Art. 13.
Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all' articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all' articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90 .