Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4863/2023
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 (c.f.
SEBASTIANO SAPUPPO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Vitaliano Brancati, 20
-ricorrente-
contro
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/4/2023, la ricorrente impugnava la delibera n. 2313865 del 22/2/2023
con la quale 1 CP_1 aveva rigettato il ricorso amministrativo dalla stessa presentato il 28/1/2020
avverso il mancato accoglimento della domanda di intervento del Fondo di garanzia per l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato. Precisava che detta domanda trovasse fondamento nel
Aggiungeva che il provvedimento di rigetto fosse stato motivato anche dall'assunto che la lavoratrice non avesse dato prova dell'inutilità del pignoramento immobiliare, omettendo di allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in seno alla quale fosse attestato che, dagli atti della
Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risultasse essere proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza, ovvero che il datore di lavoro risultasse essere titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), ma che gli stessi fossero gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene (come previsto dal Messaggio Hermes n. 2084/2016).
La ricorrente eccepiva l'erroneità del provvedimento di rigetto con il quale, più in particolare, 1 CP_1
aveva asserito che la stessa, a supporto della propria domanda, avesse prodotto solo l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare di cui ai nn. R.G.Es. 531/09-692/09-258/10, già
introdotta nei confronti del datore di lavoro. La medesima contestava l'assunto, deducendo che, in seguito alla vendita all'asta dell'unico di bene immobile di proprietà del debitore esecutato, la procedura si fosse conclusa con l'ordinanza di assegnazione del 22/6/2020 resa dal Giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Catania, con la quale fosse stata attestata l'incapienza delle somme nei propri confronti. Rilevava che, tramite la produzione della suddetta ordinanza, avesse dato prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, e che non avesse potuto inoltrare all CP_1 il verbale di pignoramento mobiliare attesa l'irreperibilità del debitore esecutato presso la sua residenza anagrafica e presso i locali dell'azienda, ormai chiusa per cessata attività. Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento di rigetto e l'intervento dell CP_1, quale gestore del Fondo di
Garanzia, per l'erogazione del trattamento di fine rapporto, determinato nell'importo di euro
7.245,49, che assumeva essere stato già documentato all'ente tramite inoltro di relazione di consulenza contabile. Al riguardo, evidenziava che il credito in questione fosse rimasto insoddisfatto all'esito della procedura esecutiva introdotta, nella quale fossero risultati beneficiari solo i creditori ipotecari, come da ordinanza di assegnazione in atti. Evidenziava dunque di aver agito nel rispetto dell'art. 2 della legge 297/1982 in quanto, prima di richiedere l'intervento del Fondo, fosse intervenuta nella procedura esecutiva già avviata, conseguendo risultati insoddisfacenti. Precisava
che, contrariamente agli assunti dell'ente previdenziale, non si fosse limitata ad inoltrare l'atto di intervento nella riferita procedura immobiliare, ma avesse trasmesso anche l'ordinanza di assegnazione delle somme e l'atto notorio relativo all'insussistenza di altri beni immobili potenzialmente aggredibili. Chiedeva pertanto la condanna dell CP_1, quale gestore del Fondo di
Garanzia, al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 7.245,49, la revoca della delibera impugnata n. 2313865 del 22/2/023 e la condanna alle spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria del 26/9/2023 si costituiva in giudizio 1 CP_1. L'Ente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per decorrenza del termine annuale di decadenza previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge 438/1992. Sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere. Osservava nel merito che la domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dalla ricorrente fosse stata rigettata in quanto, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, la stessa non avesse provato che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro fossero risultate in tutto o in parte insufficienti, come invece previsto dalla Circolare
n. 74 del 2008, par. 3.1.2., lettera c. Assumeva, inoltre, che la ricorrente non avesse esibito il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro e che la stessa non avesse dato prova dell'inutilità del pignoramento immobiliare,
avendo omesso di allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attestasse che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risultasse essere proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza ovvero che lo stesso risultasse essere titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi fossero gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene. Rilevava che nella specie la ricorrente avesse prodotto una semplice copia dell'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare di cui ai nn. R.G.Es. 531/09-
692/09-258/10, già intrapresa nei confronti del datore di lavoro. Lamentava in particolare che la stessa non avesse provato l'insussistenza, anche solo in parte, della garanzia patrimoniale generica nell'ambito della procedura esecutiva individuale, stante la mancata applicazione nella specie della legge fallimentare. Rilevava inoltre che la ricorrente non avesse provato il suo diritto al trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia e contestava, nel quantum, quanto richiesto dalla stessa. Con riferimento ai crediti diversi dal trattamento di fine rapporto, osservava che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 80 del 1992, il Fondo corrispondesse solo i crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purchè gli stessi rientrassero nei dodici mesi precedenti la data di deposito del ricorso giudiziario per la tutela dei crediti di lavoro. Deduceva
che, nella specie, i crediti retributivi fossero relativi al periodo dall'1/1/2006 al 10/4/2006 e che il ricorso introduttivo del giudizio n. 5166/2007 R.G. (conclusosi con la sentenza del Tribunale di
Catania, sezione lavoro, n. 5758/2011 del 6/12/2011) fosse stato depositato solo in data 30/5/2007,
con la conseguenza che i crediti in questione dovessero ritenersi non dovuti.
Deduceva infine che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 80/1992, il diritto alla prestazione in oggetto si prescrivesse in un anno e che tale termine, in applicazione dell'art. 2935 c.c., decorresse dal momento in cui il diritto potesse essere fatto valere. Eccepiva in ogni caso l'erroneità della domanda nel quantum ed osservava che non fosse possibile nella specie il cumulo tra interessi e rivalutazione, ai sensi della legge n. 416 del 1991. Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, stante il compimento dei termini decadenziali di legge e l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande e la condanna alle spese e, in via subordinata, che fosse riconosciuto il minor importo spettante. La ricorrente contestava quanto dedotto dall CP_1 depositando note di trattazione con le quali negava la sussistenza nella specie della decadenza e della prescrizione. Nel merito osservava che l'importo richiesto fosse stato determinato in seguito a consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio iscritto al n. 5166/07, definitivo con sentenza n. 5778 del 6/12/2011 versata in atti, e ribadiva che la procedura esecutiva nella quale fosse intervenuta si fosse conclusa con ordinanza di assegnazione del
22/6/2020 con incapienza dei propri confronti. Quanto alla tempestività dell'azione proposta, rilevava che la domanda al Fondo di Garanzia fosse stata presentata il 10/2/2021, che fosse stata rigettata con provvedimento dell'8/10/2021, notificato il 31/10/2021; che nei successivi novanta giorni fosse stato proposto ricorso amministrativo del 28/1/2022, rigettato con provvedimento del 22/2/2023; e che l'azione giudiziaria fosse stata esercitata nei novanta giorni successivi al suddetto rigetto. Ciò posto,
chiedeva di essere autorizzata alla produzione della documentazione integrativa richiamata e, in particolare, al deposito del verbale di pignoramento mobiliare negativo e dell'atto notorio del
15/7/2022 attestante l'esistenza di soli beni immobili gravati da ipoteca.
In seno alle successive note di trattazione del 3/5/2024, la ricorrente reiterava tutte le difese spiegate ed evidenziava l'avvenuto deposito della documentazione suindicata. Insisteva nella domanda di erogazione del trattamento di fine rapporto, determinato nella somma di euro 7.245,49, e chiedeva il pagamento degli ultimi stipendi che dichiarava aver percepito solo nella misura del 50%, e ciò alla luce della corretta instaurazione della procedura per l'accesso al Fondo di Garanzia.
Con ordinanza del 19/5/2024, veniva ammessa la produzione documentale di parte ricorrente e,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 19 giugno 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
La ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
******************** Premesso che nella fattispecie in esame si controverte di crediti di lavoro spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, si rileva innanzitutto come la Suprema Corte, con riferimento al T.F.R.,
ma enunciando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso
(che dunque trovano applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti) ha affermato - mutando il precedente indirizzo - che il diritto del lavoratore di ottenere dall CP_1, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui alla legge n. 297/1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale,
ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicchè,
restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione non resta interrotto,
nei confronti del Fondo, durante l'azione proposta nei confronti del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità
della domanda all CP_1 (cfr., ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2231; id. 16852/2020; 26819/2016;
cfr. inoltre Corte appello, Palermo, sez. lav., 23/03/2023 n. 308).
Da tanto consegue che il diritto del lavoratore di ottenere dall CP_1 la corresponsione del TFR da parte dello speciale Fondo ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e, quindi, è
distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, diritto che,
perfezionandosi al verificarsi dei suindicati presupposti fissati dalla legge, comporta che, alla cessazione del rapporto di lavoro, alcuna domanda di pagamento possa essere rivolta all CP_1, non potendo di conseguenza decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. 9/6/2014 n. 12971; Cass. n. 26819/2016; n. 24030/2017; n. 32/2020; n. 16852/2020).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta a esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, ove soggetto,
secondo le regole specifiche di questa.
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo è stata affermata dalla Corte con riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23/12/2004 n. 23930); con riguardo alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15/11/2004 n. 21595); e soprattutto, per evidenziare la totale autonomia di detta obbligazione rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18/4/2001 n. 5663).
E' inoltre utile rilevare come la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 17592 del 5/9/2016,
ha precisato che “In tema di prescrizione annuale del diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall CP_1 il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicchè il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione".
Or, tutto ciò premesso, si osserva che la controversia in oggetto deve trovare soluzione in forza dei principi statuiti, con orientamento uniforme della Suprema Corte (Cass. 3 novembre 2017, n. 26163;
Cass. 8 luglio 2014, n. 15531 e successive conformi;
ex multis, Cass. 4 febbraio 2016, n. 2249, Cass. e Cass. 18 aprile 2017, n. 9158) sì come in fattispecie analoghe da questo stesso Ufficio (cfr. Trib. di
Catania, n. 34/2021 del 12/01/2021, n. 3774/2023 del 28/09/2023).
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19 settembre
1992, 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone quanto segue: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989,
n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma". Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme
Controparte_2 è tenuto ad indicare ai che risultano agli stessi dovute. L
richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria".
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19992 del 2009 hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24,
richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. Ciò premesso, le vicende oggetto di causa sono le seguenti: la domanda amministrativa della ricorrente al Fondo di garanzia è stata presentata in data 9/2/2021; con provvedimento dell'8/10/2021
1 CP_1 ha respinto detta domanda;
in data 28/1/2022 la ricorrente ha inoltrato all'ente ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento di diniego;
con delibera n. 2313865 del 22/2/2023
oggi impugnata, 1 CP_2 ha rigettato anche detto ultimo ricorso;
la ricorrente ha, infine, depositato ricorso giudiziario innanzi all'intestato Tribunale in data 28/4/2023.
Quindi al momento della proposizione dell'azione giudiziaria nella suddetta data del 28/4/2023 era decorso il termine di un anno e trecento giorni -corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni,
previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e
6 - dalla presentazione della domanda amministrativa all CP_1.
Neanche l'eventuale decisione tardiva di rigetto dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. S.U. n. 12718 e n. 19992 del 2009, richiamate dall'ordinanza della Suprema
Corte n. 24100 del 24/11/2016).
Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si
è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225
del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008); lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592
del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
Nel caso in oggetto, pertanto, a nulla vale il riferimento alle vicende pregresse la presentazione della domanda di intervento del Fondo, né ha l'effetto di rimessione in termini il tardivo provvedimento di rigetto della domanda amministrativa e la tardiva delibera oggi impugnata avente ad oggetto il proposto ricorso amministrativo, considerato che solo la proposizione del ricorso giudiziario nel termine prescritto ex art. 47 del DPR n. 639/1970 è in grado di impedire la decadenza. Decadenza
che, come dianzi illustrato, deve ritenersi intervenuta nella specie, tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa (9 febbraio 2021).
La decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, fissato dall'art. 24 della
L. 88/89, va stabilita alla stregua dell'ipotesi residuale o “di chiusura” di cui al medesimo articolo,
ovvero dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione;
si aggiunga che nel caso di specie non trova applicazione la sospensione dei termini in ragione dell'emergenza
Covid, in quanto riguardante un periodo anteriore la riferita data di presentazione (dal 23 febbraio all'1 giugno 2020).
In considerazione della definizione del giudizio con pronuncia solo nel rito, le spese di lite vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 maggio 2016, n. 8671, Cass. 25896 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1877