Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
Ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 143 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Laura Barone) Parte_1
appellante
E
(avv. Francesco M. Cornicello) Controparte_1
appellata
E
(avv. Marcello Carnovale) CP_2
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Castrovillari con due distinti Controparte_1 ricorsi: 1) con il primo, del 20.7.2022, ha convenuto in giudizio l' e l' CP_2 Pt_1
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con i nove avvisi di addebito meglio distinti in atti;
2) con il secondo ricorso, del
17.2.2023, ha agito contro la sola opponendosi al Parte_1
preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente a sei avvisi di addebito, in parte coincidenti con quelli sottesi all'intimazione di pagamento già opposta.
2. Il tribunale, riunti i ricorsi, li ha così decisi: 1) ha accolto solo parzialmente il primo, dichiarando la prescrizione dei crediti azionati con tre di quegli avvisi di addebito;
2) ha rigettato integralmente il secondo, ritenendo priva di legittimazione a contraddire nel merito delle pretese contributive controverse l' Parte_1
convenuta. Ha compensato le spese di lite.
[...]
3. L appella il capo della sentenza con cui il Parte_1 tribunale ha parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione formulata con il primo dei due ricorsi. Più precisamente, addebita al tribunale di non aver considerato, ai fini del computo del quinquennio prescrizionale dei crediti contributivi azionati con due dei tre avvisi di addebito attinti dalla declaratoria di prescrizione (recanti il n.
33420120004557054000 e il n. 33420140005441631000), il periodo di sospensione che discende dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 68, c. 4 bis, del d.l. 18/2020 con l'art. 12, c. 2, del d.lgs. n. 159/2015.
4. L' ha aderito all'impugnazione e ha chiesto, altresì, che si escluda la CP_2
prescrizione dei crediti azionati con tutti gli anzidetti avvisi di addebito.
5. Nella resistenza della contribuente, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e comunque ne ha chiesto il rigetto assumendolo infondato, la Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e acquisite le note prodotte dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è inammissibile perché è stato proposto da un soggetto non legittimato.
7. Ed invero, la legittimazione a contraddire nel merito della situazione sostanziale dedotta in giudizio compete al solo ente impositore, che ne è l'unico titolare,
Pag. 2 di 4 e non anche, quindi, all'esattore il quale ricopre la mera veste di destinatario del pagamento.
8. Da ciò consegue che l'esattore non è legittimato ad interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado per dolersi, come nella specie, della dichiarata estinzione del credito per prescrizione, non potendosi ammettere l'esperimento dell'impugnazione per far valere un diritto altrui1.
9. Né è sufficiente che l' , titolare del credito azionato, abbia aderito CP_2 all'impugnazione proposta dall'agenzia esattrice, giacché, per evitare la formazione del giudicato sullo sfavorevole pronunciamento di primo grado, avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame2.
10. L'appello va dunque dichiarato inammissibile per carenza di una delle condizioni dell'azione.
11. Le spese del grado si compensano nei confronti dell' , che all'appellante CP_2
è accomunato dallo stesso interesse, e a favore della vittoriosa parte privata, distratte ex art. 93 c.p.c., si liquidano come da dispositivo in ragione dell'importo del credito controverso (l'ammontare dei due avvisi di addebito interessati dal gravame è pari, rispettivamente, ad € 4.073,88 e ad € 5.029,98) e dei parametri fissati dal DM Giustizia
n. 55/2014. 1 Cfr. Cass. n. 28222/2022: “correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la legittimazione del solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva ed non legittimata ad CP_3 interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione del credito per CP_ prescrizione, statuizione avverso la quale l avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame”.
Vds. anche Cass. n. 18812/2022 e Cass. n. 7514/2022.
Pag. 3 di 4 12. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 12.2.2024, avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 122/24 pubblicata in data 31.1.2014, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado Controparte_1
che, distratte a favore del suo difensore, liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Compensa tra le altre parti le spese del grado;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 24/02/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. n. 7372/2024, che dopo aver richiamato i principi della Sezioni Unite in materia di riscossione dei crediti previdenziali, secondo cui la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022) e dopo avere evidenziato che “Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno, ricollegandosi tale profilo al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, ha ritenuto che in merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad all'impugnazione della statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine CP_4 alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui.