TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 706 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Paola (Cs) al Viale dei Giardini n. 33 presso lo studio dell'avv. Di Natale
Graziano, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 30.04.2018; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in San Ludico (Cs) alla via Strada Provinciale 42 presso lo studio dell'avv. Mandarino SE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 15.06.2018; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come da note congiunte delle parti depositate il 14.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 30.04.2018, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale da stante il matrimonio con lui contratto in San Lucido il Controparte_1
13.04.2013 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2013), in costanza del quale è nato il [...] un figlio di nome SE. A
1 fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, ha dedotto che, nell'agosto 2017, è stata contattata da un amico di famiglia, il quale l'ha informata che gli era stata inviata una foto in cui lei era ripresa di spalle e in condizioni di nudo, nonché un video, nel quale era ripresa, senza che ne accorgesse, mentre era intenta a farsi la doccia nel bagno della propria abitazione;
incredula ed arrabbiata, ha subito informato dell'accaduto il marito, il quale le ha detto che tanto era dipeso da un virus presente nel proprio apparecchio mobile, promettendole che avrebbe subito sporto denuncia-querela presso la Polizia Postale;
tuttavia, in data 16.11.2017, un familiare l'ha informata, che, contattato da terzi, era venuto a conoscenza di altri messaggi dal contenuto “particolare” che la riguardavano, i quali, provenendo dal profilo del marito, erano stati pubblicati sul social messenger e whatsapp (messaggi, nella specie, che, oltre ad avere lo stesso contenuto di quelli visionati nell'agosto 2017, contenevano riferimenti ad altri familiari); quindi, richiesto un nuovo chiarimento al coniuge, ha scoperto di essere stata da lui ripresa, con foto e video, in condizioni di nudo all'interno della propria abitazione, nonché “offerta” a terzi, insieme ad altre condotte di scherno e vergogna, in cui il marito l'aveva posta nei confronti di terzi;
inoltre, in tale occasione, il coniuge, oltre confermarle di aver tenuto dette condotte in suo danno per anni e a sua insaputa (poi oggetto di denuncia-querela da lei sporta), l'ha informata di fare uso di cocaina, dipendendo da ciò le difficoltà economiche sempre avute anche in famiglia;
a fronte di tali condotte, costituenti una grave violazione dei doveri matrimoniali, ha lasciato la casa coniugale, unitamente al figlio minore. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a Parte_1 carico di affidarle il figlio minore SE in via esclusiva, con Controparte_1 collocamento presso di lei;
autorizzare il trasferimento del medesimo minore, insieme a lei, presso la residenza dei nonni materni, nonché il prelievo da parte sua dell'arredo della casa coniugale acquistato dal padre;
assegnare la casa coniugale al marito;
porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie per lui eventualmente sostenute, nonché un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di suo mantenimento;
adottare ogni altro pi opportuno e urgente provvedimento;
con vittoria delle spese competenze di lite. si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 15.06.2018. Lo Controparte_1 stesso, nell'impugnare quanto ex adverso dedotto, ha, tra l'altro, contestato la veridicità dei fatti accaduti nell'agosto 2017 come narrati dalla moglie (peraltro privi di riscontri probatori), asserendo che, seppur inizialmente aveva pensato ad un hacher e/o virus, poi si è accorto che il video in questione era stato inviato da qualche collega di lavoro o conoscente, non identificato, avendo più volte lasciato il proprio cellulare incustodito (ragion per cui ha pensato di non
2 sporgere alcuna denuncia-querela), nonché ha negato di assumere alcun tipo di droga. Quindi,
ha chiesto di assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
non autorizzare il trasferimento del medesimo minore presso nuovi istituti scolastici;
porre a suo carico il mantenimento del figlio minore nella somma mensile di euro 300, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso, previo accordo;
disciplinare l'esercizio del proprio diritto di visita secondo le modalità indicate.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 3.07.2018 sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, è stato disposto “che in via provvisoria il minore sia affidato congiuntamente ai due genitori, con Persona_1 domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di vederlo secondo le modalità oggetto dell'accordo datato 10.2.2018 (costituente il documento n. 9 della produzione di parte ricorrente) e tenerlo con sé (salvo diversi accordi intercorrenti tra i coniugi rivolti ad ampliare la facoltà di visita del padre e con possibilità per il padre di recuperare eventuali incontri non avvenuti) per due giorni alla settimana da concordare tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (alle 20.00 nel periodo estivo); a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, dalle 10,00 alle 19,00 (nel periodo estivo fino alle
20,00) e così durante le festività di Natale, ad anni alterni il 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre il
1° e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o
Pasquetta; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; - che in via provvisoria versi a , per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1 Per_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento pari
[...] complessivamente a € 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre agli assegni familiari percepiti;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano ciascuno nella misura del 50% alle spese extra assegno per il figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale); - che assuma in autonomia Parte_1 ogni decisione circa l'iscrizione del minore per il prossimo anno presso un istituto scolastico”.
Inoltre, con la suddetta ordinanza è stato disposto l'inoltro da parte dei Servizi Sociali di Paola di una relazione sull'andamento del nucleo familiare, fornendo ogni elemento utile per la valutazione della capacità genitoriale di . Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 4.07.2018.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c..
Con ordinanza del 17.01.2019, nel definire il sub-procedimento iscritto al R.G. n. 706-1/2018, è stata disattesa la richiesta dell'attrice di modifica dei provvedimenti presidenziali, nonché
3 un'ulteriore istanza di modifica dei medesimi provvedimenti formulata da è stata Parte_1 rigettata dal Giudice istruttore in corso di causa con ordinanza del 6.06.2022.
Espletata l'istruttoria (nel corso della quale sono stati sentiti i testi indicati dalle parti ed è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la capacità genitoriale del convenuto), la causa è stata rinviata all'udienza del 18.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, con il deposito di note scritte congiunte del 14.11.2024, hanno chiesto la decisione della causa rassegnando conclusioni condivise in ordine a tutte le questioni oggetto del contendere, fatta eccezione per la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta dall'attrice nei confronti del convenuto, rispetto alla quale
[...] ha insistito nel suo accoglimento, invece si è opposto, ritenendo non Pt_1 Controparte_1 sussistenti i relativi presupposti. Quindi, con ordinanza del 16.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e . Controparte_1
Considerato l'accordo raggiunto dai coniugi in corso di causa (come indicato nelle note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.11.2024), l'unica questione ancora oggetto del contendere attiene alla domanda di addebito della separazione proposta dall'attrice nei confronti del convenuto.
Per pacifica giurisprudenza, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn.
1744/2003, 9472/1999, 2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
4 tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009
n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614
e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez.
I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
nonché grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che la stessa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Posto quanto sopra, nel caso di specie, nel richiedere la pronuncia di addebito Parte_1 della separazione a carico del marito, ha imputato allo stesso gravi condotte consistite, tra l'altro, nell'aver divulgato a terzi, con foto e video, a sua insaputa e senza il proprio consenso, sue immagini intime (anche in condizioni di nudo) mentre si trovava nella propria abitazione;
condotte cui è, poi, seguito il proprio allontanamento dalla casa familiare, unitamente al figlio minore. A fronte di ciò, se il convenuto nei propri scritti difensivi ha negato la fondatezza delle avverse asserzioni, negando di aver commesso le gravi condotte imputategli, all'udienza del
6.06.2022, ha, tuttavia, dichiarato: “confermo che il materiale intimo che raffigura mia moglie è stato da me realizzato e diffuso senza il consenso della stessa” (cfr. verbale dell'udienza del
6.06.2022). Ebbene, la conferma da parte di di aver effettivamente divulgato Controparte_1 immagini intime della moglie senza il suo consenso, fa ritenere meritevole di accoglimento la domanda di addebito dalla stessa proposta, stante la gravità delle condotte in questione
(violative della riservatezza, del decoro e della dignità della consorte, oltre che del rispetto e della lealtà che contraddistinguono il rapporto di coniugio), cui ha fatto seguito l'allontanamento della medesima attrice dalla casa coniugale, essendo divenuta intollerabile la
5 prosecuzione della convivenza. Si ritiene, pertanto, che la separazione personale dei coniugi vada addebitata al convenuto.
Per attiene, invece, alle altre questioni in contestazione tra le parti, va rilevato che queste ultime, in sede di precisazione delle conclusioni (ovvero con le note congiunte depositate il 14.11.2024) hanno rilevato: “SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE GIUSEPPE Ad oggi il Sig. corrisponde alla sig.ra per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 del minore la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% sulle spese straordinarie. Ne consegue che, ad oggi, la sig.ra conferma la disponibilità al riconoscimento della Parte_1 somma di € 300,00 quale assegno di mantenimento da disporre in capo al Sig. CP_1
(giusta rivalutazione Istat); il tutto oltre al contributo, nella misura del 50% sulle
[...] spese straordinarie;
Il Sig. presta consenso alla statuizione così precisata. - CP_1
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA SIG.RA , PER COME Parte_1
RICHIESTO IN ATTI. La sig.ra rinuncia alla precisata richiesta al fine di Parte_1 confermare la propria disponibilità ad un equilibrio di rapporti ed andare incontro anche alle mutate esigenze del - SULLA CASA FAMILIARE. La casa che fu Controparte_1 prescelta dai coniugi, in costanza di matrimonio, come “casa familiare”, per espressa volontà della sig.ra è stata già oggetto di rinuncia da parte della stessa e, pertanto, è Parte_1 stata assegnata al Sig. Nelle more del processo le parti hanno Controparte_1 organizzato e definito positivamente anche il prelievo dei mobili in essa presenti e di proprietà della sig.ra Nulla è, quindi, la statuizione sul punto per come già regolata Parte_1 tra le parti. - SUL RAPPORTO DI FREQUENTAZIONE DEL MINORE CON IL PAPÀ. Ad oggi il minore risulta collocato presso la mamma e i rapporti di frequentazione con il papà seguono il seguente schema: ▪ Due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) negli orari di compatibilità agli interessi ed impegni sia del sig. che del minore;
▪ Week-end CP_1 alternati (dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica pomeriggio) ▪ Nel periodo estivo
(quest'anno per la prima volta attuato): quindici giorni consecutivi da prescegliere tra i mesi di luglio o agosto e da comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno (salvo migliore organzzazione tra le parti); ▪ 24 e 25 dicembre;
30 e 31 dicembre;
5 e 6 gennaio di ciascun anno alternati tra i genitori;
▪ Compleanni o feste dei rispettivi genitori con ciascuno di essi;
▪
Compleanno di SE ad anni alterni. Le parti, si ribadisce, in ordine al rapporto minore e padre, hanno sempre saputo gestire le loro organizzazioni e presenze ai vari eventi, in assoluta collaborazione e sintonia. Per tali motivi si fa preghiera affinché tale rapporto di frequentazione del minore con il genitore paterno non subisca variazioni e ciò al fine di non turbare gli equilibri raggiunti ed in essere”. Pertanto, e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente chiesto l'omologa delle seguenti condizioni di separazione: “assegnazione della casa familiare, sita in San Lucido (CS), al Sig. - l'affido congiunto del Controparte_1 minore SE con collocazione prevalente presso la madre, in Paola (CS); - l'ordine di
6 versamento dell'assegno di mantenimento del piccolo SE, in capo a CP_1
, per l'importo di € 300,00 mensili (da rivalutarsi secondo gli indici istat, come per
[...] legge); - l'ordine di versamento del contributo, nella misura del 50%, sulle spese straordinarie che interesseranno il minore SE;
- il rapporto di frequentazione del minore SE da parte del Sig. secondo il seguente schema già in essere tra le parti: ▪ Due Controparte_1 giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) negli orari di compatibilità agli interessi ed impegni sia del sig. che del minore;
▪ Week-end alternati (dal venerdì pomeriggio e fino CP_1 alla domenica pomeriggio) ▪ Nel periodo estivo (quest'anno per la prima volta attuato): quindici giorni consecutivi da prescegliere tra i mesi di luglio o agosto e da comunicare entro il
30 giugno di ciascun anno (salvo migliore organzzazione tra le parti); ▪ 24 e 25 dicembre;
30 e
31 dicembre;
5 e 6 gennaio di ciascun anno alternati tra i genitori;
▪ Compleanni o feste dei rispettivi genitori con ciascuno di essi;
▪ Compleanno di SE ad anni alterni”. Ebbene, il
Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto conformi all'interesse del minore SE
(anche in considerazione, per quanto attiene all'affido condiviso dello stesso ad entrambi i genitori e all'esercizio del diritto di visita del padre, delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali
e delle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nominato in corso di causa, avendo quest'ultimo accertato: “il non presenta aspetti patologici , con tratti indicatori di disturbi e la sua CP_1 genitorialita' è idonea , ed il rapporto con il figlio osservabile in questa sede è strutturato”), oltre che non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa in ordine a quasi tutte le questioni oggetto del contendere giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (comprese quelle relative al sub-procedimento iscritto al R.G. n. 706-1/2018).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidate con decreto del 18.06.2024) vanno definitivamente poste a carico dello Stato, stante l'ammissione di entrambe le parti in causa al patrocinio a spese dello Stato, come da delibere del COA di Paola in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 706/2018, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in San Lucido il 13.04.2013 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2013);
- addebita la separazione personale dei coniugi a;
Controparte_1
- recepisce le condizioni inerenti al figlio minore e ai rapporti economici concordate tra le parti in corso di causa, riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Lucido di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
7 - dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Lucido per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dello Stato le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidate con decreto del 18.06.2024), stante l'ammissione di entrambe le parti in causa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Paola il 18.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
8