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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4552 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22-5-2025, vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1
tempore” sig. elettivamente domiciliata in Roma, Via Giorgio Vigolo n. 12, Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Monica Ortenzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma, Via Taranto n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Corvasce e Sofia
Pasquino, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
-Appellato -
Oggetto: domanda di restituzione delle differenze sul prezzo massimo di cessione di immobile E.R.P..
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Roma Controparte_1 assumendo che, con contratto a rogito AR di Roma del 22/11/2007 Persona_1
(rep. n. 112119/38994), aveva acquistato dalla l'immobile sito in Via Parte_1
San Biagio Platani n. 294, località “Rocca Fiorita”, Piano di Zona “B5-Rocca Fiorita- comparto g”, composto da un appartamento, locali soffitta, locale cantina e posto auto coperto, per il prezzo di Euro 230.000,00.
Il ricorrente faceva presente che detto immobile faceva parte di un complesso edilizio edificato in regime di Edilizia Economica e Popolare (E.R.P.), su un terreno prima espropriato e poi concesso dal alla CP_2 Controparte_3 in diritto di superficie per 99 anni, giusta Convenzione
[...] urbanistica, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71, a rogito AR Persona_2 3
del 29/5/1992 (rep. n. 12334/5865); ne conseguiva che, rientrando l'immobile Per_3 nell'ambito dell'Edilizia Agevolata Convenzionata, dovevano trovare applicazione i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione espressamente previsti dall'art. 14 della
Convenzione urbanistica.
Inoltre il sig. evidenziava che l'immobile in questione, in Controparte_1 precedenza, era stato di proprietà del sig. che, a sua volta, con atto a rogito Per_4
AR del 20/11/1996 (rep. n. 27070/6946), lo aveva acquistato dalla Persona_5 per il prezzo di Euro Controparte_3
102.478,70 (equivalenti a Lire 198.450.000); quindi, in occasione del “Verbale di assemblea-ripianamento perdite ed aumento del capitale sociale con conferimento di immobili”, a rogito AR (rep. n. 77556/19068), il sig. Persona_6 Per_4 aveva trasferito l'immobile alla al prezzo di Euro 118.723,00. Parte_1
Ciò premesso, il sig. concludeva chiedendo al Tribunale la declaratoria della CP_1 nullità dell'art. 4 del contratto di compravendita intercorso il 22/11/2007 tra lui stesso e la laddove era stato stabilito il prezzo di vendita dell'immobile in Parte_1
Euro 230.000,00 e, quindi, in misura superiore a quello massimo di cessione stabilito dalla Convenzione urbanistica, con conseguente condanna della alla Parte_1 restituzione di quanto percepito indebitamente, oltre interessi e spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la i limitava a resistere, deducendo l'infondatezza Parte_1 della pretesa del ricorrente alla luce della nuova normativa sopraggiunta in materia;
pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'espletamento di apposita C.T.U., volta ad accertare il prezzo massimo di cessione dell'immobile oggetto di causa, che veniva quantificato, al novembre del 2007, in Euro 115.583,08.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la con note autorizzate del Parte_1
15/6/2020, faceva presente che il C.T.U. non le aveva comunicato l'avvenuto deposito della bozza, sicché ella non era stata in grado di formulare osservazioni al riguardo;
pertanto, la società instava per essere rimessa in termini per poter articolare le proprie osservazioni. 4
Identica istanza veniva altresì formulata dalla in occasione Parte_1 dell'udienza in telematico del 2/7/2020, in occasione della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Quindi, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 9/7/2020, il Tribunale di Viterbo accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità dell'atto di compravendita a rogito AR
del 22/11/2007 limitatamente all'art. 4, con cui le parti avevano Persona_1 concordato il prezzo di cessione dell'immobile in Euro 230.000,00, “con conseguente sostituzione automatica ex art. 1399 c.c. del prezzo originariamente convenuto tra le parti” e, pertanto, condannando la alla restituzione, in favore del sig. Parte_1
della somma di Euro 114.416,92 a titolo di differenza tra il prezzo di Controparte_1 libero mercato effettivamente sborsato e quello massimo di cessione, pari ad Euro
115.583,08), oltre interessi legali e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso tale ordinanza, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la riforma.
Con un primo motivo di doglianza l'appellante lamentava la nullità della C.T.U. di primo grado, in quanto depositata dal C.T.U. senza che in precedenza fosse stata inviata alla la bozza dell'elaborato. Parte_1
In particolare, l'appellante faceva presente che tale circostanza era stata tempestivamente portata a conoscenza del giudicante di prime cure, con contestuale formulazione di un'apposita istanza volta ad ottenere la riammissione in termini per la formulazione delle osservazioni critiche, ma che essa era stata inopinatamente disattesa dal Tribunale sulla scorta del rilievo che la non avesse mai nominato Parte_1 un proprio C.T.P., non avesse partecipato alle operazioni peritali e, successivamente, non avesse mosso alcuna censura specifica alla C.T.U. dopo l'avvenuto suo deposito.
Tale affermazione, secondo l'appellante, doveva ritenersi del tutto errata, tenuto conto che il codice non impone alla parte la nomina di un C.T.P. e prevedendo soltanto la comunicazione della bozza peritale “alle parti”. Ne conseguiva, quindi, la nullità della
C.T.U. per violazione del contraddittorio. 5
Inoltre, dopo aver fatto presente di essere stata ignara di quanto stabilito dalla legge n.
865/1971, e dopo aver lamentato anche l'incomprensibilità della motivazione dell'impugnata sentenza, perché emessa in contrasto con il nuovo dettato normativo introdotto nella specifica materia (legge n. 136/2018 di conversione del D.L. n.
119/2018 (art. 25 undecies, che aveva modificato i commi 49-bis ed inserito il 49 quater dell'art. 31 della Legge n. 448/1998, prevedendo, in via retroattiva, che i vincoli sul prezzo di cessione avrebbero potuto essere rimossi, trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento, a richiesta delle persone che avessero un interesse al riguardo), la eccepiva che il sig. che aveva chiesto la declaratoria di Parte_1 CP_1 parziale nullità dell'atto, avrebbe potuto avanzare solo la domanda “relativa alla affrancazione” del bene acquistato che, però, non era stata formulata.
Infine l'appellante sosteneva che, a differenza di quanto sostenuto dal sig. ella CP_1 avrebbe ben potuto proporre l'istanza di affrancazione, in quanto la normativa “medio tempore” intervenuta si rivolgeva a tutti i proprietari, e non solo alle persone fisiche, tanto che pervenendo ad una “giusta interpretazione della norma”, CP_4 aveva da tempo predisposto un apposito modello che prevedeva la possibilità di formulare detta istanza anche per le persone giuridiche.
Pertanto, nel sostenere che il vincolo in questione non costituirebbe comunque un onere reale gravante sul bene, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto della domanda originariamente proposta dal sig. con la condanna del medesimo alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'appellato, “in primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione avente ad oggetto la pretesa nullità della C.T.U. di primo grado, perché formulata per la prima volta in appello in violazione del disposto di cui all'art. 345
c.p.c., evidenziando al riguardo che la in primo grado, benché Parte_1 ritualmente convocata dal C.T.U., non aveva mai partecipato alle operazioni peritali, ma si era limitata soltanto a lamentare, dopo il deposito della C.T.U., la mancata ricezione della bozza, chiedendo unicamente di essere rimessa in termini per formulare le proprie osservazioni;
quindi, dopo aver sottolineato il contegno processuale della società che, secondo l'appellato, non aveva neanche contestato il prezzo massimo di 6
cessione, l'appellato, nel resto, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 24/4/2025, la società appellante produceva un'istanza di affrancazione presentata in data 5/12/2022 a dal geometra , in CP_4 Controparte_5 qualità di tecnico incaricato dal sig. ex proprietario dell'immobile oggetto di Parte_2 causa, corredata da apposita “Relazione Tecnica Asseverata”; quindi, stante la richiesta del difensore dell'appellato di concessione di un breve termine per poter svolgere le proprie considerazioni in ordine alla documentazione prodotta, la Corte rinviava per gli stessi incombenti ad altra udienza, concedendo alle parti apposito termine per il deposito di note.
All'udienza del 22/5/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
La controversia ha ad oggetto la nota questione riguardante l'applicazione del prezzo massimo di cessione nelle compravendite del diritto di superficie in materia di “edilizia agevolata -convenzionata”, di cui all'art. 35 della Legge 865/1971.
Come è noto, con la sentenza n. 18135 del 16.9.2015, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha ricomposto il contrasto che aveva interessato diverse precedenti pronunce in materia di permanenza, o meno, del vincolo del prezzo massimo di cessione sugli immobili costruiti in convenzione ex art. 35 della L. 22.10.1971 n. 865, e ha stabilito che il “vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare;
ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc […], segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”.
In sintesi, il Giudice di legittimità ha fondato le proprie argomentazioni sull'entrata in vigore dell'art. 31, comma 49 bis, della L. n. 448/1998 (comma aggiunto dal D.L.
13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106), secondo il quale “i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro 7
pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata
a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo...”, una norma, questa, che non avrebbe avuto ragion d'essere se non si fosse riferita anche ai trasferimenti successivi alla vendita, o all'assegnazione di alloggio, in proprietà, o in diritto di superficie effettuati dal titolare della concessione.
Non è estranea, inoltre, al ragionamento delle Sezioni Unite, la circostanza “che la soluzione adottata appare altresì conforme, sotto il profilo teleologico, ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa, facilitando l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del contributo pubblico), ai ceti meno abbienti: e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato”.
Ciò detto, è intervenuta la novella di cui alla Legge di conversione del D.L. 23/10/2018
n. 119 – L. 17/12/2018 n. 136 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18.12.2018 - che ha apportato importanti modifiche all'art. 31 comma 49-bis della Legge 23/12/1998 n. 448
e ha introdotto, con l'art. 25 undecies, il comma 49-quater.
Si riporta di seguito il testo della detta norma:
“a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante 8
dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati".
La stessa norma, poi, ha introdotto l'art. 31 comma 49 quater della L. 23.12.1998 n.
448:
“b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: "49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto
e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).
Invece è rimasto immutato l'art. 31 comma 49 ter della L. 23.12.1998 n. 448, secondo il quale “Le disposizioni di cui al comma 49 bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'art. 18 del testo unico di cui al D.P.R.
6.6.2001 n. 380”.
In sostanza, alla luce della recente riforma, le novità legislative possono così sintetizzarsi:
1) legittimato a richiedere e pagare l'affrancazione dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione non è più il solo titolare attuale del diritto di proprietà o del diritto di superficie sull'immobile di edilizia agevolata convenzionata, ma chiunque vi abbia 9
interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile (e quindi anche l'alienante); 2) trattasi un vero e proprio diritto potestativo concorrente, rispetto al quale i titolari attuali del diritto di proprietà o di superficie si trovano in una posizione di soggezione, prevedendo per l'affrancazione la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e confermando la necessità della trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi della rimozione del vincolo reale;
3) con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 18.1.2019 previa intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 28.8.1997 n. 281, viene determinato l'ammontare della somma necessaria all'affrancazione in una percentuale del prezzo massimo di cessione anche con riduzioni correlate alla durata residua del vincolo, e sono stabiliti criteri e modalità per la concessione da parte dei Comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo;
4) durante la “pendenza della rimozione dei vincoli” (che deve essere intesa nel senso che sia stata avviata, con apposita richiesta, dal titolare attuale del diritto o da qualunque altro soggetto interessato, la procedura amministrativa di “affrancazione” dell'immobile dall'onere reale), la differenza tra il prezzo di mercato contrattualmente previsto ed il prezzo massimo di cessione è destinata a non produrre effetto e dunque non consente all'acquirente di agire contro l'alienante per la ripetizione della somma indebitamente versatagli, pari alla differenza fra i due prezzi;
5) l'estinzione dell'onere reale del prezzo massimo di cessione a seguito della positiva conclusione della procedura amministrativa di affrancazione determina anche retroattivamente l'estinzione dell'azione di ripetizione di indebito, o di arricchimento ingiustificato (“rimborso della predetta differenza a qualunque titolo richiesto”), già esercitate dall'acquirente, facendo quindi venir meno il carattere indebito del pagamento del corrispettivo eccedente il prezzo massimo di cessione fin dal momento dell'intervenuta vendita immobiliare tra i privati, e non solo, come avveniva in precedenza, dal successivo momento dell'affrancazione; 6) l'affrancazione comporta anche la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva (se ancora esistente), con conseguente libera trasferibilità dell'immobile successiva all'affrancazione, sia dal punto di vista del prezzo, che sotto il profilo dei requisiti soggettivi dell'acquirente; 7) la normativa sull'affrancazione si estende anche alle compravendite immobiliari concluse prima della riforma in esame. 10
Sulla base del mutato quadro normativo, risultano superate e assorbite molte delle questioni prospettate dalle parti, in quanto il difensore della società appellante ha versato in atti l'istanza di affrancazione, corredata dalla relativa ricevuta informatica di ricezione rilasciata da presentata dal sig. in data 5/12/2022 CP_4 Parte_2 al nonché la documentazione allegata all'istanza stessa. CP_2
Sul punto giova osservare che l'art. 25 undecies del d.l. n. 119/2018, che ha, tra l'altro, sostituito l'art. 31, comma 49 bis, della legge n. 448/1998, ha esteso la facoltà di richiedere l'affrancazione a tutti gli interessati, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile (ivi compresi, come nel caso di specie, i venditori).
Inoltre è irrilevante la circostanza che la procedura di affrancazione non sia stata ancora conclusa, in quanto se è vero che l'atto pubblico, o la scrittura privata di affrancazione conclusiva del procedimento amministrativo determinano l'estinzione dell'azione di ripetizione di indebito eventualmente esercitata dall'acquirente, è altresì vero che già a seguito della pendenza della procedura amministrativa di affrancazione si determina l'inefficacia del contratto di compravendita dell'immobile limitatamente alla differenza tra prezzo di mercato pattuito e prezzo massimo di cessione.
Da ultimo, si rileva che il novellato art. 31 comma 49 bis (sopra riportato) esclude l'applicazione delle nuove disposizioni dallo stesso introdotte limitatamente “agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”, ipotesi, quella della locazione, pacificamente estranea alla fattispecie per cui è processo, avente ad oggetto l'assegnazione (e poi la successiva vendita) del diritto di superficie.
A questo punto, occorre però evidenziare che non sono stati abrogati dalla riforma, espressamente o tacitamente l'art. 35 della L. n. 865/1971, l'art. 18 del D.P.R. n.
380/2001, gli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c. e che la stessa nuova previsione dell'inefficacia, a seguito della presentazione della richiesta di affrancazione da chiunque provenga, del contratto di compravendita per la sola differenza tra prezzo di mercato pattuito e prezzo massimo di cessione e la nuova previsione dell'estinzione dell'azione di ripetizione di indebito per la differenza fra i due prezzi solo a seguito dell'intervenuta affrancazione presuppongono evidentemente che il vincolo del prezzo massimo di cessione permanga dopo il primo trasferimento, se non rimosso, e che la nullità parziale e la sostituzione automatica della clausola contrattuale relativa al prezzo siano avvenute, in quanto senza di esse l'unico prezzo vincolante per le parti 11
sarebbe quello di mercato pattuito e non si potrebbe neppure parlare di azione di recupero (cioè di azione di ripetizione di indebito) di un prezzo pagato in eccesso.
Pertanto, pur a fronte dell'entrata in vigore della L. n. 136/2018, va confermata la statuizione con cui il giudicante di prime cure ha dichiarato la nullità dell'art. 4) del contratto di compravendita concluso tra le parti con atto a rogito AR Per_1
del 22/11/2007 (rep. n. 112119/38994), nella parte in cui ha determinato in
[...]
Euro 230.000,00 il prezzo di vendita, con sostituzione ad esso, ai sensi dell'art. 1339
c.c., del prezzo massimo di cessione, in ossequio al consolidato orientamento della
Suprema Corte (Cass. n. 13345/2018; Cass. n. 21/2017; Cass. n. 28949/2017; Cass. S.U.
n. 18135/2015), secondo il quale il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita e in tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione.
Per effetto della sopra descritta riforma legislativa, applicabile anche ai procedimenti pendenti e ai contratti di compravendita stipulati in data anteriore, e vista la richiesta di affrancazione presentata in data 5.12.2022, deve tuttavia ritenersi improseguibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal sig. per ottenere la Controparte_1 condanna del convenuto al pagamento della differenza tra il prezzo di mercato pagato e il prezzo massimo di cessione ad esso sostituito.
L'improseguibilità consegue all'inefficacia del contratto di compravendita limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato, che impedisce di esaminare nel merito l'azione di ripetizione di indebito, destinata ad estinguersi solo con la conclusione positiva della pendente procedura amministrativa di affrancazione, culminante nell'atto pubblico, o scrittura privata autenticata, di affrancazione degli immobili dall'onere reale del prezzo massimo di cessione, non essendo stato previsto dalla L. n. 136/2018 un meccanismo di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento amministrativo di affrancazione.
In tutto quanto sin qui esposto rimane assorbita ogni altra questione. 12
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, secondo il principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Sempre in base al sopra richiamato insegnamento della Suprema Corte, le spese e i compensi di lite devono essere regolati secondo il criterio della soccombenza virtuale o potenziale.
Al riguardo, va detto che, ove non fosse sopravvenuta l'affrancazione curata dal sig. Parte la disposta ripetizione dell'indebito oggettivo per eccedenza del prezzo pattuito rispetto al tetto massimo consentito avrebbe, pacificamente, dovuto trovare conferma, in base all'orientamento giurisprudenziale ormai univoco che ha preso le mosse dalla nota pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite n. 18135 del 16.9.2015. Parte Occorre considerare, poi, che il sig. a presentato l'istanza di affrancazione solo dopo la pronuncia di primo grado, una volta introdotto il presente giudizio di appello, sicché il sig. per effetto della tardiva presentazione dell'istanza, ha CP_1 dovuto sopportare non solo le spese del giudizio di primo grado, ma anche quelle del grado di appello.
Pertanto, la già soccombente in primo grado, dev'essere condannata Parte_1
a rifondere all'appellato un terzo delle spese del doppio grado di giudizio che, facendo applicazione dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, per il primo grado vengono liquidate, in tale misura, in Euro 4.701,00 per compensi professionali, e per il secondo grado, sempre in tale misura, in Euro 4.773,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Infine la Corte ritiene che non ricorrano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c.
La materia, anche dopo la novella legislativa, è stata oggetto di ampio dibattito e ha registrato, infine, l'intervento della Corte costituzionale, sicché deve escludersi il presupposto dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, fermo restando che la norma non prevede un termine per la presentazione dell'istanza.
Difetta anche l'abuso dello strumento processuale, posto che l'aver presentato tardivamente l'istanza di affrancazione non è di per sé sufficiente a configurare 13
l'esercizio ad opera della parte stessa delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021), non essendo identificabile un sacrificio ulteriore rispetto alla necessità della parte di doversi difendere in giudizio, di cui si è già tenuto conto in sede di pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 di avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 702 ter c.p.c. dal Controparte_1
Tribunale di Roma in data 9/7/2020 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiara improseguibile l'azione di ripetizione di indebito esercitata da
[...]
nei confronti della Parte_3 Parte_1
condanna la al pagamento, in favore di di un Parte_1 Parte_4 terzo delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate, in tale misura, in
Euro 4.701,00 per compensi professionali, e per il secondo grado, sempre in tale misura, in Euro 4.773,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le parti i restanti due terzi per entrambi i gradi di giudizio;
le spese di C.T.U, già liquidate con separato decreto, restano a carico della Parte_1
[...] resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 22.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Staglianò