Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2024, proposto da
IO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Scavone e Nicola Scavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte San Pietro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 8 del 24 aprile 2024 per la sospensione delle lavorazioni e rimessione in pristino dello stato dei luoghi dell’aera boscata e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte San Pietro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, proprietario dei terreni siti nel Comune di Monte San Pietro, censiti al catasto terreni fg. 18, mapp.li 90 e 91, con ricorso depositato in data 12 luglio 2024, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale l’Ente comunale ha ordinato al ricorrente medesimo la sospensione delle lavorazioni e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi dell’area boscata a proprie spese.
A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto quanto segue, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre la riduzione in pristino nel senso di reimpianto di vegetazione di alto fusto, ma avrebbe dovuto limitarsi a disporre il “ripristino” in senso stretto, ponendo a carico delle parti ricorrenti l’obbligo di espianto del vigneto e delle opere connesse; secondo parte ricorrente, prima dell'intervento effettuato per la piantagione del vigneto, non era presente altro che flora infestante e in corso di progressivo degrado e diradamento; l’amministrazione avrebbe del tutto omesso di verificare non solo la effettiva destinazione a bosco dell’area interessata, ma anche la possibilità - qualora la qualificazione boschiva fosse stata effettivamente accertata - che la flora tutelata potesse riprodursi spontaneamente; secondo parte ricorrente, poi, l’Amministrazione comunale avrebbe errato nel non considerare il fatto che ormai era venuta meno la natura boschiva dell’area, così come prevista normativamente, e che l’intervento contestato era da considerare suscettibile di un accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d. lgs. n. 42 del 2004, il contestato “disboscamento” costituendo un abuso paesaggistico “minore” e, quindi, “sanabile”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monte San Pietro per resistere al ricorso.
A seguito dell’udienza cautelare, con ordinanza n. 242 del 2024, pubblicata in data 25 luglio 2024, l’intestato Tar ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato esclusivamente in ragione del periculum in mora ravvisato.
Le parti successivamente hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
A tal proposito, occorre considerare che parte ricorrente non ha, nemmeno nel presente giudizio, impugnato il provvedimento di nulla osta, rilasciato in data 25 novembre 2026, dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nella parte in cui, pur autorizzando l’odierno ricorrente all’abbattimento di ‹‹ piante disseccate in popolamento coetaneo di pinus nigra fortemente degradato con massiccia presenza di piante disseccate o in precario stato fitosanitario ››, ha specificamente imposto al ricorrente (‹‹ a condizione che ››):
a) di conservare le piante presenti sane;
b) di favorire il rinnovamento naturale dell’area preservando, se già presente, l’eventuale compagine vegetale autoctona di latifoglie, sia arboree che arbustive.
c) che ‹‹la realizzazione dell’intervento non comporta cambio delle attuali caratteristiche dell’area che pertanto rimarrà classificata "forestale" e potrà essere utilizzata solo per attività compatibili con tale classificazione ››;
d) che l'utilizzo futuro dell'area dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti;
e) che un utilizzo diverso da quello forestale dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Enti competenti.
Quindi, con tale atto non solo l’Amministrazione si è pronunciata nel senso dell’esistenza di un bosco, quantomeno a quella data, ma, per un verso, ha anche specificamente imposto al ricorrente dei comportamenti “proattivi” finalizzati al “rinnovamento naturale dell’area”; per altro verso, ha vietato, senza una previa autorizzazione degli Enti competenti, un utilizzo dell’area non compatibile con la classificazione “forestale”.
Nel provvedimento impugnato è stato richiamato il sopra ricordato nulla osta del 2016 ed è stato dato conto del fatto che gli ‹‹ interventi, così come rilevati il giorno 26/02/2024, esulano da una gestione selvicolturale del soprassuolo e di conseguenza non rientrano nelle finalità e nell’ambito di applicazione del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018, ma si configurano come trasformazione di area forestale tutelata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ››.
In tal senso, quindi, non è ammissibile e non è nemmeno rilevante verificare adesso in giudizio l’effettiva sussistenza di un “bosco”, normativamente inteso, al momento dei lavori eseguiti dal ricorrente, né è possibile censurare l’Amministrazione per non avere accertato l’esistenza del bosco prima di adottare il provvedimento impugnato.
È, infatti, dirimente osservare che, a monte, è parte ricorrente ad avere errato nel procedere con i lavori contestati dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato, senza richiedere l’autorizzazione, come invece gli era stato imposto dal provvedimento del 2016, e, comunque, senza avere prima compulsato gli enti competenti al fine di verificare se, effettivamente, l’area aveva perduto le caratteristiche “forestali” senza possibilità di rinnovamento naturale (fermo restando, comunque, che in base al predetto nulla osta il ricorrente era tenuto, come detto, a favorire il rinnovamento medesimo).
Vengono in rilievo, in tal senso, i principi di collaborazione e buona fede, di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990, che impegnano non solo la Pubblica Amministrazione nei confronti del privato, ma anche, viceversa, quest’ultimo nei confronti della prima: con particolare riguardo ad una fattispecie come quella in esame, laddove il controllo sulla situazione di fatto (la permanenza del bosco e delle potenzialità di rimboschimento) non rientra nella sfera di disponibilità diretta della Pubblica Amministrazione, il terreno essendo di proprietà del privato, quest’ultimo deve ritenersi tenuto - in termini di “onere” (nel senso di comportamento da porre in essere al fine di ottenere un vantaggio) - a coinvolgere preventivamente l’Amministrazione al fine di procedere ad una verifica, se possibile in contraddittorio, sulle condizioni dei luoghi e, quindi, sulla permanenza dei presupposti in fatto che giustificano la qualificazione di “bosco”, secondo i dettami normativi.
Nel caso di specie parte ricorrente in violazione tanto delle prescrizioni del provvedimento del 2016, quanto dei principi sopra esposti, ha proceduto, senza previo contraddittorio con l’Amministrazione, alla radicale sostituzione della destinazione forestale dell’immobile al fine della piantumazione di un vigneto.
Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali esiti positivi dell’istanza di autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, presentata da parte ricorrente.
Questo vale anche con riguardo alla prescrizione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi dell’area boscata a spese del ricorrente, in quanto, nel caso di specie, l’Amministrazione, correttamente, non ha imposto la piantumazione di un numero di specie vegetali determinate in assenza di un preventivo accertamento delle piante esistenti al momento dei lavori eseguiti dal ricorrente, ma si è limitata ad imporre al proprietario - che, come detto, ha non correttamente provveduto alla modifica dello stato dei luoghi - di provvedere al ripristino dello status quo ante .
L’eventuale indeterminatezza sul piano esecutivo di tale provvedimento è anch’essa conseguenza della omessa preventiva collaborazione tra privato e Amministrazione, la quale non è stata messa dal primo in condizione di verificare previamente il preciso stato dei luoghi così da poter imporre un contenuto prescrittivo più preciso.
Stante l’imputabilità di tale omessa collaborazione al privato, quest’ultimo non può non sopportarne le conseguenze, venendo ad essere legittimamente investito dell’obbligo di rispristino dello status quo ante così come disposto.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO