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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 18/06/2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv.ta Rosa Amaddeo, per la in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, ER AN e di – Parte_1
la quale ha concluso insistendo “nel contenuto della memoria conclusiva depositata in data 11.11.2024” e “per la rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento della fase istruttoria” - nonché dall' Avv. Andrea Del
Re, per – il quale ha concluso riportandosi Controparte_2
“integralmente alle note difensive depositate in data 8.11.2024 insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate” - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R. G. 1404/2019 R.G. avente per oggetto: risarcimento danni da fatto illecito
VERTENTE TRA
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, ER AN e (CF: Parte_1
) elettivamente domiciliati in indirizzo C.F._1
telematico, rappresentati e difesi dalla avvocata Rosa Amaddeo, giusta procura in atti.
ATTORI contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45 (codice Fiscale
e Partita Iva: ) elettivamente domiciliata P.IVA_2 P.IVA_3
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Del
Re, giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione notificato con PEC in data 29.08.2019 la società in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
ER AN, nonché hanno chiesto, nei Parte_1
confronti di , l'accoglimento delle testuali Controparte_3
domande: “1) Ritenere e dichiarare che i dati redatti dalla
poi ed Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, anche relativamente alla riserva dei sinistri ed al rapporto
[...]
S/P erano erronei;
2) Ritenere e dichiarare che a causa di detta alterazione, dolosa o colposa, dei dati è derivata all'agenzia e a grave danno CP_1 Parte_1
economico ed all'immagine; 3) Per l'effetto ritenere e
pag. 2/25 dichiarare che il danno subito dalla e pari ad € CP_1
5.000.000,00 per quanto detto in parte narrativa;
4) Per
l'effetto ritenere e dichiarare, altresì, che il danno subito da in proprio è pari ad € 5.000.0000,00 per Parte_1
quanto detto in parte narrativa;
5) Condannare, pertanto, la
e/o, in solido, chi dovesse nella eventuale fase CP_3
istruttoria rivelarsi il reale artefice degli errori e/o illeciti sopra descritti, al risarcimento dei danni, di qualsivoglia genere e natura, subiti dagli attori che possono quantificarsi nella complessiva somma di € 10.000.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che l'On. Tribunale riterrà di giustizia;
6) Si chiede ammettersi CTU tecnica al fine di quantificare il danno subito dagli attori”.
A sostegno della domanda parte attrice – premettendo il rapporto di agenzia, con decorrenza dall'aprile del 2000, con la poi divenuta, per fusione per Controparte_7
incorporazione, ora Controparte_8 Controparte_2
- ha dedotto/lamentato: a) la registrazione, dal 2003, di
[...]
una strana diminuzione del volume d'affari (rectius: provvigioni) riscontrando gravi errori nelle riserve, “vale a dire nelle somme destinate alla liquidazione dei sinistri, accertando cosi che essi sinistri venivano riservati con costi assolutamente maggiori rispetto a quanto una attenta e normale
pag. 3/25 valutazione avrebbe determinato”, denunciati ai dirigenti della società, evidenziando che i dati raccolti erroneamente
“determinavano gravissimo pregiudizio alla propria agenzia”;
b) la mancanza di riscontro/intervento alcuno “nonostante fosse chiaro che i dati erroneamente rilevati erano la causa della crisi della da parte della classe dirigenziale, CP_1
pure notiziata attraverso “numerose mail con richieste di chiarimenti”, la quale non ha avuto cura di provvedere alla rettifica dei dati.; c) l'inserimento dell per gli Controparte_9
esercizi dal 2004 a seguire - e sino al 2011 – nella c.d. “Bad
Agency” a causa della mancata rettifica dei dati dovuta, non già ad un fatto accidentale, ma ad un piano intenzionalmente
“finalizzato a danneggiare l'agenzia dell'attore”; d) il pregiudizio subito, prima nel 2008, derivante dal consenso prestato “affinché parte del portafoglio venisse gestito dalla
società appartenente al gruppo , costituita CP_10 CP_3
da dirigenti della medesima compagnia (così evidenziando ulteriormente il disegno preordinato: “sinistri erano stati erroneamente riservati per arrecare gravissimo pregiudizio economico e danno all'immagine della al fine di CP_1
distruggere l'agenzia e costringere alla Parte_1
dismissione del portafoglio”) da cui è derivato un danno all'immagine a (“mortificazione di essere stato Parte_1
pag. 4/25 costretto a trasferire il portafoglio a ) nonché, poi, CP_10
nel 2010, con la scoperta che “il call center della Direzione della aveva aperto sinistri relativi al portafoglio CP_5
trasferito alla società dunque avente codice 5780, CP_10
sul codice agenzia 5280 (della gravando, quindi, CP_1
ancor di più l'agenzia” e che (il call centre) “altrettanto intenzionalmente, aveva dimenticato di caricare a favore dell' agenzia i recuperi effettuati sui sinistri attivi CP_1
provenienti da altre compagnie, determinando così un errato aumento del rapporto percentuale S/P di almeno 20 punti”; e)
l'inserimento, per l'esercizio 2009, della nei cluster CP_11
“R2” per il ramo RCA ed “E” per il Ramo Retail (con conseguente “perdita della clientela la quale, al fine di ottenere una adeguata scontistica, ha trasferito altrove le proprie posizioni assicurative”); f) il mancato riscontro della lettera raccomandata AR del 03.12.2014, avente a oggetto la richiesta di “un congruo risarcimento per i danni dallo stesso subiti per essere stato cosi penalizzato dalla erronea e non reale indicazione dei dati forniti nelle statistiche di vendita”.
Con comparsa depositata il 26.08.2021 si è costituita in resistenza la la quale ha Controparte_12
concluso per il rigetto di ogni domanda avversaria, eccependo: la genericità e la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi pag. 5/25 e per gli effetti di cui all'art. 164, comma quarto c.p.c.; la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria vantata dalla agenzia (rectius: differenza provvigionale) stante la cessione, avvenuta nel 2014, per effetto di contratto di cessione di un Ramo di azienda assicurativo di ad , dell'agenzia “divenuta a tutti CP_2 CP_13 CP_1
gli effetti agente generale di Controparte_14
Compagnia per la quale l'attrice continua a collaborare con ingenti profitti e volumi di affari” nonché la sottoscrizione in data 15.03.2014– proprio con – di mandato CP_2
“finalizzato alla gestione delle sole polizze assicurative del
Ramo Vita e Ramo Cauzione in essere alla data del predetto atto di cessione”; la prescrizione quinquennale del diritto;
la carenza di legittimazione attiva di , giacché non Parte_1
più amministratore né socio accomandatario dal 21.04.2016; nel merito, contestando l'esistenza, tra le altre, del nesso causale con i danni lamentati oltreché la prova della esistenza e consistenza dei pregiudizi.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. facultate le parti dei termini per deposito note conclusive.
⃰ ⃰ ⃰
Con la citazione introduttiva del procedimento, gli attori pag. 6/25 prospettano il danno ingiusto derivato dal “comportamento illecito della Compagnia Nuova Maa ass.ni – poi e oggi CP_5
– che obbliga parte convenuta al risarcimento dei danni, di CP_3
qualsivoglia genere e natura, patrimoniali e non, subiti e subendi”.
Si domanda, infatti, la condanna al risarcimento del danno subito dalla in misura pari a € 5.000.000,00 e del danno CP_1
subito da in proprio (ovvero sub specie di danni Parte_1
all'immagine ed alla reputazione) pari alla medesima somma di €
5.000.0000,00.
Pertanto, anche alla luce delle difese spiegate in comparsa dalla compagnia convenuta, la domanda può inquadrarsi in termini di responsabilità civile da fatto illecito, soggetta, come tale, al regime di cui all'art. 2043 c.c.
La chiara qualificazione della domanda, valutata alla stregua delle puntuali difese articolate dalla convenuta – dal cui scritto responsivo emerge già la proposizione di eccezioni pregiudiziali e di merito, oltre alla prospettazione di una ricostruzione fattuale a contestazione degli assunti attorei, tale da riflettere la carenza di vulnus al diritto di difesa (cui l'eccezione di nullità è correlata) - conduce a superare l'eccezione – per il vero nemmeno riproposta tra le difese della convenuta (cfr. note difensive per
[...]
a firma Avv. Andrea Del Re) – di nullità dell'atto di CP_2
pag. 7/25 citazione avversario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma quarto c.p.c. potendo, piuttosto, la genericità espositiva, refluire sul diverso terreno dell'onere della prova sotto il primario profilo della allegazione.
Al riguardo, alla luce del complessivo quadro assertivo e documentale acquisito, la pretesa attorea non presenta i requisiti per attingere ad esiti di accoglibilità.
A tale conclusione si perviene – sempre in virtù del compendio processuale acquisito – tanto se si proceda all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. – sulla scorta della qualificazione giuridica della domanda risarcitoria come tesa a far valere una responsabilità aquiliana, stante l'accento, posto dalla difesa attorea, sugli elementi connotativi della condotta antigiuridica, dolosa o colposa, quale antecedente causale del danno ingiusto reclamato a duplice titolo (di perdita economica per la società e di danno all'immagine e alla reputazione per il solo ) Parte_1
ribadito in atti anche a confutazione della qualificazione della domanda offerta dalla compagnia (“La causa legittimante la pretesa…riguarda il danno derivato agli attori per fatto e colpa della oggi che ha dolosamente Controparte_15 CP_2
agito per distruggere e deprezzare l'agenzia sino a condurla alla cessione del portafoglio”: cfr. memoria ex art. 183 co VI n. 1)
c.p.c. parte attrice) – sia se si acceda all'inquadramento della pag. 8/25 pretesa come diretta a ottenere, quantomeno per la società, il pagamento di somme a titolo di “provvigioni perse, non percepite
o ricevute in misura inferiore rispetto a quanto ritenuto dovuto”
(cfr. da ultimo note difensive per a firma Controparte_2
Avv. Andrea Del Re).
Sia la responsabilità aquiliana, derivante da una condotta dolosa o quantomeno colposa, sia la responsabilità di matrice contrattuale per danni (in questo caso nascente da rapporto di agenzia) oltre a condividere il medesimo termine prescrizionale - pari a cinque anni (cfr. artt. 2947 co. I e 2948, comma 1 n. 4 c.c.) – richiedono, tra gli elementi costitutivi necessari, l'esistenza (e la prova) di una perdita/pregiudizio e la sua riconducibilità causale alla sfera del danneggiante ovvero della controparte negoziale. Nella sola responsabilità ex contractu si prescinde dall'accertamento del nesso psicologico richiesto invece per la responsabilità aquiliana.
A proposito dell'eccezione di prescrizione sollevata sin dallo scritto responsivo – ribadita, da ultimo, con riferimento a “tutte le somme maturate e non richieste prima del 28.08.2014 ossia prima dei cinque anni antecedenti alla citazione che è stata notificata il
29.08.2019 non avendo mai parte attrice interrotto la prescrizione” incluse le poste risarcitorie riferite a condotte di
“errata riservazioni di alcuni sinistri riferibili al 2011” e a “un omesso caricamento nell'anno 2010 in favore dell'agenzia di non
pag. 9/25 meglio precisati recuperi effettuati su alcuni sinistri” (cfr. note difensive per a firma Avv. Andrea Del Re) Controparte_2
– trattandosi di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., occorre, anzitutto, procedere alla individuazione del dies a quo.
Premesso che la genericità espositiva – non sanata né sanabile dal pur corposo corredo documentale, giacché l'offerta di documenti in comunicazione non può prescindere dall'onere della compiuta esposizione narrativa, improntata a specificità nel circostanziare gli accadimenti, con correlata menzione dei documenti a supporto delle allegazioni – non consente di inquadrare in maniera compiuta un'eventuale fattispecie criminosa astrattamente sovrapponibile alle condotte riferite ai dirigenti aziendali succedutisi – ai quali è ascritto un contegno omissivo nel non offrire chiarimenti circa l'errata attività di riservazione dei sinistri, a far dal 2004, fonte di
Contr inserimento della fra le “ con conseguente Parte_2
perdita di fatturato e quindi di provvigioni – ai fini di cui all'art. 2947 co. III c.c. – tenuto conto, altresì, della inerenza, dei processi penali cui fa riferimento parte attrice, a soggetti terzi (“indagini della Procura della Repubblica di Torino scaturenti dalla fusione tra la e il gruppo oggi, e CP_3 CP_16 CP_17 [...]
– ex gruppo ad alto impatto CP_15 Controparte_18
mediatico ed all'attenzione dell'organo di vigilanza IVASS”: cfr. prima memoria istruttoria parte attrice) e, comunque, considerata pag. 10/25 l'assenza di deduzione specifica in ordine a ipotetiche denunce/querele sporte, ovvero a procedimenti penali pendenti/conclusi con la partecipazione, quale persona offesa/parte civile della odierna parte attrice – l'exordium praescriptionis di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito va, normalmente, agganciato non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, ma, piuttosto, al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica.
Un danno ingiusto, vale a dire, che non soltanto sia
“oggettivamente percepibile” all'esterno (elemento della conoscibilità del danno) ma che - attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico
- possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale)
(cfr. S.U. n. 576/2008; conf. Cassazione civile sez. III, 27/10/2023,
n.29859).
Tale regola, tuttavia, pur riflesso di un criterio generale che permea l'intero sistema del diritto, non è assoluta.
Può, infatti, aversi il caso di coincidenza tra il momento di verificazione dell'evento di danno e quello in cui si ha conoscenza del danno ingiusto subito ovvero se ne realizza la conoscibilità con pag. 11/25 la conseguenza che la decorrenza della prescrizione avrà inizio nel momento stesso in cui si è prodotto l'evento di danno, senza che vi sia uno spostamento in avanti del relativo dies a quo (cfr.
Cassazione 2023 cit.).
Nella specie, premessa la irrilevanza, quale atto interruttivo, della lettera raccomandata spedita il 3.12.2014 – dal cui contenuto non si riscontrano i requisiti richiesti dall'art. 2943 co.
III c.c., limitandosi, la narrativa contenuta nella missiva, alla richiesta di un formale incontro finalizzato a “intavolare trattative di bonario componimento volte a evitare una lite sulle contestazioni e richieste avanzate”, consistenti nella prospettazione di dati non reali forniti con riferimento agli esercizi
“a partire dal 2003/2004 e fino al 2011 compreso” a causa dei quali l'agenzia attorea sarebbe stata catalogata come disastrosa
(cfr. allegato A) accluso alla terza memoria istruttoria parte attrice)
- ponendo mente alla prospettazione offerta nel libello introduttivo
– sotto tale aspetto non variata nella prima memoria istruttoria – si ricava che le condotte omissive contestate alla convenuta sub specie di omessa correzione/rettifica della erronea riservazione dei dati relativi a sinistri, hanno costituito fonte di pregiudizi venuti ad emersione e, comunque, apprezzati da Parte_1
(amministratore, fino al 2016, della società) già dal 2004 e sino al
2012/2013.
pag. 12/25 Tuttavia, ipotizzando la natura permanente dell'illecito civile prospettato – siccome derivante dalla omessa rettifica della cattiva riserva dei dati dei sinistri, iniziata dal 2003/2004 e proseguita fino al 2011, disvelatrice di “un piano finalizzato a danneggiare
l'agenzia dell'attore” – considerando la cessazione della permanenza, in difetto di diverse specifiche e compiute allegazioni attoree, al più tardi, al 15.3.2014, stante la conclusione di contratto di mandato di scopo tra e l'agenzia CP_2 [...]
con la partecipazione anche della cessionaria del ramo CP_1
d'azienda in un contesto in cui già Controparte_14
l'attore, maturata la percezione della portata lesiva dei pregiudizi
(così percepiti e, quindi, qui contemplati in chiave prospettica) allegando di aver sollecitato incontri e richiesto rettifica dei dati già ancor prima del “pregiudizio” del 2008 (sub specie di danno alla reputazione per aver prestato il consenso affinché parte del portafoglio venisse gestito dalla società appartenente CP_10
al gruppo ha, poi, prestato il consenso alla stipula del CP_3
mandato in data 15.3.2014, così facendo inferire – per la volontà negoziale di proseguire i rapporti con la medesima compagnia prima additata di contegno omissivo volto a danneggiarla – la cessazione delle cause del pregiudizio riferibili ai vertici CP_3
(diversamente opinando non si comprenderebbe la logica della prosecuzione dei rapporti negoziali, sia pure ad un ramo limitato) -
pag. 13/25 l'eccezione si rivela infondata.
Premesso il vaglio della documentazione prodotta nei limiti in cui risulti, a monte, soddisfatto il primario onere di allegazione, dagli atti di causa emerge evidenza di atto interruttivo della prescrizione quinquennale, decorrente dal marzo 2014, antecedente alla notifica (29.8.2019) della citazione introduttiva del procedimento, limitatamente alla missiva spedita con pec dell'11.9.2017 a firma della procuratrice della – in CP_1
quanto dotata di contenuto sufficientemente idoneo a disvelare la volontà di mettere in mora il destinatario per il risarcimento dei danni “di qualsivoglia genere e natura, subiti e subendi” con assegnazione di termine pari a 15 giorni, decorsi i quali “si darà corso alle azioni giudiziarie più idonee” - (cfr. allegato B e C accluso alla terza memoria istruttoria parte attrice).
Sicché, considerata l'interruzione del quinquennio a tale data
(settembre 2017), al tempo della pendenza del rapporto processuale (29.8.2019) non può dirsi maturata la prescrizione, quantomeno con riferimento al danno patrimoniale reclamato dalla società.
Viceversa, quanto al danno all'immagine/reputazione, l'eccezione si rivela fondata.
Proprio alla luce della mobilità del dies a quo della prescrizione –
pag. 14/25 nel senso sopra chiarito, ovvero della possibilità di coincidenza temporale tra il momento di verificazione dell'evento di danno e quello in cui si ha conoscenza del danno ingiusto subito ovvero se ne realizza la conoscibilità, tale da precludere lo slittamento in avanti del dies a quo - dalla stessa esposizione in fatto contenuta nella citazione introduttiva, si ricava che in epoca coincidente/coeva alla prestazione di consenso al trasferimento di parte del proprio portafoglio alla società appartenente CP_10
al gruppo (i.e. a chiusura dell'esercizio dell'anno 2008) si è CP_3
radicata nell'attore la convinzione e percezione Parte_1
della lesione alla propria sfera personale avuto riguardo alla affermazione: “Era ormai chiaro il disegno preordinato: i sinistri erano stati erroneamente riservati per arrecare gravissimo pregiudizio economico e danno all'immagine della al CP_1
fine di distruggere l'agenzia e costringere il sig. Parte_1
alla dismissione del portafoglio”(cfr. citazione).
Sicché, poiché è a chiusura dell'esercizio 2008 che è stato dato il consenso alla gestione, in capo alla società appartenente al gruppo di parte del portafoglio e poiché tale fatto viene descritto CP_3
come fonte di pregiudizio all'immagine, è a tale data che può ancorarsi il dies a quo della prescrizione quinquennale.
Tale assunto, del resto, trova supporto anche alla luce delle affermazioni contenute nella stessa missiva spedita con pec pag. 15/25 dell'11.9.2017 – pur considerata quale atto interruttivo idoneo ex art. 2943 co. III c.c. rilevante rispetto ai danni economici riferibili, in chiave di prospettazione, alla società e non alla persona del
– risultando, infatti, ribadito che “a chiusura dell'esercizio Pt_1
del 2008” il fu costretto a prestare il consenso per la gestione Pt_1
di parte del portafoglio da parte della “con le dannose CP_10
conseguenze economiche e di immagine derivate” (cfr. allegato B
e C accluso alla terza memoria istruttoria).
Sicché, considerata la percezione lesiva già al 2008 del danno all'immagine, l'assenza di atti interruttivi entro il quinquennio prima della missiva spedita con pec dell'11.9.2017 –l'unica, come detto, tra quelle indicate del 3.12.2014 e, poi, del 7.1.2016 ad essere dotata del crisma di cui all'art. 2943 co. III c.c. – determina la fondatezza dell'eccezione di prescrizione interposta.
In ogni caso, quand'anche non si prestasse adesione alla superiore ricostruzione, la pretesa risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, avanzata da in proprio Parte_1
– non già quale titolare dei poteri di rappresentanza e nell'interesse della società gestita – non potrebbe pervenire ad esiti di accoglibilità.
Anche al di là, infatti, della eccepita carenza di legittimazione a domandare un danno all'immagine per condotte prospettate come poste essere state perpetrate ai danni della - ente CP_1
pag. 16/25 soggettivamente distinto dal singolo socio accomandatario e amministratore, titolare del rapporto di agenzia e delegato all'attività assicurativa e alla cui sfera fa riferimento la stessa citazione (“Era ormai chiaro il disegno preordinato: i sinistri erano stati erroneamente riservati per arrecare gravissimo pregiudizio economico e danno all'immagine della al CP_1
fine di distruggere l'agenzia e costringere il sig. Parte_1
alla dismissione del portafoglio”) – in ogni caso, in via assorbente, il danno all'immagine non può considerarsi sussistente in re ipsa, dovendo formare oggetto di allegazione specifica e prova (anche presuntiva) da parte di chi ne invoca il risarcimento.
Nella specie, dallo scarno contributo assertivo – come già riportato supra - privo di descrizione dei risvolti in cui si sarebbe concretato l'ubi consistam della lesione lamentata – non emerge evidenza di assolvimento dell'onere probatorio richiesto.
Proseguendo nel merito, pur posta la superabilità delle contestazioni proposte in termini di carenza di legittimazione passiva della derivante, nell'assunto della convenuta, CP_2
dall'atto di cessione in cui è stabilito che “la cessione del ramo di azienda determinerà la successione automatica di nei CP_13
contratti di agenzia assicurativa in vigore con e CP_2
compresi nel ramo di azienda ceduto” – trattandosi, in prospettazione, di responsabilità civile per condotte illecite,
pag. 17/25 rispetto alle quali è invocabile, tra le altre, il precetto di cui all'art. 1229 c.c., tenuto conto della natura almeno colposa grave delle condotte e delle omissioni ascritte (così ricostruibile in virtù del riferimento connotativo del nesso psichico delle condotte in termini di contegno con cui oggi Controparte_15 CP_2
“ha dolosamente agito per distruggere e deprezzare l'agenzia sino
a condurla alla cessione del portafoglio”: cfr. prima memoria istruttoria parte attrice)– dagli atti di causa non trova chiara e inequivoca evidenza l'esistenza del nesso di causalità tra i fatti ascritti alla convenuta e il danno reclamato.
In particolare, premessa la genericità espositiva – limitandosi, il corredo assertivo, a descrivere la derivazione dei danni lamentati in termini di riduzione del volume d'affari che, dapprima pari a €
1.700.000,00, “subì una improvvisa decrescita, sino ad giungere ad € 800.000,00, per fatto e colpa non alla stessa imputabile, ne all'agente” riferendo della società assicuratrice che non aveva alcun interesse a rettificare i dati errati, con ciò mostrando che “il tutto era parte di un disegno finalizzato alla dismissione del portafoglio dell'agenzia ed alla distruzione della stessa” e, ancora, adducendo, quale prova, il mero dato che “MAI nessuno dei responsabili della , ne della poi, ne CP_4 CP_5
dell successivamente, ha voluto incontrare il sig. - CP_3 Pt_1
recide o, quantomeno, rende nebuloso il nesso di causalità, già il pag. 18/25 rilievo – pure evidenziato dalla difesa della convenuta – relativo alla scelta di proseguire, invece di troncare in maniera totale e definitiva, il rapporto con la continuando la CP_2
collaborazione anche dopo la cessione ad , seppur CP_13
limitatamente al portafoglio di polizze del Ramo Vita e CP_3
Ramo Cauzione che furono stipulate prima della cessione dell'agenzia ad . CP_13
Trattasi, infatti, di contegno apprezzabile in termini di violazione del divieto di venire contra factum proprium, valorizzabile quale elemento che contribuisce a rendere inconsistente il nesso di causalità che pure deve sussistere ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante da illecito aquiliano.
Ancora, anche la stessa condotta ascritta – invero già genericamente formulata, come dimostra il fatto che nelle conclusioni si fa riferimento alla condanna al risarcimento dei danni “e/o, in solido, nei confronti di chi dovesse nella eventuale fase istruttoria rivelarsi il reale artefice degli errori e/o illeciti sopra descritti” – alla compagnia convenuta in termini di errata e volontaria/intenzionale attività di riservazione dei sinistri, rende claudicante l'impalcatura necessaria a sorreggere il nesso di causalità avuto riguardo alla natura dell'attività di riserva dei sinistri, la quale, oltre ad essere calcolata mediante l'applicazione di macro modelli, costituisce un dato (voce passiva) del bilancio pag. 19/25 aziendale.
Ancora, milita verso la inconfigurabilità del nesso di causalità proprio il contenuto dell'accordo del 19.5.2009 – con sottoscrizione apposta dalla società attrice a mezzo del suo legale rappresentante intervenuto non disconosciuta – Parte_1
dal quale emerge la richiesta, proveniente dalla stessa agenzia odierna attrice, di riduzione del portafoglio dell'agenzia di AZ
(codice 5280) delle polizze ivi individuate atteso il negativo risultato tecnico del portafoglio prodotto e amministrato dall'agente ( (cfr. doc. n. 5 fasc. convenuta). CP_1
Da tale accordo, infatti, è inferibile l'andamento tecnico particolarmente negativo di una parte del portafoglio agenziale, tale per cui è stata chiesta la disdetta dalla stessa agenzia (cfr. lett.
B) sub doc. n. 5 fasc. convenuta).
Né, del resto, osta alle superiori considerazioni la circostanza, dedotta dalla difesa attorea, della costrizione alla sottoscrizione dell'accordo (i.e. il cd. Memorandum) “poiché altrimenti avrebbe subito il tracollo” – e, con essa, della conseguente contestazione del contenuto ricognitivo del documento, recante l'affermazione
Contr che l'andamento negativo dell'agenzia “fosse da ricondursi all'alta sinistrosità del territorio” - (cfr. prima memoria istruttoria parte attrice).
pag. 20/25 L'accordo in questione, infatti, risulta sottoscritto – come detto senza disconoscimento della firma – e non attinto da impugnazione negoziale alcuna per vizi della volontà (dolo, violenza errore).
Ne segue, allora, in mancanza di una diversa ricostruzione fattuale la inconfigurabilità e apprezzabilità del nesso causale determina il rigetto della domanda.
Non c'è modo di ricondurre la pretesa al pagamento di euro
5.000.000,00 alla sinistrosità della agenzia descritta come derivante dagli errori di rilevazione e alla loro mancata correzione.
Sicché la domanda va respinta.
Le superiori considerazioni varrebbero anche ove si accedesse ad una ricostruzione della causa poetendi in termini di responsabilità ex contractu basata sul rapporto di agenzia. Dal documento del
19.5.2009, infatti, si ricava la recisione del nesso di imputabilità causale dell'andamento negativo lamentato dalla agenzia come riferibile a condotte (azioni e omissioni peraltro, come detto, non meglio contestualizzate) dei funzionari e dirigenti della CP_2
[...]
Le ragioni della contrazione del volume d'affari di una agenzia mandataria di rapporti assicurativi – dotati di causa negoziale intrisa da aleatorietà – possono essere molteplici, variegate, intersecandosi tra loro. Di ciò, peraltro, emerge dichiarazione di pag. 21/25 consapevolezza pure dal narrato attoreo laddove, in particolare, si fa riferimento – contestando l'alta sinistrosità ammessa e risultante dall'accordo del 19.5.2009 – alle caratteristiche del territorio in cui opera l'agenzia, dotato di alto tasso sinistrosità (cfr. pag. 8 prima memoria istruttoria).
Ne segue che anche la lamentata inclusione dell'agenzia tra le
“Bad Agency” – ammesso che di tale inclusione vi sia evidenza – non potrebbe dirsi riconducibile tout court ad una erronea riservazione dei sinistri da parte della Compagnia.
Sicché, per l'imputazione di responsabilità occorre la delineazione di una causa da sola efficiente a produrre il danno (ammesso che sia provato nella sua effettività e concretezza) non riscontrabile, per le ragioni esplicitate, nella fattispecie.
Al cospetto di un quadro di tal fatta va ribadita – così prendendo posizione sulle richieste istruttorie reiterate, da ultimo, nelle note conclusive e nelle note di trattazione scritta – la inammissibilità delle prove richieste.
Anche la stessa consulenza tecnica d'ufficio, ove disposta, si porrebbe con carattere esplorativo.
Le spese processuali vanno liquidate secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite dichiarato in citazione (scaglione superiore a € 520.000,00) al netto della voce “istruttoria” tenuto pag. 22/25 conto della natura documentale della relativa attività, ai parametri medi stante il pregio della difesa tecnica apprezzabile alla luce dei riferimenti sintetici ma mirati agli elementi dello snodo processuale e alle questioni rilevanti affrontate ai fini della decisione.
Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria, non ravvisandosi i presupposti per la mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 1404/2019, così provvede:
RESPINGE la domanda proposta da in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, nonché da in Parte_1
proprio, per il coacervo di argomentazioni meglio articolate in motivazione;
CONDANNA in solido la società attrice e alla Parte_1
refusione delle SPESE di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in complessivi euro 15.659,00 oltre rimborso generale, IVA,
CPA come per legge.
Barcellona P.G. 7.7.2025
La Giudice
pag. 23/25 Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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