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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3667/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3667/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Valdieri 8, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. GROSSO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Luigi Einaudi 29, Moncalieri, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CITA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 CARIGNANO il 11/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/09/2009, il 31/07/2013 e il Per_1 Per_2 Per_3
06/12/2017.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
2. I figli minori rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che:
3. La casa familiare sita in Vinovo (TO), Via San Desiderio n. 34 resterà assegnata alla sig.ra Parte_1 con i beni e gli arredi ivi contenuti, salvo facoltà per il sig. prelevare suppellettili e beni personali CP_1 previo accordo con la stessa.
4. Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro la data di fissazione dell'udienza per la separazione CP_1
(anche se in forma scritta).
DISPONE che:
5. I genitori eserciteranno congiuntamente le funzioni genitoriali relativamente agli atti di straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà separatamente.
6. I coniugi concordemente dichiarano che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli nella misura più ampia possibile, assecondando i desideri dei minori e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, previo accordo telefonico. In assenza di tale accordo, il padre avrà diritto di visita secondo il seguente calendario:
a. - senza indicazione di giorni su semplice accordo con la madre;
Per_1 pagina 2 di 4 b. TT e ND: un pomeriggio a settimana da concordare entro la settimana precedente a seconda delle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei figli e scolastiche dei figli, dalle 15,00 con riaccompagnamento dopo cena;
c. - fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelievo tra le ore 10 e le ore 11, alla domenica sera con riaccompagnamento dopo cena;
d. -durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, concordando con la madre i periodi entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo, i minori staranno con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari e, negli anni pari, i secondi 15 giorni di agosto. Ogni anno, i quindici giorni di agosto e la settimana in luglio o settembre che i minori non trascorreranno con il padre, li trascorreranno con la madre. Con sospensione, durante tutti i periodi, del diritto di permanenza dei minori presso l'altro genitore. Con facoltà per entrambi i genitori di portare con sé i figli in località di villeggiatura, previa indicazione della stessa all'altro genitore;
e. - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso accordo tra i genitori, nel 2025 la madre starà con i figli dal 24 al 30 dicembre;
f. - durante le vacanze scolastiche pasquali e per tutta la loro durata, ad anni alterni;
g. durante le vacanze invernali di carnevale ad anni alterni;
h. - le altre festività e gli eventuali ponti, in modo alternato all'altro genitore;
i. - il giorno del compleanno dei figli, ad anni alterni e, tutti gli anni il giorno del proprio compleanno (del pari, i figli staranno con la madre, tutti gli anni, il giorno del compleanno della stessa);
7)Il padre provvederà al concorso mantenimento dei figli , e sino Per_1 Per_2 Per_3 all'indipendenza economica degli stessi, versando mensilmente alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 500,00, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative e sportive, così come da protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del foro di Torino del 15/03/2016.
DÀ ATTO che:
8) Il 100% dell'assegno unico sia versato alla sig.ra ; Parte_1
9) Il sig. si obbliga a versare l'importo pari ad € 15.000,00 alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre la data di fissazione dell'udienza di definizione del procedimento di
[...] separazione consensuale.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in punto mantenimento, salvo quanto previsto ai capi precedenti.
11) I coniugi dichiarano di aver tra loro definito ogni questione di carattere personale, economica e patrimoniale tra di loro insorta e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
pagina 3 di 4 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3667/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Valdieri 8, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. GROSSO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Luigi Einaudi 29, Moncalieri, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CITA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 CARIGNANO il 11/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/09/2009, il 31/07/2013 e il Per_1 Per_2 Per_3
06/12/2017.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
2. I figli minori rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che:
3. La casa familiare sita in Vinovo (TO), Via San Desiderio n. 34 resterà assegnata alla sig.ra Parte_1 con i beni e gli arredi ivi contenuti, salvo facoltà per il sig. prelevare suppellettili e beni personali CP_1 previo accordo con la stessa.
4. Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro la data di fissazione dell'udienza per la separazione CP_1
(anche se in forma scritta).
DISPONE che:
5. I genitori eserciteranno congiuntamente le funzioni genitoriali relativamente agli atti di straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà separatamente.
6. I coniugi concordemente dichiarano che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli nella misura più ampia possibile, assecondando i desideri dei minori e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, previo accordo telefonico. In assenza di tale accordo, il padre avrà diritto di visita secondo il seguente calendario:
a. - senza indicazione di giorni su semplice accordo con la madre;
Per_1 pagina 2 di 4 b. TT e ND: un pomeriggio a settimana da concordare entro la settimana precedente a seconda delle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei figli e scolastiche dei figli, dalle 15,00 con riaccompagnamento dopo cena;
c. - fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelievo tra le ore 10 e le ore 11, alla domenica sera con riaccompagnamento dopo cena;
d. -durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, concordando con la madre i periodi entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo, i minori staranno con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari e, negli anni pari, i secondi 15 giorni di agosto. Ogni anno, i quindici giorni di agosto e la settimana in luglio o settembre che i minori non trascorreranno con il padre, li trascorreranno con la madre. Con sospensione, durante tutti i periodi, del diritto di permanenza dei minori presso l'altro genitore. Con facoltà per entrambi i genitori di portare con sé i figli in località di villeggiatura, previa indicazione della stessa all'altro genitore;
e. - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso accordo tra i genitori, nel 2025 la madre starà con i figli dal 24 al 30 dicembre;
f. - durante le vacanze scolastiche pasquali e per tutta la loro durata, ad anni alterni;
g. durante le vacanze invernali di carnevale ad anni alterni;
h. - le altre festività e gli eventuali ponti, in modo alternato all'altro genitore;
i. - il giorno del compleanno dei figli, ad anni alterni e, tutti gli anni il giorno del proprio compleanno (del pari, i figli staranno con la madre, tutti gli anni, il giorno del compleanno della stessa);
7)Il padre provvederà al concorso mantenimento dei figli , e sino Per_1 Per_2 Per_3 all'indipendenza economica degli stessi, versando mensilmente alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 500,00, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative e sportive, così come da protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del foro di Torino del 15/03/2016.
DÀ ATTO che:
8) Il 100% dell'assegno unico sia versato alla sig.ra ; Parte_1
9) Il sig. si obbliga a versare l'importo pari ad € 15.000,00 alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre la data di fissazione dell'udienza di definizione del procedimento di
[...] separazione consensuale.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in punto mantenimento, salvo quanto previsto ai capi precedenti.
11) I coniugi dichiarano di aver tra loro definito ogni questione di carattere personale, economica e patrimoniale tra di loro insorta e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
pagina 3 di 4 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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