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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1585/2021 R.G.- vi è riunita la causa n.1644/2021 RG.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
10.10 sono comparsi:
- Per parte opponente, l'Avv. Rifici, il quale si riporta in atti e specificamente nelle note conclusionali;
- Per parte opposta, in sostituzione dell'Avv. Monterosso l'Avv. Maria Cristina Palazzo, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi, e in particolare alle note conclusive depositate, contesta le note avversarie e insiste nel rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- l'Avv. Rifici contesta e insiste.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1585/2021 cui è riunita la n.1644/2021 R.G., promosse da:
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
fiscale ), C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Renato Rifici, opponenti nella causa n.1585/2021 RG
e da
Pag. 1 di 8 (codice fiscale ), Parte_3 C.F._3
col patrocinio dell'Avv. Di Marco Mauro, opponente nella causa n.1644/2021 RG nei confronti di
(codice fiscale , rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso,
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha a oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2021 emesso dal
Tribunale di Patti il 17.09.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
I. Nullità parziale fideiussione.
Con riguardo all'eccezione di nullità della fideiussione, appare opportuno preliminarmente affermare la competenza del giudice adito, sulla scorta del principio indicato dalla Suprema Corte, non contenendo la pronuncia a Sezioni Unite circa la nullità parziale (Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n.41994) statuizioni sul punto.
In tal senso, si veda quanto affermato in Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28410: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, come è dato evincere dall'esame degli atti, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall'opponente; questa si è invero limitata ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo. La pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e
Pag. 2 di 8 inderogabile della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio, attribuita ex articolo 645 del Cpc all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni)”.
Affermata la competenza del giudice adito, occorre quindi verificare, sebbene incidentalmente, la sussistenza dei motivi di nullità.
In considerazione di quanto dedotto dalle parti, appare opportuno precisare che la validità delle clausole oggetto di illecito antitrust travalica la distinzione tra negozio fideiussorio e contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa premessa, poi, è necessario chiarire se la deroga alla disciplina codicistica della fideiussione integri in quanto tale una clausola vessatoria, ovvero sia rimessa alla libera contrattazione delle parti.
In tal senso, si richiamano due recentissimi arresti della Corte di cassazione.
Il primo, sulla natura della clausola e sulla validità dell'approvazione laddove sia individuata la clausola predisposta ai sensi dell'art.1341 CC (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud. 8/01/2025, dep. 17/02/2025), n.3989): “La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n.2034/1974
e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.
Posto che tali clausole non sono vessatorie in sé, quando incorrono nella sanzione della nullità
(parziale) poiché frutto dell'illecito anticoncorrenziale a monte della formulazione della clausola?
Illustrativa dei requisiti per la declaratoria dell'invalidità è Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud.
11/10/2024, dep. 17/01/2025), n.1170.
In quanto pregnante per il caso in esame, si riporta testualmente il relativo passaggio motivazionale:
“Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze
Pag. 3 di 8 fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l'epoca della stipulata fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca (...)”.
Nel caso di specie, si tratta di fideiussione omnibus, stessa tipologia dunque delle garanzie oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di Banca d'Italia, e tuttavia la stessa è stata rilasciata successivamente all'anno 2005, anno cui si riferisce tale provvedimento.
Precisamente, la fideiussione è stata rilasciata in data 5/2/2008.
Pertanto, dei requisiti riepilogati dalla Suprema Corte ricorre solo quello inerente alla natura della
Pag. 4 di 8 garanzia.
Difettano, invece, gli ulteriori requisiti relativi alla prova che il contratto di garanzia, a valle, fosse dipendente dall'illecita intesa anticoncorrenziale, a monte, non potendosi presumere tale collegamento in presenza dello scarto temporale riscontrato.
Ne consegue la validità della clausola sub art.6.1, cioè di deroga all'art.1957.
Invero, reiteratamente e in particolar modo recentemente, la Corte di cassazione ha precisato la disponibilità in capo alle parti della rinuncia al termine previsto dall'art.1957 per la richiesta di pagamento, così illustrando la questione (Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835): In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n.
11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine
'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza
n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento
e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Pag. 5 di 8 Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art.
1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
In conclusione, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI non può trovare accoglimento.
II. Prova del credito.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica.
Pag. 6 di 8 Nel caso in esame, il titolo alla base della domanda monitoria è un mutuo impresa chirografario del
5/2/2008 concesso dalla agenzia di Palermo. Controparte_3
In ossequio alla generale regola del riparto dell'onere probatorio (art.2697 CC, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, con specifico riferimento alla sentenza resa a sezioni unite, recante n.13533/2001), l'opposta ha allegato la fonte del rapporto obbligatorio, cioè il mutuo sul quale è fondato il credito in contesa, producendo il relativo contratto con relativo piano di ammortamento;
e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Gli odierni opponenti non hanno contestato né il titolo né l'inadempimento, bensì la validità della garanzia fideiussoria e l'applicazione al rapporto contrattuale di clausole illegittime (anatocismo, interessi oltre soglia, commissioni varie). Inoltre, hanno anche eccepito che l'opposta avesse già ricevuto alcuni pagamenti in sede concorsuale.
Le eccezioni svolte da entrambe le parti opponenti non possono trovare accoglimento, poiché eccessivamente generiche e prive di supporto probatorio.
E invero, ammesso, astrattamente, che l'anatocismo possa essere riscontrato anche nello svolgimento del rapporto di mutuo, trattandosi della capitalizzazione degli interessi passivi, ciononostante gli opponenti hanno omesso di specificare come ciò si sia verificato nel caso di specie.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle ulteriori eccezioni: spetta al mutuatario (/al suo garante) eccepire l'avvenuto pagamento, se integrale o parziale e in che misura e modalità sia avvenuto.
Deve precisarsi, infatti, che persino laddove la giurisprudenza ammetta delle agevolazioni probatorie (si pensi al caso dell'integrazione ex officio dei decreti ministeriali contenenti i tassi soglia, in quanto integrativi del precetto e quindi ricompresi nel principio iura novit curia), cionondimeno è ineludibile l'onere di allegazione circostanziata in capo alla parte che svolga l'eccezione.
*****
Tanto premesso, le opposizioni vanno entrambe respinte, con conseguenziale conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM55/2018 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore, e con applicazione del parametro minimo per la fase istruttoria in considerazione della mancata attività di assunzione delle prove ovvero di attività difensiva in relazione a eventuali CTU.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. NELLA CAUSA N.1585/2021 RG:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.365/2021;
Condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2
favore di parte opposta, che liquida in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
II. NELLA CAUSA N.1644/2021 RG:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.365/2021;
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che Parte_3
liquida in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA ove dovuti come per legge;
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C.
Così deciso, il 3 Giugno 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
10.10 sono comparsi:
- Per parte opponente, l'Avv. Rifici, il quale si riporta in atti e specificamente nelle note conclusionali;
- Per parte opposta, in sostituzione dell'Avv. Monterosso l'Avv. Maria Cristina Palazzo, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi, e in particolare alle note conclusive depositate, contesta le note avversarie e insiste nel rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- l'Avv. Rifici contesta e insiste.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1585/2021 cui è riunita la n.1644/2021 R.G., promosse da:
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
fiscale ), C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Renato Rifici, opponenti nella causa n.1585/2021 RG
e da
Pag. 1 di 8 (codice fiscale ), Parte_3 C.F._3
col patrocinio dell'Avv. Di Marco Mauro, opponente nella causa n.1644/2021 RG nei confronti di
(codice fiscale , rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso,
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha a oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2021 emesso dal
Tribunale di Patti il 17.09.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
I. Nullità parziale fideiussione.
Con riguardo all'eccezione di nullità della fideiussione, appare opportuno preliminarmente affermare la competenza del giudice adito, sulla scorta del principio indicato dalla Suprema Corte, non contenendo la pronuncia a Sezioni Unite circa la nullità parziale (Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n.41994) statuizioni sul punto.
In tal senso, si veda quanto affermato in Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28410: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, come è dato evincere dall'esame degli atti, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall'opponente; questa si è invero limitata ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo. La pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e
Pag. 2 di 8 inderogabile della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio, attribuita ex articolo 645 del Cpc all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni)”.
Affermata la competenza del giudice adito, occorre quindi verificare, sebbene incidentalmente, la sussistenza dei motivi di nullità.
In considerazione di quanto dedotto dalle parti, appare opportuno precisare che la validità delle clausole oggetto di illecito antitrust travalica la distinzione tra negozio fideiussorio e contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa premessa, poi, è necessario chiarire se la deroga alla disciplina codicistica della fideiussione integri in quanto tale una clausola vessatoria, ovvero sia rimessa alla libera contrattazione delle parti.
In tal senso, si richiamano due recentissimi arresti della Corte di cassazione.
Il primo, sulla natura della clausola e sulla validità dell'approvazione laddove sia individuata la clausola predisposta ai sensi dell'art.1341 CC (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud. 8/01/2025, dep. 17/02/2025), n.3989): “La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n.2034/1974
e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.
Posto che tali clausole non sono vessatorie in sé, quando incorrono nella sanzione della nullità
(parziale) poiché frutto dell'illecito anticoncorrenziale a monte della formulazione della clausola?
Illustrativa dei requisiti per la declaratoria dell'invalidità è Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud.
11/10/2024, dep. 17/01/2025), n.1170.
In quanto pregnante per il caso in esame, si riporta testualmente il relativo passaggio motivazionale:
“Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze
Pag. 3 di 8 fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l'epoca della stipulata fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca (...)”.
Nel caso di specie, si tratta di fideiussione omnibus, stessa tipologia dunque delle garanzie oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di Banca d'Italia, e tuttavia la stessa è stata rilasciata successivamente all'anno 2005, anno cui si riferisce tale provvedimento.
Precisamente, la fideiussione è stata rilasciata in data 5/2/2008.
Pertanto, dei requisiti riepilogati dalla Suprema Corte ricorre solo quello inerente alla natura della
Pag. 4 di 8 garanzia.
Difettano, invece, gli ulteriori requisiti relativi alla prova che il contratto di garanzia, a valle, fosse dipendente dall'illecita intesa anticoncorrenziale, a monte, non potendosi presumere tale collegamento in presenza dello scarto temporale riscontrato.
Ne consegue la validità della clausola sub art.6.1, cioè di deroga all'art.1957.
Invero, reiteratamente e in particolar modo recentemente, la Corte di cassazione ha precisato la disponibilità in capo alle parti della rinuncia al termine previsto dall'art.1957 per la richiesta di pagamento, così illustrando la questione (Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835): In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n.
11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine
'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza
n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento
e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Pag. 5 di 8 Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art.
1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
In conclusione, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI non può trovare accoglimento.
II. Prova del credito.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica.
Pag. 6 di 8 Nel caso in esame, il titolo alla base della domanda monitoria è un mutuo impresa chirografario del
5/2/2008 concesso dalla agenzia di Palermo. Controparte_3
In ossequio alla generale regola del riparto dell'onere probatorio (art.2697 CC, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, con specifico riferimento alla sentenza resa a sezioni unite, recante n.13533/2001), l'opposta ha allegato la fonte del rapporto obbligatorio, cioè il mutuo sul quale è fondato il credito in contesa, producendo il relativo contratto con relativo piano di ammortamento;
e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Gli odierni opponenti non hanno contestato né il titolo né l'inadempimento, bensì la validità della garanzia fideiussoria e l'applicazione al rapporto contrattuale di clausole illegittime (anatocismo, interessi oltre soglia, commissioni varie). Inoltre, hanno anche eccepito che l'opposta avesse già ricevuto alcuni pagamenti in sede concorsuale.
Le eccezioni svolte da entrambe le parti opponenti non possono trovare accoglimento, poiché eccessivamente generiche e prive di supporto probatorio.
E invero, ammesso, astrattamente, che l'anatocismo possa essere riscontrato anche nello svolgimento del rapporto di mutuo, trattandosi della capitalizzazione degli interessi passivi, ciononostante gli opponenti hanno omesso di specificare come ciò si sia verificato nel caso di specie.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle ulteriori eccezioni: spetta al mutuatario (/al suo garante) eccepire l'avvenuto pagamento, se integrale o parziale e in che misura e modalità sia avvenuto.
Deve precisarsi, infatti, che persino laddove la giurisprudenza ammetta delle agevolazioni probatorie (si pensi al caso dell'integrazione ex officio dei decreti ministeriali contenenti i tassi soglia, in quanto integrativi del precetto e quindi ricompresi nel principio iura novit curia), cionondimeno è ineludibile l'onere di allegazione circostanziata in capo alla parte che svolga l'eccezione.
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Tanto premesso, le opposizioni vanno entrambe respinte, con conseguenziale conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM55/2018 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore, e con applicazione del parametro minimo per la fase istruttoria in considerazione della mancata attività di assunzione delle prove ovvero di attività difensiva in relazione a eventuali CTU.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. NELLA CAUSA N.1585/2021 RG:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.365/2021;
Condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2
favore di parte opposta, che liquida in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
II. NELLA CAUSA N.1644/2021 RG:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.365/2021;
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che Parte_3
liquida in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA ove dovuti come per legge;
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C.
Così deciso, il 3 Giugno 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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