto in atti il provvedimento di annullamento parziale.
Motivi della decisione
Il collegio prende atto che per l'immobile contraddistinto al Daticatastali_1
l'amministrazione resistente ha proceduto all'annullamento dell'atto, riconoscendo la sussistenza della locazione nei limiti temporali indicati dalla stessa parte ricorrente. Relativamente a tale parte dell'atto va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Relativamente all'altro immobile oggetto dell'accertamento, della superficie di soli sei metri quadrati, il ricorso è infondato.
Quanto al secondo motivo, si evidenzia che la previsione della tassazione in ragione dell'80% della superficie catastale è prevista – dal regolamento TARI di Roma capitale – “a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013, n. 147”; e, a tal fine, la medesima norma (art. 11 del regolamento) prevede che “all'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, Roma Capitale provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile”; dunque, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito prova che le sia stata comunicata una nuova superficie imponibile.
Altresì infondato è il terzo motivo di ricorso. Si premette che, come noto, “nell'attività di controllo e accertamento volta a determinare l'assoggettabilità alla TARI e la corretta individuazione delle superfici imponibili, i Comuni, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, possono fare uso di presunzioni (legali o semplici), spettando al contribuente l'onere della prova contraria” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21879 del 29/07/2025). Ebbene, tanto considerato, deve evidenziarsi che nell'avviso di accertamento è stata rispettata la categoria indicata nella visura catastale, C/2, alla quale deve dunque farsi ragionevolmente riferimento in assenza di elementi probatori di segno contrario.
Tenuto conto del tenore della decisione, di parziale estinzione e parziale rigetto, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto. Spese compensate. Roma, 12 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
AR De CI ET CC
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