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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18789/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 18789/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Giovanni Pascone come in atti. Parte_1
E
, con l'Avv. Claudia Capodagli, come in atti. Controparte_1
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione all'esecuzione degli oneri fiscali o sanzionatori Parte_1
indicati nella cartella esattoriale n. 09720170098425681002 del 2.8.2018.
Al riguardo esponeva di essere venuto a conoscenza in via informale dell'esistenza a suo carico di un importo di euro 511917,62, asseritamente dovuto ad Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. per atti e cartelle relative ad imposte e sanzioni fiscali che assumeva non essergli stati notificati essendo comunque prescritte le cartelle e i tributi e che l'opponente aveva gia' versato importi superiori a quelli dovuti mancando infine l'intimazione di pagamento dei requisiti minimi di legge.
L' si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione essendo la Controparte_2
cartella relativa a crediti tributari e concludendo nel merito per il rigetto della domanda.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
L'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio.
pagina1 di 2 Restano escluse soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Nel delineato contesto normativo si è affermato nella sede di legittimità che In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021, Rv.
662224 - 01).
Si è, ancora, osservato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici (Cass., n. 26681 del 2023; Cass., n. 4227 del 2023; Cass., n. 8465 del 2022).
Per quanto detto incidendo le ragioni di opposizione sulla pretesa tributaria deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario spettando la cognizione della controversia a quello tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sussistendo quella del Giudice Tributario.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8500,00, per Parte_1
compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 18789/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Giovanni Pascone come in atti. Parte_1
E
, con l'Avv. Claudia Capodagli, come in atti. Controparte_1
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione all'esecuzione degli oneri fiscali o sanzionatori Parte_1
indicati nella cartella esattoriale n. 09720170098425681002 del 2.8.2018.
Al riguardo esponeva di essere venuto a conoscenza in via informale dell'esistenza a suo carico di un importo di euro 511917,62, asseritamente dovuto ad Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. per atti e cartelle relative ad imposte e sanzioni fiscali che assumeva non essergli stati notificati essendo comunque prescritte le cartelle e i tributi e che l'opponente aveva gia' versato importi superiori a quelli dovuti mancando infine l'intimazione di pagamento dei requisiti minimi di legge.
L' si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione essendo la Controparte_2
cartella relativa a crediti tributari e concludendo nel merito per il rigetto della domanda.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
L'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio.
pagina1 di 2 Restano escluse soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Nel delineato contesto normativo si è affermato nella sede di legittimità che In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021, Rv.
662224 - 01).
Si è, ancora, osservato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici (Cass., n. 26681 del 2023; Cass., n. 4227 del 2023; Cass., n. 8465 del 2022).
Per quanto detto incidendo le ragioni di opposizione sulla pretesa tributaria deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario spettando la cognizione della controversia a quello tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sussistendo quella del Giudice Tributario.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8500,00, per Parte_1
compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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