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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.837/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CONSONNI Parte_1 C.F._1
LL.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FEDELI FEDERICO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/12/2025 ad ore 11.29 innanzi al Giudice RE NC FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. CONSONNI LL e la parte personalmente per parte resistente l'avv. FEDELI FEDERICO e l'avv. Alessandro Arrigoni, nonché il rappresentante legale della parte.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Nel merito in via principale: - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento disposto da nei confronti di in quanto discriminatorio e/o ritorsivo per Controparte_1 Parte_1
i motivi di cui al presente ricorso, e conseguentemente ordinare ai sensi Controparte_1 dell'art 18 legge 300/1970, come modificata dalla legge n. 92/2012, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e conseguentemente condannare a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno una indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 5.374,39 ( doc. 35) dal licenziamento sino alla effettiva reintegra e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità e al versamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, con riserva della ricorrente di optare per l'opzione di legge;
- conseguentemente condannare a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale euro 128.935,86, o la somma maggiore o minore secondo equità per i motivi di cui al ricorso;
Nel merito in subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità e /o annullabilità del licenziamento disposto da nei confronti Controparte_1 della ricorrente e, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'art 8 legge 604 /1966 in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30., condannare a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a ventiquattro mensilità di retribuzione globale di fatto corrispondente ad euro 128.935,86, per i motivi di cui al ricorso o ad una somma maggiore o minore tenuto conto delle eventuali indicazioni della Corte Costituzionale. Nel merito in estremo subordine: - accertare e Contro dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto da e conseguentemente, CP_1 in applicazione dell'art 8 l. 604 / 1966, condannare alla riassunzione della Controparte_1 ricorrente o al pagamento in favore della medesima ricorrente di una indennità pari a sei mensilità di retribuzione globale di fatto (con un tallone mensile di 5374,39) pari ad euro
34.933,535; In via istruttoria: - ammettersi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova: A) “Vero che la ricorrente ha sempre svolto, nell'interesse della resistente le seguenti mansioni: - registrazione contabile di tutte le fatture emesse e ricevute (circa 250 al mese) e 1° nota in un file mensile su Excel. La registrazione delle fatture con metodo manuale su file exel ha continuato ad essere eseguita dalla ricorrente anche quando è stato introdotto il” gestionale aziendale”. Tale modalità era stata richiesta dell'AU Sig. al fine di avere tutta la contabilità su un cloud consultabile anche da un Per_1 supporto (telefono o pc ) collocato all'esterno dell'Azienda. In sostanza una fattura completa con pagamento veniva registrata dalla ricorrente in 4 files differenti (excel, gestionale, cartaceo per fatture emesse, 1°nota). La documentazione contabile e fiscale veniva mensilmente inviata allo Studio del Commercialista, DV SR (che si occupava anche delle buste paga tramite un suo consulente del lavoro) nelle persone del Rag.
[...]
e della dott. , e e Alessandro dello Studio CP_2 Controparte_3 Controparte_4
DV ( doc. 4 e doc.5); - gestione conti correnti ed effettuazione di tutti i pagamenti aziendali: bonifici, emolumenti, stipendi, riba, F24, MAV, CBILL;
(doc 6); (doc. 7) ( doc. 8) Doc 9) ( doc. 10) - gestione visite di idoneità annuale dei dipendenti, fissazione visite, comunicazione al dipendente etc. (doc. 11) (doc. 12); - redazione della documentazione inerente alla sicurezza del lavoro relativa alla esecuzione dei lavori;
- gestione corsi sicurezza aziendale
(prenotazione) e gestione scadenziari aziendali (visite, corsi, banche, assicurazioni, giacenza bombole, iscrizione ai vari Enti ATF e Unione Artigiani (doc 12) (doc. 13) (doc.14); - invio aggiornamento documentale ai clienti fidelizzati (Socotis, Yamaha moto, BEI, Arcon, Hotel
Principe di Savoia, IK (Durc, CCIAA, DPI, dichiarazioni aziendali, DVR, etc.) e caricamento di tali documenti a portale DAIKIN. - gestione scadenziari relativi a visite, corsi sicurezza, corsi tecnici, attrezzature da certificare, giacenza bombole gas, veicoli (bolli, tagliandi, gomme, revisioni), DPI del personale tecnico (d0c. 15) (doc.16) (doc.17); - ricariche account/plafond Edenred per carte carburanti personali dei tecnici e controllo estratto movimenti mensili con fatture carburanti ricevute;
- gestione della certificazione ISO annuale collaborando con auditors esterni, e successivamente come auditor interno, avendo la ricorrente ottenuto la qualifica di Auditor ISO;
Verifica Ispettiva annuale da ente Certiquality
+ verifica annuale FGAS con ispettore ISO (doc 18) (doc. 19) (doc. 20) interfacciandosi con il
Geometra - acquisti generali: forniture cancelleria, acquisto Ticket CP_5
Restaurant, acquisti vari da fornitori occasionali (es. stampanti da fornitore specifico…) ad esclusione degli acquisti di materiale specifico della attività che erano di competenza dell'ufficio acquisti materiale tecnico;
( doc.21); - gestione della documentazione del personale: assunzioni, comunicazioni al personale, consegna cartacea con ticket e cedolini ai dipendenti, versamenti al Fondo previdenziale per i dipendenti, ANF, CU;
ricerca del personale. In particolare, la ricorrente contattava l'Istituto Feltrinelli di Milano (scuola superiore di termotecnica/elettronica/meccanica) per avere i nominativi dei diplomati e fissa loro i colloqui;
- note spese dei dipendenti e relativi bonifici (doc. 21); - recupero crediti della azienda, con solleciti di pagamenti ai clienti (doc. 22); - gestione rapporti Inail Inps CCIIA
Agenzia delle Entrate Equitalia assicurazioni aziendali;
- gestione veicoli aziendali (circa 4/ 5 mezzi auto e furgoni); B) “Vero che l'iniziativa di di aprire la nuova sede di Controparte_1
Garda, che si inserisce inevitabilmente anche nel contesto del rapporto familiare all'epoca già in crisi (al punto poi da sfociare nella separazione dei coniugi e , era stata Per_1 Pt_1 attuata con l'intento di ampliare l'attività della Società resistente nell'area del Veronese, prevedendo un successivo trasferimento a Garda anche del Signor che avrebbe dovuto Per_1 occuparsi dell'acquisizione di nuova clientela nonché dell'attività “tecnica” specifica dell'ambito di attività della Società. Inoltre, la prospettiva di un cambiamento di vita familiare era stata vista dai coniugi anche come auspicio di un recupero della serenità familiare”; C)
“Vero che la Signora ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa, come sopra Pt_1 descritta al capitolo A), dall'Ufficio di Garda, e sino al maggio 2023, quale unica addetta al predetto ufficio e unica impiegata amministrativa della Società”; D) “Vero che dal 20 ottobre
2023 ha ripetutamente imposto alla ricorrente ferie forzose, più volte contestate CP_1 dalla medesima ricorrente, sino alla data del 21 luglio 2024 quando la signora si Pt_1 sottoponeva ad un secondo intervento chirurgico, conseguenza del primo, che la costringeva ad un periodo di malattia sino al 22 settembre 2024. Successivamente alla ricorrente veniva imposto un ulteriore periodo di ferie (doc. 37) (doc. 38) (doc. 39) (doc. 40) sino al licenziamento avvenuto in data 25 novembre 2024”; E) “Vero che a tutti i dipendenti, con esclusione della ricorrente per il 2022 sono stati corrisposti i seguenti premi: DA ON euro
32.000,000; euro 12.000,000; euro 10.000,00; Parte_2 Parte_3 Pt_4 euro 2.500,00; euro 1500,00; euro 750,00;
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
euro 2000,00; Dell' euro 6000,00; Dell'Aere euro 6000,00; Per_2 Parte_7 Pt_3 nessun premio veniva corrisposto alla ricorrente anche per gli anni 2023 e 2024. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
PARTE RESISTENTE
Che l'ill.mo Tribunale di Pavia voglia: - In via preliminare di rito: dichiarare l'intervenuta decadenza dalle domande e dall'azione ai sensi dell'art. 6 L 604/1966; - Nel merito: rigettare le domande tutte di cui all'avversario ricorso in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la legittimità del licenziamento. In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, all'occorrenza e senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova diretta sulle circostanze di cui alla presente memoria dalla n. 1 alla n. 25 che qui devono ritenersi interamente ritrascritte, ed espunte da eventuali giudizi e/o valutazioni, precedute dalla locuzione “vero che” Ci si oppone all'ammissione delle avversarie prove testimoniali, e nella non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria. Si chiede all'Ill.mo Giudice di acquisire il verbale del Tribunale di Verona nella causa di separazione Giudice il Presidente, dr.ssa Antonella Guerra RG 6/2024 tra la sig.ra ed il Pt_1 sig. relativo all'udienza del 12 giugno 2025 (prossima udienza 9 ottobre 2025). Per_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE NC FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 837/2025 promossa da:
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CONSONNI Parte_1 C.F._1
LL
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FEDELI FEDERICO e Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione del licenziamento comminato nei confronti di con lettera consegnata in data 25 novembre 2024. Parte_1
Parte ricorrente ha allegato di aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento con raccomandata spedita il 2 dicembre 2024.
1.1. La parte resistente costituendosi in giudizio ha eccepito la decadenza dalla facoltà di impugnazione del licenziamento.
2. L'eccezione deve essere respinta.
È incontestato che il licenziamento è stato comunicato in data 25 novembre 2024 ed è documentato che la ricorrente ha spedito la propria impugnazione stragiudiziale in data 2 dicembre 2024 (cfr. doc. n. 46 fascicolo parte ricorrente).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo il 2 giugno 2025.
L'art. 6 della legge n. 66 del 1964 stabilisce che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
L'art. 32 della legge n. 183 del 2010 ha poi chiarito che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.
La giurisprudenza di legittimità è pressocché costante nell'affermare che il termine per proporre l'azione giudiziale decorre dal compimento della impugnazione stragiudiziale – da identificarsi per esigenze di celerità e certezza con il momento della spedizione dell'atto e non con quello della sua ricezione - e non dalla scadenza del relativo termine (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5717 del 20/03/2015; Sez. L, Ordinanza n. 23890 del 2018; Sez. L - , Sentenza n.
12352 del 17/05/2017 la quale si esprime in tal modo: “L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del
1966, nel testo novellato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel prevedere l'inefficacia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall'azione giudiziale, comporta che il termine di decadenza per proporre tale azione decorra dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l'abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso).
Nel caso di specie l'impugnazione stragiudiziale è stata spedita il 2 dicembre 2024 di modo che il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso scadeva sabato 31 maggio 2025.
L'art. 155 quarto comma cod. proc. civ. stabilisce che la proroga prevista dal quarto comma, in base alla quale se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza.
Pertanto, nel caso di specie il termine per l'impugnazione sarebbe scaduto il 3 giugno
2025 atteso che il giorno 2 è festivo.
3. Parte ricorrente ha dedotto la ritorsività del proprio licenziamento allegando e/o documentando le seguenti circostanze:
- di essere stata assunta dalla ditta individuale M.G. Service di Malune in Parte_8 data 21 novembre 2007 quale impiegata amministrativa inquadrata nel 4° livello del CCNL metalmeccanici artigiani (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- di aver intrattenuto dapprima una relazione sentimentale e poi un rapporto di coniugio con titolare della omonima ditta individuale e poi socio di maggioranza Persona_3 della società (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) alla quale, nel Controparte_1 frattempo, erano stati ceduti tutti i contratti della ditta individuale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- che a decorrere dal mese di settembre del 2020 la società resistente aveva aperto una nuova sede a Garda, prendendo in locazione degli immobili (cfr. doc. n. 23 fascicolo parte ricorrente) ove la ricorrente era stata l'unica addetta dell'ufficio amministrativo;
- che in data 28 febbraio 2022 le aveva chiesto di procedere alla Persona_3 loro separazione personale;
- che in data 7 novembre 2022 le era stato comunicato il trasferimento presso la sede di
Gaggiano a causa della cessazione del contratto di locazione dell'immobile sito in Garda ove aveva sede l'ufficio della società resistente;
- che il trasferimento era stato impugnato e che dopo vari scambi epistolari, la stessa aveva continuato a svolgere la propria attività amministrativa da Garda anche a causa dello stato di malattia in cui è stata ed in forza della normativa volta al contenimento epidemiologico;
- che le parti avevano intrapreso il procedimento di separazione comparendo innanzi al tribunale di Verona il 31/10/2024 allorquando vennero svolte rispettive proposte conciliative
(cfr. doc. n. 43 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 22 novembre 2024 si era svolta un'udienza mediante deposito di note scritte ove entrambe le parti dichiaravano di non accettare le rispettive proposte conciliative (cfr. doc. n.
44 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 25 novembre 2024, allorquando era rientrata presso la sede di Gaggiano le era stata consegnata la lettera di licenziamento.
2.1 La società resistente ha allegato:
- che dopo il 2022 la ricorrente non ha svolto alcuna mansione ad eccezione di una saltuaria attività di supervisione del personale presso la sede di Garda;
- che in data 30 novembre 2022 era cessato il contratto di locazione dei locali di Garda;
- che l'assenza della ricorrente dal posto di lavoro unitamente alla sede di Garda
“comportavano la necessità di mantenere la riorganizzazione aziendale” attuata per effetto della inattività della ricorrente;
- che in data 25 novembre 2024 la ricorrente era stata licenziata con la seguente motivazione:
“come Le è noto, Ella è assunta da ultimo presso a far tempo Controparte_6 dal 20 novembre 2007 con mansioni di impiegata inquadrata nel 4° livello CCNL artigiani metalmeccanici e successivamente presso la MG. prestando attività, dapprima CP_1 presso la sede di Gaggiano e, a far tempo 15 novembre 2020, presso la sede di Garda. Per effetto del Suo trasferimento, avvenuto dietro Sua richiesta, la società riorganizzava gli uffici amministrativi della sede di Gaggiano. In data 30 novembre 2022, la sede di Garda cessava l'attività e veniva definitivamente chiusa e, sempre come Le è noto, la nostra società aveva già effettuato sin dalla Sua operatività presso detta sede un processo di razionalizzazione della propria struttura e delle proprie risorse. Nell'ambito del suddetto processo, della chiusura della sede di Garda e nell'impossibilità di ricollocarla presso la sede di Gaggiano è stata, dunque, decisa la soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata. Non sussistendo alcuna differente equivalente posizione da affidarle, ci vediamo costretti a risolvere il rapporto di lavoro in corso con effetto dalla data odierna e con l'intesa che Le verrà riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso maturato” (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente);
- che la lavoratrice nel frattempo assunta dalla resistente, si occupa di Persona_4 mansioni diverse da quelle della ricorrente e che nessun altro era stato assunto in sostituzione della ricorrente;
- che quest'ultima “non era in grado di essere impiegata in altre posizioni, che peraltro presupponevano profili e nozioni tecniche che erano totalmente sconosciute alla ricorrente”;
- che alla “luce dell'accorpamento e re-distribuzione delle mansioni della ricorrente nelle figure già presenti in azienda appare chiaro che non vi fosse alcuna possibilità di ricollocare la sig.ra in posizioni equivalenti”. Pt_1
Il licenziamento determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 cod. civ. costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta.
La fattispecie sostanziale si determina con riferimento alla norma codicistica espressamente richiamata, ossia l'art. 1345 c.c. («Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe»). Oltre che per l'identificazione della sostanza del vizio, caratterizzato dai consueti canoni della contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, il rinvio al disposto del Codice civile vincola l'interprete anche per quanto attiene alla portata del vizio, nel senso che il motivo illecito è rilevante solo alla condizione che sia stato l'unico determinante e che abbia avuto efficacia esclusiva della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
La implicazione di maggior momento è che la nullità del licenziamento per ritorsione
è esclusa quando con il motivo illecito concorra un motivo lecito, come una valida giusta causa o un valido giustificato motivo, il quale deve essere non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e quindi tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.
Dal punto di vista pratico, il discorso si sposta quindi sul terreno dell'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione e/o illecito del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale, che grava sul lavoratore che deduca ciò in giudizio dimostrare, trovando applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova secondo il disposto dell'art. 2697, comma 1, c.c.
In caso di concorso e/o sovrapposizione del motivo illecito con la giustificazione del recesso e dell'assolvimento dei rispettivi oneri probatori circa la realizzazione della fattispecie vietata, poiché la sussistenza della giustificazione impedisce che del motivo illecito e/o ritorsivo possa predicarsi il carattere «esclusivo» ovvero «unico», la priorità, logica e giuridica, deve essere data all'accertamento dei presupposti giustificativi del recesso, la cui dimostrazione in concreto chiude la questione, rendendo irrilevante ogni altro aspetto della vicenda.
La insussistenza della giustificazione addotta – comprensiva sia della mancanza di prova della sua effettività sia della inidoneità di essa ad integrare una valida ragione giustificativa– non equivale all'affermazione, in positivo, del carattere illecito del recesso: la mera ingiustificatezza del licenziamento «comporta, nel regime introdotto dalla L. n. 92/2012,
l'applicazione delle tutele correlate al difetto della causale giustificativa del licenziamento, mentre per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo … perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso».
Ne segue che, qualora il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà solo “ingiustificato”: l'accertamento della nullità richiede la prova, in positivo, del carattere illecito del recesso e quindi la dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto alla mera mancanza della giustificazione. Peraltro, dalla mancanza di giustificazione si può risalire, in via presuntiva, all'illecito, ed è la situazione più frequente specie al cospetto di ragioni costituenti nient'altro che motivazioni “di facciata”, come esigenze aziendali inconsistenti o contestazioni disciplinari di condotte di scarsa o nulla rilevanza (cfr. in ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17266 del
24/06/2024).
Nel caso di specie occorre evidenziare che la successione temporale degli eventi e l'assenza di una loro giustificazione sostanziale lasciano presumere la natura illecita del licenziamento.
Invero, il susseguirsi degli ultimi eventi salienti del rapporto lavorativo intercorso tra le parti appare rinvenire una giustificazione nella rottura della relazione coniugale tra la ricorrente e . Persona_3
A tal proposito preme, infatti, evidenziare che già il trasferimento della lavoratrice dalla sede di Garda a quella di Gaggiano avvenuta con provvedimento del 7 novembre 2022 non risulta assistita da una ragionevole giustificazione lavorativa.
Non può trascurarsi che la parte resistente ha allegato quale motivo della chiusura della sede di Garda quello della cessazione del contratto di locazione dei locali adibiti a sede della società. Invero, il contratto in oggetto è stato stipulato il 14 settembre 2020 con una durata di sei anni di modo che la deduzione non trova un riscontro logico nella documentazione agli atti.
È incontestato che già all'epoca dei fatti la ricorrente e non Persona_3 erano più in grado di proseguire nella loro vita insieme al punto che già nel precedente mese di febbraio il rappresentante legale della società aveva chiesto di addivenire ad una separazione consensuale onde consentirgli di avere un rapporto stabile con i figli (cfr. doc. n.
24 fascicolo parte ricorrente).
È in questo contesto che la chiusura della sede di Garda ed il trasferimento della lavatrice appare presumibile che siano avvenuti per consentire a un Parte_9 maggiore rapporto con i figli piuttosto che per esigenze propriamente aziendali.
Parimenti incontestata è la circostanza allegata dalla ricorrente in base alla quale a decorrere dal mese di dicembre del 2022 non le erano stati corrisposti i premi di produttività elargiti negli anni precedenti nonostante lo stesso sia stato fatto per gli altri dipendenti.
Ancor più evidente risulta la connessione menzionata in occasione del licenziamento.
Quest'ultimo è infatti intervenuto soltanto due giorni dopo la celebrazione dell'udienza che certificava il mancato raggiungimento di un accordo conciliativo sulla separazione dei coniugi. Tale quadro indiziario trova un conforto probatorio nell'assenza di giustificazione del licenziamento comminato.
Come si evince dalla lettera prodotta (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente) la motivazione risulta apparente in quanto vi è alcun riferimento concreto alle modalità di riorganizzazione della sede di Gaggiano che avrebbero reso impossibile la ricollocazione della lavoratrice.
Peraltro, la motivazione dell'atto rescissorio appare essere almeno parzialmente in contrasto con le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione della società laddove viene espressamente affermato che alcun lavoratore era stato assunto in luogo della ricorrente la cui posizione sarebbe stata comunque soppressa. In ogni caso, anche nell'atto processuale non viene in alcun modo specificato come sarebbe avvenuta la redistribuzione delle mansioni svolte dalla ricorrente in capo al personale in forza a Gaggiano.
Non può poi tacersi che la circostanza allegata dalla resistente circa il mancato svolgimento da parte della ricorrente di qualsivoglia prestazione lavorativa risulta in contrasto con l'avvenuto pagamento di una retribuzione in suo favore anche dopo la chiusura della sede di Garda (cfr. buste paga sub docc. nn. 33, 34 e 35 fascicolo parte ricorrente). Tale elemento di fatto risulta più coerente con la prospettazione della ricorrente circa lo svolgimento della propria mansione lavorativa in smart working atteso anche il suo stato di malattia.
In definitiva, il licenziamento comminato risulta determinato dalla volontà di espellere la ricorrente dalla società a causa delle sue vicende personali con il socio di maggioranza e amministratore unico della stessa, con particolare riferimento alla mancata adesione ad una soluzione conciliativa del giudizio di separazione.
L'art. 18 della legge n. 300 del 1970 stabilisce che “Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento […] ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. [..]. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Quanto all'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ricevuta dalla ricorrente occorre fare riferimento alle buste paga prodotte. Sul punto la resistente si è limitata a svolgere una mera contestazione generica senza allegare e provare circostanze di segno contrario rispetto a quelle emergenti dalle buste paga (cfr. doc. n. 34 fascicolo parte ricorrente). La retribuzione media ricevuta nell'anno 2024 ammonta ad euro 5.350 lordi.
Ciò posto, parte resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di una indennità commisurata alla somma lorda mensile di euro 5.350 a decorrere dal 24 novembre 2024 fino all'effettivo reintegro della lavoratrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità di spettanza al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore indeterminabile e quindi compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la nullità del licenziamento disposto da nei confronti di Controparte_1
in quanto ritorsivo per i motivi di cui alla parte motiva, e conseguentemente Parte_1 ordina a di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e conseguentemente Controparte_1 condanna a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 una indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 5.350 dal 24 novembre 2024 fino all'effettivo reintegro della lavoratrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità di spettanza al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259 per anticipazioni, ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
RE NC FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CONSONNI Parte_1 C.F._1
LL.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FEDELI FEDERICO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/12/2025 ad ore 11.29 innanzi al Giudice RE NC FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. CONSONNI LL e la parte personalmente per parte resistente l'avv. FEDELI FEDERICO e l'avv. Alessandro Arrigoni, nonché il rappresentante legale della parte.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Nel merito in via principale: - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento disposto da nei confronti di in quanto discriminatorio e/o ritorsivo per Controparte_1 Parte_1
i motivi di cui al presente ricorso, e conseguentemente ordinare ai sensi Controparte_1 dell'art 18 legge 300/1970, come modificata dalla legge n. 92/2012, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e conseguentemente condannare a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno una indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 5.374,39 ( doc. 35) dal licenziamento sino alla effettiva reintegra e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità e al versamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, con riserva della ricorrente di optare per l'opzione di legge;
- conseguentemente condannare a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale euro 128.935,86, o la somma maggiore o minore secondo equità per i motivi di cui al ricorso;
Nel merito in subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità e /o annullabilità del licenziamento disposto da nei confronti Controparte_1 della ricorrente e, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'art 8 legge 604 /1966 in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30., condannare a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a ventiquattro mensilità di retribuzione globale di fatto corrispondente ad euro 128.935,86, per i motivi di cui al ricorso o ad una somma maggiore o minore tenuto conto delle eventuali indicazioni della Corte Costituzionale. Nel merito in estremo subordine: - accertare e Contro dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto da e conseguentemente, CP_1 in applicazione dell'art 8 l. 604 / 1966, condannare alla riassunzione della Controparte_1 ricorrente o al pagamento in favore della medesima ricorrente di una indennità pari a sei mensilità di retribuzione globale di fatto (con un tallone mensile di 5374,39) pari ad euro
34.933,535; In via istruttoria: - ammettersi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova: A) “Vero che la ricorrente ha sempre svolto, nell'interesse della resistente le seguenti mansioni: - registrazione contabile di tutte le fatture emesse e ricevute (circa 250 al mese) e 1° nota in un file mensile su Excel. La registrazione delle fatture con metodo manuale su file exel ha continuato ad essere eseguita dalla ricorrente anche quando è stato introdotto il” gestionale aziendale”. Tale modalità era stata richiesta dell'AU Sig. al fine di avere tutta la contabilità su un cloud consultabile anche da un Per_1 supporto (telefono o pc ) collocato all'esterno dell'Azienda. In sostanza una fattura completa con pagamento veniva registrata dalla ricorrente in 4 files differenti (excel, gestionale, cartaceo per fatture emesse, 1°nota). La documentazione contabile e fiscale veniva mensilmente inviata allo Studio del Commercialista, DV SR (che si occupava anche delle buste paga tramite un suo consulente del lavoro) nelle persone del Rag.
[...]
e della dott. , e e Alessandro dello Studio CP_2 Controparte_3 Controparte_4
DV ( doc. 4 e doc.5); - gestione conti correnti ed effettuazione di tutti i pagamenti aziendali: bonifici, emolumenti, stipendi, riba, F24, MAV, CBILL;
(doc 6); (doc. 7) ( doc. 8) Doc 9) ( doc. 10) - gestione visite di idoneità annuale dei dipendenti, fissazione visite, comunicazione al dipendente etc. (doc. 11) (doc. 12); - redazione della documentazione inerente alla sicurezza del lavoro relativa alla esecuzione dei lavori;
- gestione corsi sicurezza aziendale
(prenotazione) e gestione scadenziari aziendali (visite, corsi, banche, assicurazioni, giacenza bombole, iscrizione ai vari Enti ATF e Unione Artigiani (doc 12) (doc. 13) (doc.14); - invio aggiornamento documentale ai clienti fidelizzati (Socotis, Yamaha moto, BEI, Arcon, Hotel
Principe di Savoia, IK (Durc, CCIAA, DPI, dichiarazioni aziendali, DVR, etc.) e caricamento di tali documenti a portale DAIKIN. - gestione scadenziari relativi a visite, corsi sicurezza, corsi tecnici, attrezzature da certificare, giacenza bombole gas, veicoli (bolli, tagliandi, gomme, revisioni), DPI del personale tecnico (d0c. 15) (doc.16) (doc.17); - ricariche account/plafond Edenred per carte carburanti personali dei tecnici e controllo estratto movimenti mensili con fatture carburanti ricevute;
- gestione della certificazione ISO annuale collaborando con auditors esterni, e successivamente come auditor interno, avendo la ricorrente ottenuto la qualifica di Auditor ISO;
Verifica Ispettiva annuale da ente Certiquality
+ verifica annuale FGAS con ispettore ISO (doc 18) (doc. 19) (doc. 20) interfacciandosi con il
Geometra - acquisti generali: forniture cancelleria, acquisto Ticket CP_5
Restaurant, acquisti vari da fornitori occasionali (es. stampanti da fornitore specifico…) ad esclusione degli acquisti di materiale specifico della attività che erano di competenza dell'ufficio acquisti materiale tecnico;
( doc.21); - gestione della documentazione del personale: assunzioni, comunicazioni al personale, consegna cartacea con ticket e cedolini ai dipendenti, versamenti al Fondo previdenziale per i dipendenti, ANF, CU;
ricerca del personale. In particolare, la ricorrente contattava l'Istituto Feltrinelli di Milano (scuola superiore di termotecnica/elettronica/meccanica) per avere i nominativi dei diplomati e fissa loro i colloqui;
- note spese dei dipendenti e relativi bonifici (doc. 21); - recupero crediti della azienda, con solleciti di pagamenti ai clienti (doc. 22); - gestione rapporti Inail Inps CCIIA
Agenzia delle Entrate Equitalia assicurazioni aziendali;
- gestione veicoli aziendali (circa 4/ 5 mezzi auto e furgoni); B) “Vero che l'iniziativa di di aprire la nuova sede di Controparte_1
Garda, che si inserisce inevitabilmente anche nel contesto del rapporto familiare all'epoca già in crisi (al punto poi da sfociare nella separazione dei coniugi e , era stata Per_1 Pt_1 attuata con l'intento di ampliare l'attività della Società resistente nell'area del Veronese, prevedendo un successivo trasferimento a Garda anche del Signor che avrebbe dovuto Per_1 occuparsi dell'acquisizione di nuova clientela nonché dell'attività “tecnica” specifica dell'ambito di attività della Società. Inoltre, la prospettiva di un cambiamento di vita familiare era stata vista dai coniugi anche come auspicio di un recupero della serenità familiare”; C)
“Vero che la Signora ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa, come sopra Pt_1 descritta al capitolo A), dall'Ufficio di Garda, e sino al maggio 2023, quale unica addetta al predetto ufficio e unica impiegata amministrativa della Società”; D) “Vero che dal 20 ottobre
2023 ha ripetutamente imposto alla ricorrente ferie forzose, più volte contestate CP_1 dalla medesima ricorrente, sino alla data del 21 luglio 2024 quando la signora si Pt_1 sottoponeva ad un secondo intervento chirurgico, conseguenza del primo, che la costringeva ad un periodo di malattia sino al 22 settembre 2024. Successivamente alla ricorrente veniva imposto un ulteriore periodo di ferie (doc. 37) (doc. 38) (doc. 39) (doc. 40) sino al licenziamento avvenuto in data 25 novembre 2024”; E) “Vero che a tutti i dipendenti, con esclusione della ricorrente per il 2022 sono stati corrisposti i seguenti premi: DA ON euro
32.000,000; euro 12.000,000; euro 10.000,00; Parte_2 Parte_3 Pt_4 euro 2.500,00; euro 1500,00; euro 750,00;
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
euro 2000,00; Dell' euro 6000,00; Dell'Aere euro 6000,00; Per_2 Parte_7 Pt_3 nessun premio veniva corrisposto alla ricorrente anche per gli anni 2023 e 2024. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
PARTE RESISTENTE
Che l'ill.mo Tribunale di Pavia voglia: - In via preliminare di rito: dichiarare l'intervenuta decadenza dalle domande e dall'azione ai sensi dell'art. 6 L 604/1966; - Nel merito: rigettare le domande tutte di cui all'avversario ricorso in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la legittimità del licenziamento. In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, all'occorrenza e senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova diretta sulle circostanze di cui alla presente memoria dalla n. 1 alla n. 25 che qui devono ritenersi interamente ritrascritte, ed espunte da eventuali giudizi e/o valutazioni, precedute dalla locuzione “vero che” Ci si oppone all'ammissione delle avversarie prove testimoniali, e nella non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria. Si chiede all'Ill.mo Giudice di acquisire il verbale del Tribunale di Verona nella causa di separazione Giudice il Presidente, dr.ssa Antonella Guerra RG 6/2024 tra la sig.ra ed il Pt_1 sig. relativo all'udienza del 12 giugno 2025 (prossima udienza 9 ottobre 2025). Per_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE NC FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 837/2025 promossa da:
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CONSONNI Parte_1 C.F._1
LL
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FEDELI FEDERICO e Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione del licenziamento comminato nei confronti di con lettera consegnata in data 25 novembre 2024. Parte_1
Parte ricorrente ha allegato di aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento con raccomandata spedita il 2 dicembre 2024.
1.1. La parte resistente costituendosi in giudizio ha eccepito la decadenza dalla facoltà di impugnazione del licenziamento.
2. L'eccezione deve essere respinta.
È incontestato che il licenziamento è stato comunicato in data 25 novembre 2024 ed è documentato che la ricorrente ha spedito la propria impugnazione stragiudiziale in data 2 dicembre 2024 (cfr. doc. n. 46 fascicolo parte ricorrente).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo il 2 giugno 2025.
L'art. 6 della legge n. 66 del 1964 stabilisce che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
L'art. 32 della legge n. 183 del 2010 ha poi chiarito che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.
La giurisprudenza di legittimità è pressocché costante nell'affermare che il termine per proporre l'azione giudiziale decorre dal compimento della impugnazione stragiudiziale – da identificarsi per esigenze di celerità e certezza con il momento della spedizione dell'atto e non con quello della sua ricezione - e non dalla scadenza del relativo termine (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5717 del 20/03/2015; Sez. L, Ordinanza n. 23890 del 2018; Sez. L - , Sentenza n.
12352 del 17/05/2017 la quale si esprime in tal modo: “L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del
1966, nel testo novellato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel prevedere l'inefficacia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall'azione giudiziale, comporta che il termine di decadenza per proporre tale azione decorra dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l'abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso).
Nel caso di specie l'impugnazione stragiudiziale è stata spedita il 2 dicembre 2024 di modo che il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso scadeva sabato 31 maggio 2025.
L'art. 155 quarto comma cod. proc. civ. stabilisce che la proroga prevista dal quarto comma, in base alla quale se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza.
Pertanto, nel caso di specie il termine per l'impugnazione sarebbe scaduto il 3 giugno
2025 atteso che il giorno 2 è festivo.
3. Parte ricorrente ha dedotto la ritorsività del proprio licenziamento allegando e/o documentando le seguenti circostanze:
- di essere stata assunta dalla ditta individuale M.G. Service di Malune in Parte_8 data 21 novembre 2007 quale impiegata amministrativa inquadrata nel 4° livello del CCNL metalmeccanici artigiani (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- di aver intrattenuto dapprima una relazione sentimentale e poi un rapporto di coniugio con titolare della omonima ditta individuale e poi socio di maggioranza Persona_3 della società (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) alla quale, nel Controparte_1 frattempo, erano stati ceduti tutti i contratti della ditta individuale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- che a decorrere dal mese di settembre del 2020 la società resistente aveva aperto una nuova sede a Garda, prendendo in locazione degli immobili (cfr. doc. n. 23 fascicolo parte ricorrente) ove la ricorrente era stata l'unica addetta dell'ufficio amministrativo;
- che in data 28 febbraio 2022 le aveva chiesto di procedere alla Persona_3 loro separazione personale;
- che in data 7 novembre 2022 le era stato comunicato il trasferimento presso la sede di
Gaggiano a causa della cessazione del contratto di locazione dell'immobile sito in Garda ove aveva sede l'ufficio della società resistente;
- che il trasferimento era stato impugnato e che dopo vari scambi epistolari, la stessa aveva continuato a svolgere la propria attività amministrativa da Garda anche a causa dello stato di malattia in cui è stata ed in forza della normativa volta al contenimento epidemiologico;
- che le parti avevano intrapreso il procedimento di separazione comparendo innanzi al tribunale di Verona il 31/10/2024 allorquando vennero svolte rispettive proposte conciliative
(cfr. doc. n. 43 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 22 novembre 2024 si era svolta un'udienza mediante deposito di note scritte ove entrambe le parti dichiaravano di non accettare le rispettive proposte conciliative (cfr. doc. n.
44 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 25 novembre 2024, allorquando era rientrata presso la sede di Gaggiano le era stata consegnata la lettera di licenziamento.
2.1 La società resistente ha allegato:
- che dopo il 2022 la ricorrente non ha svolto alcuna mansione ad eccezione di una saltuaria attività di supervisione del personale presso la sede di Garda;
- che in data 30 novembre 2022 era cessato il contratto di locazione dei locali di Garda;
- che l'assenza della ricorrente dal posto di lavoro unitamente alla sede di Garda
“comportavano la necessità di mantenere la riorganizzazione aziendale” attuata per effetto della inattività della ricorrente;
- che in data 25 novembre 2024 la ricorrente era stata licenziata con la seguente motivazione:
“come Le è noto, Ella è assunta da ultimo presso a far tempo Controparte_6 dal 20 novembre 2007 con mansioni di impiegata inquadrata nel 4° livello CCNL artigiani metalmeccanici e successivamente presso la MG. prestando attività, dapprima CP_1 presso la sede di Gaggiano e, a far tempo 15 novembre 2020, presso la sede di Garda. Per effetto del Suo trasferimento, avvenuto dietro Sua richiesta, la società riorganizzava gli uffici amministrativi della sede di Gaggiano. In data 30 novembre 2022, la sede di Garda cessava l'attività e veniva definitivamente chiusa e, sempre come Le è noto, la nostra società aveva già effettuato sin dalla Sua operatività presso detta sede un processo di razionalizzazione della propria struttura e delle proprie risorse. Nell'ambito del suddetto processo, della chiusura della sede di Garda e nell'impossibilità di ricollocarla presso la sede di Gaggiano è stata, dunque, decisa la soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata. Non sussistendo alcuna differente equivalente posizione da affidarle, ci vediamo costretti a risolvere il rapporto di lavoro in corso con effetto dalla data odierna e con l'intesa che Le verrà riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso maturato” (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente);
- che la lavoratrice nel frattempo assunta dalla resistente, si occupa di Persona_4 mansioni diverse da quelle della ricorrente e che nessun altro era stato assunto in sostituzione della ricorrente;
- che quest'ultima “non era in grado di essere impiegata in altre posizioni, che peraltro presupponevano profili e nozioni tecniche che erano totalmente sconosciute alla ricorrente”;
- che alla “luce dell'accorpamento e re-distribuzione delle mansioni della ricorrente nelle figure già presenti in azienda appare chiaro che non vi fosse alcuna possibilità di ricollocare la sig.ra in posizioni equivalenti”. Pt_1
Il licenziamento determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 cod. civ. costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta.
La fattispecie sostanziale si determina con riferimento alla norma codicistica espressamente richiamata, ossia l'art. 1345 c.c. («Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe»). Oltre che per l'identificazione della sostanza del vizio, caratterizzato dai consueti canoni della contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, il rinvio al disposto del Codice civile vincola l'interprete anche per quanto attiene alla portata del vizio, nel senso che il motivo illecito è rilevante solo alla condizione che sia stato l'unico determinante e che abbia avuto efficacia esclusiva della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
La implicazione di maggior momento è che la nullità del licenziamento per ritorsione
è esclusa quando con il motivo illecito concorra un motivo lecito, come una valida giusta causa o un valido giustificato motivo, il quale deve essere non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e quindi tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.
Dal punto di vista pratico, il discorso si sposta quindi sul terreno dell'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione e/o illecito del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale, che grava sul lavoratore che deduca ciò in giudizio dimostrare, trovando applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova secondo il disposto dell'art. 2697, comma 1, c.c.
In caso di concorso e/o sovrapposizione del motivo illecito con la giustificazione del recesso e dell'assolvimento dei rispettivi oneri probatori circa la realizzazione della fattispecie vietata, poiché la sussistenza della giustificazione impedisce che del motivo illecito e/o ritorsivo possa predicarsi il carattere «esclusivo» ovvero «unico», la priorità, logica e giuridica, deve essere data all'accertamento dei presupposti giustificativi del recesso, la cui dimostrazione in concreto chiude la questione, rendendo irrilevante ogni altro aspetto della vicenda.
La insussistenza della giustificazione addotta – comprensiva sia della mancanza di prova della sua effettività sia della inidoneità di essa ad integrare una valida ragione giustificativa– non equivale all'affermazione, in positivo, del carattere illecito del recesso: la mera ingiustificatezza del licenziamento «comporta, nel regime introdotto dalla L. n. 92/2012,
l'applicazione delle tutele correlate al difetto della causale giustificativa del licenziamento, mentre per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo … perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso».
Ne segue che, qualora il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà solo “ingiustificato”: l'accertamento della nullità richiede la prova, in positivo, del carattere illecito del recesso e quindi la dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto alla mera mancanza della giustificazione. Peraltro, dalla mancanza di giustificazione si può risalire, in via presuntiva, all'illecito, ed è la situazione più frequente specie al cospetto di ragioni costituenti nient'altro che motivazioni “di facciata”, come esigenze aziendali inconsistenti o contestazioni disciplinari di condotte di scarsa o nulla rilevanza (cfr. in ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17266 del
24/06/2024).
Nel caso di specie occorre evidenziare che la successione temporale degli eventi e l'assenza di una loro giustificazione sostanziale lasciano presumere la natura illecita del licenziamento.
Invero, il susseguirsi degli ultimi eventi salienti del rapporto lavorativo intercorso tra le parti appare rinvenire una giustificazione nella rottura della relazione coniugale tra la ricorrente e . Persona_3
A tal proposito preme, infatti, evidenziare che già il trasferimento della lavoratrice dalla sede di Garda a quella di Gaggiano avvenuta con provvedimento del 7 novembre 2022 non risulta assistita da una ragionevole giustificazione lavorativa.
Non può trascurarsi che la parte resistente ha allegato quale motivo della chiusura della sede di Garda quello della cessazione del contratto di locazione dei locali adibiti a sede della società. Invero, il contratto in oggetto è stato stipulato il 14 settembre 2020 con una durata di sei anni di modo che la deduzione non trova un riscontro logico nella documentazione agli atti.
È incontestato che già all'epoca dei fatti la ricorrente e non Persona_3 erano più in grado di proseguire nella loro vita insieme al punto che già nel precedente mese di febbraio il rappresentante legale della società aveva chiesto di addivenire ad una separazione consensuale onde consentirgli di avere un rapporto stabile con i figli (cfr. doc. n.
24 fascicolo parte ricorrente).
È in questo contesto che la chiusura della sede di Garda ed il trasferimento della lavatrice appare presumibile che siano avvenuti per consentire a un Parte_9 maggiore rapporto con i figli piuttosto che per esigenze propriamente aziendali.
Parimenti incontestata è la circostanza allegata dalla ricorrente in base alla quale a decorrere dal mese di dicembre del 2022 non le erano stati corrisposti i premi di produttività elargiti negli anni precedenti nonostante lo stesso sia stato fatto per gli altri dipendenti.
Ancor più evidente risulta la connessione menzionata in occasione del licenziamento.
Quest'ultimo è infatti intervenuto soltanto due giorni dopo la celebrazione dell'udienza che certificava il mancato raggiungimento di un accordo conciliativo sulla separazione dei coniugi. Tale quadro indiziario trova un conforto probatorio nell'assenza di giustificazione del licenziamento comminato.
Come si evince dalla lettera prodotta (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente) la motivazione risulta apparente in quanto vi è alcun riferimento concreto alle modalità di riorganizzazione della sede di Gaggiano che avrebbero reso impossibile la ricollocazione della lavoratrice.
Peraltro, la motivazione dell'atto rescissorio appare essere almeno parzialmente in contrasto con le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione della società laddove viene espressamente affermato che alcun lavoratore era stato assunto in luogo della ricorrente la cui posizione sarebbe stata comunque soppressa. In ogni caso, anche nell'atto processuale non viene in alcun modo specificato come sarebbe avvenuta la redistribuzione delle mansioni svolte dalla ricorrente in capo al personale in forza a Gaggiano.
Non può poi tacersi che la circostanza allegata dalla resistente circa il mancato svolgimento da parte della ricorrente di qualsivoglia prestazione lavorativa risulta in contrasto con l'avvenuto pagamento di una retribuzione in suo favore anche dopo la chiusura della sede di Garda (cfr. buste paga sub docc. nn. 33, 34 e 35 fascicolo parte ricorrente). Tale elemento di fatto risulta più coerente con la prospettazione della ricorrente circa lo svolgimento della propria mansione lavorativa in smart working atteso anche il suo stato di malattia.
In definitiva, il licenziamento comminato risulta determinato dalla volontà di espellere la ricorrente dalla società a causa delle sue vicende personali con il socio di maggioranza e amministratore unico della stessa, con particolare riferimento alla mancata adesione ad una soluzione conciliativa del giudizio di separazione.
L'art. 18 della legge n. 300 del 1970 stabilisce che “Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento […] ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. [..]. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Quanto all'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ricevuta dalla ricorrente occorre fare riferimento alle buste paga prodotte. Sul punto la resistente si è limitata a svolgere una mera contestazione generica senza allegare e provare circostanze di segno contrario rispetto a quelle emergenti dalle buste paga (cfr. doc. n. 34 fascicolo parte ricorrente). La retribuzione media ricevuta nell'anno 2024 ammonta ad euro 5.350 lordi.
Ciò posto, parte resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di una indennità commisurata alla somma lorda mensile di euro 5.350 a decorrere dal 24 novembre 2024 fino all'effettivo reintegro della lavoratrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità di spettanza al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore indeterminabile e quindi compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la nullità del licenziamento disposto da nei confronti di Controparte_1
in quanto ritorsivo per i motivi di cui alla parte motiva, e conseguentemente Parte_1 ordina a di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e conseguentemente Controparte_1 condanna a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 una indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 5.350 dal 24 novembre 2024 fino all'effettivo reintegro della lavoratrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità di spettanza al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259 per anticipazioni, ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
RE NC FO