Articolo 13 della Legge 18 marzo 1968, n. 309
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 aprile 1968
Art. 13.
Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all' articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
Entrata in vigore il 21 aprile 1968