Ordinanza 9 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/02/2018, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2716-2017 proposto da: DO SI, MA NO, elettivamente domiciliati in -A- C L ROMA, C.SO
TRIESTE
109, presso lo studio dell'avvocato DONATO NIONDELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato DANT I U,A N1INCIONE;
- ricorrenti -
contro
INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G0 DI
TORRE ARGENTINA
11, presso lo studio dell'avvocato DARIO MARTELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO REFERZ A;
- controricorren te- avverso la sentenza n. 1235/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
1. — E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 15 novembre 2016: sentenza con cui è stato respinto il gravame proposto da RA IN e RD VI avverso una pronuncia del Tribunale di Teramo. Quest'ultimo, a sua volta, aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente sofferti dagli appellanti — fideiussori della fallita DI s.r.l. — per effetto della segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia dei loro nominativi. La segnalazione era stata effettuata in relazione allo scoperto di un conto corrente bancario acceso dalla società fallita: il Tribunale teramano aveva riconosciuto inesistente detto scoperto e condannato il Banco di Napoli (oggi SA PA) alla restituzione del saldo attivo del conto, che era stato accertato essere pari a C 50.229,87. La Corte di merito ha confermato la sentenza di prime cure escludendo il nesso causale tra la segnalazione a sofferenza e i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui gli attori avevano domandato il risarcimento. In particolare, il giudice distrettuale ha riconosciuto la fondatezza dell'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui i danni asseritamente sofferti dovevano essere correlati alla grave crisi economico finanziaria della società fallita, gestita dagli appellanti, e alle plurime è ben più rilevanti segnalazioni a sofferenza poste in atto da altri istituti di credito. 2. — Il ricorso si basa su di un unico motivo. SA PA resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno fatto pervenire le memorie di cui all'art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1, 1 rimrenti denunciano l'omessa valutazione di fatti e di circostanze poste alla base della decisione assunta, nonché l'omessa valutazione degli elementi probatori offerti dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e omessa motivazione delle ragioni sottese a detta omissione. Contestano, in sintesi, la fondatezza dell'assunto dei giudici di merito, per i quali la segnalazione di cui qui si dibatte non avrebbe prodotto danni. Rilevano, in particolare, che le segnalazioni poste in atto dagli altri istituti di credito, di cui è menzione della sentenza impugnata, si erano rivelate illegittime e che risultava non rispondente al vero l'affermazione per cui la società DI fosse, all'epoca della segnalazione, in situazione di forte crisi: tale affermazione — aggiungono — era stata la conseguenza di comportamenti illegittimi dei diversi istituti di credito che avevano revocato gli affidamenti, applicato interessi non dovuti e operato segnalazioni a sofferenza per esposizioni inesistenti. 2. — Il motivo è inammissibile. Il dato della illegittimità delle diverse segnalazioni (di cui sopra) è stato preso in esame dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato come esso non assumesse rilevanza nell'economia dell'accertamento del nesso eziologico. Non può quindi di certo parlarsi, con riferimento all'illegittimità di tali segnalazioni, di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio». Analoghe considerazioni impone la circostanza relativa allo stato di crisi della fallita DI. La lettura della sentenza chiarisce, infatti, che la Corte di merito ha considerato la situazione della detta società e tanto basta ad escludere che, sotto questo particolare aspetto, l'accertamento giudiziale sia viziato dall'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.. Né i ricorrenti possono in questa sede efficacemente opporre che la situazione di difficoltà dell'azienda sia stata la conseguenza di altri comportamenti illegittimi dei vari istituti di credito: detta evenienza non sconfessa il dato — decisivo — della difficoltà economica in cui si trovava, all'epoca della segnalazione per cui è causa, la società DI. Gli istanti, d'altro canto, nemmeno deducono che l'insorgenza del detto stato di crisi non si sarebbe prodotta senza la segnalazione di cui si controverte nella presente sede. E peraltro, un tale profilo, come altri che involgano l'apprezzamento delle risultanze di causa, sfuggirebbe al sindacato di legittimità: infatti, l'ipotetico cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito è estraneo alla previsione del cit. art. 360, n. 5 (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Avendo particolarmente riguardo al tema del nesso causale, occorre ricordare — inoltre — che l'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica da applicarsi, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 25 febbraio 2014, n. 4439; Cass. 7 dicembre 2005, n. 26997). 3. — Alla pronuncia di inammissibilità segue, secondo soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in C 100,00, ed agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consigl