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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
49
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 597/2025 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 20/2025 del 20.1.2025 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 28.12.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza per gli anni 2021
e 2022 sussistendone i requisiti sanitario e reddituale e concludeva a fine di sentir:
“- Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire l'assegno mensile di Parte_1 assistenza (tenuto conto dell'accertamento relativo al requisito sanitario come riconosciuto con decreto di omologa del 09.07.2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Latina a seguito di Ricorso CP_ per Accertamento Tecnico Preventivo) e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, corrispondere la somma di €.5.980,30 o alla differente minor somma accertata
1 in corso di causa, a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza maturati dal 01 Giugno 2021
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 31.05.2021) oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo a decorrere dal 121° giorno dal riconoscimento del beneficio nonché
- Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”. CP_ Si costituiva l' dando atto di aver provveduto alla liquidazione di quanto dovuto dal mese di agosto 2024 (v.TE08 in atti) e chiedendo la cessazione della materia del contendere. CP_ Il Tribunale ha così deciso: “compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente>> in motivazione
<<le spese del giudizio, tenuto conto principio della soccombenza virtuale e liquidazione < i>
e del pagamento dei ratei arretrati della prestazione di assegno mensile di assistenza (art.13 L n.
118/1971) avvenuta in data 7.08.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario del
28.12.2023 e successivamente alla sua notifica del 11.03.2024 (e oltre un anno dall'invio del modello
AP70 da parte della ricorrente avvenuto in data 20.07.2023 come si evince dal doc. n. 5 allegato al CP_ fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti CP_1
2/3, liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da € 5.200/€ 26.000) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, avuto riguardo all'impegno professionale, nonché alla natura della decisione, con esclusione della fase istruttoria e decisionale”.
2.Proponeva gravame la amentando: Pt_1
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C –ILLEGGITTIMA
ED ERRONEA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 D.M. 55/2014 -ILLEGITTIMA
ESCLUSIONE DELLA FASE DI TRATTAZIONE E DI DECISIONE DAI COMPENSI
LIQUIDATI.
Resisteva l'appellato, che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato.
Il Tribunale ha così motivato in punto di regolamentazione e liquidazione delle spese di lite:
2 CP_
“compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente>> in motivazione <
3.1In primo luogo l'appellante lamenta che erroneamente sia stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite, non ricorrendone i presupposti di legge.
La doglianza è fondata.
Infatti la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure non risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 92 c.p.c., non essendo sussistente alcuna delle ipotesi ivi normativamente previste per la compensazione anche parziale delle spese di lite, in quanto il ritardo nel pagamento è addebitabile unicamente all' , e secondo il principio della causalità, che è alla base anche del giudizio sulla CP_1 soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., è su di esso che devono gravare le spese di lite del primo grado di giudizio.
3.2Per quanto concerne la fase istruttoria nel primo grado, l'appellante ne sostiene condivisibilmente l'ineludibilità, tenuto conto che l'attività istruttoria si è concretizzata nell'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (specificamente il c.d. Modello TE08).
Infatti la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4698/2019 (cfr. in termini Cass. n
20933/2020) ha sancito che: “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase”.
Tra queste attività è previsto, tra l'altro, “l'esame degli scritti o documenti delle altre parti…”, che nel caso di specie è stato attutato effettivamente tramite l'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (c.d. Modello TE08).
3 Inoltre, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte di Cassazione chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte della Pt_1 depositate il 30.12.2024)- nel caso di specie.
3.3 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi- corrispondono ai seguenti importi (i primi due pari alla misura già riconosciuta dal Tribunale): fase di studio della controversia: euro 465,00; fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.011,00=euro 2.697,00. CP_ In conclusione l' va condannato a rifondere integralmente a le spese Parte_1 di lite del primo grado del giudizio, riliquidate nella somma complessiva pari a euro 2.697,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla
4 base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2.697,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del Parte_1 giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 597/2025 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 20/2025 del 20.1.2025 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 28.12.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza per gli anni 2021
e 2022 sussistendone i requisiti sanitario e reddituale e concludeva a fine di sentir:
“- Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire l'assegno mensile di Parte_1 assistenza (tenuto conto dell'accertamento relativo al requisito sanitario come riconosciuto con decreto di omologa del 09.07.2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Latina a seguito di Ricorso CP_ per Accertamento Tecnico Preventivo) e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, corrispondere la somma di €.5.980,30 o alla differente minor somma accertata
1 in corso di causa, a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza maturati dal 01 Giugno 2021
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 31.05.2021) oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo a decorrere dal 121° giorno dal riconoscimento del beneficio nonché
- Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”. CP_ Si costituiva l' dando atto di aver provveduto alla liquidazione di quanto dovuto dal mese di agosto 2024 (v.TE08 in atti) e chiedendo la cessazione della materia del contendere. CP_ Il Tribunale ha così deciso: “compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente>> in motivazione
<<le spese del giudizio, tenuto conto principio della soccombenza virtuale e liquidazione < i>
e del pagamento dei ratei arretrati della prestazione di assegno mensile di assistenza (art.13 L n.
118/1971) avvenuta in data 7.08.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario del
28.12.2023 e successivamente alla sua notifica del 11.03.2024 (e oltre un anno dall'invio del modello
AP70 da parte della ricorrente avvenuto in data 20.07.2023 come si evince dal doc. n. 5 allegato al CP_ fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti CP_1
2/3, liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da € 5.200/€ 26.000) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, avuto riguardo all'impegno professionale, nonché alla natura della decisione, con esclusione della fase istruttoria e decisionale”.
2.Proponeva gravame la amentando: Pt_1
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C –ILLEGGITTIMA
ED ERRONEA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 D.M. 55/2014 -ILLEGITTIMA
ESCLUSIONE DELLA FASE DI TRATTAZIONE E DI DECISIONE DAI COMPENSI
LIQUIDATI.
Resisteva l'appellato, che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato.
Il Tribunale ha così motivato in punto di regolamentazione e liquidazione delle spese di lite:
2 CP_
“compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente>> in motivazione <
3.1In primo luogo l'appellante lamenta che erroneamente sia stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite, non ricorrendone i presupposti di legge.
La doglianza è fondata.
Infatti la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure non risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 92 c.p.c., non essendo sussistente alcuna delle ipotesi ivi normativamente previste per la compensazione anche parziale delle spese di lite, in quanto il ritardo nel pagamento è addebitabile unicamente all' , e secondo il principio della causalità, che è alla base anche del giudizio sulla CP_1 soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., è su di esso che devono gravare le spese di lite del primo grado di giudizio.
3.2Per quanto concerne la fase istruttoria nel primo grado, l'appellante ne sostiene condivisibilmente l'ineludibilità, tenuto conto che l'attività istruttoria si è concretizzata nell'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (specificamente il c.d. Modello TE08).
Infatti la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4698/2019 (cfr. in termini Cass. n
20933/2020) ha sancito che: “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase”.
Tra queste attività è previsto, tra l'altro, “l'esame degli scritti o documenti delle altre parti…”, che nel caso di specie è stato attutato effettivamente tramite l'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (c.d. Modello TE08).
3 Inoltre, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte di Cassazione chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte della Pt_1 depositate il 30.12.2024)- nel caso di specie.
3.3 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi- corrispondono ai seguenti importi (i primi due pari alla misura già riconosciuta dal Tribunale): fase di studio della controversia: euro 465,00; fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.011,00=euro 2.697,00. CP_ In conclusione l' va condannato a rifondere integralmente a le spese Parte_1 di lite del primo grado del giudizio, riliquidate nella somma complessiva pari a euro 2.697,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla
4 base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2.697,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del Parte_1 giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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