Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4161/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4161/16 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.2038/2016 depositata in data 16/2/2016 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
(P.IVA ) di e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Manzon (C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C. Umberto CodiceFiscale_1
I nr. 174, in virtù di procura allegata in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Minucci (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n.19, in virtù di procura allegata in atti;
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2009 la Parte_2
onveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la concessionaria auto
[...] [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via Controparte_4
preliminare, disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'Accertamento Tecnico
Preventivo esperito innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. 23433/08); 2) dichiarare, in base alle risultanze dell'espletato A.T.P., che l'autovettura Volvo XC90 T.D. tg. DN
528 RD, acquistata dalla società attrice, in data 25.3.2008, presso la SI
Svezia Auto s.r.l., presentava le anomalie riscontrate all'esito dell'accertamento tecnico preventivo svolto e che le stesse hanno determinato un deprezzamento rispetto al valore iniziale pari al 25%, per cui il prezzo iniziale va diminuito quanto meno in pari misura;
3) per l'effetto, condannare la SI , in CP_4 CP_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del prezzo versato nella misura non inferiore al 25% e, quindi, in € 11.250,00 ovvero, gradatamente, condannare la convenuta a titolo di risarcimento del danno nella medesima misura di
€ 11.250,00. In ogni caso condannare, per l'uno o l'altro dei titoli predetti, la
SI Svezia Auto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria esercitando la Fattoria Villa Matilde attività di impresa con ricorso al credito bancario. 4) accertare e dichiarare che in ragione delle anomalie riscontrate
e nelle more degli interventi e degli accertamenti compiuti, l'auto de quo ha subito un fermo forzato dal 29.4.2008 al 21.7.2008, con conseguente mancato utilizzo da parte dell'Impresa; 5) per l'effetto, condannare la SI Svezia Auto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare la società attrice per il mancato utilizzo dell'auto per giorni 83 (dal 29.4.2008 al 21.7.2008), nella misura, quanto meno, di € 40,00 al giorno e, quindi, complessivi € 3.320,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche secondo equità oltre interessi e rivalutazione monetaria esercitando la attività di impresa con Parte_2
ricorso al credito bancario; Inoltre, chiedeva il rimborso delle somme da lei versate al
CTU Sig. per la complessiva somma di € 550,00 giusta decreto di Per_1
liquidazione del 16.1.2009”.
In particolare, l'attrice deduceva: a) che, in data 25.3.2008, aveva acquistato presso la alla Via Antiniana n. 34, l'autovettura nuova tipo Volvo XC90 T.D. Controparte_3
tg. DN 528 RD;
b) che l'Avv. , in data 2.4.2008, aveva preso Controparte_1
possesso di detto veicolo, previo pagamento del prezzo, pattuito in € 45.000,00, corrisposti, in parte, a mezzo permuta di altro autoveicolo e, per la rimanente parte, a mezzo finanziaria;
c) che dopo alcuni giorni l'Avv. constatava la presenza di CP_1
grosse quantità di ruggine nonché segni di diffusa ossidazione sulle parti metalliche a vista, del che rendeva edotti i responsabili della SI, dapprima, oralmente e, quindi, a mezzo lettera raccomandata del 28.4.2008; che il successivo giorno
29.4.2008 l si recava presso la SI contestando di persona gli CP_1
inconvenienti riscontrati. Ivi veniva redatta la scheda recante le doglianze e le richieste avanzate dall'acquirente; e) che, a seguito dell'ispezione, il responsabile della
SI Svezia Auto s.r.l., sig. , si dichiarava disposto alla Testimone_1
sostituzione dei componenti che presentavano, a vista, evidenti segni di ruggine;
f) che,
a fronte di tale disponibilità, l'istante chiedeva, da ultimo con lettera del 30.4.2008, che la SI provvedesse ad una accurata ispezione generale di tutto il veicolo che riguardasse anche le parti non esposte, nonché i componenti elettrici e che venisse, altresì, fornita attestazione circa il perfetto stato dell'auto e la sua piena funzionalità;
g) che, con lettera datata 5.5.2008, la affermava che, all'esito degli Controparte_3
interventi tecnici preannunciati, l'autovettura sarebbe risultata perfettamente conforme agli standard di qualità e sicurezza previsti dal costruttore;
h) che a tale comunicazione, in data 7.5.2008, dava riscontro la società istante eccependo che, nonostante il lungo tempo trascorso ed il periodo di giacenza dell'auto presso l'officina del venditore
(29.4-13.5.2008), non era stata redatta una relazione tecnica illustrativa dello stato della vettura e delle cause delle anomalie riscontrate. La società ricorrente, pertanto, diffidava la SI dall'effettuare qualsiasi intervento;
i) che l'Avv. CP_1
non avendo ricevuto positivo riscontro alla predetta richiesta, si recava
[...]
presso la SI ove constatava che, all'opposto, gli interventi preannunciati erano stati effettuati in assenza di una preventiva relazione tecnica circa il complessivo stato della vettura e delle cause delle anomalie;
l) che, infine, la società ricorrente, provvedeva, a mezzo di proprio legale, a costituire in mora la e la Controparte_3
Volvo Italia S.p.A.; m) che l'istante ipotizzava che la causa dei fenomeni di ossidazione fossero ascrivibili alle caratteristiche del sito ove la SI Svezia Auto s.r.l. usava custodire i veicoli in giacenza;
sito investito, a suo dire, da continui flussi di vapori provenienti da una vicina fonte sulfurea;
n) che, nella situazione data, l'istante produceva ricorso ex art. 696 c.p.c. allo scopo di accertare e verificare, in via preventiva e in contraddittorio con la SI Volvo Svezia Auto s.r.l., le effettive condizioni dell'auto. Successivamente, con decreto del 13.6.2008, il Presidente del
Tribunale di Napoli nominava il CTU nella persona del perito meccanico Per_2
e conferiva allo stesso il seguente incarico: a) “procedere alla verifica della
[...]
qualità della condizione delle cose in relazione a quanto denunciato nel ricorso;
b)
L'accertamento tecnico comprenderà le valutazioni in ordine alle cause ed ai danni relativi all'oggetto della verifica”. All'esito di due accessi, nel corso dei quali venivano effettuate varie verifiche tecniche presso la sede della SI Volvo, con l'ausilio delle strumentazioni ivi disponibili, i consulenti di parte venivano facultati a produrre note tecniche. Il CT di parte ricorrente, provvedeva con Persona_3
apposito elaborato consegnato al sig. Il CTU, in data 8.1.2009, depositava la Per_1
perizia tecnica contenente le seguenti conclusioni: “per effetto di tutte le anomalie riscontrate, delle sostituzioni già intervenute, l'auto acquistata come nuova dalla società convenuta “ ” ha subito un deprezzamento rispetto al suo valore Parte_1
iniziale stimato nella misura del 25% circa”. L'istante aggiungeva che l'auto, dal giorno (29.4.2008) in cui era stata portata e depositata presso la SI affinché i tecnici procedessero ai dovuti accertamenti, è stata ritirata dopo che erano state compiute le ispezioni ed effettuati alcuni interventi senza che egli ne fosse stato reso edotto o li avesse autorizzati e, da allora, non era stata più utilizzata sino alla data del primo accesso in sede di A.T.P. (21.7.2008). In seguito al deposito della perizia tecnica, la società istante tentava, a mezzo del proprio legale, la composizione bonaria della lite senza, tuttavia, che la SI convenuta fornisse riscontro alla richiesta in tal senso inoltrata a mezzo fax. Dopo avere l'istante versato al CTU Sig. la complessiva somma di € 550,00, giusta decreto di liquidazione del Per_1
16.1.2009, la si vedeva costretta a ricorrere all'Autorità Parte_2
Giudiziaria al fine di ottenere la riduzione del prezzo versato nella misura del 25% e, quindi, in € 11.250,00, oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'acquisto all'effettivo soddisfo ovvero, comunque, a titolo di risarcimento danni;
inoltre, chiedeva, altresì, di essere indennizzata per il danno derivatole in ragione del forzato mancato utilizzo dell'auto dal 29.4.2008 al 21.7.2008 nella misura, quanto meno, di €
40,00 al giorno e, quindi, di complessivi € 3.320,00.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa del 23.6.20010 si costituiva la società la quale impugnava la domanda attorea chiedendone il Controparte_3
rigetto. In particolare, la società convenuta deduceva che l'auto in questione era stata mantenuta, presso la sede della , per le dovute verifiche per soli quindici CP_3
giorni e, per tale ragione, la somma richiesta in ragione del forzato fermo del veicolo appariva non dovuta. Aggiungeva, altresì, che le parti dell'auto venduta alla
[...]
che si erano rilevate difettose erano state sostituite e che in sede di Parte_2
accertamento tecnico preventivo non era emersa alcuna anomalia fatta eccezione per una centralina risultata difettosa. In ragione di ciò, concludeva la difesa di parte convenuta che la svalutazione del bene calcolata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non aveva ragion d'essere. In sede istruttoria veniva espletata la prova orale richiesta da entrambe le parti e veniva espletata la CTU richiesta invece dalla sola convenuta.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. con facoltà per le parti di deposito di note conclusionali. II La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 2038/2016, depositata in data 16/2/2016, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_3
confronti della così provvedeva: “a) rigetta la domanda attorea: b) Controparte_3
condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro in € 220.00 per spese vive. € 800.00 per onorari, € 800,00 per diritti, oltre rimborso spese generali. IVA e CPA come per legge se documentate e non detraibili con attribuzione”. Con ricorso del 16.2.2016 la società
chiedeva correggersi la sentenza nella parte in cui non era stata prevista CP_3
la condanna al rimborso delle spese di CTU dalla stessa anticipate pro quota. Con ordinanza del 14.6.2016 il Giudice disponeva in conformità.
III Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza la con atto di citazione notificato in data Parte_1
9/09/16, proponeva formale appello, con il quale chiedeva all'adita Corte: “1) dichiarare, in base alle risultanze dell'espletato A.T.P., che l'autovettura Volvo XC90
T.D. tg. DN 528 RD, acquistata dalla società attrice in data 25.3.2008 presso la
SI Svezia Auto s.r.l., presentava le anomalie riscontrate all'esito dell'accertamento tecnico preventivo svolto e che le stesse hanno determinato un deprezzamento rispetto al valore iniziale pari al 25%, per cui il prezzo iniziale va diminuito quanto meno in pari misura;
2) per l'effetto condannare la SI
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_4 CP_3
restituzione del prezzo versato nella misura non inferiore al 25% e, quindi, in €
11.250,00 ovvero, gradatamente, condannare la convenuta a titolo di risarcimento del danno nella medesima misura di € 11.250,00. In ogni caso condannare, per l'uno o
l'altro dei titoli predetti, la SI Svezia Auto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria esercitando la Fattoria Villa Matilde attività di impresa con ricorso al credito bancario;
3) accertare e dichiarare che, in ragione delle anomalie riscontrate e nelle more degli interventi e degli accertamenti compiuti, l'auto ha subito un fermo forzato dal 29.4.2008 al 21.7.2008, con conseguente mancato utilizzo da parte dell'Impresa; 4) per l'effetto, condannare la
SI Svezia Auto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare la società attrice per il mancato utilizzo dell'auto per giorni 83 (dal
29.4.2008 al 21.7.2008), nella misura, quanto meno, di € 40,00 al giorno e, quindi, complessivi € 3.320,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche secondo equità oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria esercitando la
attività di impresa con ricorso al credito bancario;
5) Parte_2
condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio nonché alla restituzione delle somme versate dalla a titolo di spese e competenze Parte_1
del primo grado del giudizio nella misura di € 3.786,12”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
-con un primo motivo l'appellante deduceva la nullità della sentenza di prime cure a causa dell'omissione, da parte del primo Giudice, della “concisa esposizione dei fatti” di cui al n. 4 del secondo comma degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Il GOT avrebbe erroneamente superato il precetto di cui alla norma citata mediante il mero rinvio agli scritti difensivi prodotti dalle parti e ai verbali di udienza. In particolare, sarebbero rimaste del tutto trascurate alcune fasi del processo ritenute fondamentali quali l'A.T.P. e la prova orale. Inoltre, si doleva del fatto che il primo Giudice, al fine di fondare la sua decisione, si sarebbe limitato solo a trascrivere due brani della relazione tecnica di ufficio per poi aggiungere il seguente commento: “La CTU, le cui risultanze si condividono perché logicamente argomentate, è per l'appunto servita a fare chiarezza sul punto e ha determinato che la domanda di risarcimento dei danni risulta non provata nei suoi presupposti essenziali”. Tale enunciato sarebbe una formula puramente di stile, piuttosto che una motivazione in grado di giustificare la decisione di rigetto della domanda;
- con il secondo motivo denunciava l'erroneo inquadramento della domanda e del campo di indagine da parte del primo Giudice. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato che la domanda era volta al riconoscimento, sulla scorta delle risultanze dell'A.T.P., del deprezzamento del bene, nella misura del 25% rispetto al valore iniziale, dell'auto Volvo XC90 TD tg. DN 528 RD, acquistata dalla società attrice in data 25.3.2008, oltre al riconoscimento del fermo forzato dell'autovettura e del relativo indennizzo. Il GOT avrebbe, dunque, disatteso l'esatto inquadramento giuridico della domanda, omettendo qualsivoglia argomentazione volta a escludere la responsabilità del venditore;
-con un terzo motivo l'appellante si doleva dell'errata valutazione dei mezzi istruttori in quanto il giudice di prime cure non avrebbe valutato le risultanze della espletata prova orale. A detta dell'appellante le dichiarazioni dei testi confermavano la diffusa presenza di ossidazione visibile su svariate parti dell'autovettura;
-con un quarto motivo l'appellante si doleva della mancata valutazione da parte del primo Giudice delle risultanze dell'A.T.P. espletato nell'immediatezza dei fatti e, quindi, a suo dire, più attendibili rispetto alla CTU svolta a distanza di sei anni dal fatto. In particolare, il GOT non avrebbe tenuto conto dei rilievi mossi dalla difesa di parte attrice in ordine alla relazione tecnica prodotta dal perito , nonché riguardo Per_4
alla diversa valutazione espressa dall'ausiliare , nominato dallo stesso Per_5 Per_4
al fine di essere coadiuvato. Inoltre, l'appellante riaffermava l'ultroneità della CTU sollecitata dalla controparte, nonché la sua inammissibilità per come richiesta dalla società convenuta. Infatti, unico aspetto non esaminato approfonditamente nell'ATP riguarderebbe la natura chimica delle polveri riconosciute come la causa di tutte le evidenziate problematiche, approfondimento che sarebbe stato superfluo poiché non era stato contestato il dato che le polveri provenivano dall'area circostante;
-con un quinto motivo l'appellante denunciava l'omessa pronuncia del GOT in ordine al fermo tecnico subito dal veicolo ritirato e trattenuto dalla SI per le verifiche e le riparazioni del caso e dalla stessa eseguite spontaneamente. La sentenza impugnata presentava, a suo dire, un evidente e totale difetto di motivazione.
Si costituiva l'appellata la quale, riportandosi alle precedenti difese, Controparte_3
contestava l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile oltreché infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
Alla scadenza del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 7/11/2024 la Corte riservava la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
11.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342
c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
1.2. Deve rigettarsi il primo motivo di appello con il quale l'appellante denunciava gravi vizi della motivazione della sentenza con conseguente sua invalidità.
Secondo costante giurisprudenza, “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Sez. U,
25/10/2013, n. 24148). Ed ancora: “La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n.
23940 del 2017; Cass. Civ. 12.12.2024, n. 32150).
Nel caso di specie, dalla sentenza si comprende che il giudice di prime cure abbia fondato e motivato la propria decisione sulla base delle richiamate risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, attraverso l'esplicitazione delle conclusioni dell'indagine peritale e anche delle proprie valutazioni in merito all'assenza di prova dei danni al veicolo e, dunque, all'assenza dei presupposti della domanda, così rendendo ben possibile il controllo del ragionamento svolto in fatto ed in diritto.
1.3 Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati e, pertanto, vanno rigettati per le motivazioni innanzi illustrate. In particolare, il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione devono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione sul piano logico.
Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe trascurato che la domanda era volta in realtà al riconoscimento, sulla scorta delle risultanze dell'espletato accertamento tecnico preventivo, del deprezzamento -nella misura del 25% rispetto al valore iniziale- dell'auto Volvo XC90 TD tg. DN 528 RD, acquistata dalla società attrice in data
25.3.2008.
Sul punto, si condivide la premessa del ragionamento dell'istante nella parte in cui ritiene applicabile al caso oggetto di esame la disciplina dei vizi della cosa venduta.
Il riferimento principale per la riduzione del prezzo è l'articolo 1492 c.c., che tratta della garanzia per vizi nella vendita. E, infatti, nel caso di vizi del bene ilvenditore è tenuto a garantire il compratore da vizi della cosa che la rendano impropria all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano “in modo apprezzabile” il valore. Precisamente, nel caso di vizi il compratore ha diritto a chiedere la riduzione del prezzo.
Nell'ipotesi concreta, l'appellante agiva per ottenere il riconoscimento, in base alle risultanze dell'espletato accertamento tecnico preventivo, dei vizi dell'autovettura acquistata nuova e che detti vizi avevano determinato un deprezzamento rispetto al valore iniziale pari al 25%, per cui il prezzo andava diminuito in pari misura e restituito all'acquirente. Tuttavia, sebbene la premessa circa il corretto inquadramento giuridico della domanda sia corretta, deve confermarsi il rigetto della domanda medesima.
Più nello specifico, l'appellante evidenziava che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito conto tutti i mezzi istruttori offerti dalle parti. L'appellante riteneva che il giudice si fosse limitato a trascrivere le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado senza fare alcun riferimento a elementi fondamentali quali l'accertamento tecnico preventivo e/o le dichiarazioni dei testi.
Tali doglianze non colgono nel segno.
Ebbene, le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo non devono ritenersi contrastare con quelle tratte dal Giudice sulla base della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di primo grado. Infatti, in sede di A.T.P. veniva conferito il seguente incarico: “a) procedere alla verifica/o della qualità della condizione delle cose in relazione a quanto denunciato nel ricorso;
b) l'accertamento tecnico comprenderà le valutazioni in ordine alle cause ed ai danni relativi all'oggetto della verifica con relativa quantificazione”. A fronte di tali richieste il perito riepilogava quanto segue:
“le anomalie riscontrate nel corso della consulenza collegiale eseguita dallo scrivente sono:
1. Sostituzione del terminale di scarico;
2. Sostituzione del cinematismo del sedile posteriore;
3. Anomalia di una delle centraline comando motorino “di bloccaggio centrale, porta posteriore;
4. Presenza di polvere metallica sulle superfici esterne di alcuni organi meccanici del motore”. Nelle considerazioni finali, il nominato ausiliare concludeva in questo modo: “per effetto di tutte le anomalie riscontrate, delle sostituzioni già intervenute, l'auto acquistata come nuova, dalla società convenuta
“ ” ha subito un deprezzamento rispetto al suo valore iniziale stimato Parte_1
nella misura del 25% circa”.
Giova, innanzitutto, evidenziare la genericità delle conclusioni finali dell'A.T.P. sul deprezzamento del bene e sulla entità dello stesso stabilita dal perito in modo avulso da parametri oggettivi e verificabili, nonché la loro illogicità rispetto all'accertamento compiuto in merito alle condizioni dell'autovettura al momento della perizia con positivo riscontro delle intervenute sostituzioni con pezzi nuovi e definitiva eliminazione dei vizi lamentati dall'originario attore (tra i quali non rientrava quello relativo alle “centraline comando motorino”). Non risulta evincibile il rapporto di conseguenzialità tra lo stato del veicolo dopo la idonea riparazione come accertato in sede di ATP e il ritenuto deprezzamento del 25%. Inoltre, la valutazione in sede di ATP
è criticabile anche per un ulteriore ragione. Si deve, infatti, tenere conto della comune esperienza in base alla quale un autoveicolo nuovo subisce un deprezzamento del suo valore, a prescindere da difetti e anomalie, una volta immatricolato per cui esso diventa
"usato" anche se non ha ancora percorso molti chilometri. Invero, è fatto notorio che ogni l'auto perda immediatamente una parte del suo valore, anche se non viene effettivamente utilizzata dopo l'immatricolazione. Dalla lettura del contachilometri dell'auto in sede di A.T.P., il quale segnava Km 4782, emerge anche che l'auto era stata di certo utilizzata nei mesi precedenti. Tale assunto conferma un deprezzamento in sé dell'auto dopo l'immatricolazione anche perché posta su strada dall'acquirente ed effettivamente utilizzata.
Ciò posto, non merita censura il ragionamento seguito dal giudice di prime cure che ha richiamato innanzitutto le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui, come già riscontrato in sede di A.T.P., si accertava che: “il lamentato danno al gruppo silenziare di scarico, essendo già stato rimosso, rappresenta eliminazione a monte dei danni relativi alla funzionalità stessa del particolare e quindi dell'autovettura…la stessa presenza di pulviscoli ferrosi risultava eliminata…appare pressoché impossibile determinare l'effettivo pregiudizio…non si ravvisa alcun vizio né anomalia che possa avere determinato una svalutazione tecnico commerciale dei veicolo...nella fattispecie non sussistono quindi le condizioni della diminuzione in re ipsa della diminuzione del valore commerciale del bene a seguito del lamentato danno”.
Dunque, stante l'intervenuta riparazione da parte della concessionaria e il conseguente ripristino dell'originario e ordinario assetto dell'autoveicolo, deve escludersi nel presente giudizio la dimostrazione della presenza di vizi e anomalie della cosa di incidenza tale da comportare un deprezzamento apprezzabile del suo valore nella prospettiva della riduzione del prezzo di acquisto. Del resto, il nominato ctu nel giudizio di primo grado accertava l'eliminazione anche di pulviscoli ferrosi sulle parti dell'autovettura de qua e, dunque, non riscontrava alcuna anomalia di rilievo sul piano della pretesa svalutazione tecnico commerciale dell'autovettura. Il risultato dell'accertamento svolto dal ctu anche sull'assenza di qualsivoglia fenomeno di ossidazione e, in ogni caso, sulla sua estensione e gravità conduce all'integrale rigetto della domanda di riduzione del prezzo per vizi della cosa sulla quale ha insistito l'appellante nel proporre l'impugnazione in esame. Del resto, l'accertamento del ctu consente l'apprensione al giudizio di una conoscenza obiettiva sulle effettive condizioni dell'autovettura con il superamento della incertezza derivante dalle diverse dichiarazioni rese in merito dai testi escussi. Dunque, il CTU ha rilevato che la riparazione e la sostituzione dei pezzi è stata a tal punto completa e soddisfacente che l'auto si presentava nelle condizioni originali e che non vi erano pulviscoli ferrosi.
1.4.Infine, va esaminato il quinto motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico. Le doglianze dell'appellante non colgono il segno in quanto anche la domanda de qua, sebbene non esaminata dal primo giudice, è da rigettare.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica della necessità di riparazione e controllo dell'autovettura, ma necessita di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (in questi termini: Cassazione civile sez. III, 22/10/2024,
n.273; Cassazione civile sez. III, 21/09/2023, n. 27052 43).
Nel presente giudizio l'appellante non ha fatto alcun riferimento alle concrete ripercussioni sulla propria attività del fermo del veicolo de quo e non ha precisato né di aver fatto ricorso a mezzi sostitutivi, né le spese che avrebbe sostenuto. Per questa chiara ragione la domanda va rigettata.
In definitiva, va rigettato l'appello e confermata integralmente la sentenza appellata.
V Le spese del giudizio
1 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, con riguardo al valore della causa rientrante nello scaglione da € 5.201 a
€ 26.000 e tenuto conto della semplicità delle questioni dibattute e dell'articolazione concreta delle difese espletate.
2. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da Parte_4 Controparte_5 CP_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
[...]
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della appellata in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, addì 6/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio