Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2025, proposto da
MA SI, AR SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , Associazione di Comuni Otranto GI GI La SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tar Puglia – Prima Sezione di Lecce n. 1188/2020, resa nel giudizio n. 1093/2019 R.G. in data 21.10.2020 e pubblicata in data 03.11.2020 e per la nomina di un commissario ad acta , affinché provveda all'adozione degli atti che il Comune di Otranto ha l'obbligo di compiere, ponendo le spese a carico della medesima Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EL RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28 maggio 2025 e depositato in data 30 maggio 2025 i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. 1188/2020, resa nel giudizio n. 1093/2019 e pubblicata in data 3 novembre 2020, a mezzo della quale era stato disposto l’annullamento degli atti (e, in particolare, del provvedimento del Comune di Otranto prot. n. 11968 del 6 giugno 2019) di rigetto dell’istanza presentata dai ricorrenti medesimi in data 4 luglio 2017 ai fini del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un immobile da destinare a civile abitazione.
1.2. Riferiscono, in particolare, i ricorrenti che, seguito della pronuncia della sentenza, l’amministrazione comunale provvedeva a riattivare il procedimento, sino ad addivenire, con comunicazione prot. n. 16706 del 14 settembre 2021, alla trasmissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990. A seguito, tuttavia, della trasmissione delle osservazioni procedimentali, non faceva seguito l’adozione di alcun provvedimento definitivo, pur a fronte dei solleciti inviati, quale, da ultimo, l’invito ad adempiere del 21 novembre 2024.
2. Per tale ragione, a fronte della persistente inerzia del Comune, i ricorrenti hanno provveduto all’introduzione del presente giudizio, a mezzo del quale hanno chiesto dichiararsi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di questo TAR n. 1188/2020, mediante adozione di un provvedimento espresso sull’originaria istanza edilizia.
2.1. Il Comune di Otranto, l’Associazione di Comuni Otranto GI GI La SA e la Regione Puglia, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
2.2. A esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini che seguono.
3.1. La sentenza oggetto della domanda di ottemperanza ha disposto l’annullamento degli atti a mezzo dei quali il Comune di Otranto denegava l’istanza edilizia presentata dai ricorrenti in data 4 luglio 2017, facendo espressamente salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
3.2. Trattasi, quindi, di pronuncia di carattere non autoesecutivo, in quanto, avendo determinato l’annullamento dell’atto conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte, ha determinato, quale effetto conformativo, l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza nel rispetto di quanto evidenziato in motivazione.
3.3. Tuttavia, pur avendo dato i ricorrenti conto dell’intervenuta riattivazione del procedimento a seguito della sentenza, il Comune di Otranto non ha provveduto a concluderlo mediante adozione di un provvedimento espresso, non risultando atti ulteriori al preavviso di rigetto prot. 16707 del 14 settembre 2021, cui facevano seguito le osservazioni dei ricorrenti e gli ulteriori solleciti.
4. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, deve essere sancito l’obbligo del Comune di Otranto di dare piena esecuzione alla sentenza di questo TAR n. 1188/2020, passata in giudicato (come da certificazione depositata in atti dai ricorrenti), provvedendo a concludere il procedimento di cui all’originaria istanza nel rispetto di quanto evidenziato in motivazione.
4.1 Per il predetto adempimento si fissa il termine di giorni 30, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza .
4.2. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il suddetto termine e su istanza dei ricorrenti, evidenziando sin d’ora che le eventuali spese per l’espletamento dell’incarico commissariale saranno poste a carico del Comune di Otranto e saranno, altresì, oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale danno erariale.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del Comune di Otranto. Deve, invece, disporsi la compensazione nei confronti delle altre parti del giudizio, in quanto estranee rispetto ai profili di inadempimento fatti valere da parte dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Otranto di dare integrale esecuzione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Otranto al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
EL RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA | IO AS |
IL SEGRETARIO