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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 2^ Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato,
all'udienza del 23/04/2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 comma 1^ c.p.c.)
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n°42424 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo", pendente tra
, in persona del direttore pro tempore, e Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, entrambe Controparte_1
rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale:
Email_1 appellanti
E
, Controparte_2
appellata contumace
Fatto e Diritto
1. Con ricorso al Giudice di Pace, l'odierna parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 09720226001954501000 (v. all. n. 1 del fascicolo di parte appellante) con la quale le era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00, per la violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del d.l. n.
44/2021.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 2921/2024, depositata il 18/03/2024, ha accolto l'opposizione.
Nell'atto di appello, introduttivo del presente grado, la parte soccombente ha impugnato la citata sentenza, censurando il provvedimento del giudice di pace sotto diversi profili.
La parte appellata, a seguito di regolare notifica, è rimasta contumace.
1 2
Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti appellanti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; all'esito, il
Tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalla difesa appellante,
l'istanza di declaratoria di estinzione del presente giudizio deve essere accolta.
Invero, a termini dell'art. 21, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe, in Gazz.
Uff. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,
n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo
vaccinale, è abrogato» (comma 4)
«I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono
definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai
fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a
carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Controparte_3
Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti,
aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano
acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata
in vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo, della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione debba essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338
c.p.c.), in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a
2 3
produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto, inefficace, così
come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierna appellata.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- visto e applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
(a) preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito n.
09720226001954501000, per intervenuta abrogazione retroattiva dell'art. 4-sexies d.l. n.
44/2021, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
(b) per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza n. 2921/2024, depositata il
18/03/2024, del Giudice di Pace di Roma;
(c) dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra le parti.
Roma 23/04/2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 2^ Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato,
all'udienza del 23/04/2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 comma 1^ c.p.c.)
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n°42424 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo", pendente tra
, in persona del direttore pro tempore, e Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, entrambe Controparte_1
rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale:
Email_1 appellanti
E
, Controparte_2
appellata contumace
Fatto e Diritto
1. Con ricorso al Giudice di Pace, l'odierna parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 09720226001954501000 (v. all. n. 1 del fascicolo di parte appellante) con la quale le era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00, per la violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del d.l. n.
44/2021.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 2921/2024, depositata il 18/03/2024, ha accolto l'opposizione.
Nell'atto di appello, introduttivo del presente grado, la parte soccombente ha impugnato la citata sentenza, censurando il provvedimento del giudice di pace sotto diversi profili.
La parte appellata, a seguito di regolare notifica, è rimasta contumace.
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Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti appellanti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; all'esito, il
Tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalla difesa appellante,
l'istanza di declaratoria di estinzione del presente giudizio deve essere accolta.
Invero, a termini dell'art. 21, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe, in Gazz.
Uff. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,
n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo
vaccinale, è abrogato» (comma 4)
«I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono
definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai
fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a
carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Controparte_3
Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti,
aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano
acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata
in vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo, della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione debba essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338
c.p.c.), in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a
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produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto, inefficace, così
come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierna appellata.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- visto e applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
(a) preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito n.
09720226001954501000, per intervenuta abrogazione retroattiva dell'art. 4-sexies d.l. n.
44/2021, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
(b) per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza n. 2921/2024, depositata il
18/03/2024, del Giudice di Pace di Roma;
(c) dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra le parti.
Roma 23/04/2025
Il Giudice
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