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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1760/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO URZÌ, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del curatore pro tempore, avv. Filippo S. Basile, elettivamente domiciliato in via Monserrato n. 41,
Catania; rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANO ANTONIO BORGHESE, giusta procura in atti;
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Musumeci n. Parte_2 C.F._2
107, Catania;
rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CORSARO, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 APPELLATI
a cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 1781/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Musumeci n. Parte_2 C.F._2
107, Catania;
rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CORSARO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del curatore pro tempore, avv. Filippo S. Basile, elettivamente domiciliato in via Monserrato n. 41,
Catania; rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANO ANTONIO BORGHESE, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO URZÌ, giusta procura in atti;
APPELLANTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 17/18.5.2022, il Tribunale di Catania - a definizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 5/3/2021 (proc. iscritto al n. 2735/2021 R.G.), proposto dalla curatela del fallimento di - così statuiva: Parte_3
“definitivamente pronunciando condanna e o chi al momento Parte_1 Parte_2 detiene l'immobile sito in Catania, via Domenico Tempio, 30, scala F, in catasto al foglio 31, part 765 sub. 21, come meglio in atti descritto, a rilasciare detto immobile in favore della Curatela del
Fallimento entro il termine perentorio del 30.06.2022, in quanto Controparte_1 detenuto senza titolo, di cui alla sentenza del 27.02.2017 n. 978/2017. Condanna i convenuti in solido
a pagare al (P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore Avv. , l'indennità di occupazione nella misura di €. 200,00 Persona_1 mensili dal 27.02.2017 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, stabilito perentoriamente per il
30.06.2022, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e liquidate nella misura di cui al
D.M.55/2014 in complessivi €. 3.235,00, in solido tra le parti nella misura del 50%, oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 4 Proposti separati appelli avverso tale decisione, con atti di citazione notificati il 19 dicembre 2022, da e da la Curatela appellata, costituitasi, resisteva ai gravami, Parte_1 Parte_2 eccependone l'inammissibilità per tardività e, in ogni caso, l'infondatezza.
All'udienza del 6 novembre 2023 veniva disposta la riunione dei giudizi ex art. 335 c.p.c.
All'udienza del 14 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 14 luglio 2025, né alla successiva udienza del 15 settembre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1760/2022 R.G.C.A.
(a cui è riunito quello n. 1781/2022 R.G.C.A.), ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 15 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 3 di 4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1760/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO URZÌ, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del curatore pro tempore, avv. Filippo S. Basile, elettivamente domiciliato in via Monserrato n. 41,
Catania; rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANO ANTONIO BORGHESE, giusta procura in atti;
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Musumeci n. Parte_2 C.F._2
107, Catania;
rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CORSARO, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 APPELLATI
a cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 1781/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Musumeci n. Parte_2 C.F._2
107, Catania;
rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CORSARO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del curatore pro tempore, avv. Filippo S. Basile, elettivamente domiciliato in via Monserrato n. 41,
Catania; rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANO ANTONIO BORGHESE, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO URZÌ, giusta procura in atti;
APPELLANTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 17/18.5.2022, il Tribunale di Catania - a definizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 5/3/2021 (proc. iscritto al n. 2735/2021 R.G.), proposto dalla curatela del fallimento di - così statuiva: Parte_3
“definitivamente pronunciando condanna e o chi al momento Parte_1 Parte_2 detiene l'immobile sito in Catania, via Domenico Tempio, 30, scala F, in catasto al foglio 31, part 765 sub. 21, come meglio in atti descritto, a rilasciare detto immobile in favore della Curatela del
Fallimento entro il termine perentorio del 30.06.2022, in quanto Controparte_1 detenuto senza titolo, di cui alla sentenza del 27.02.2017 n. 978/2017. Condanna i convenuti in solido
a pagare al (P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore Avv. , l'indennità di occupazione nella misura di €. 200,00 Persona_1 mensili dal 27.02.2017 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, stabilito perentoriamente per il
30.06.2022, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e liquidate nella misura di cui al
D.M.55/2014 in complessivi €. 3.235,00, in solido tra le parti nella misura del 50%, oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 4 Proposti separati appelli avverso tale decisione, con atti di citazione notificati il 19 dicembre 2022, da e da la Curatela appellata, costituitasi, resisteva ai gravami, Parte_1 Parte_2 eccependone l'inammissibilità per tardività e, in ogni caso, l'infondatezza.
All'udienza del 6 novembre 2023 veniva disposta la riunione dei giudizi ex art. 335 c.p.c.
All'udienza del 14 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 14 luglio 2025, né alla successiva udienza del 15 settembre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1760/2022 R.G.C.A.
(a cui è riunito quello n. 1781/2022 R.G.C.A.), ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 15 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 3 di 4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4