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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2329/2025
Verbale udienza del 16 dicembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. AR CA, la quale da atto di avere depositato telematicamente le ricevute di avvenuta notifica nei confronti di parte resistente in formato eml e, pertanto, chiede venga dichiarata la contumacia dell' . L'Avv. CA si riporta al CP_1
ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento. E', altresì, presente la Dott.ssa , ai fini della Persona_1
pratica forense.
Per parte resistente, nessuno risulta costituito in giudizio, seppur regolarmente citato,. pertanto viene dichiarata la contumacia.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE AR NE, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 2329/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR CA (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, resistente contumace
Oggetto: indebito reddito di cittadinanza.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore14,35 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.07.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento datato 19.10.2021, con il quale l'Istituto comunicava al Sig. che gli era stata corrisposta Parte_1
indebitamente la somma di € 12.424,82 a titolo di Reddito di Cittadinanza, beneficio per il quale era stato dichiarato decaduto, in assenza del requisito della cittadinanza.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in quanto il Sig. aveva, al Pt_1
momento della presentazione della domanda, tutti i requisiti necessari per poter godere del beneficio richiesto, posto che si trovava nelle seguenti condizioni: 1)
Era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo 2) Aveva un reddito pari a € 1.399,00 (v. modello UNICO allegato) 3) Aveva un patrimonio immobiliare con un valore pari a € 0 4) Aveva un patrimonio mobiliare con un valore pari a € 0 5) Era residente in Italia sin dal 2008 (v. certificato storico di residenza) .Pertanto, concludeva chiedendo “Accogliere il presente ricorso, ritenendo fondate le spiegate ragioni e per l'effetto, dichiarare che la somma di € 12.424,82 non deve essere pagata da , poiché lo stesso nulla deve all a titolo di Parte_1 CP_1
indebito; 2) Ordinare all' la restituzione delle somme trattenute in relazione al CP_1
predetto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' regolarmente CP_1
citato in giudizio non si costituiva e il Giudice dichiarava la contumacia.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 di conversione del d.l. 4/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
(17) 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
” La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43
c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata:
“dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373;
Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent.
17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale. Suffraga ulteriormente tale tesi ermeneutica quanto si legge nella nota del 14 aprile 2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".
Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore inferiore a una certa soglia.
Considerato che l'indicatore è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione
è necessario compilare una scheda contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici. La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 159 del 2013 […]a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art.3 del D.p.r. n. 159 del 2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura piena delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
La disciplina in materia di anagrafe è contenuta nel D.p.r. n. 223 del 1989 che all'art. 12 obbliga i cittadini a comunicare all'anagrafe di stato civile le nascite, le morti nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone e, inoltre, per quanto qui d'interesse, ai sensi del successivo articolo 13, tutti i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.
Nel caso in esame, risulta provato che il ricorrente aveva tutti i requisiti per usufruire del reddito di cittadinanza così come richiesti dalla normativa vigente in materia.
L' non costituendosi non ha fornito prova contraria., pertanto deve essere CP_1
dichiarata illegittima la revoca della prestazione, disposta con provvedimento datato 19.10.2021, che deve essere ripristinata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2329/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione reddito di cittadinanza, per il complessivo importo di euro 12.424,82e, conseguentemente, condanna l' alla corresponsione dei ratei del CP_1
reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti dall'emissione del provvedimento di decadenza impugnato;
- condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente CP_1
a rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, che vengono liquidate in € 1.305,00, oltre
IVA , CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE AR NE
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2329/2025
Verbale udienza del 16 dicembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. AR CA, la quale da atto di avere depositato telematicamente le ricevute di avvenuta notifica nei confronti di parte resistente in formato eml e, pertanto, chiede venga dichiarata la contumacia dell' . L'Avv. CA si riporta al CP_1
ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento. E', altresì, presente la Dott.ssa , ai fini della Persona_1
pratica forense.
Per parte resistente, nessuno risulta costituito in giudizio, seppur regolarmente citato,. pertanto viene dichiarata la contumacia.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE AR NE, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 2329/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR CA (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, resistente contumace
Oggetto: indebito reddito di cittadinanza.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore14,35 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.07.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento datato 19.10.2021, con il quale l'Istituto comunicava al Sig. che gli era stata corrisposta Parte_1
indebitamente la somma di € 12.424,82 a titolo di Reddito di Cittadinanza, beneficio per il quale era stato dichiarato decaduto, in assenza del requisito della cittadinanza.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in quanto il Sig. aveva, al Pt_1
momento della presentazione della domanda, tutti i requisiti necessari per poter godere del beneficio richiesto, posto che si trovava nelle seguenti condizioni: 1)
Era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo 2) Aveva un reddito pari a € 1.399,00 (v. modello UNICO allegato) 3) Aveva un patrimonio immobiliare con un valore pari a € 0 4) Aveva un patrimonio mobiliare con un valore pari a € 0 5) Era residente in Italia sin dal 2008 (v. certificato storico di residenza) .Pertanto, concludeva chiedendo “Accogliere il presente ricorso, ritenendo fondate le spiegate ragioni e per l'effetto, dichiarare che la somma di € 12.424,82 non deve essere pagata da , poiché lo stesso nulla deve all a titolo di Parte_1 CP_1
indebito; 2) Ordinare all' la restituzione delle somme trattenute in relazione al CP_1
predetto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' regolarmente CP_1
citato in giudizio non si costituiva e il Giudice dichiarava la contumacia.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 di conversione del d.l. 4/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
(17) 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
” La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43
c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata:
“dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373;
Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent.
17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale. Suffraga ulteriormente tale tesi ermeneutica quanto si legge nella nota del 14 aprile 2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".
Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore inferiore a una certa soglia.
Considerato che l'indicatore è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione
è necessario compilare una scheda contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici. La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 159 del 2013 […]a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art.3 del D.p.r. n. 159 del 2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura piena delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
La disciplina in materia di anagrafe è contenuta nel D.p.r. n. 223 del 1989 che all'art. 12 obbliga i cittadini a comunicare all'anagrafe di stato civile le nascite, le morti nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone e, inoltre, per quanto qui d'interesse, ai sensi del successivo articolo 13, tutti i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.
Nel caso in esame, risulta provato che il ricorrente aveva tutti i requisiti per usufruire del reddito di cittadinanza così come richiesti dalla normativa vigente in materia.
L' non costituendosi non ha fornito prova contraria., pertanto deve essere CP_1
dichiarata illegittima la revoca della prestazione, disposta con provvedimento datato 19.10.2021, che deve essere ripristinata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2329/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione reddito di cittadinanza, per il complessivo importo di euro 12.424,82e, conseguentemente, condanna l' alla corresponsione dei ratei del CP_1
reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti dall'emissione del provvedimento di decadenza impugnato;
- condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente CP_1
a rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, che vengono liquidate in € 1.305,00, oltre
IVA , CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE AR NE