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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/12/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3551/2023 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._2 CP_3
, nata a [...] il [...], C.F. , in proprio e quali eredi di
[...] C.F._3 nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il 05/06/2015, con il patrocinio Persona_1 dell'avv. GALLO STEFANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. TRIGONA GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
RICORRENTI
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, stante la natura della controversia e considerata la consulenza tecnica già espletata nel procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1951 / 2022 Tribunale Civile di Ragusa,
• nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e/o dei suoi ausiliari e l'exitus del Sig. , condannare la resistente Persona_1
(già ) al pagamento nei Controparte_4 Controparte_5 confronti delle ricorrenti delle somme a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, da queste subite ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare:
pagina 1 di 7 1) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale biologico c.d. terminale, patito dal Sig. e risarcibile iure hereditatis alle Persona_1 ricorrenti Sig.re , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
2) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale morale c.d. catastrofale, patito dal Sig. e risarcibile iure hereditatis alle Persona_1 ricorrenti Sig.re , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
3) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale morale, esistenziale e da perdita del rapporto parentale patito dalle familiari del Sig.
, Sig.re , e , in conseguenza Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della perdita del rapporto parentale con il proprio marito / padre e risarcibile iure proprio in favore delle ricorrenti medesime;
4) danno patrimoniale (emergente) patito dalle Sig.re , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 per spese processuali riferite al procedimento ATP RG ATP ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
[...] 1951/2022 Tribunale Civile di Ragusa, da distrarsi direttamente al sottoscritto difensore antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
RESISTENTE Voglia il Tribunale
“previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso, per le motivazioni sopra illustrate. Nel merito
- ritenere e dichiarare - in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, ovvero per quelle altre, comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia - la inammissibilità e la improponibilità del ricorso per la consulenza tecnica preventiva delle SI.re , e e conseguentemente rigettarlo con Controparte_1 Controparte_2 CP_3 qualsivoglia statuizione, in quanto privo di fondamento, sia logico sia giuridico ed, inoltre, perché sfornito di prova;
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed illegittime in diritto, oltre che sfornite di valido riscontro probatorio, le domande e le richieste risarcitorie tutte formulate dai ricorrenti, statuendo conseguentemente in ordine al relativo rigetto, con qualsivoglia statuizione, per i motivi di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare che nessun inadempimento risulta essere imputabile all' , per le CP_6 motivazioni sopra esposte;
- ritenere e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere, nella fattispecie per cui è causa, sia dall' sia dai medici intervenuti;
Controparte_4
- rigettare tutte le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis, poiché infondate in fatto e in diritto nonché illegittime e prive di fondamento;
- rigettare, comunque, tutte le avverse domande e richieste, proposte da parte ricorrente, nel presente Cont giudizio, nei confronti dell' RG. Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e Rimborso Spese Forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M 55/2014”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento di e , in conseguenza del Controparte_1 Controparte_2 CP_3 decesso del loro congiunto è fondata e deve pertanto essere accolta. Persona_1 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere stata proposta mediante ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.; invero, la domanda è stata proposta il 4/12/2023 nella vigenza del rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia e disciplinato dagli artt. 281-decies ss. c.p.c., secondo i quali il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato, oltre che quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, anche se non ricorrono tali presupposti, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Nel merito, risulta dagli atti – così come esaminati dai CTU dottori e Persona_2 Per_3
nella relazione espletata nel procedimento di ATP n. 1951/2022 R.G. – che
[...] Persona_1 si sottoponeva ad esame di screening per neoplasia del colon retto consistente nella ricerca del sangue occulto nelle feci che dava esito positivo;
consultato il medico di medicina generale, gli veniva consigliato di procedere ad un esame colonscopico. Così, in data 05/06/2015, verso le ore 10:45, il predetto, previo consenso informato sottoscritto prima dell'esame, si sottoponeva ad un esame colonscopia presso l'Ambulatorio di Endoscopia dell'Ospedale "Busacca" di Scicli. L'esame veniva condotto dal dott. che riportava nel referto: "numerosi diverticoli a Persona_4 medio colletto con mucosa satellite congesta che stenotizza il lume colico, a circa 25 cm. dal margine anale esterno si rileva un piccolo polipo peduncolato ... Conclusioni: polipo del sigma, sindrome diverticolare stenosante", per cui gli prescriveva terapia medica a base di farmaco integratore con fermenti lattici, antibiotico e regolatore della motilità intestinale con: "Zabiter bust., cpr., CP_7 Relaxacol cpr. ...". Ed inoltre gli consigliava di effettuare un nuovo controllo fra un anno. Terminato l'esame, il paziente veniva collocato in osservazione in una stanza attigua alla sala endoscopica. Il paziente, a dire dei familiari che erano presenti in Ambulatorio, lamentava un intenso dolore all'addome, che si irradiava a fascia, ed un gonfiore addominale. Ma di detto disturbo, lamentato all'endoscopista, verosimilmente non veniva dato il giusto peso. Sarebbe stata somministrata soltanto una supposta, di cui non si conosce il nome commerciale (non riportata in cartella), verosimilmente a base di un farmaco antispastico e/o analgesico, che non avrebbe sortito gli effetti sperati. Il paziente, in sostanza, non veniva sottoposto ad approfondimenti e/o ad accertamenti diagnostici e nel giro di alcune ore si assisteva ad una crisi vago-vagale con grave bradicardia, calo pressorio, aritmia fatale ed exitus alle ore 14:50 circa. A nulla sono valse le manovre di rianimazione cardio-polmonare e la terapia medica a base di farmaci cardioattivi e sostenitori del circolo come l'Atropina fl., l'RE fl. ed il BO fl. Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio collegiale dei dottori e Persona_2 Per_3
(la prima medico legale e il secondo specialista in gastroenterologia ed endoscopia) – le cui
[...] conclusioni vanno senz'altro accolte essendo motivate in modo puntuale e coerente all'esito dell'analisi della documentazione in atti – “l'evento occorso a (perforazione del colon) Persona_1 rappresenta una possibile e prevedibile complicanza, aggravata dalla presenza di multipli diverticoli, dall'età senile del paziente, con la possibile presenza di aderenze nel cavo peritoneale e dalle comorbidità. Certamente un'indagine endoscopica condotta con una maggiore accortezza e cautela, che il caso meritava, in considerazione del tipo dipaziente (e quindi bisognava verosimilmente insufflare meno aria, procedere con l'endoscopio più lentamente, evitando angolazioni, ecc.) avrebbe potuto prevenire il determinarsi della perforazione. Però, la maggiore censura da addebitare all'endoscopista è quella di non avere condotto in maniera diligente il periodo di osservazione del post-esame, considerato che il paziente lamentava dolore e gonfiore dell'addome. Avendo accertato, tramite il predetto esame, la presenza di diverticoli multipli la pagina 3 di 7 cui mucosa era per lo più congesta ed il cui colletto si presentava per lo più stenotico, l'endoscopista avrebbe dovuto sospettare la possibile complicanza (perforazione) ed avrebbe dovuto agire di conseguenza. Avrebbe dovuto inviare subito al P.S. dello stesso Ospedale ed al reparto di Radiologia il paziente per sottoporlo ad un esame radiografico di diretta dell'addome che avrebbe evidenziato, in caso di perforazione, la presenza di livelli idro-aerei nel cavo peritoneale, ed in caso dubbio, avrebbe dovuto richiedere un esame TC dell'addome che avrebbe consentito di formulare la diagnosi di perforazione. Ciò avrebbe messo in moto le misure terapeutiche più appropriate ed immediate: terapia medica in flebo con farmaci analgesici e di supporto per il circolo, intervento chirurgico con asportazione del tratto di colon perforato e lavaggio del cavo peritoneale. Una condotta terapeutica diligente avrebbe consentito molto verosimilmente la sopravvivenza del paziente che, dunque, andava adeguatamente monitorato e trattato subito. In mancanza delle predette misure terapeutiche si è messa in moto una serie di eventi che hanno portato all'exitus il in circa tre ore e mezza. Per_1 Detto paziente, comunque, non è deceduto per peritonite (evoluzione in pejus della perforazione), bensì per una crisi vago-vagale - come peraltro accertato dai consulenti del P.M. -, correlata al dolore addominale ed alla condizione di addome acuto, venutasi a determinare a seguito della perforazione del colon. Tale condizione patologica, a cui non è stata prestata la dovuta attenzione e quindi non è stata per tempo trattata, ha innescato una bradicardia progressiva ed un calo pressorio marcato con grave aritmia fatale e conseguente arresto cardiocircolatorio finale” (cfr. relazione di CTU, pagg. 12- 14). I CTU concludono pertanto che:
- la causa del decesso di così come accertato dai consulenti del P.M. che eseguirono Persona_1 l'esame autoptico sulla salma del de cuius, è una crisi vago-vagale correlata al dolore addominale ed alla condizione di addome acuto, venutasi a determinare a seguito della perforazione del colon durante l'esame colonscopia eseguito in data 05.06.2015 presso l'Ambulatorio di Endoscopia dell'Ospedale "Busacca" di Scicli;
- in considerazione del risultato positivo del test di ricerca del sangue occulto fecale, la scelta del dott.
di prescrivere al sig. una colonscopia appare corretta ed ispirata Persona_5 Persona_1 alle buone pratiche cliniche e alle linee guida di settore. Il sig. in considerazione Persona_1 dell'età, delle comorbidità e della presenza di multipli diverticoli del colon era un paziente ad alto rischio di andare incontro ad una perforazione durante l'esame che quindi doveva essere condotto con maggior accuratezza e cautela, e quindi bisognava verosimilmente insufflare meno aria, procedere con l'endoscopio più lentamente, evitando angolazioni, ecc. È possibile affermare, con un grado di verosimiglianza del più probabile che non, che un'indagine endoscopica condotta con una maggiore accortezza e cautela, come il caso meritava in considerazione del tipo di paziente, avrebbe potuto prevenire il determinarsi della perforazione;
- censurabile appare la condotta dei sanitari che assisterono il sig. nel periodo Persona_1 successivo all'esecuzione della colonscopia. In considerazione dell'alto rischio di perforazione e della sintomatologia presentata dal paziente (dolore e gonfiore addominale), i sanitari avrebbero dovuto inviare subito al P.S. dello stesso Ospedale ed al reparto di Radiologia il paziente per sottoporlo ad un esame radiografico di diretta dell'addome, ed eventualmente ad un esame TC dell'addome che avrebbe consentito di formulare la diagnosi di perforazione e, conseguentemente di mettere in moto in tempi rapidi le misure terapeutiche più appropriate. Una condotta adeguata all'ars medica avrebbe consentito molto verosimilmente la sopravvivenza del paziente. Tanto premesso in punto di fatto, in materia di responsabilità sanitaria, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “Il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia pagina 4 di 7 dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 28991/2019). Anche di recente è stato affermato che “è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. n. 10050/2022). Nel caso di specie, alla luce delle condivisibili conclusioni della CTU, risulta provato il nesso di causalità, secondo la regola del “più probabile che non”, tra la condotta dei sanitari che hanno eseguito l'esame endoscopico e hanno assistito il paziente nelle ore successive e il decesso di Persona_1 Deve pertanto essere affermata la responsabilità dell' nei Controparte_4 confronti delle attrici per il decesso del loro prossimo congiunto. Ciò posto, le attrici chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e il risarcimento del danno iure hereditario per danno biologico cd. terminale e danno morale cd. catastrofale. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019). Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Osserva la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., sez. III, 16.12.2022 n. 37009). Nel caso di specie le attrici hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi della moglie e Persona_1 delle figlie con lui conviventi. Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spettano alle attrici a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di morto all'età di 73 anni, Persona_1 le seguenti somme: pagina 5 di 7 che aveva 66 anni al momento del fatto, € 277.681,00; Controparte_1
che aveva 44 anni al momento del fatto, € 293.325,00; Controparte_2
che aveva 39 anni al momento del fatto, € 301.147,00. CP_3 Quanto agli interessi, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi di cui sopra vanno dunque devalutati fino al momento del fatto (05/06/2015) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla sentenza, nella seguente misura:
- € 32.534,82; Controparte_1
- € 34.367,77; Controparte_2
- € 35.284,23. CP_3
Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento iure hereditario del danno biologico terminale e del danno morale terminale sofferti da Persona_1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.” (Cass. n. 7923/2024). Nel caso di specie, non spetta il danno morale terminale non emergendo dagli atti che Persona_1 abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della morte, avendo lo stesso perso conoscenza per la crisi vago-vagale prima del decesso. Non spetta neanche il danno biologico terminale, non essendo intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte, essendo deceduto il circa tre ore dopo la conclusione dell'esame Per_1 endoscopico. Alla luce di quanto esposto, l deve essere condannata a Controparte_4 corrispondere a la somma di € 310.215,82, a la somma di € Controparte_1 Controparte_2 327.692,77 e a la somma di € 336.431,23, oltre agli interessi legali dalla sentenza al CP_3 soddisfo. Le spese, comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, utilizzando il DM n. 55/2014 secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo per cui è stata accolta la domanda (€ 500.000 - € 1.000.000), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3551/2023:
pagina 6 di 7 ND l a corrispondere a la somma Controparte_4 Controparte_1 di € 310.215,82, a la somma di € 327.692,77 e a la somma di € Controparte_2 CP_3 336.431,23, oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. ND l' a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, per la fase CP_8 di ATP, in € 1.730,39 per esborsi e in € 3.442,00 per compenso e, per il presente giudizio, in € 545,00 per esborsi ed in € 25.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stefano Gallo. Ragusa, 15/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3551/2023 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._2 CP_3
, nata a [...] il [...], C.F. , in proprio e quali eredi di
[...] C.F._3 nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il 05/06/2015, con il patrocinio Persona_1 dell'avv. GALLO STEFANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. TRIGONA GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
RICORRENTI
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, stante la natura della controversia e considerata la consulenza tecnica già espletata nel procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1951 / 2022 Tribunale Civile di Ragusa,
• nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e/o dei suoi ausiliari e l'exitus del Sig. , condannare la resistente Persona_1
(già ) al pagamento nei Controparte_4 Controparte_5 confronti delle ricorrenti delle somme a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, da queste subite ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare:
pagina 1 di 7 1) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale biologico c.d. terminale, patito dal Sig. e risarcibile iure hereditatis alle Persona_1 ricorrenti Sig.re , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
2) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale morale c.d. catastrofale, patito dal Sig. e risarcibile iure hereditatis alle Persona_1 ricorrenti Sig.re , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
3) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale morale, esistenziale e da perdita del rapporto parentale patito dalle familiari del Sig.
, Sig.re , e , in conseguenza Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della perdita del rapporto parentale con il proprio marito / padre e risarcibile iure proprio in favore delle ricorrenti medesime;
4) danno patrimoniale (emergente) patito dalle Sig.re , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 per spese processuali riferite al procedimento ATP RG ATP ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
[...] 1951/2022 Tribunale Civile di Ragusa, da distrarsi direttamente al sottoscritto difensore antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
RESISTENTE Voglia il Tribunale
“previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso, per le motivazioni sopra illustrate. Nel merito
- ritenere e dichiarare - in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, ovvero per quelle altre, comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia - la inammissibilità e la improponibilità del ricorso per la consulenza tecnica preventiva delle SI.re , e e conseguentemente rigettarlo con Controparte_1 Controparte_2 CP_3 qualsivoglia statuizione, in quanto privo di fondamento, sia logico sia giuridico ed, inoltre, perché sfornito di prova;
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed illegittime in diritto, oltre che sfornite di valido riscontro probatorio, le domande e le richieste risarcitorie tutte formulate dai ricorrenti, statuendo conseguentemente in ordine al relativo rigetto, con qualsivoglia statuizione, per i motivi di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare che nessun inadempimento risulta essere imputabile all' , per le CP_6 motivazioni sopra esposte;
- ritenere e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere, nella fattispecie per cui è causa, sia dall' sia dai medici intervenuti;
Controparte_4
- rigettare tutte le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis, poiché infondate in fatto e in diritto nonché illegittime e prive di fondamento;
- rigettare, comunque, tutte le avverse domande e richieste, proposte da parte ricorrente, nel presente Cont giudizio, nei confronti dell' RG. Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e Rimborso Spese Forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M 55/2014”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento di e , in conseguenza del Controparte_1 Controparte_2 CP_3 decesso del loro congiunto è fondata e deve pertanto essere accolta. Persona_1 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere stata proposta mediante ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.; invero, la domanda è stata proposta il 4/12/2023 nella vigenza del rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia e disciplinato dagli artt. 281-decies ss. c.p.c., secondo i quali il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato, oltre che quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, anche se non ricorrono tali presupposti, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Nel merito, risulta dagli atti – così come esaminati dai CTU dottori e Persona_2 Per_3
nella relazione espletata nel procedimento di ATP n. 1951/2022 R.G. – che
[...] Persona_1 si sottoponeva ad esame di screening per neoplasia del colon retto consistente nella ricerca del sangue occulto nelle feci che dava esito positivo;
consultato il medico di medicina generale, gli veniva consigliato di procedere ad un esame colonscopico. Così, in data 05/06/2015, verso le ore 10:45, il predetto, previo consenso informato sottoscritto prima dell'esame, si sottoponeva ad un esame colonscopia presso l'Ambulatorio di Endoscopia dell'Ospedale "Busacca" di Scicli. L'esame veniva condotto dal dott. che riportava nel referto: "numerosi diverticoli a Persona_4 medio colletto con mucosa satellite congesta che stenotizza il lume colico, a circa 25 cm. dal margine anale esterno si rileva un piccolo polipo peduncolato ... Conclusioni: polipo del sigma, sindrome diverticolare stenosante", per cui gli prescriveva terapia medica a base di farmaco integratore con fermenti lattici, antibiotico e regolatore della motilità intestinale con: "Zabiter bust., cpr., CP_7 Relaxacol cpr. ...". Ed inoltre gli consigliava di effettuare un nuovo controllo fra un anno. Terminato l'esame, il paziente veniva collocato in osservazione in una stanza attigua alla sala endoscopica. Il paziente, a dire dei familiari che erano presenti in Ambulatorio, lamentava un intenso dolore all'addome, che si irradiava a fascia, ed un gonfiore addominale. Ma di detto disturbo, lamentato all'endoscopista, verosimilmente non veniva dato il giusto peso. Sarebbe stata somministrata soltanto una supposta, di cui non si conosce il nome commerciale (non riportata in cartella), verosimilmente a base di un farmaco antispastico e/o analgesico, che non avrebbe sortito gli effetti sperati. Il paziente, in sostanza, non veniva sottoposto ad approfondimenti e/o ad accertamenti diagnostici e nel giro di alcune ore si assisteva ad una crisi vago-vagale con grave bradicardia, calo pressorio, aritmia fatale ed exitus alle ore 14:50 circa. A nulla sono valse le manovre di rianimazione cardio-polmonare e la terapia medica a base di farmaci cardioattivi e sostenitori del circolo come l'Atropina fl., l'RE fl. ed il BO fl. Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio collegiale dei dottori e Persona_2 Per_3
(la prima medico legale e il secondo specialista in gastroenterologia ed endoscopia) – le cui
[...] conclusioni vanno senz'altro accolte essendo motivate in modo puntuale e coerente all'esito dell'analisi della documentazione in atti – “l'evento occorso a (perforazione del colon) Persona_1 rappresenta una possibile e prevedibile complicanza, aggravata dalla presenza di multipli diverticoli, dall'età senile del paziente, con la possibile presenza di aderenze nel cavo peritoneale e dalle comorbidità. Certamente un'indagine endoscopica condotta con una maggiore accortezza e cautela, che il caso meritava, in considerazione del tipo dipaziente (e quindi bisognava verosimilmente insufflare meno aria, procedere con l'endoscopio più lentamente, evitando angolazioni, ecc.) avrebbe potuto prevenire il determinarsi della perforazione. Però, la maggiore censura da addebitare all'endoscopista è quella di non avere condotto in maniera diligente il periodo di osservazione del post-esame, considerato che il paziente lamentava dolore e gonfiore dell'addome. Avendo accertato, tramite il predetto esame, la presenza di diverticoli multipli la pagina 3 di 7 cui mucosa era per lo più congesta ed il cui colletto si presentava per lo più stenotico, l'endoscopista avrebbe dovuto sospettare la possibile complicanza (perforazione) ed avrebbe dovuto agire di conseguenza. Avrebbe dovuto inviare subito al P.S. dello stesso Ospedale ed al reparto di Radiologia il paziente per sottoporlo ad un esame radiografico di diretta dell'addome che avrebbe evidenziato, in caso di perforazione, la presenza di livelli idro-aerei nel cavo peritoneale, ed in caso dubbio, avrebbe dovuto richiedere un esame TC dell'addome che avrebbe consentito di formulare la diagnosi di perforazione. Ciò avrebbe messo in moto le misure terapeutiche più appropriate ed immediate: terapia medica in flebo con farmaci analgesici e di supporto per il circolo, intervento chirurgico con asportazione del tratto di colon perforato e lavaggio del cavo peritoneale. Una condotta terapeutica diligente avrebbe consentito molto verosimilmente la sopravvivenza del paziente che, dunque, andava adeguatamente monitorato e trattato subito. In mancanza delle predette misure terapeutiche si è messa in moto una serie di eventi che hanno portato all'exitus il in circa tre ore e mezza. Per_1 Detto paziente, comunque, non è deceduto per peritonite (evoluzione in pejus della perforazione), bensì per una crisi vago-vagale - come peraltro accertato dai consulenti del P.M. -, correlata al dolore addominale ed alla condizione di addome acuto, venutasi a determinare a seguito della perforazione del colon. Tale condizione patologica, a cui non è stata prestata la dovuta attenzione e quindi non è stata per tempo trattata, ha innescato una bradicardia progressiva ed un calo pressorio marcato con grave aritmia fatale e conseguente arresto cardiocircolatorio finale” (cfr. relazione di CTU, pagg. 12- 14). I CTU concludono pertanto che:
- la causa del decesso di così come accertato dai consulenti del P.M. che eseguirono Persona_1 l'esame autoptico sulla salma del de cuius, è una crisi vago-vagale correlata al dolore addominale ed alla condizione di addome acuto, venutasi a determinare a seguito della perforazione del colon durante l'esame colonscopia eseguito in data 05.06.2015 presso l'Ambulatorio di Endoscopia dell'Ospedale "Busacca" di Scicli;
- in considerazione del risultato positivo del test di ricerca del sangue occulto fecale, la scelta del dott.
di prescrivere al sig. una colonscopia appare corretta ed ispirata Persona_5 Persona_1 alle buone pratiche cliniche e alle linee guida di settore. Il sig. in considerazione Persona_1 dell'età, delle comorbidità e della presenza di multipli diverticoli del colon era un paziente ad alto rischio di andare incontro ad una perforazione durante l'esame che quindi doveva essere condotto con maggior accuratezza e cautela, e quindi bisognava verosimilmente insufflare meno aria, procedere con l'endoscopio più lentamente, evitando angolazioni, ecc. È possibile affermare, con un grado di verosimiglianza del più probabile che non, che un'indagine endoscopica condotta con una maggiore accortezza e cautela, come il caso meritava in considerazione del tipo di paziente, avrebbe potuto prevenire il determinarsi della perforazione;
- censurabile appare la condotta dei sanitari che assisterono il sig. nel periodo Persona_1 successivo all'esecuzione della colonscopia. In considerazione dell'alto rischio di perforazione e della sintomatologia presentata dal paziente (dolore e gonfiore addominale), i sanitari avrebbero dovuto inviare subito al P.S. dello stesso Ospedale ed al reparto di Radiologia il paziente per sottoporlo ad un esame radiografico di diretta dell'addome, ed eventualmente ad un esame TC dell'addome che avrebbe consentito di formulare la diagnosi di perforazione e, conseguentemente di mettere in moto in tempi rapidi le misure terapeutiche più appropriate. Una condotta adeguata all'ars medica avrebbe consentito molto verosimilmente la sopravvivenza del paziente. Tanto premesso in punto di fatto, in materia di responsabilità sanitaria, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “Il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia pagina 4 di 7 dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 28991/2019). Anche di recente è stato affermato che “è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. n. 10050/2022). Nel caso di specie, alla luce delle condivisibili conclusioni della CTU, risulta provato il nesso di causalità, secondo la regola del “più probabile che non”, tra la condotta dei sanitari che hanno eseguito l'esame endoscopico e hanno assistito il paziente nelle ore successive e il decesso di Persona_1 Deve pertanto essere affermata la responsabilità dell' nei Controparte_4 confronti delle attrici per il decesso del loro prossimo congiunto. Ciò posto, le attrici chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e il risarcimento del danno iure hereditario per danno biologico cd. terminale e danno morale cd. catastrofale. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019). Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Osserva la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., sez. III, 16.12.2022 n. 37009). Nel caso di specie le attrici hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi della moglie e Persona_1 delle figlie con lui conviventi. Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spettano alle attrici a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di morto all'età di 73 anni, Persona_1 le seguenti somme: pagina 5 di 7 che aveva 66 anni al momento del fatto, € 277.681,00; Controparte_1
che aveva 44 anni al momento del fatto, € 293.325,00; Controparte_2
che aveva 39 anni al momento del fatto, € 301.147,00. CP_3 Quanto agli interessi, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi di cui sopra vanno dunque devalutati fino al momento del fatto (05/06/2015) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla sentenza, nella seguente misura:
- € 32.534,82; Controparte_1
- € 34.367,77; Controparte_2
- € 35.284,23. CP_3
Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento iure hereditario del danno biologico terminale e del danno morale terminale sofferti da Persona_1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.” (Cass. n. 7923/2024). Nel caso di specie, non spetta il danno morale terminale non emergendo dagli atti che Persona_1 abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della morte, avendo lo stesso perso conoscenza per la crisi vago-vagale prima del decesso. Non spetta neanche il danno biologico terminale, non essendo intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte, essendo deceduto il circa tre ore dopo la conclusione dell'esame Per_1 endoscopico. Alla luce di quanto esposto, l deve essere condannata a Controparte_4 corrispondere a la somma di € 310.215,82, a la somma di € Controparte_1 Controparte_2 327.692,77 e a la somma di € 336.431,23, oltre agli interessi legali dalla sentenza al CP_3 soddisfo. Le spese, comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, utilizzando il DM n. 55/2014 secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo per cui è stata accolta la domanda (€ 500.000 - € 1.000.000), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3551/2023:
pagina 6 di 7 ND l a corrispondere a la somma Controparte_4 Controparte_1 di € 310.215,82, a la somma di € 327.692,77 e a la somma di € Controparte_2 CP_3 336.431,23, oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. ND l' a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, per la fase CP_8 di ATP, in € 1.730,39 per esborsi e in € 3.442,00 per compenso e, per il presente giudizio, in € 545,00 per esborsi ed in € 25.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stefano Gallo. Ragusa, 15/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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