CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca
Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1690/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa in atti dall'avv. Elda Panniello ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di non costituito;
Controparte_1
- appellato –
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente –
OGGETTO: appello in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
pagina 1 di 3 Con atto di appello, impugnava la sentenza n. 2868/2024, pubblicata in Parte_1 data 11.12.2024, con la quale il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, premesso che risultava ancora pendente il giudizio di separazione, nel corso del quale non era stata mai emessa la sentenza sullo status coniugale, dichiarava inammissibili la domanda di divorzio e quelle ad essa accessorie proposte dall'odierna appellante, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che, sebbene la domanda di divorzio era stata introdotta in pendenza del giudizio di separazione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto che, ai sensi di legge,
“per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi a presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale", anche alla luce della completa autonomia dei due giudizi;
- che, nel caso di specie, l'udienza presidenziale in sede separativa si era tenuta in data
25.11.2021, rientrando perfettamente nella fattispecie disciplinata dal legislatore;
- che, inoltre, parte ricorrente aveva provveduto in data 16.05.2024 a richiedere l'emissione della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi, tuttavia il
Giudice, nonostante la reiterata richiesta anche all'udienza tenutasi in data 27.11.2024, non aveva provveduto all'emissione della suindicata sentenza, concedendo invece i termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiesti in maniera del tutto pretestuosa dalla parte resistente;
- che, in ogni caso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concedere un rinvio in attesa della pronuncia sullo status coniugale anche alla luce della richiesta avanzata da parte ricorrente in tal senso in data 16.05.2024;
- che, alla luce di quanto innanzi, il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare il criterio della soccombenza, atteso che parte ricorrente si era limitata alla proposizione della domanda di divorzio, attività perfettamente consentita dalla normativa vigente nonché dalla riforma "Cartabia";
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di dichiararsi ammissibile la domanda di divorzio e, in subordine, di riformare il capo sulle spese, disponendone la compensazione ovvero la riduzione del quantum, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del giudizio d'appello.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
pagina 2 di 3 Con nota del 24.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale formulava parere negativo all'accoglimento dell'appello.
Con nota del 19.09.2025, l'avv. Panniello, in qualità di difensore dell'appellante, depositava copia della comunicazione di rinuncia al mandato, asseritamente trasmessa alla parte in data 18.09.2025.
All'udienza di trattazione del 07.10.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., precisando che la nota di mera rinuncia al mandato, depositata in data 19.09.2025, non poteva qualificarsi “nota scritta ex art. 127 ter c.p.c.”, come tale, equivalente alla comparizione della parte rappresentata.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, poiché l'appellante non è comparso alla nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., né ha depositato le note di trattazione scritta (condotta inerte equivalente alla sua mancata comparizione), l'impugnazione è improcedibile.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 2868/2024, pubblicata in data Controparte_1
11.12.2024, pronunciata dal Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, nell'ambito nel giudizio iscritto al n. 3973/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca
Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1690/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa in atti dall'avv. Elda Panniello ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di non costituito;
Controparte_1
- appellato –
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente –
OGGETTO: appello in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
pagina 1 di 3 Con atto di appello, impugnava la sentenza n. 2868/2024, pubblicata in Parte_1 data 11.12.2024, con la quale il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, premesso che risultava ancora pendente il giudizio di separazione, nel corso del quale non era stata mai emessa la sentenza sullo status coniugale, dichiarava inammissibili la domanda di divorzio e quelle ad essa accessorie proposte dall'odierna appellante, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che, sebbene la domanda di divorzio era stata introdotta in pendenza del giudizio di separazione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto che, ai sensi di legge,
“per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi a presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale", anche alla luce della completa autonomia dei due giudizi;
- che, nel caso di specie, l'udienza presidenziale in sede separativa si era tenuta in data
25.11.2021, rientrando perfettamente nella fattispecie disciplinata dal legislatore;
- che, inoltre, parte ricorrente aveva provveduto in data 16.05.2024 a richiedere l'emissione della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi, tuttavia il
Giudice, nonostante la reiterata richiesta anche all'udienza tenutasi in data 27.11.2024, non aveva provveduto all'emissione della suindicata sentenza, concedendo invece i termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiesti in maniera del tutto pretestuosa dalla parte resistente;
- che, in ogni caso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concedere un rinvio in attesa della pronuncia sullo status coniugale anche alla luce della richiesta avanzata da parte ricorrente in tal senso in data 16.05.2024;
- che, alla luce di quanto innanzi, il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare il criterio della soccombenza, atteso che parte ricorrente si era limitata alla proposizione della domanda di divorzio, attività perfettamente consentita dalla normativa vigente nonché dalla riforma "Cartabia";
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di dichiararsi ammissibile la domanda di divorzio e, in subordine, di riformare il capo sulle spese, disponendone la compensazione ovvero la riduzione del quantum, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del giudizio d'appello.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
pagina 2 di 3 Con nota del 24.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale formulava parere negativo all'accoglimento dell'appello.
Con nota del 19.09.2025, l'avv. Panniello, in qualità di difensore dell'appellante, depositava copia della comunicazione di rinuncia al mandato, asseritamente trasmessa alla parte in data 18.09.2025.
All'udienza di trattazione del 07.10.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., precisando che la nota di mera rinuncia al mandato, depositata in data 19.09.2025, non poteva qualificarsi “nota scritta ex art. 127 ter c.p.c.”, come tale, equivalente alla comparizione della parte rappresentata.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, poiché l'appellante non è comparso alla nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., né ha depositato le note di trattazione scritta (condotta inerte equivalente alla sua mancata comparizione), l'impugnazione è improcedibile.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 2868/2024, pubblicata in data Controparte_1
11.12.2024, pronunciata dal Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, nell'ambito nel giudizio iscritto al n. 3973/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 3 di 3