Articolo 81 del Codice della navigazione
Articolo 80Articolo 82
Versione
21 aprile 1942
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Versione
18 dicembre 2025
Art. 81.
(Altre attribuzioni di polizia).

((Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza)) .
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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