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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2025 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Anna Ferrari ConIGliere dott. Federico Botta ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 394/2025 C.C. introdotta in grado d'appello in data 12.02.2025 da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Bonini e dall'avv. Samantha Troilo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima. APPELLANTE nei confronti di:
(C.F.: ), nata a [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Michelina Tierno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. della Repubblica
OGGETTO: ricorso in appello ex art. 473-bis30 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n.
799/2024 depositata il 06.12.2024, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G.
160/2024 per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“… in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza n.799/2024 del 06.12.2024 emessa dal Tribunale di Lodi;
nel merito: in via principale:
• affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario Per_1 dello stesso presso ciascun genitore, stabilendo che continui ad avere la residenza abituale Per_1
1 nella casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2;
• assegnare al IG. la casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, di Parte_1 esclusiva proprietà dello stesso, con tutto quanto l'arreda e, conseguentemente, indicare alla IG.ra
un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
CP_1
• regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei seguenti modi Per_1
e termini: il minore sarà collocato a settimane alterne dal lunedì al giovedì, presso un genitore e dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica con l'altro genitore, oltre ad un giorno infrasettimanale;
-vacanze natalizie: il minore sarà collocato ad anni alterni dal 24 Dicembre al 31 Dicembre presso un genitore e dal 01 al 07 Gennaio con l'altro genitore;
-vacanze pasquali: il minore sarà collocato ad anni alterni presso ciascun genitore;
-vacanze estive: il minore sarà collocato 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto presso ciascun genitore, con impegno per entrambe le parti di comunicare il proprio periodo entro il 30 Aprile di ogni anno;
1. disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre a sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese Per_1 straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano e che qui integralmente si trascrivono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche per terapie prescritte dal pediatra di base dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede
2 universitaria;
3-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessarie per eIGenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per eIGenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3–B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto tre 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative IGnificative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesta Corte adita disponga il collocamento paritario di presso ciascun genitore ma con assegnazione alla IG.ra della casa familiare sita in Per_1 CP_1
Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il collocamento paritario di presso Per_1 ciascun genitore nei modi e termini come indicati al punto 3), nonché Voglia disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, Per_1 atteso che il IG. dovrà, pertanto, onerarsi di un canone di locazione, oltre al 50% delle Parte_1
3 spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesta Corte disponga il collocamento prevalente di presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Per_1
Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il diritto del padre IG. a vedere Parte_1
e frequentare il figlio nei seguenti modi e termini:
a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera, riaccompagnando il minore presso la madre dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola riaccompagnando il minore dalla madre dopo cena;
-vacanze natalizie, pasquali ed estive: come indicato al punto 3);
-disporre a carico del IG. il quale dovrà, pertanto, onerarsi di un canone di locazione, Parte_1 di un contributo al mantenimento di nella misura di Euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via istruttoria:
-si chiede di essere ammessi alla prova orale sulle circostanze di cui alla memoria difensiva ex art.473bis.17, comma 1 c.p.c. del 15.04.2024, che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte, con gli stessi testi indicati nella precitata memoria;
-ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata di non ammissione del teste IG.ra , Testimone_1 atteso che, contrariamente a quanto rappresentato da controparte, la stessa non ha alcun interesse nel giudizio. In particolare, la resistente deduce che la IG.ra avrebbe interesse a “riavere la Tes_1 disponibilità dell'immobile.”; orbene, è, evidentemente, doveroso ribadire che l'immobile adibito a casa familiare è di proprietà esclusiva del IG. ricevuta in donazione dal padre. Non si Parte_1 comprende quale possa essere l'interesse della IG.ra che alcuna riconducibilità ha con il Tes_1 precitato immobile. Ad ogni modo, la scrivente difesa ricorda a sé stessa che, ai fini della valutazione dell'incapacità a testimoniare, l'attenzione non va rivolta alla posizione soggettiva di per sé, ma alla posizione soggettiva in relazione alla causa che legittimerebbe la partecipazione in giudizio del teste.
Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 37226/2021, pubblicata il 29 novembre 2021, secondo cui “l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c., si configura solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare;
è, invece, irrilevante l'interesse di fatto a un determinato esito del processo né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui;
….”; è, pertanto, pacifico come il solo rapporto di familiarità tra la parte ed il teste da assumere non possa essere sufficiente ad escludere l'assunzione del precitato testimone. Si contestano i capitoli di prova così come formulati da parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta, poiché inammissibili, riguardanti circostanze irrilevanti ai fini
4 del decidere, atteso che il presente giudizio verte in materia di “regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio”.
-In caso di ammissione della prova per testi richiesta dalla controparte ed al fine di offrire prova contraria rispetto a quanto dedotto dalla resistente, questa difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria con la teste IG.ra sui fatti circostanziati ai capitoli nn.1), 2), 3), 4), 5), Testimone_1
6), 7), 10), 11), 12), 13), 14) della memoria ex art. 473bis.17 comma 2 c.p.c. depositata il 29.04.2024.
In merito alla richiesta ex adverso formulata d'intervento dei servizi sociali, essendo pacifico che entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso del minore, la scrivente difesa, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie, i presupposti necessari al precitato intervento, si rimette sul punto alla decisione dell'Ill.mo Giudicante.
Per quanto concerne l'ulteriore richiesta da parte resistente di accertamento da parte della GdF sui versamenti in contanti transitati sul conto corrente intestato al IG. premettendo Parte_1
l'assoluta irrilevanza della precitata istanza, atteso che trattasi di unico versamento in denaro contante risalente al 28.12.2023, riconducibile alle regalie ricevute dal ricorrente dai di lui familiari
e parenti per le festività natalizie. Inoltre, si rappresenta che l'istanza sopra avanzata riveste, inequivocabilmente, domanda nuova, in quanto la relativa eccezione era già stata sollevata dalla resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta e con la stessa avrebbe dovuto già formulare la precitata conclusione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte appellata:
“rigettare l'appello proposto dal IGnor in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado”
Il Procuratore Generale:
“parere negativo all'accoglimento dell'appello chiede la conferma del provvedimento impugnato.”
FATTO
1) e iniziavano nell'anno 2014 una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale, dalla relazione nasceva in data 22.01.2016 in un primo momento la Per_1 famiglia alternava la coabitazione presso i rispettivi genitori, per poi stabilirsi nell'immobile sito in Mediglia (MI) alla via Verga n.2, donato a da parte del proprio Parte_1 padre.
2) La relazione aveva termine nel 2023, momento dal quale faceva rientro Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori mentre la diade madre-figlio rimaneva nella casa familiare.
5 3) In data 24.01.2024 instaurava il procedimento ex art. 473-bis.12 c.p.c. per Parte_1 la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio, chiedendo di affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso ciascun genitore, fissando la residenza del minore nella casa familiare, da assegnarsi al , Parte_1 stabilendo che ogni genitore provveda direttamente al mantenimento diretto del figlio, oltre il 50 % delle spese extra assegno.
4) Nel procedimento di primo grado si costituiva , che chiedeva disporsi CP_1
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso di lei e assegnazione della casa familiare, prevedendo il relativo diritto di vista paterno, oltre un contributo mensile a carico di per il mantenimento del Parte_1 minore nell'importo di euro 600,00 oltre il 50 % delle spese extra assegno;
in via subordinata, in caso di mancata assegnazione dell'abitazione familiare a lei, di prevedere in suo favore il pagamento di un canone di locazione da porsi a carico di per il reperimento di Parte_1 una diversa abitazione.
5) Nelle more del procedimento chiedeva l'audizione del minore ex art. Parte_1
473bis.4 c.p.c.
6) Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Lodi così disponeva: “…1. affida in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Per_1 assegna a la casa familiare, sita in Mediglia, via Verga n. 2; 3. dispone che il padre possa CP_1 vedere e tenere con sé il figlio – salvo diverso accordo tra le parti – secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalla mattina alle 10,30 in caso di chiusura della scuola) al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, in caso di chiusura della scuola sino alle 10.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre); - due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalle 15 qualora la scuola sia chiusa) sino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4. dichiara tenuto e condanna
[...]
a corrispondere a la somma mensile di € 150,00, a titolo di contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite…”.
7) In data 12.02.2025 ha, tempestivamente, proposto appello, nella parte Parte_1 in cui il primo giudicante ha respinto la richiesta di collocamento paritario del minore,
l'assegnazione della casa familiare a sé, nonché la richiesta di mantenimento diretto del minore.
6 In via preliminare ha eccepito la nullità della sentenza per l'omessa emissione di un provvedimento motivato in ordine alla mancata audizione del minore ex art. 473bis. 4 c.p.c.
• Con riferimento al collocamento del minore, l'appellante ritiene che nel caso in esame sarebbe preferibile un collocamento paritario del figlio per i seguenti motivi: a) il bambino ha 8 anni e non necessita di una presenza costante della madre;
b) il minore gode già di ampi spazi con il padre, circa 14 giorni mensili, e non vi sarebbero motivi ostativi per un collocamento paritario;
c) il padre in ragione dei rispettivi orari lavorativi può meglio affrontare la gestione quotidiana del figlio, rispetto alla madre che, durante i turni di lavoro pomeridiani, lo affida alle cure della nonna materna;
d) al fine di meglio rinforzare e salvaguardare la relazione tra padre e figlio, anche alla luce di comportamenti oppositivi della madre nella gestione degli orari, in particolare nei momenti in cui non vi è la frequenza scolastica del minore.
• Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, di cui ne richiede la disposizione, precisa che l'immobile in questione è di sua proprietà; che entrambi i genitori hanno intrapreso nuove relazioni sentimentali (presso la casa familiare vi coabita anche il nuovo compagno della IG.ra ); che il diritto all'abitazione nella casa familiare del CP_1 minore potrebbe essere ugualmente garantito con il collocamento paritario del minore e assegnazione della casa al IG. . Parte_1
Inoltre, aggiunge che non sarebbe stato valutato che, stante l'età del minore, il padre si ritroverebbe, al momento del verificarsi dell'autosufficienza economica del figlio, un immobile deprezzato e di cui non ha potuto goderne.
• Con riferimento al mantenimento del minore non sarebbe stato considerato che, sebbene i redditi di (circa 1.200 – 1.300 euro mensili) siano di poco superiori di Parte_1 quelli percepiti da , la quale ha un contratto part-time, egli deve farsi carico anche di CP_1 costi per la locazione di un appartamento, nonché delle relative spese di vitto e alloggio e dei costi per il mantenimento diretto del figlio dei momenti di sua spettanza, oltre al contributo al 50 % delle spese extra-assegno.
8) , costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame, così CP_1 argomentando.
• Con riferimento alla doglianza relativa all'ascolto del minore ha evidenziato che tale incombente, tenuto conto dell'età del minore, non era doveroso e, condivisibilmente, il primo giudicante ha ritenuto di poter assumere la decisione senza procedere all'ascolto.
• Con riguardo alla censura relativa al mancato collocamento paritario del minore ha sottolineato che il minore ha sempre vissuto con la madre, che ne ha rappresentato il principale punto di riferimento nella gestione educativa e quotidiana;
mentre non vi è prova né del fatto che il padre avrebbe maggiori tempi disponibili per la sua gestione, né di asseriti comportamenti oppositivi della madre nel garantire i tempi di visita del padre.
7 Secondo l'assunto di parte, quanto stabilito dal primo giudicante muove dal superiore interesse del minore, il quale gode sia di stabilità che di continuità affettiva con entrambi i genitori, traducendosi, invece, la richiesta di collocamento paritario formulata dal padre, quale eIGenza dello stesso e non del minore.
Inoltre, non vi sarebbero presupposti per un collocamento paritario, in considerazione della mancata collaborazione che impedisce una serena attuazione di un collocamento paritario e dell'assenza di disponibilità da parte della madre di una adeguata abitazione idonea a soddisfare le eIGenze del minore.
• Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, precisa che tale disposizione è stata correttamente assunta nell'esclusivo interesse del minore, il quale può continuamente godere di stabilità ambientale.
Inoltre, non sarebbero motivi ostativi all'assegnazione della casa alla madre (collocataria del minore) né la convivenza con altra persona (tuttavia non presente nel caso in esame ma asseritamente rappresentata dall'appellante), né il titolo di esclusivo proprietario dell'immobile in capo al padre (genitore non assegnatario), in quanto l'assegnazione è formulata nel solo interesse del minore;
a ciò aggiunge che la madre non avrebbe la condizione economica di fornire al figlio uno spazio fisico e ambientale a lui idoneo e con le medesime caratteristiche.
• Con riguardo alla disposizione relativa al mantenimento del minore posta a carico del padre, parte appellata ha evidenziato che il primo giudicante nel disporre il contributo nella misura di euro 150,00 mensili ha tenuto conto dei diversi parametri attributivi e secondo proporzionalità: in particolare, dei tempi di visita del padre con il minore, dell'assegnazione della casa familiare alla madre e che il padre deve sostenere costi di abitazione, che la madre deve farsi carico dei costi relativi al vitto del minore e dei costi della casa;
oltre che dell'attribuzione a lei dell'Assegno Unico nella misura del 100% (ma di fatto percepito al 50 % in quanto il padre non avrebbe depositato la documentazione presso l'Ente competente).
Tutto ciò premesso, ha sottolineato la necessità di una contribuzione paterna al sostentamento del minore considerato che la madre (lavoratrice part-time per 25 ore settimanali) gode di tempi compatibili alle eIGenze del minore, ma d'altro canto non di risorse economiche sufficienti a garantire il mantenimento del tenore di vita goduto dal minore anteriormente alla crisi familiare.
9) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative conclusioni, riportate in epigrafe.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
10) Preliminarmente occorre prendere posizione sulla domanda di nullità della sentenza
8 impugnata presentata da parte appellante, per il mancato ascolto del minore nel giudizio di primo grado.
La domanda è infondata e va respinta.
A tal proposito, appare utile prendere le mosse dal recentissimo arresto della Suprema Corte
- Cassazione civile sez. I, 21/02/2025, n.4595 - che, con specifica massima, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni il giudica ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l'audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi all'età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare IGnificativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni”.
L'odierno appellante si limita a richiedere la nullità della sentenza per l'omesso ascolto del minore, nato il [...] (anni 8 al momento del procedimento di primo grado), ma non prova né nell'atto introduttivo di questo giudizio, né in precedenti atti le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere l' avvenuta la maturazione del minore atta a coinvolgerlo nel procedimento in corso.
Si condivide l'opinione del tribunale riguardo alla non opportunità di procedere all'ascolto del minore, anzitutto per motivi di età dovendosi - al di sotto della soglia legale prevista dal legislatore per procedere all'ascolto del minore - individuare puntuali elementi positivi che possano giustificarne il suo coinvolgimento nell'attività processuale, meglio tutelare la sua età evolutiva e il suo normale sviluppo psico-fisico.
11) I motivi di gravame relativi alle modalità (tempi e luoghi) del collocamento del minore e quelli relativi alla assegnazione della casa familiare, devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.
Dalle allegazioni delle parti appare pacifico che la coppia, anche a seguito della nascita di nel 2016, ha convissuto alternativamente presso i rispettivi nuclei familiari di Per_1 origine, non riuscendo a reperire – per ragioni anche economiche si ritiene – una abitazione indipendente;
si stabilivano, infatti, nell'odierna casa familiare solo a seguito della donazione dell'immobile al da parte del di lui padre. Parte_1
In seguito alla definitiva crisi della coppia genitoriale, occorsa nel 2023, il padre si è allontanato dalla casa familiare;
ivi è rimasta ad abitare la madre con il figlio.
In un contesto così come sopra definito, il minore è cresciuto e ha consolidato le proprie
9 consuetudini di vita.
Nel corso dell'intero giudizio è emerso, e può dirsi oggi appurato, che il minore ha costruito e coltivato un solido legame affettivo con ciascuno dei genitori e la rispettiva rete familiare allargata, rete che è presente nel medesimo contesto socio-territoriale e presso la quale ha trascorso, a cicli alternati, il primo periodo della sua vita. Per_1
Questa rete familiare allargata resta ancor'oggi una risorsa importante che viene in ausilio ad entrambi i genitori.
12) Ciò premesso, questa corte ritiene opportuno modificare l'assetto ora previsto, poiché la regolamentazione odierna non appare rispondere al meglio né al preminente interesse del minore né alle, seppure secondarie, eIGenze di vita dei genitori;
si tratta di circostanze di vita concreta che, seppure di riflesso, influenzano il suo sviluppo psicofisico e concorrono a creare un percorso di crescita positivo del figlio della coppia separata.
Ad avviso di questa corte, in assenza di motivi ostativi che facciano ritenere pregiudizievole il rapporto di con ciascuno dei genitori, il punto di equilibrio rispetto alle Per_1 contrapposte eIGenze genitoriali può essere raggiunto attraverso una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore: in questa senso è necessario ampliare la frequentazione paterna così giungendo ad una permanenza di pari tempo presso ciascun genitore.
Si tratta di una ragionevole applicazione del principio fondamentale della - tendenzialmente perfetta – bigenitorialità; questo principio discende direttamente dagli artt. 3 e 30 della
Costituzione e prende forma giuridica in primis nell'art. 337 c.c., per poi informare di sé molte altre disposizioni di legge, primaria e subordinata, che attuano in specifici ambiti d'interesse la sua portata generale.
13) Sotto il profilo delle modalità attuative del principio in parola, non sembra a questa corte opportuno avviare ad un percorso di collocazione del minore presso la casa familiare, ivi alternando settimanalmente la presenza dei genitori.
L'esperienza ha mostrato che presupposto indefettibile della buona riuscita di provvedimenti organizzativi di questo genere è la comprovata collaborazione dei genitori nella gestione del ménage familiare, attitudine che ad oggi la coppia genitoriale non sembra ancora capace di esprimere.
Sulla base di quanto sin qui esposto, la corte provvede sulle domande delle parti nei termini che seguono:
a) il minore sarà collocato a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì all'uscita di scuola (o dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al lunedì successivo, giorno in cui il genitore collocatario provvederà all'accompagnamento a scuola
10 e l'altro genitore lo preleverà al termine dell'orario scolastico (o, nel caso di chiusura della scuola, avanti ai cancelli alle ore 10.30) e così in avanti, salvo accomodamenti specifici o migliori accordi tra i genitori;
b) nella settimana di spettanza di un genitore, l'altro genitore potrà tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (fino alle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola), anche qui salvo accomodamenti specifici o migliori accordi tra i genitori.
Particolare attenzione deve essere posta dai genitori collocatari all'eventuale presenza in ambito domestico di figure adulte legate sentimentalmente a ciascuno di loro.
Segnatamente ad oggi - nella ragionevole certezza della presenza di una compagna del padre, già nota a - il ruolo della figura femminile in ambito familiare dovrà essere Per_1 tenuto ben distinto da quello materno.
14) In conseguenza di questa riforma deve essere modificato anche il contributo posto a carico del padre a mantenimento di necessariamente ampliandone l'importo, Per_1 poiché la madre dovrà far fronte a nuove eIGenze abitative.
Il contributo di euro 150,00 mensili teneva infatti conto sia dei maggiori tempi del minore presso la madre, sia della necessità per il padre di dover far fronte a maggiori oneri abitativi che delle rispettive posizioni reddituali delle parti.
La situazione reddituale, come aggiornata dalle parti, mostra:
- quanto al padre (di professione autista con orari dalle 8.30 alle 15.00), redditi negli anni di imposta tra il 2022 e il 2024 compresi tra i 1.300 e 1.500 € netti mensili su 12 mensilità; inoltre, egli, in ragione dell'assegnazione della casa familiare non dovrà far fronte ad alcun costo per l'abitazione.
- quanto alla madre (commessa part-time con orario su turni mattutini o pomeridiani), può contare su redditi – già aggiornati nei procedimenti di primo grado – pari ad circa 1.000,00 € mensili netti su 12 mensilità (oltre a costi già presenti in primo grado per finanziamento in corso per l'auto personale fino al 2030 pari a 245,00 euro mensili).
Ciò detto e tenuto conto dei maggiori tempi di visita del figlio presso il padre – che liberano risorse impiegabili dalla madre - e della necessità per la madre di reperire una abitazione idonea alla convivenza (nei tempi prescritti) con figlio, si ritiene congruo stabilire quale mantenimento ordinario mensile per il minore la somma di € 400,00, da porsi a carico del in favore della;
essa continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico. Parte_1 CP_1
Tenuto conto del fatto che la madre dovrà ricercare una nuova abitazione, la previsione della nuova regolamentazione (tempi di frequenza, contributo ordinario al mantenimento di non può che avere decorrenza al momento del rilascio della casa familiare da Per_1
11 parte della IG.ra , che comunque dovrà avvenire non oltre quattro mesi dalla CP_1 pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma parziale della sentenza impugnata, così provvede:
• Fermo l'affidamento, dispone il collocamento paritario di presso ciascun Per_1 genitore, stabilendo che il figlio mantenga la residenza abituale nella casa familiare sita in
Mediglia (MI) alla Via Verga n.2;
• assegna al IG. la casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Parte_1
Verga n.2;
• ordina alla IG.ra il rilascio dell'immobile medesimo nel termine massimo CP_1 di mesi 4 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• regolamenta il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei Per_1 seguenti modi e termini:
a) il minore sarà collocato a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì all'uscita di scuola (o dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al lunedì successivo, giorno in cui il genitore collocatario provvederà all'accompagnamento a scuola dove l'altro genitore lo preleverà al termine dell'orario scolastico (o, nel caso di chiusura della scuola, avanti ai cancelli alle ore 10.30) e così in avanti, salvo specifici accomodamenti o migliori accordi tra i genitori;
b) nella settimana di spettanza di un genitore, l'altro genitore potrà tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (fino alle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola), anche qui salvo specifici accomodamenti o migliori accordi tra i genitori;
c) rimane ferma la regolamentazione dei periodi estivi già prevista nella sentenza impugnata;
d) il giorno di Pasqua dovrà osservare alternanza annuale nella presenza del figlio presso ciascun genitore.
• dichiara tenuto a corrispondere a la somma mensile Parte_1 CP_1 di € 400,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa da parte della IG.ra ; somma da versarsi entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
• Conferma nel resto.
• Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 18 giugno 2025 . Il presidente
Fabio Laurenzi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Anna Ferrari ConIGliere dott. Federico Botta ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 394/2025 C.C. introdotta in grado d'appello in data 12.02.2025 da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Bonini e dall'avv. Samantha Troilo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima. APPELLANTE nei confronti di:
(C.F.: ), nata a [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Michelina Tierno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. della Repubblica
OGGETTO: ricorso in appello ex art. 473-bis30 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n.
799/2024 depositata il 06.12.2024, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G.
160/2024 per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“… in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza n.799/2024 del 06.12.2024 emessa dal Tribunale di Lodi;
nel merito: in via principale:
• affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario Per_1 dello stesso presso ciascun genitore, stabilendo che continui ad avere la residenza abituale Per_1
1 nella casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2;
• assegnare al IG. la casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, di Parte_1 esclusiva proprietà dello stesso, con tutto quanto l'arreda e, conseguentemente, indicare alla IG.ra
un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
CP_1
• regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei seguenti modi Per_1
e termini: il minore sarà collocato a settimane alterne dal lunedì al giovedì, presso un genitore e dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica con l'altro genitore, oltre ad un giorno infrasettimanale;
-vacanze natalizie: il minore sarà collocato ad anni alterni dal 24 Dicembre al 31 Dicembre presso un genitore e dal 01 al 07 Gennaio con l'altro genitore;
-vacanze pasquali: il minore sarà collocato ad anni alterni presso ciascun genitore;
-vacanze estive: il minore sarà collocato 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto presso ciascun genitore, con impegno per entrambe le parti di comunicare il proprio periodo entro il 30 Aprile di ogni anno;
1. disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre a sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese Per_1 straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano e che qui integralmente si trascrivono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche per terapie prescritte dal pediatra di base dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede
2 universitaria;
3-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessarie per eIGenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per eIGenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3–B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto tre 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative IGnificative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesta Corte adita disponga il collocamento paritario di presso ciascun genitore ma con assegnazione alla IG.ra della casa familiare sita in Per_1 CP_1
Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il collocamento paritario di presso Per_1 ciascun genitore nei modi e termini come indicati al punto 3), nonché Voglia disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, Per_1 atteso che il IG. dovrà, pertanto, onerarsi di un canone di locazione, oltre al 50% delle Parte_1
3 spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesta Corte disponga il collocamento prevalente di presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Per_1
Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il diritto del padre IG. a vedere Parte_1
e frequentare il figlio nei seguenti modi e termini:
a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera, riaccompagnando il minore presso la madre dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola riaccompagnando il minore dalla madre dopo cena;
-vacanze natalizie, pasquali ed estive: come indicato al punto 3);
-disporre a carico del IG. il quale dovrà, pertanto, onerarsi di un canone di locazione, Parte_1 di un contributo al mantenimento di nella misura di Euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via istruttoria:
-si chiede di essere ammessi alla prova orale sulle circostanze di cui alla memoria difensiva ex art.473bis.17, comma 1 c.p.c. del 15.04.2024, che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte, con gli stessi testi indicati nella precitata memoria;
-ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata di non ammissione del teste IG.ra , Testimone_1 atteso che, contrariamente a quanto rappresentato da controparte, la stessa non ha alcun interesse nel giudizio. In particolare, la resistente deduce che la IG.ra avrebbe interesse a “riavere la Tes_1 disponibilità dell'immobile.”; orbene, è, evidentemente, doveroso ribadire che l'immobile adibito a casa familiare è di proprietà esclusiva del IG. ricevuta in donazione dal padre. Non si Parte_1 comprende quale possa essere l'interesse della IG.ra che alcuna riconducibilità ha con il Tes_1 precitato immobile. Ad ogni modo, la scrivente difesa ricorda a sé stessa che, ai fini della valutazione dell'incapacità a testimoniare, l'attenzione non va rivolta alla posizione soggettiva di per sé, ma alla posizione soggettiva in relazione alla causa che legittimerebbe la partecipazione in giudizio del teste.
Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 37226/2021, pubblicata il 29 novembre 2021, secondo cui “l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c., si configura solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare;
è, invece, irrilevante l'interesse di fatto a un determinato esito del processo né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui;
….”; è, pertanto, pacifico come il solo rapporto di familiarità tra la parte ed il teste da assumere non possa essere sufficiente ad escludere l'assunzione del precitato testimone. Si contestano i capitoli di prova così come formulati da parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta, poiché inammissibili, riguardanti circostanze irrilevanti ai fini
4 del decidere, atteso che il presente giudizio verte in materia di “regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio”.
-In caso di ammissione della prova per testi richiesta dalla controparte ed al fine di offrire prova contraria rispetto a quanto dedotto dalla resistente, questa difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria con la teste IG.ra sui fatti circostanziati ai capitoli nn.1), 2), 3), 4), 5), Testimone_1
6), 7), 10), 11), 12), 13), 14) della memoria ex art. 473bis.17 comma 2 c.p.c. depositata il 29.04.2024.
In merito alla richiesta ex adverso formulata d'intervento dei servizi sociali, essendo pacifico che entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso del minore, la scrivente difesa, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie, i presupposti necessari al precitato intervento, si rimette sul punto alla decisione dell'Ill.mo Giudicante.
Per quanto concerne l'ulteriore richiesta da parte resistente di accertamento da parte della GdF sui versamenti in contanti transitati sul conto corrente intestato al IG. premettendo Parte_1
l'assoluta irrilevanza della precitata istanza, atteso che trattasi di unico versamento in denaro contante risalente al 28.12.2023, riconducibile alle regalie ricevute dal ricorrente dai di lui familiari
e parenti per le festività natalizie. Inoltre, si rappresenta che l'istanza sopra avanzata riveste, inequivocabilmente, domanda nuova, in quanto la relativa eccezione era già stata sollevata dalla resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta e con la stessa avrebbe dovuto già formulare la precitata conclusione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte appellata:
“rigettare l'appello proposto dal IGnor in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado”
Il Procuratore Generale:
“parere negativo all'accoglimento dell'appello chiede la conferma del provvedimento impugnato.”
FATTO
1) e iniziavano nell'anno 2014 una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale, dalla relazione nasceva in data 22.01.2016 in un primo momento la Per_1 famiglia alternava la coabitazione presso i rispettivi genitori, per poi stabilirsi nell'immobile sito in Mediglia (MI) alla via Verga n.2, donato a da parte del proprio Parte_1 padre.
2) La relazione aveva termine nel 2023, momento dal quale faceva rientro Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori mentre la diade madre-figlio rimaneva nella casa familiare.
5 3) In data 24.01.2024 instaurava il procedimento ex art. 473-bis.12 c.p.c. per Parte_1 la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio, chiedendo di affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso ciascun genitore, fissando la residenza del minore nella casa familiare, da assegnarsi al , Parte_1 stabilendo che ogni genitore provveda direttamente al mantenimento diretto del figlio, oltre il 50 % delle spese extra assegno.
4) Nel procedimento di primo grado si costituiva , che chiedeva disporsi CP_1
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso di lei e assegnazione della casa familiare, prevedendo il relativo diritto di vista paterno, oltre un contributo mensile a carico di per il mantenimento del Parte_1 minore nell'importo di euro 600,00 oltre il 50 % delle spese extra assegno;
in via subordinata, in caso di mancata assegnazione dell'abitazione familiare a lei, di prevedere in suo favore il pagamento di un canone di locazione da porsi a carico di per il reperimento di Parte_1 una diversa abitazione.
5) Nelle more del procedimento chiedeva l'audizione del minore ex art. Parte_1
473bis.4 c.p.c.
6) Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Lodi così disponeva: “…1. affida in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Per_1 assegna a la casa familiare, sita in Mediglia, via Verga n. 2; 3. dispone che il padre possa CP_1 vedere e tenere con sé il figlio – salvo diverso accordo tra le parti – secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalla mattina alle 10,30 in caso di chiusura della scuola) al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, in caso di chiusura della scuola sino alle 10.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre); - due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalle 15 qualora la scuola sia chiusa) sino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4. dichiara tenuto e condanna
[...]
a corrispondere a la somma mensile di € 150,00, a titolo di contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite…”.
7) In data 12.02.2025 ha, tempestivamente, proposto appello, nella parte Parte_1 in cui il primo giudicante ha respinto la richiesta di collocamento paritario del minore,
l'assegnazione della casa familiare a sé, nonché la richiesta di mantenimento diretto del minore.
6 In via preliminare ha eccepito la nullità della sentenza per l'omessa emissione di un provvedimento motivato in ordine alla mancata audizione del minore ex art. 473bis. 4 c.p.c.
• Con riferimento al collocamento del minore, l'appellante ritiene che nel caso in esame sarebbe preferibile un collocamento paritario del figlio per i seguenti motivi: a) il bambino ha 8 anni e non necessita di una presenza costante della madre;
b) il minore gode già di ampi spazi con il padre, circa 14 giorni mensili, e non vi sarebbero motivi ostativi per un collocamento paritario;
c) il padre in ragione dei rispettivi orari lavorativi può meglio affrontare la gestione quotidiana del figlio, rispetto alla madre che, durante i turni di lavoro pomeridiani, lo affida alle cure della nonna materna;
d) al fine di meglio rinforzare e salvaguardare la relazione tra padre e figlio, anche alla luce di comportamenti oppositivi della madre nella gestione degli orari, in particolare nei momenti in cui non vi è la frequenza scolastica del minore.
• Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, di cui ne richiede la disposizione, precisa che l'immobile in questione è di sua proprietà; che entrambi i genitori hanno intrapreso nuove relazioni sentimentali (presso la casa familiare vi coabita anche il nuovo compagno della IG.ra ); che il diritto all'abitazione nella casa familiare del CP_1 minore potrebbe essere ugualmente garantito con il collocamento paritario del minore e assegnazione della casa al IG. . Parte_1
Inoltre, aggiunge che non sarebbe stato valutato che, stante l'età del minore, il padre si ritroverebbe, al momento del verificarsi dell'autosufficienza economica del figlio, un immobile deprezzato e di cui non ha potuto goderne.
• Con riferimento al mantenimento del minore non sarebbe stato considerato che, sebbene i redditi di (circa 1.200 – 1.300 euro mensili) siano di poco superiori di Parte_1 quelli percepiti da , la quale ha un contratto part-time, egli deve farsi carico anche di CP_1 costi per la locazione di un appartamento, nonché delle relative spese di vitto e alloggio e dei costi per il mantenimento diretto del figlio dei momenti di sua spettanza, oltre al contributo al 50 % delle spese extra-assegno.
8) , costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame, così CP_1 argomentando.
• Con riferimento alla doglianza relativa all'ascolto del minore ha evidenziato che tale incombente, tenuto conto dell'età del minore, non era doveroso e, condivisibilmente, il primo giudicante ha ritenuto di poter assumere la decisione senza procedere all'ascolto.
• Con riguardo alla censura relativa al mancato collocamento paritario del minore ha sottolineato che il minore ha sempre vissuto con la madre, che ne ha rappresentato il principale punto di riferimento nella gestione educativa e quotidiana;
mentre non vi è prova né del fatto che il padre avrebbe maggiori tempi disponibili per la sua gestione, né di asseriti comportamenti oppositivi della madre nel garantire i tempi di visita del padre.
7 Secondo l'assunto di parte, quanto stabilito dal primo giudicante muove dal superiore interesse del minore, il quale gode sia di stabilità che di continuità affettiva con entrambi i genitori, traducendosi, invece, la richiesta di collocamento paritario formulata dal padre, quale eIGenza dello stesso e non del minore.
Inoltre, non vi sarebbero presupposti per un collocamento paritario, in considerazione della mancata collaborazione che impedisce una serena attuazione di un collocamento paritario e dell'assenza di disponibilità da parte della madre di una adeguata abitazione idonea a soddisfare le eIGenze del minore.
• Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, precisa che tale disposizione è stata correttamente assunta nell'esclusivo interesse del minore, il quale può continuamente godere di stabilità ambientale.
Inoltre, non sarebbero motivi ostativi all'assegnazione della casa alla madre (collocataria del minore) né la convivenza con altra persona (tuttavia non presente nel caso in esame ma asseritamente rappresentata dall'appellante), né il titolo di esclusivo proprietario dell'immobile in capo al padre (genitore non assegnatario), in quanto l'assegnazione è formulata nel solo interesse del minore;
a ciò aggiunge che la madre non avrebbe la condizione economica di fornire al figlio uno spazio fisico e ambientale a lui idoneo e con le medesime caratteristiche.
• Con riguardo alla disposizione relativa al mantenimento del minore posta a carico del padre, parte appellata ha evidenziato che il primo giudicante nel disporre il contributo nella misura di euro 150,00 mensili ha tenuto conto dei diversi parametri attributivi e secondo proporzionalità: in particolare, dei tempi di visita del padre con il minore, dell'assegnazione della casa familiare alla madre e che il padre deve sostenere costi di abitazione, che la madre deve farsi carico dei costi relativi al vitto del minore e dei costi della casa;
oltre che dell'attribuzione a lei dell'Assegno Unico nella misura del 100% (ma di fatto percepito al 50 % in quanto il padre non avrebbe depositato la documentazione presso l'Ente competente).
Tutto ciò premesso, ha sottolineato la necessità di una contribuzione paterna al sostentamento del minore considerato che la madre (lavoratrice part-time per 25 ore settimanali) gode di tempi compatibili alle eIGenze del minore, ma d'altro canto non di risorse economiche sufficienti a garantire il mantenimento del tenore di vita goduto dal minore anteriormente alla crisi familiare.
9) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative conclusioni, riportate in epigrafe.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
10) Preliminarmente occorre prendere posizione sulla domanda di nullità della sentenza
8 impugnata presentata da parte appellante, per il mancato ascolto del minore nel giudizio di primo grado.
La domanda è infondata e va respinta.
A tal proposito, appare utile prendere le mosse dal recentissimo arresto della Suprema Corte
- Cassazione civile sez. I, 21/02/2025, n.4595 - che, con specifica massima, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni il giudica ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l'audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi all'età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare IGnificativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni”.
L'odierno appellante si limita a richiedere la nullità della sentenza per l'omesso ascolto del minore, nato il [...] (anni 8 al momento del procedimento di primo grado), ma non prova né nell'atto introduttivo di questo giudizio, né in precedenti atti le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere l' avvenuta la maturazione del minore atta a coinvolgerlo nel procedimento in corso.
Si condivide l'opinione del tribunale riguardo alla non opportunità di procedere all'ascolto del minore, anzitutto per motivi di età dovendosi - al di sotto della soglia legale prevista dal legislatore per procedere all'ascolto del minore - individuare puntuali elementi positivi che possano giustificarne il suo coinvolgimento nell'attività processuale, meglio tutelare la sua età evolutiva e il suo normale sviluppo psico-fisico.
11) I motivi di gravame relativi alle modalità (tempi e luoghi) del collocamento del minore e quelli relativi alla assegnazione della casa familiare, devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.
Dalle allegazioni delle parti appare pacifico che la coppia, anche a seguito della nascita di nel 2016, ha convissuto alternativamente presso i rispettivi nuclei familiari di Per_1 origine, non riuscendo a reperire – per ragioni anche economiche si ritiene – una abitazione indipendente;
si stabilivano, infatti, nell'odierna casa familiare solo a seguito della donazione dell'immobile al da parte del di lui padre. Parte_1
In seguito alla definitiva crisi della coppia genitoriale, occorsa nel 2023, il padre si è allontanato dalla casa familiare;
ivi è rimasta ad abitare la madre con il figlio.
In un contesto così come sopra definito, il minore è cresciuto e ha consolidato le proprie
9 consuetudini di vita.
Nel corso dell'intero giudizio è emerso, e può dirsi oggi appurato, che il minore ha costruito e coltivato un solido legame affettivo con ciascuno dei genitori e la rispettiva rete familiare allargata, rete che è presente nel medesimo contesto socio-territoriale e presso la quale ha trascorso, a cicli alternati, il primo periodo della sua vita. Per_1
Questa rete familiare allargata resta ancor'oggi una risorsa importante che viene in ausilio ad entrambi i genitori.
12) Ciò premesso, questa corte ritiene opportuno modificare l'assetto ora previsto, poiché la regolamentazione odierna non appare rispondere al meglio né al preminente interesse del minore né alle, seppure secondarie, eIGenze di vita dei genitori;
si tratta di circostanze di vita concreta che, seppure di riflesso, influenzano il suo sviluppo psicofisico e concorrono a creare un percorso di crescita positivo del figlio della coppia separata.
Ad avviso di questa corte, in assenza di motivi ostativi che facciano ritenere pregiudizievole il rapporto di con ciascuno dei genitori, il punto di equilibrio rispetto alle Per_1 contrapposte eIGenze genitoriali può essere raggiunto attraverso una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore: in questa senso è necessario ampliare la frequentazione paterna così giungendo ad una permanenza di pari tempo presso ciascun genitore.
Si tratta di una ragionevole applicazione del principio fondamentale della - tendenzialmente perfetta – bigenitorialità; questo principio discende direttamente dagli artt. 3 e 30 della
Costituzione e prende forma giuridica in primis nell'art. 337 c.c., per poi informare di sé molte altre disposizioni di legge, primaria e subordinata, che attuano in specifici ambiti d'interesse la sua portata generale.
13) Sotto il profilo delle modalità attuative del principio in parola, non sembra a questa corte opportuno avviare ad un percorso di collocazione del minore presso la casa familiare, ivi alternando settimanalmente la presenza dei genitori.
L'esperienza ha mostrato che presupposto indefettibile della buona riuscita di provvedimenti organizzativi di questo genere è la comprovata collaborazione dei genitori nella gestione del ménage familiare, attitudine che ad oggi la coppia genitoriale non sembra ancora capace di esprimere.
Sulla base di quanto sin qui esposto, la corte provvede sulle domande delle parti nei termini che seguono:
a) il minore sarà collocato a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì all'uscita di scuola (o dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al lunedì successivo, giorno in cui il genitore collocatario provvederà all'accompagnamento a scuola
10 e l'altro genitore lo preleverà al termine dell'orario scolastico (o, nel caso di chiusura della scuola, avanti ai cancelli alle ore 10.30) e così in avanti, salvo accomodamenti specifici o migliori accordi tra i genitori;
b) nella settimana di spettanza di un genitore, l'altro genitore potrà tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (fino alle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola), anche qui salvo accomodamenti specifici o migliori accordi tra i genitori.
Particolare attenzione deve essere posta dai genitori collocatari all'eventuale presenza in ambito domestico di figure adulte legate sentimentalmente a ciascuno di loro.
Segnatamente ad oggi - nella ragionevole certezza della presenza di una compagna del padre, già nota a - il ruolo della figura femminile in ambito familiare dovrà essere Per_1 tenuto ben distinto da quello materno.
14) In conseguenza di questa riforma deve essere modificato anche il contributo posto a carico del padre a mantenimento di necessariamente ampliandone l'importo, Per_1 poiché la madre dovrà far fronte a nuove eIGenze abitative.
Il contributo di euro 150,00 mensili teneva infatti conto sia dei maggiori tempi del minore presso la madre, sia della necessità per il padre di dover far fronte a maggiori oneri abitativi che delle rispettive posizioni reddituali delle parti.
La situazione reddituale, come aggiornata dalle parti, mostra:
- quanto al padre (di professione autista con orari dalle 8.30 alle 15.00), redditi negli anni di imposta tra il 2022 e il 2024 compresi tra i 1.300 e 1.500 € netti mensili su 12 mensilità; inoltre, egli, in ragione dell'assegnazione della casa familiare non dovrà far fronte ad alcun costo per l'abitazione.
- quanto alla madre (commessa part-time con orario su turni mattutini o pomeridiani), può contare su redditi – già aggiornati nei procedimenti di primo grado – pari ad circa 1.000,00 € mensili netti su 12 mensilità (oltre a costi già presenti in primo grado per finanziamento in corso per l'auto personale fino al 2030 pari a 245,00 euro mensili).
Ciò detto e tenuto conto dei maggiori tempi di visita del figlio presso il padre – che liberano risorse impiegabili dalla madre - e della necessità per la madre di reperire una abitazione idonea alla convivenza (nei tempi prescritti) con figlio, si ritiene congruo stabilire quale mantenimento ordinario mensile per il minore la somma di € 400,00, da porsi a carico del in favore della;
essa continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico. Parte_1 CP_1
Tenuto conto del fatto che la madre dovrà ricercare una nuova abitazione, la previsione della nuova regolamentazione (tempi di frequenza, contributo ordinario al mantenimento di non può che avere decorrenza al momento del rilascio della casa familiare da Per_1
11 parte della IG.ra , che comunque dovrà avvenire non oltre quattro mesi dalla CP_1 pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma parziale della sentenza impugnata, così provvede:
• Fermo l'affidamento, dispone il collocamento paritario di presso ciascun Per_1 genitore, stabilendo che il figlio mantenga la residenza abituale nella casa familiare sita in
Mediglia (MI) alla Via Verga n.2;
• assegna al IG. la casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Parte_1
Verga n.2;
• ordina alla IG.ra il rilascio dell'immobile medesimo nel termine massimo CP_1 di mesi 4 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• regolamenta il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei Per_1 seguenti modi e termini:
a) il minore sarà collocato a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì all'uscita di scuola (o dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al lunedì successivo, giorno in cui il genitore collocatario provvederà all'accompagnamento a scuola dove l'altro genitore lo preleverà al termine dell'orario scolastico (o, nel caso di chiusura della scuola, avanti ai cancelli alle ore 10.30) e così in avanti, salvo specifici accomodamenti o migliori accordi tra i genitori;
b) nella settimana di spettanza di un genitore, l'altro genitore potrà tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (fino alle ore 10.30 nel caso di chiusura della scuola), anche qui salvo specifici accomodamenti o migliori accordi tra i genitori;
c) rimane ferma la regolamentazione dei periodi estivi già prevista nella sentenza impugnata;
d) il giorno di Pasqua dovrà osservare alternanza annuale nella presenza del figlio presso ciascun genitore.
• dichiara tenuto a corrispondere a la somma mensile Parte_1 CP_1 di € 400,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa da parte della IG.ra ; somma da versarsi entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
• Conferma nel resto.
• Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 18 giugno 2025 . Il presidente
Fabio Laurenzi
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