Art. 3.
Il Ministro per il tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui al precedente articolo 1, e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui si fara' luogo alla, chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio in favore alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), cessionaria dei crediti stessi, della differenza in meno che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essa spettanti in forza delle leggi vigenti.
Il Ministro per il tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui al precedente articolo 1, e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui si fara' luogo alla, chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio in favore alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), cessionaria dei crediti stessi, della differenza in meno che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essa spettanti in forza delle leggi vigenti.