Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 12387/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 12387/2021 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Mauro
Dello Iacono, presso il cui studio, sito in an Valentino Torio (SA), al Corso Umberto I, 5,
è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa CP_1 CP_2
di costituzione e risposta, dall'avv. Pezzella Domenico presso il cui studio, sito in
Sant'Arpino (Ce) alla Via Tenente Lone D'Anna n. 24, è elettivamente domiciliata
APPELLATI
E
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
1
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data dell'11.11.2024 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Casoria e la compagnia (poi CP_3 Controparte_4
denominata deducendo: che in data Parte_1
2.1.2014, alle ore 23:00 circa, allorché si trovava a viaggiare a velocità moderata alla guida della sua autovettura Alfa Romeo tg. ED891HA in località ZA (Na) alla via
Napoli, era stato urtato frontalmente dal motoveicolo Honda tg. DM45706 proveniente dall'opposto senso di marcia;
che il suddetto motoveicolo aveva perso il controllo per essere stato in precedenza tamponato da dietro dall'autovettura Fiat Seicento tg.
CA894GW; che a seguito dell'impatto l'autovettura Alfa Romeo aveva riportato danni alla parte anteriore;
che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale de quo era imputabile in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Seicento;
che, al momento dell'incidente, la suddetta autovettura Fiat Seicento risultava essere di proprietà di CP_3
ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia
[...] Controparte_4
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché i convenuti in solido venissero condannati al risarcimento dei danni riportati dall'autoveicolo Alfa Romeo targato
ED891HA di sua proprietà, entro il limite di € 5.200,00.
Con separato atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_2
dinanzi al Giudice di Pace di Casoria e la compagnia CP_3 Controparte_4
(poi denominata esponendo:
[...] Parte_1
che in data 2.1.2014, alle ore 23:00 circa, allorché si trovava a viaggiare a velocità moderata alla guida del motoveicolo Honda tg. DM45706 era stato tamponato dall'autovettura Fiat Seicento tg. CA894GW che non si avvedeva del suo rallentamento;
che a seguito del tamponamento aveva perso il controllo del veicolo, aveva invaso l'opposta corsia di marcia ed aveva impattato l'autovettura Alfa Romeo tg. ED891HA
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proveniente dal senso di marcia opposto;
che a causa del sinistro il suo motoveicolo aveva riportato ingenti danni;
che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale de quo era imputabile in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Seicento;
che, al momento dell'incidente, la suddetta autovettura Fiat Seicento risultava essere di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia CP_3 Controparte_4
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché i convenuti in solido venissero condannati al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo Honda tg DM45706 di sua proprietà, entro il limite di € 5.200,00.
Si costituiva la che contestando la Parte_1
fondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese, assumeva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese risarcitorie;
sempre in via preliminare, l'improponibilità delle domande per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
la carenza di legittimazione attiva delle parti in causa non essendo stati allegati i certificati cronologici del p.r.a. in grado di dimostrare la titolarità dei veicoli al momento del sinistro;
che non era stato provato il nesso di causa tra l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli lamentate dagli attori;
che non era stata adeguatamente dimostrata la dinamica dell'incidente poiché non era stata chiarita la posizione dei veicoli al momento del presunto sinistro;
che , conducente del CP_2
motoveicolo Honda tg. DM45706, nella fase stragiudiziale, aveva reso una dichiarazione con cui riferiva di essere stato tamponato da un autoveicolo Fiat Multipla di colore nero condotto da un uomo;
che conducente dell'autovettura Fiat Seicento Controparte_5
al momento dell'incidente, aveva dichiarato di aver urtato un motociclo Honda Sh di colore scuro e che quest'ultimo, a causa dell'impatto, aveva urtato un'autovettura parcheggiata sul lato sinistro della strada in direzione della rotonda di ZA;
che il perito fiduciario della compagnia aveva escluso la coerenza dei danni tra i veicoli coinvolti;
che la quantificazione dei danni non era stata supportata da validi elementi probatori.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda, l'improcedibilità dell'azione e la carenza di legittimazione delle parti;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
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Le suddette cause, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, erano state riunite ed istruite mediante l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1150/2021, pubblicata in data 22.5.2021, il Giudice di Pace di Casoria, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, aveva ritenuto adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la riconducibilità dei danni riportati dai veicoli attorei al tamponamento causato dall'errata condotta di guida del conducente dell'autoveicolo Fiat Seicento tg. CA894GW.
Pertanto, il Giudice di primo grado aveva condannato in solido la compagnia
[...]
e a corrispondere un Parte_1 CP_3
risarcimento nella misura di € 1.764,79 in favore di e nella misura di € CP_1
1.200,00 in favore di , oltre interessi e spese di lite. CP_2
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la Parte_1
, la quale censurava la decisione di primo grado nella parte in cui si
[...]
era ritenuto adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sugli attori.
In particolare, la parte appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- il Giudice di Pace aveva ingiustificatamente ritenuto sussistenti le condizioni di procedibilità della domanda benché la richiesta risarcitoria stragiudiziale non contenesse tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore e gli attori non avevano rispettato lo spatium deliberandi ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio;
- il Giudice di prime cure non aveva rilevato il difetto di legittimazione attiva delle parti in causa, che non avevano provato la titolarità del diritto di proprietà dei rispettivi veicoli e di quello attribuito a;
CP_3
- il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che le risultanze istruttorie fossero sufficienti a considerare dimostrata la dinamica del sinistro descritta in citazione, omettendo di rilevare gli elementi di contraddizione tra le dichiarazioni rese in fase stragiudiziale da e e le Controparte_5 CP_2 CP_3
dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio;
- il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto sussistente una compatibilità tra i danni riportati dagli autoveicoli e la ricostruzione dell'incidente narrato in citazione in
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mancanza di un effettivo materiale accertamento sui veicoli da parte del consulente tecnico d'ufficio;
- in sentenza non era stato adeguatamente valutato il riparto di responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai fini di una corretta attribuzione del grado di colpa di ciascuno;
- era stato quantificato arbitrariamente il danno patrimoniale lamentato in assenza di un valido supporto probatorio.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, dichiarasse improponibili o improcedibili le domande risarcitorie azionate o le rigettasse nel merito o che, in via subordinata, dichiarata la corresponsabilità degli attori nella causazione del danno, riducesse proporzionalmente il risarcimento loro riconosciuto.
Si costituivano congiuntamente e che, contestando le ragioni CP_1 CP_2
poste a base dell'impugnazione proposta, deducevano: la carenza di legittimazione attiva della compagnia assicurativa per nullità della procura alle liti rilasciata al difensore costituito avv. Mauro dello Iacono;
che le costituzioni in mora risultavano essere complete di tutti gli elementi necessari e sufficienti per l'apertura del sinistro e l'espletamento della perizia tecnica sui veicoli;
che la legittimazione attiva risultava provata sulla base delle risultanze del certificato p.r.a.; che le dichiarazioni testimoniali avevano consentito di ritenere provato il fatto storico posto a base delle pretese risarcitorie azionate nel giudizio di primo grado;
che il consulente tecnico d'ufficio aveva potuto visionare le foto dei veicoli coinvolti e le perizie espletate dal tecnico fiduciario incaricato dalla compagnia convenuta.
Ciò posto, concludevano per una declaratoria di nullità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
La convenuta appellata benché ritualmente evocata in giudizio, CP_3
omettendo di costituirsi, restava contumace.
Dopo vari rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado e dopo aver proceduto alla sua ricostruzione, con ordinanza del 14.11.2024 la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della
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gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle specifiche questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, con riferimento alle doglianze sollevate dagli appellati, va riconosciuta la legittimazione attiva della compagnia appellante in quanto la procura alle liti rilasciata all'avv. Mauro Dello Iacono risulta completa di sottoscrizione nella parte indicata come
Parte_2
” (cfr. procura alle liti allegata al fascicolo di parte appellante).
[...]
Con riguardo all'eccepita invalidità della documentazione relativa al processo di primo grado si rileva l'avvenuta allegazione da parte del difensore della compagnia appellante dell'attestazione con cui lo stesso certifica la conformità delle copie informatiche gli originali cartacei e che tale corrispondenza non è stata specificamente contestata dagli appellati con riguardo al contento rappresentato in tali documenti (cfr. attestazioni di conformità allegate dall'avvocato della compagnia appellante).
Passando all'esame dei motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante si osserva quanto segue.
In via preliminare va disatteso il motivo di gravame avanzato dalla compagnia appellante fondato sull'improcedibilità della domanda risarcitoria per omessa indicazione degli elementi previsti dagli art. 145 e 148 del codice delle assicurazioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti
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perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la denunciata mancanza di alcuni contenuti nella richiesta risarcitoria ricevuta non ha impedito alla compagnia appellante di avere cognizione dell'accaduto ai fini di una stima dei danni patrimoniali subiti dai veicoli attorei nell'ambito del sinistro stradale coinvolgente l'autoveicolo assicurato.
Si osserva che la sottoposizione dei veicoli alla perizia tecnica presso il fiduciario, dott.
, in data 23.6.2015, ha consentito alla compagnia appellante di effettuare Persona_1
una valutazione dei danni riportati dalle autovetture, mettendola nelle condizioni di effettuare una stima del danno per la formulazione dell'offerta risarcitoria o di comunicare i motivi per cui riteneva di non poter formulare la suddetta offerta (cfr. perizie tecniche allegate al fascicolo di primo grado dalla compagnia appellante).
In particolare, la compagnia appellante non ha dimostrato di aver richiesto agli appellati entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste risarcitorie le necessarie integrazioni documentali ai fini del nuovo decorso dei termini ex art. 148 cod. ass. 5° comma.
Risulta poi infondato il motivo di doglianza concernente il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto la presunzione di titolarità del diritto di proprietà dei veicoli coinvolti, desumibile dal certificato del pubblico registro automobilistico - rispetto al quale è pacifica l'allegazione nel processo di primo grado - non è stata contraddetta da risultanze probatorie di segno contrario.
Anzi, il fiduciario della compagnia appellante, dott. , in sede di perizia Persona_1
tecnica, ha avuto modo di accertare la titolarità di ciascun veicolo danneggiato verificando la corrispondenza tra numero di targa, numero di telaio e nominativo del soggetto che assumeva essere proprietario del veicolo.
Passando al merito, risulta fondato il motivo di appello relativo alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, il quale ha erroneamente ritenuto provata la riconducibilità dei danni patrimoniali alla vicenda storica dedotta in citazione.
Orbene, l'esame complessivo delle emergenze probatorie impone di ritenere che gli
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appellanti non abbiano adeguatamente assolto all'onere di dimostrare, in termini certi ed inequivoci, l'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare, l'evidente contraddizione tra la ricostruzione della vicenda fornita dalle dichiarazioni rese in fase stragiudiziale da e e la Controparte_5 CP_2
differente versione dell'accadimento dannoso risultante dalle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di prime cure non consente di ritenere provata la dinamica dell'incidente stradale quale fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
Nella fattispecie in esame si osserva che nel corso del giudizio di primo grado, la difesa attorea non ha contestato che la riferibilità a ed a delle Controparte_5 CP_2
dichiarazioni rese alla compagnia appellante nella fase precedente l'instaurazione del giudizio (cfr. produzione di primo grado allegata dalla compagnia appellante).
Alla luce di tali dichiarazioni stragiudiziali si rilevano inspiegabili punti di contrasto nella ricostruzione dell'incidente stradale in esame.
Innanzitutto, le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dalla teste di parte attrice,
presentano una evidente e non giustificabile discordanza narrativa Controparte_5
rispetto a quanto riferito dalla stessa teste nella fase stragiudiziale in sede di dichiarazioni rese alla compagnia appellante, con riguardo alla posizione e all'andatura dell'autoveicolo danneggiato di proprietà di CP_1
Infatti, mentre nella fase stragiudiziale la teste , conducente dell'autoveicolo CP_5
danneggiante, dichiarava, che, dopo aver tamponato il motoveicolo Honda, quest'ultimo impattava contro un'autovettura ferma in quanto parcheggiata sul lato sinistro della strada, in modo contrastante, la medesima , riferiva, in sede di escussione CP_5
testimoniale, che, a seguito dell'urto iniziale, il motociclo Honda impattava contro un'autovettura in movimento, proveniente dal senso opposto di marcia in direzione della rotonda di ZA (“in qualità di conducente dell'auto 600 di colore celeste tg.
CA894GW, il giorno 2.1.2014, alle ore 23:00, in via Napoli ho urtato un motociclo SH di colore scuro guidato da un uomo che percorreva la detta via con direzione centro. A causa dell'urto perdeva il controllo e urtava un'autovettura di cui non ricordo il modello di colore scuro che era parcheggiata sul lato sinistro in direzione della rotonda di ZA
Sul poto c'erano alcune persone, mi accusavo il torto e gli ho lasciato i miei dati”:
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dichiarazioni di rese nella fase stragiudiziale alla compagnia Controparte_5 assicurativa – “Ricordo che era a inizio gennaio anno 2014 di sera verso le ore 23:00 e stavo alla guida della Fiat 660 di proprietà di mia zi e percorrevo via CP_3
Napoli nel Comune di ZA. Ricordo che mentre ero alla guida dell'autovettura Fiat
600 di cui sopra, d'improvviso tamponavo un motociclo Honda che mi stava davanti che a causa dell'urto ricevuto sbandava e andava a finire contro un Alfa Romeo che proveniva dal senso di marcia opposto Ricordo che io tamponavo con la parte anteriore della Fiat
600 la parte posteriore del motociclo Honda Quest'ultimo a causa dell'urto ricevuto tamponava con la sua parte anteriore la parte anteriore sinistra dell' Alfa Romeo Ricordo che a seguito dell'urto il motociclo Honda rovinava al suolo sul lato destro;
Ricordo che
L'Alfa Romeo camminava e proveniva dal centro direzione rotonda di ZA. Io provenivo dalla rotonda di ZA e mi dirigevo verso il centro di ZA. Preciso che via Napoli è una strada a doppio senso di circolazione. Preciso che il motociclo era alla guida un ragazzo e non lamentava dolori fisici e L'Alfa Romeo era guidata da un uomo e non c'erano passeggeri. Io stavo alla guida e come passeggero mia zia la proprietaria della
Fiat 60 . Preciso che dopo il sinistro mi sono fermata per accertarmi se CP_3
qualcuno aveva subito lesioni. Io lasciai i miei dati al conducente del veicolo Honda.
Riconosco le foto dell'Alfa Romeo riprodotte dal fascicolo di parte attorea. Preciso che la Fiat 600 è di colore celeste e il motociclo di colore scuro”: dichiarazioni di CP_5
rese all'udienza del 3.10.2018).
[...]
Tale significativo contrasto narrativo relativo alla posizione dell'autoveicolo danneggiato, in alcun modo chiarito dagli appellati, non può trovare alcuna giustificazione razionale. Tale inspiegabile divergenza nella ricostruzione dell'accadimento dannoso, destando perplessità sulla genuinità della deposizione e sull'attendibilità del teste, induce a nutrire seri dubbi in ordine alla veridicità del sinistro narrato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Un'ulteriore macroscopica contraddizione, relativa all'individuazione del veicolo danneggiante e all'identità del suo conducente, emerge alla luce del confronto tra le dichiarazioni rese dall'appellato , conducente del motociclo Honda, nella CP_2
fase stragiudiziale della controversia e la differente ricostruzione della vicenda fornita dallo stesso nell'atto di citazione e confermata dai testi e Controparte_5 [...]
. Testimone_1
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In sostanza, mentre nella fase stragiudiziale l'appellato dichiarava che, nelle CP_2 circostanze di tempo e luogo relative al sinistro de quo, era stato tamponato da un autoveicolo Multipla di colore nero condotto da un uomo, in modo antitetico, dall'atto di citazione ha asserito che il motociclo Honda era stato tamponato CP_2
dall'autoveicolo Fiat Seicento di colore celeste condotto da (“In qualità Controparte_5 di proprietario della moto tg. DM45706 dichiaro che il giorno 2.1.2014 era di sera, circa le 23:00, in Via Napoli, mi trovavo fermo con direzione ZA centro e venivo tamponato dal veicolo Multipla di colore nero. A causa dell'urto finivo contro l'auto che mi precedeva Alfa 147 di colore scuro con alla guida un uomo, io ero solo sulla moto.
Preciso che non riportavo lesioni. L'uomo che guidava mi rilasciava i suoi dati” : dichiarazioni di rese alla compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale – CP_2
“che il giorno 2.1.2014, ore 23:00 circa, in ZA (Na), alla via Napoli, il motoveicolo
Honda tg. DM 45706 dell'istante, viaggiava a moderata velocità quando veniva tamponato dall'autovettura Fiat Seicento tg. CA894GW che lo seguiva e non si avvedeva del suo rallentamento”: pag. 1 atto di citazione di ). CP_2
L'esame comparativo di tali dichiarazioni denota una oggettiva incertezza rispetto alle caratteristiche del veicolo tamponante con riguardo alla diversità di modello e di colore dello stesso, oltre che alla differente identità del soggetto conducente tale autovettura, uomo o donna.
Le evidenziate e non superabili incongruenze narrative, in alcun modo giustificate dalla parte appellata, inducono a ritenere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte in citazione.
A tali contraddizioni rilevate dalla compagnia con l'atto di appello, già di per sé Pt_1
sufficienti a far ritenere fondato il gravame, si aggiungono ulteriori discrasie narrative emergenti dal quadro istruttorio.
Invero, anche dal raffronto tra le dichiarazioni stragiudiziali dell'appellato e le CP_2
dichiarazioni del teste merge un'ulteriore discordanza narrativa relativa alla Tes_1
velocità di marcia tenuta dal motoveicolo Honda al momento del presunto sinistro.
Difatti, mentre l'appellato nella fase stragiudiziale dichiarava di essere fermo al CP_2
momento del tamponamento, in modo divergente, il teste precisava che al Tes_1
momento dell'incidente il suddetto motoveicolo Honda viaggiava a moderata velocità al centro della carreggiata (“in qualità di proprietario della moto tg. DM45706 dichiaro che
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il giorno 2.1.2014 era di sera, circa le 23:00, in Via Napoli, mi trovavo fermo con direzione ZA centro e venivo tamponato dal veicolo Multipla di colore nero”: dichiarazioni dell'appellato rese nella fase stragiudiziale – “ricordo che lo scooter CP_2
viaggiava al centro della carreggiata..Ricordo che lo scooter viaggiava a moderata velocità”: dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Ad ulteriore conferma della inverosimiglianza della vicenda descritta in citazione si può rilevare un ulteriore elemento di contrasto narrativo tra le dichiarazioni testimoniali di e le dichiarazioni stragiudiziali rese da , proprietaria Controparte_5 CP_3
dell'autovettura danneggiante, relativamente alla presenza di quest'ultima a bordo del suddetto veicolo al momento di verificazione del sinistro.
Si rileva che mentre , in sede di dichiarazioni stragiudiziali, riferiva di CP_3
essere a conoscenza dell'incidente perché informata dell'incidente dalla nipote CP_5
che utilizzava in via esclusiva l'autovettura, in maniera discordante, in sede di
[...]
prova testimoniale, la teste dichiarava che al momento del sinistro la Controparte_5
era a bordo dell'autovettura tamponante in qualità di passeggera (“in qualità di CP_3
proprietaria dell'autovettura Fiat di colore celeste targata CA894GW dichiaro di essere a conoscenza dell'incidente avvenuto ad ZA sono stata informata da mia nipot CP_5
la quale utilizza esclusivamente la mia auto. Vi chiedo di contattare lei per
[...] qualunque informazione”; cfr. dichiarazioni stragiudiziali rese da ); (“Io CP_3
stavo alla guida e come passeggero mia zia la proprietaria della Fiat 60 ”; CP_3
cfr. dichiarazioni testimoniali di . Controparte_5
Le palesi e non giustificabili incongruenze emerse dal punto di vista istruttorio rilevate alla luce delle dichiarazioni stragiudiziali complessivamente esaminate inducono a ritenere inverosimili ed indimostrate le circostanze di fatto relative alla dinamica del sinistro rappresentato dagli attori.
In considerazione della contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi in primo grado deve pervenirsi alla conclusione che il Giudice di Pace ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie in quanto le stesse non consentono di ritenere dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria e, quindi, che i danni riportati dai veicoli attorei siano eziologicamente riconducibili al comportamento colposo dell'autoveicolo di proprietà di . CP_3
Pertanto, deve ritenersi fondata la censura d'appello relativa al mancato assolvimento
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dell'onere probatorio gravante sugli attori, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di doglianza sollevati.
Quindi, l'appello, come anticipato, va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, vanno integralmente rigettate le domande risarcitorie rispettivamente azionate da CP_1
e . CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande risarcitorie proposte da e;
CP_1 CP_2
• condanna in solido e al pagamento delle spese del doppio CP_1 CP_2
grado di lite, che si liquidano:
➢ per il primo grado, € 1.265,00 a titolo di compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
➢ per il secondo grado, in € 147,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico di e in solido le spese della CP_1 CP_2
C.T.U. espletata in primo grado.
Così deciso in Aversa in data 28.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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