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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7491/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 16.05.2025 il giudice dott. Luca Angioi
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per l'8.4.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dai difensori delle parti, che hanno concluso in conformità ai precedenti scritti difensivi;
- rilevato che l'udienza di cui sopra veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., di cui non si dà lettura del dispositivo in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
dott. Luca Angioi
0 N. R.G. 7491/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7491 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. e residente in Parte_1 C.F._1
Carbonia via Cannas di Sopra 20, elettivamente domiciliata in Iglesias alla via Torino 21, presso lo studio dell'Avv. Filippo Triolo (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
speciale in calce all'atto di opposizione;
opponente contro
P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in Milano, Via Ignazio Gardella, 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Ebe Nannei
( del Foro di Milano in forza di Procura Generale alle liti a Rogito Notaio C.F._3 [...]
rep. N. 19.201 del 30.05.2007 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con studio in Milano, Via Per_1
Panizza, 10, domicilio eletto all'indirizzo PEC del difensore; opposta
, in persona del Sindaco pro-tempore corrente in Carbonia Piazza Roma n. 1; Controparte_2
opposta - contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 5.10.2020 nella cancelleria di questo Tribunale, la Controparte_1
ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di adducendo che: Parte_1
- in data 23.04.2015 la ricorrente si costituiva fideiussore della Sig.ra in favore del Parte_1
per il tramite della stipula della polizza fideiussoria n. 510.071.904464, fino al Controparte_2 massimale di € 13.676,28 come da allegato contratto (doc. n. 1 fascicolo monitorio);
- in data 08.01.2019, con nota prot. n. 1267/2019 il comunicava l'intervenuto Controparte_2
inadempimento della contraente di polizza (doc. n. 2 monitorio); faceva séguito la diffida di
[...]
del 21.01.2019, con la quale la Compagnia sollecitava la Sig.ra al versamento Controparte_1 Pt_1
dell'importo richiesto dalla beneficiaria (doc. n. 3 monitorio);
- il successivo 05.07.2019, il stante il persistente inadempimento della debitrice Controparte_2
principale, intimava alla Compagnia di dare corso alla garanzia (doc. n. 4 monitorio);
- in data 05.12.2019, provvedeva al versamento, in favore della Controparte_1 beneficiaria, dell'importo di € 10.428,07, come risulta dalla quietanza di versamento allegata (doc. n. 5);
- in data 17.12.2019 la ricorrente, per tramite del proprio legale, sollecitava il debitore principale al pagamento dell'importo dalla stessa versato (doc. n. 6 monitorio);
- a séguito del pagamento di cui sopra, ritiene di essere titolare, ex art. Controparte_1
1950 c.c. e art. 7 delle condizioni generali di assicurazione - sez. B - del diritto di rivalersi nei confronti del contraente, il quale si è espressamente obbligato a rimborsare alla istante, a semplice richiesta, quanto dalla stessa versato alla beneficiaria.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 6002/2020 del 14.10.2020 il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a Parte_1
di pagare a favore della la somma di euro 10.428,07 oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura monitoria.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati alla parte ingiunta.
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato a controparte, Pt_1
ha convenuto in giudizio la e il (citato in giudizio in quanto
[...] Controparte_1 Controparte_2
ritenuto dall'opponente litisconsorte necessario, sebbene l'opponente avrebbe dovuto chiedere di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del terzo), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha premesso in fatto di aver sottoscritto in data 23.04.2015 la polizza fideiussoria con la a garanzia degli oneri di urbanizzazione dovuti al Controparte_1
Comune di Carbonia per la Concessione edilizia n° 28 del 19.03.2015. Come attesterebbe la nota 06.04.2017
2 del la sig.ra avrebbe versato all'ente pubblico le prime sei rate di € 284,92 Controparte_2 Pt_1 ciascuna per complessivi € 1.709,52.
Per quanto concerne i motivi di opposizione, l'opponente ha dedotto l'addebito sproporzionato di interessi di mora, giacché il li ha calcolati nell'importo di euro 3.646,98 a fronte di un dovuto capitale residuo CP_2 di € 4.843,64 e quindi ha intimato il pagamento di € 8.490,62.
L'opponente ha poi eccepito l'improcedibilità del procedimento monitorio, in quanto la materia del contendere deve obbligatoriamente essere preceduta dal tentativo di mediazione.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.5.2021, la Compagnia Controparte_1
nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ha contestato in fatto e
[...]
diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
In via preliminare, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, sostenendo che la controversia in questione, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito, non rientra tra le cause per le quali è prevista la mediazione obbligatoria (in tal senso, di recente, Tribunale di Palermo con sentenza del 18 gennaio 2018 e Tribunale di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2016). In ogni caso ha dato atto di aver depositato domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione.
Nel merito, rispetto alla contestazione relativa al quantum escusso – e di poi versato dalla Compagnia – pur trattandosi di contestazione avanzata nei confronti del la difesa dell'opposta ha Controparte_2
evidenziato che l'art. 19 della Legge regionale n. 11 ottobre 1985, n. 23, richiamata nella concessione edilizia n. 28/2015 (v. doc. 4 monitorio), nel disciplinare il caso di “Ritardato o omesso versamento del contributo”, regola in maniera precisa i criteri di applicazione degli interessi di mora. Pertanto, nessun errore risulta pertanto essere stato commesso dal nel determinare l'importo dovuto dalla Sig.ra Controparte_2
Ha poi sottolineato che in base al contenuto della polizza fideiussoria, la Sig.ra si è Pt_1 Pt_1
impegnata a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, ivi comprese quelle previste dall'art. 1952.
c.c. Alla luce di quanto sopra, la parte opposta ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
2.3. Con note di trattazione scritta del 31.5.2021, il difensore di parte opposta, nel ribadire le deduzioni svolte con l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 L.R. 11 del 1985 n° 23, nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi e sanzioni sproporzionati.
2.4. Con ordinanza dell'11.6.2021 il Giudice, dopo aver ritenuto manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla parte opponente, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6002/2020 dell'intestato Tribunale;
ha invitato la parte opponente a depositare la copia dell'atto di citazione notificato al Controparte_2
3 2.5. Con note per trattazione scritta del 3.6.2021, la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, instaurata nanti l'Organismo di Mediazione ABC Mediazione.
2.6. Con ordinanza del 18.1.2022, il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
2.7. All'udienza del 21.1.2025, accertata la regolarità della notifica dell'opposizione nei confronti del il giudice ha dichiarato la contumacia di tale parte. Con la successiva ordinanza del Controparte_2
24.1.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie rinviando all'udienza dell'8.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2.8. In vista dell'udienza di cui sopra, le parti hanno confermato il contenuto degli atti introduttivi ed il giudice ha emesso la presente sentenza.
3. Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata.
Preliminarmente, per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la stessa è destituita di fondamento, dal momento che la mediazione obbligatoria, come chiarito dall'orientamento prevalente in giurisprudenza, non si applica alle ipotesi delle polizze fideiussorie, le quali non possono ritenersi assimilabili ai “contratti bancari” menzionati dall'art. 5 D.L.vo 28/2010 (cfr. in tal senso, Tribunale di Palermo con sentenza del 18 gennaio 2018 e
Tribunale di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2016). Tale orientamento è stato confermato anche da una recentissima pronuncia della Suprema Corte, con la quale si è avuto modo di chiarire che la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (v. Cass., ordinanza 24 gennaio 2025, n. 1791).
Ad ogni modo, quandanche si volesse sostenere l'opposta conclusione, nel caso di specie deve rilevarsi che
– come risulta dalla documentazione in atti – a séguito di un primo incontro del procedimento di mediazione, conclusosi il 23.3.2021 con esito negativo per mancata comparizione della parte opposta, quest'ultima aveva tempestivamente presentato domanda di mediazione dinanzi all'organo territorialmente competente, instaurando il relativo procedimento sia nei confronti di che del Ebbene, Parte_1 Controparte_2 all'incontro fissato per il 23.7.2021, le parti da ultimo menzionate – pur regolarmente citate, come si evince dalla lettura del verbale – non si erano presentate, sicché il mediatore, alla presenza del difensore di parte opposta, aveva dichiarato chiusa la procedura “per la mancata adesione”. Pertanto, il tentativo di mediazione può dirsi utilmente concluso.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 L.R. 11 del 1985 n° 23, (nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi e sanzioni asseritamente sproporzionati), sollevata nell'interesse della
4 opponente, occorre ribadire – come già osservato con ordinanza dell'11.6.2021 − che risulta manifestamente inammissibile, non avendo l'opponente nemmeno indicato quale norma ricavabile dalla disposizione indicata dovrebbe essere oggetto di censura, né il parametro costituzionale asseritamente violato. Inoltre, stante l'assoluta genericità delle censure sollevate in merito alla disposizione summenzionata, la questione non può nemmeno essere apprezzata nel merito.
Venendo all'esame delle censure nel merito, l'opponente ha svolto contestazioni unicamente sul quantum del credito azionato in sede monitoria.
A tal proposito, occorre evidenziare che gli interessi addebitati dal nei confronti del Controparte_2 debitore principale – in aggiunta al capitale dovuto per gli oneri di urbanizzazione − trovano fondamento nell'art. 19 della Legge regionale n. 11 ottobre 1985, n. 23, richiamato nella concessione edilizia n. 28/2015
(v. doc. 4 fascicolo monitorio), il quale, nel disciplinare il caso di “Ritardato o omesso versamento del contributo” dispone che:
“1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5 e 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 108 comporta:
- l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
- l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).
2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. (…)”.
Esaminando la documentazione in atti emerge che il a séguito del mancato versamento Controparte_2
di 18 rate da parte dell'odierna opponente (dalla 7 alla 24), ha richiesto di saldare il debito residuo
(comprensivo di capitale ed interessi) dapprima alla e poi alla – escutendo Pt_1 Controparte_1
così la polizza fideiussoria −, per l'importo di euro 10.438,33. L'importo calcolato dalla parte contumace risulta corretto e rispettoso dei criteri sopra individuati, mentre l'opponente si è limitata a sollevare generiche contestazioni sul quantum degli interessi pretesi dall'ente territoriale, senza però indicare la diversa somma che riterrebbe dovuta né le ragioni per cui non sarebbe dovuto l'importo preteso dall'opposta. Inoltre, la circostanza di fatto evidenziata dalla consistente nell'aver versato all'ente pubblico le prime sei rate Pt_1 di € 284,92 ciascuna per complessivi € 1.709,5, costituisce semmai la conferma del criterio di calcolo séguito dall'ente territoriale, che ha contestato gli adempimenti della debitrice a partire dalla settima rata.
5 Per quanto concerne, infine, l'eccezione di inefficacia della polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., la stessa innanzitutto si rivela tardiva, essendo sollevata dall'opponente unicamente in sede di precisazione delle conclusioni;
inoltre, tale eccezione risulta infondata, in quanto la disposizione invocata si pone a tutela non dell'opponente (debitore principale), bensì della controparte (fideiussore), la quale, dopo aver ritualmente provveduto al versamento, in favore del dell'importo dovuto, come risulta dalla CP_2
quietanza di versamento allegata (doc. n. 5), ha legittimamente agito in regresso nei confronti della Pt_1
ai sensi dell'art. 1950 c.c.
A tal proposito, si rileva ulteriormente che, a norma dell'art. 7 della sezione B) di polizza fideiussoria, relativa alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra società e contraente, la sig.ra si è impegnata Pt_1
“a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952. c.c.”.
Risulta pertanto pacifico che fosse sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento – come di fatto avvenuto − per far ritenere salve le pretese creditorie della compagnia assicurativa.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6002/2020, emesso il 08.10.2020 dal Tribunale di Cagliari.
4. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000
(stante l'importo del decreto ingiuntivo), con il riconoscimento di valori prossimi ai medi tabellari per le fasi di studio ed introduttiva e del valore minimo per quella decisoria (atteso che l'opposta in tale fase si è limitata a confermare le conclusioni già rassegnate, riproponendo le medesime argomentazioni svolte e senza aggiungere elementi rilevanti ai fini decisori). Poiché non vi è stata attività istruttoria e la parte opposta non ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c., non sono dovuti i compensi relativi a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione avanzata dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 6002/2020, Parte_1
emesso il 08.10.2020 dal Tribunale di Cagliari.
Condanna l'opponente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano nell'importo di € 2.250,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali
15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 16.05.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 16.05.2025 il giudice dott. Luca Angioi
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per l'8.4.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dai difensori delle parti, che hanno concluso in conformità ai precedenti scritti difensivi;
- rilevato che l'udienza di cui sopra veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., di cui non si dà lettura del dispositivo in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
dott. Luca Angioi
0 N. R.G. 7491/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7491 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. e residente in Parte_1 C.F._1
Carbonia via Cannas di Sopra 20, elettivamente domiciliata in Iglesias alla via Torino 21, presso lo studio dell'Avv. Filippo Triolo (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
speciale in calce all'atto di opposizione;
opponente contro
P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in Milano, Via Ignazio Gardella, 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Ebe Nannei
( del Foro di Milano in forza di Procura Generale alle liti a Rogito Notaio C.F._3 [...]
rep. N. 19.201 del 30.05.2007 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con studio in Milano, Via Per_1
Panizza, 10, domicilio eletto all'indirizzo PEC del difensore; opposta
, in persona del Sindaco pro-tempore corrente in Carbonia Piazza Roma n. 1; Controparte_2
opposta - contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 5.10.2020 nella cancelleria di questo Tribunale, la Controparte_1
ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di adducendo che: Parte_1
- in data 23.04.2015 la ricorrente si costituiva fideiussore della Sig.ra in favore del Parte_1
per il tramite della stipula della polizza fideiussoria n. 510.071.904464, fino al Controparte_2 massimale di € 13.676,28 come da allegato contratto (doc. n. 1 fascicolo monitorio);
- in data 08.01.2019, con nota prot. n. 1267/2019 il comunicava l'intervenuto Controparte_2
inadempimento della contraente di polizza (doc. n. 2 monitorio); faceva séguito la diffida di
[...]
del 21.01.2019, con la quale la Compagnia sollecitava la Sig.ra al versamento Controparte_1 Pt_1
dell'importo richiesto dalla beneficiaria (doc. n. 3 monitorio);
- il successivo 05.07.2019, il stante il persistente inadempimento della debitrice Controparte_2
principale, intimava alla Compagnia di dare corso alla garanzia (doc. n. 4 monitorio);
- in data 05.12.2019, provvedeva al versamento, in favore della Controparte_1 beneficiaria, dell'importo di € 10.428,07, come risulta dalla quietanza di versamento allegata (doc. n. 5);
- in data 17.12.2019 la ricorrente, per tramite del proprio legale, sollecitava il debitore principale al pagamento dell'importo dalla stessa versato (doc. n. 6 monitorio);
- a séguito del pagamento di cui sopra, ritiene di essere titolare, ex art. Controparte_1
1950 c.c. e art. 7 delle condizioni generali di assicurazione - sez. B - del diritto di rivalersi nei confronti del contraente, il quale si è espressamente obbligato a rimborsare alla istante, a semplice richiesta, quanto dalla stessa versato alla beneficiaria.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 6002/2020 del 14.10.2020 il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a Parte_1
di pagare a favore della la somma di euro 10.428,07 oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura monitoria.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati alla parte ingiunta.
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato a controparte, Pt_1
ha convenuto in giudizio la e il (citato in giudizio in quanto
[...] Controparte_1 Controparte_2
ritenuto dall'opponente litisconsorte necessario, sebbene l'opponente avrebbe dovuto chiedere di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del terzo), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha premesso in fatto di aver sottoscritto in data 23.04.2015 la polizza fideiussoria con la a garanzia degli oneri di urbanizzazione dovuti al Controparte_1
Comune di Carbonia per la Concessione edilizia n° 28 del 19.03.2015. Come attesterebbe la nota 06.04.2017
2 del la sig.ra avrebbe versato all'ente pubblico le prime sei rate di € 284,92 Controparte_2 Pt_1 ciascuna per complessivi € 1.709,52.
Per quanto concerne i motivi di opposizione, l'opponente ha dedotto l'addebito sproporzionato di interessi di mora, giacché il li ha calcolati nell'importo di euro 3.646,98 a fronte di un dovuto capitale residuo CP_2 di € 4.843,64 e quindi ha intimato il pagamento di € 8.490,62.
L'opponente ha poi eccepito l'improcedibilità del procedimento monitorio, in quanto la materia del contendere deve obbligatoriamente essere preceduta dal tentativo di mediazione.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.5.2021, la Compagnia Controparte_1
nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ha contestato in fatto e
[...]
diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
In via preliminare, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, sostenendo che la controversia in questione, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito, non rientra tra le cause per le quali è prevista la mediazione obbligatoria (in tal senso, di recente, Tribunale di Palermo con sentenza del 18 gennaio 2018 e Tribunale di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2016). In ogni caso ha dato atto di aver depositato domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione.
Nel merito, rispetto alla contestazione relativa al quantum escusso – e di poi versato dalla Compagnia – pur trattandosi di contestazione avanzata nei confronti del la difesa dell'opposta ha Controparte_2
evidenziato che l'art. 19 della Legge regionale n. 11 ottobre 1985, n. 23, richiamata nella concessione edilizia n. 28/2015 (v. doc. 4 monitorio), nel disciplinare il caso di “Ritardato o omesso versamento del contributo”, regola in maniera precisa i criteri di applicazione degli interessi di mora. Pertanto, nessun errore risulta pertanto essere stato commesso dal nel determinare l'importo dovuto dalla Sig.ra Controparte_2
Ha poi sottolineato che in base al contenuto della polizza fideiussoria, la Sig.ra si è Pt_1 Pt_1
impegnata a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, ivi comprese quelle previste dall'art. 1952.
c.c. Alla luce di quanto sopra, la parte opposta ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
2.3. Con note di trattazione scritta del 31.5.2021, il difensore di parte opposta, nel ribadire le deduzioni svolte con l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 L.R. 11 del 1985 n° 23, nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi e sanzioni sproporzionati.
2.4. Con ordinanza dell'11.6.2021 il Giudice, dopo aver ritenuto manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla parte opponente, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6002/2020 dell'intestato Tribunale;
ha invitato la parte opponente a depositare la copia dell'atto di citazione notificato al Controparte_2
3 2.5. Con note per trattazione scritta del 3.6.2021, la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, instaurata nanti l'Organismo di Mediazione ABC Mediazione.
2.6. Con ordinanza del 18.1.2022, il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
2.7. All'udienza del 21.1.2025, accertata la regolarità della notifica dell'opposizione nei confronti del il giudice ha dichiarato la contumacia di tale parte. Con la successiva ordinanza del Controparte_2
24.1.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie rinviando all'udienza dell'8.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2.8. In vista dell'udienza di cui sopra, le parti hanno confermato il contenuto degli atti introduttivi ed il giudice ha emesso la presente sentenza.
3. Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata.
Preliminarmente, per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la stessa è destituita di fondamento, dal momento che la mediazione obbligatoria, come chiarito dall'orientamento prevalente in giurisprudenza, non si applica alle ipotesi delle polizze fideiussorie, le quali non possono ritenersi assimilabili ai “contratti bancari” menzionati dall'art. 5 D.L.vo 28/2010 (cfr. in tal senso, Tribunale di Palermo con sentenza del 18 gennaio 2018 e
Tribunale di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2016). Tale orientamento è stato confermato anche da una recentissima pronuncia della Suprema Corte, con la quale si è avuto modo di chiarire che la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (v. Cass., ordinanza 24 gennaio 2025, n. 1791).
Ad ogni modo, quandanche si volesse sostenere l'opposta conclusione, nel caso di specie deve rilevarsi che
– come risulta dalla documentazione in atti – a séguito di un primo incontro del procedimento di mediazione, conclusosi il 23.3.2021 con esito negativo per mancata comparizione della parte opposta, quest'ultima aveva tempestivamente presentato domanda di mediazione dinanzi all'organo territorialmente competente, instaurando il relativo procedimento sia nei confronti di che del Ebbene, Parte_1 Controparte_2 all'incontro fissato per il 23.7.2021, le parti da ultimo menzionate – pur regolarmente citate, come si evince dalla lettura del verbale – non si erano presentate, sicché il mediatore, alla presenza del difensore di parte opposta, aveva dichiarato chiusa la procedura “per la mancata adesione”. Pertanto, il tentativo di mediazione può dirsi utilmente concluso.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 L.R. 11 del 1985 n° 23, (nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi e sanzioni asseritamente sproporzionati), sollevata nell'interesse della
4 opponente, occorre ribadire – come già osservato con ordinanza dell'11.6.2021 − che risulta manifestamente inammissibile, non avendo l'opponente nemmeno indicato quale norma ricavabile dalla disposizione indicata dovrebbe essere oggetto di censura, né il parametro costituzionale asseritamente violato. Inoltre, stante l'assoluta genericità delle censure sollevate in merito alla disposizione summenzionata, la questione non può nemmeno essere apprezzata nel merito.
Venendo all'esame delle censure nel merito, l'opponente ha svolto contestazioni unicamente sul quantum del credito azionato in sede monitoria.
A tal proposito, occorre evidenziare che gli interessi addebitati dal nei confronti del Controparte_2 debitore principale – in aggiunta al capitale dovuto per gli oneri di urbanizzazione − trovano fondamento nell'art. 19 della Legge regionale n. 11 ottobre 1985, n. 23, richiamato nella concessione edilizia n. 28/2015
(v. doc. 4 fascicolo monitorio), il quale, nel disciplinare il caso di “Ritardato o omesso versamento del contributo” dispone che:
“1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5 e 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 108 comporta:
- l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
- l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).
2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. (…)”.
Esaminando la documentazione in atti emerge che il a séguito del mancato versamento Controparte_2
di 18 rate da parte dell'odierna opponente (dalla 7 alla 24), ha richiesto di saldare il debito residuo
(comprensivo di capitale ed interessi) dapprima alla e poi alla – escutendo Pt_1 Controparte_1
così la polizza fideiussoria −, per l'importo di euro 10.438,33. L'importo calcolato dalla parte contumace risulta corretto e rispettoso dei criteri sopra individuati, mentre l'opponente si è limitata a sollevare generiche contestazioni sul quantum degli interessi pretesi dall'ente territoriale, senza però indicare la diversa somma che riterrebbe dovuta né le ragioni per cui non sarebbe dovuto l'importo preteso dall'opposta. Inoltre, la circostanza di fatto evidenziata dalla consistente nell'aver versato all'ente pubblico le prime sei rate Pt_1 di € 284,92 ciascuna per complessivi € 1.709,5, costituisce semmai la conferma del criterio di calcolo séguito dall'ente territoriale, che ha contestato gli adempimenti della debitrice a partire dalla settima rata.
5 Per quanto concerne, infine, l'eccezione di inefficacia della polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., la stessa innanzitutto si rivela tardiva, essendo sollevata dall'opponente unicamente in sede di precisazione delle conclusioni;
inoltre, tale eccezione risulta infondata, in quanto la disposizione invocata si pone a tutela non dell'opponente (debitore principale), bensì della controparte (fideiussore), la quale, dopo aver ritualmente provveduto al versamento, in favore del dell'importo dovuto, come risulta dalla CP_2
quietanza di versamento allegata (doc. n. 5), ha legittimamente agito in regresso nei confronti della Pt_1
ai sensi dell'art. 1950 c.c.
A tal proposito, si rileva ulteriormente che, a norma dell'art. 7 della sezione B) di polizza fideiussoria, relativa alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra società e contraente, la sig.ra si è impegnata Pt_1
“a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952. c.c.”.
Risulta pertanto pacifico che fosse sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento – come di fatto avvenuto − per far ritenere salve le pretese creditorie della compagnia assicurativa.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6002/2020, emesso il 08.10.2020 dal Tribunale di Cagliari.
4. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000
(stante l'importo del decreto ingiuntivo), con il riconoscimento di valori prossimi ai medi tabellari per le fasi di studio ed introduttiva e del valore minimo per quella decisoria (atteso che l'opposta in tale fase si è limitata a confermare le conclusioni già rassegnate, riproponendo le medesime argomentazioni svolte e senza aggiungere elementi rilevanti ai fini decisori). Poiché non vi è stata attività istruttoria e la parte opposta non ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c., non sono dovuti i compensi relativi a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione avanzata dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 6002/2020, Parte_1
emesso il 08.10.2020 dal Tribunale di Cagliari.
Condanna l'opponente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano nell'importo di € 2.250,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali
15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 16.05.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
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