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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 03/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R. N. G. 806/ 2022
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 806/ 2022
Oggi, 03/07/2025, alle ore 10.10 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'Avv. Pierluigi Fabbro;
Parte_1
Per il resistente , l'Avv. Alberto Kostoris, oggi sostituito dall'Avv. Antonio Controparte_1
Lacapra;
Per i resistenti , e l'Avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Francesco Donolato;
Per il terzo chiamato , L'Avv. Stefano petronio oggi sostituito Controparte_5 dall'Avv. Marco Vascotto;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'Avv. Fabbro si riporta alle conclusioni come da atto di citazione e nella successiva memoria integrativa, evidenzia come l'aggravamento segnalato è legato alle lesioni precedentemente accertate. La imprevedibilità della stessa è stata evidenziata dal perito. Tale aggravamento poi non sarebbe stato risarcito dalla compagnia assicuratrice. Insiste pertanto nell'accoglimento del ricorso;
L'Avv. Lacapra insiste per l'accoglimento delle conclusioni già agli atti, di cui alla memoria integrativa del 05/06/2023, con vittoria di spese come da nota depositata;
L'Avv. Donolato si riporta agli e alle deduzioni ivi contenute, evidenziando l'efficacia del giudicato. Evidenzia poi come, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, parte attrice avrebbe dovuto provare le responsabilità degli stessi e il rapporto di causalità rispetto alle singole condotte. In particolare,
[...]
non ha alcuna responsabilità causale. Stesso discorso per , CP_2 Controparte_3 ficio diverso. geometra del Comune , Controparte_4 avrebbe ricoperto il ruolo di preposto, compito ben diverso da quello del datore di lavoro. Riportandosi alle conclusioni svolte, chiede il rigetto del ricorso.
L'Avv. Vascotto precisa le conclusioni come da comparsa e memoria integrativa. Evidenza poi le carenze della CTU svolta, sottolineando come il dolore al rachide cervicale, manifestato nel 2011, non sia stato riconosciuto nella relazione del 2015 del Dott. Ciò evidenzia l'efficacia del giudicato. La Per_1 consulente non avrebbe poi considerato i proble lute e i sinistri successivi idonei ad influire sull'aggravamento riconosciuto. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il Giudice, dato atto, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pierluigi Fabbro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1
Attore/Ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2
e dall' , entrambi del Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_2 Emai_3 [...]
Email_4
Convenuto/Resistente
e
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
e difesi C.F._4 Controparte_4 C.F._5 dall'Avv. Francesco Donolato e dall'Avv. Roberto Dugo, entrambi dei Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore Email_5
Convenuti/Resistenti
e
(C.F.: e P.IVA: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso a agli atti, ano Petronio del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
[...] ; Email_6
Terzo Chiamato
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
2 Per parte ricorrente: - In via principale: 1) accertato il diritto dell'attore di ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti in seguito all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 01.07.2011, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 9.137,00, a titolo di danno morale, mai liquidato, e dell'importo di € 6.092,00, a titolo di danno materiale, quale differenza tra quanto dovuto in seguito all'aggravamento dell'invalidità permanente e quanto già liquidato a carico del Monfalcone con sentenza n.25/16 R.Sent.Lav. dd. 25.02.2016 del Giudice del Lavoro del CP_7 Tribunale di Gorizia, dott.ssa Barbara Gallo (doc.1), e così complessivamente € 15.229,00, o la diversa maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con liquidazione equitativa, oltre gli interessi legali, di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
Per il convenuto : Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato che la fat-tispecie è stata già decisa CP_1 con sentenza passat rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate per i motivi già esposti e rilevati nel presente atto. Spese del giudizio rifuse.
Nel merito in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità, anche concorsuale, del convenuto nella causazione del sinistro per cui è oggi causa, Controparte_1 condannare la di lui compagnia assicuratrice, orante per fusione la a Controparte_8 Controparte_9 tenerlo garantito e manlevato da qualsivoglia ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attorea;
Spese del giudizio rifuse.
Per i convenuti , e che l'Ill.mo Tribunale, previa conversione del rito ex art. CP_2 CP_3 CP_4
426 cpc, voglia r previsto dall'art. 1306 c. II c.c. e comunque perché infondata. In denegata ipotesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c, in caso di accoglimento della domanda attorea chiede che la con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, 40\18 Bologna, ai sensi e per gli Controparte_10 effetti dell'art 2504 bis c.c. quale incorporante, della venga condannata a tenere indenne gli attori Controparte_9 delle somme che saranno condannati a pagare a quals sarà ritenuta come di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese.
Per il terzo chiamato: in via preliminare: ⎯ per i motivi esposti in narrativa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato che sul-la vicenda per cui è causa è già intervenuto giudicato, dichiarare inammissibili le doman-de svolte dall'attore. In via principale: ⎯ per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande di parte attrice in quanto in-fondate in fatto e in diritto. Spese di lite rifuse. in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come sopra formulate, ridurre la domanda nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_11
r u abbattendo una parete presso la Scuola Elementare N. Sauro, infortunio sul lavoro;
b) che il Tribunale di Gorizia, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Gallo, con sentenza n. 25/2016 del 25/02/2016, resa all'esito del giudizio RG 174/2013, condannava il al risarcimento dei danni Controparte_12 occorsi a seguito dell'infortunio sulla base di un'invali iuta nella misura del 7% all'esito delle operazioni peritali svolte nel corso del giudizio (in cui era stato nominato C.T.U. il Dott. ; c) che i convenuti erano stati rinviati a giudizio per il reato di lesioni colpose giusta a mezzo Per_1 citazione diretta in giudizio del 30/11/2015 (R.G. 241/2016); d) di essersi costituito parte civile nel suddetto procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno morale e di ogni altro danno non liquidato nella sentenza n. 25/2016; e) che ad esito del suddetto giudizio di primo grado il Tribunale di Gorizia, nella persona del Giudice Dott. Coppari, pronunciava la sentenza n. 3/2020 in data 08/01/2020 mediante cui gli odierni convenuti venivano assolti con la formula assolutoria: il fatto non costituisce reato; f) di aver proposto appello avverso la suddetta sentenza e che la Corte di Appello di Trieste, con Sentenza n. 3 1530/2021 del 10/11/2021, riformava la sentenza di primo grado e, in particolare, dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli odierni convenuti per prescrizione del reato.
Argomentando come pronuncia penale di non doversi procedere per prescrizione di reato sottenda all'accertamento dell'esistenza e della commissione dello stesso da parte dell'imputato, parte attrice ha domandato la condanna degli odierni convenuti al risarcimento dei danni morali (quantificati in € 9.137,00) e del danno materiale ulteriore rispetto a quanto già liquidato nella precedente sentenza (quantificato in € 6.092,00) a fronte dell'aggravamento dell'invalidità.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda avversa e Controparte_1 domandato la conversione alleva della propria compagnia assicuratrice. In particolare, il convenuto ha preliminarmente eccepito l'esistenza del giudicato, avendo gli odierni convenuti partecipato, quali convenuti in solido, al giudizio al cui esito è stata pronunciata la sentenza n. 25/2016, che aveva condannato il per i fatti commessi dai propri dipendenti e risarcito a Controparte_12 utte le con on, derivanti dall'infortunio patito. Nel merito il convenuto Pt_1 ha contestato una responsabilità propria e ulteriore.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 CP_11 argomentando come, rispetto la responsabilità del accertata con la
[...] Controparte_12
n. 25/2016, la responsabilità degli odierni convenuti ilità solidale, con applicazione delle norme di cui agli artt. 1306 e 1301 c.c., e che pertanto opererebbe anche nei loro confronti, il giudicato. I convenuti hanno poi contestato nel merito una responsabilità propria e ulteriore. Sulla scorta di tali allegazioni, i convenuti hanno domandato il rigetto delle domande attoree e la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa.
Con decreto del 22/11/2022 il Giudice allora titolare del presente procedimento, Dott.ssa , Per_2 autorizzava la chiamata in garanzia di (d'ora in poi, Controparte_6 per brevità espositiva), differendo la data della prima udienza. CP_6
Si è costituito quindi in giudizio il terzo chiamato argomentando circa l'inammissibilità delle CP_6 domande attoree stante l'esistenza del giudicato, contestando comunque nel merito la pretesa attorea e preliminarmente eccependo la non corretta introduzione del giudizio, dovendo farsi applicazione del c.d. rito lavoro.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, alla prima udienza, celebratasi in data 30/03/2023, ritenuta l'applicabilità del rito lavoro alla presente controversia, ha disposto il mutamento del rito e assegnato termine alle parti per integrare le rispettive difese. All'udienza successiva non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata disposta la nomina della Dott.ssa (a seguito della sostituzione Per_3 della precedente nominata Dott.ssa ) quale CTU affinché rispondesse al seguente quesito: Per_4
Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa e segnatamente la perizia medico-legale del 07/01/2015 redatta nel corso della causa sub N.R.G.L 174/2013 Tribunale di Gorizia a Firma dott. visitato Per_1 il periziando e disposta ogni ulteriore indagine,
1. descriva la persona del periziando al momento della perizia medico legale del 07/01/2015, sulla base dei dati obiettivamente rilevabili, dall'esame della stessa, dai documenti in atti, dalle informazioni acquisite dalle parti, indicando, in particolare, l'età, il sesso, l'occupazione, le attitudini, gli stati morbosi precedenti al momento del fatto dannoso dedotto in controversia e rilevanti ai fini delle valutazioni di seguito richieste;
2. descriva la persona del periziando allo stato attuale, sulla base dei dati obiettivamente rilevabili, dall'esame della stessa, dai documenti in atti, dalle informazioni acquisite dalle parti, indicando, in particolare, l'età, il sesso, l'occupazione, le attitudini;
3. verifichi se vi sia stato un aggravamento degli esiti di carattere permanente della lesione accertati dalla relazione peritale medico-legale del 07/01/2015, indicandone la misura in termini percentuali e il barème medico legale adottato ed indicandone l'eventuale prevedibilità rispetto al momento della redazione della prima
4 perizia;
4. indichi se l'eventuale aggravamento degli esiti di carattere permanente sia eziologicamente riconducibile al sinistro così come accertato con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 25/2016.
Depositato l'elaborato peritale e discusso rispetto agli esiti all'udienza del 05/02/2025, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata rinviata all'udienza del 03/07/2025 per la discussione. In tale occasione le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra indicati ed è stata pronunciata sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda svolta da deve essere dichiarata inammissibile per i motivi che Parte_1 seguono.
Preliminarmente si osserva come lo stesso ricorrente ha dato atto che, relativamente al sinistro sul lavoro occorso in data 01/07/201, è intervenuta, all'esito del giudizio di cui al n. RG 174/2013, la sentenza n. 25/2016, mediante cui è stata accertata la responsabilità in carico al Comune di Monfalcone, con conseguente condanna a carico di quest'ultimo a risarcire a a somma di € 2.538,00, Parte_1 oltre interessi sulla somma devalutata secondo indici ISTAT e rimborso spese, detratto l'indennizzo riconosciuto da INAIL.
Sul punto, come correttamente evidenziato dalle difese dei convenuti, la responsabilità del CP_12
è concorrente con quella degli odierni convenuti (pacificamente dipendenti del
[...] CP_12 all'epoca del sinistro), a norma dell'art. 2049 c.c., norma che prevede la responsabilità del datore di lavoro per i fatti commessi dai propri dipendenti. Sul punto non appaiono meritevoli di condivisioni le deduzioni attoree in punto di personalità della responsabilità del danno morale rispetto ai singoli autori del danno. Rimanendo il danno di natura non patrimoniale una posta di danno risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., si rammenta come, anche in materia di responsabilità da extracontrattuale, vige il principio della c.d. unicità del danno, con conseguente responsabilità solidale a carico dei danneggianti: a norma dell'art. 2055 c.c., infatti, qualora il fatto illecito sia imputabile a più soggetti gli stessi sono obbligati in solido (la norma prevede poi come il debitore che ha corrisposto il risarcimento abbia diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati, ciascuno risponde pro quota, determinata, salvo la presunzione di cui all'ultimo comma dell'articolo citato in caso di dubbio, sulla base del rispettivo grado di colpa e di incidenza nella causazione dell'evento dannoso).
Posto che la solidarietà di un'obbligazione non determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario e a fronte della previsione di cui all'art. 2909 c.c. (in forza di cui la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti del giudizio e i loro eredi e aventi causa), viene in rilievo la previsione di cui al comma II dell'art. 1306 c.c., norma che consente al condebitore, rimasto estraneo al giudizio, di opporre secundum eventum - vale a dire, solo in utilibus, e giammai in damnosis - al creditore la sentenza (rectius, il giudicato) formatasi nel giudizio tra quest'ultimo e l'altro condebitore.
Pertanto, è in primo luogo da ritenersi che la cosa giudicata contenuta nella sentenza 25/2016 di cui sopra sia opponibile dagli odierni convenuti – rimasti estranei al processo – a Parte_1
Ciò chiarito, si rammenta l'istituto del giudicato (normato dal già richiamato art. 2909 c.c.) abbia la finalità, di evidente natura pubblicistica, di eliminare l'incertezza nelle situazioni giuridiche e garantire la stabilità delle decisioni e che lo stesso abbia dà un lato efficacia negativa/preclusiva, impedendo, a tutela del ne bis in idem, in qualsiasi futuro processo fra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa, la pronunzia di una nuova sentenza di merito sul medesimo rapporto giuridico controverso, e, dall'altro lato, efficacia positiva/conformativa, che si sostanzia nella misura in cui, nei futuri processi ove si controverta intorno ad altri rapporti, connessi e correlati a quello irretrattabilmente deciso da un legame di pregiudizialità- dipendenza o di oggettiva incompatibilità, impone ai giudici successivamente aditi di pronunziare una sentenza di merito che sia coerente e compatibile con il giudicato già formatosi, senza disconoscere o diminuire in alcun modo il bene giuridico in esso riconosciuto. Si rammenta inoltre come all'esistenza di un precedente giudicato consegua l'inammissibilità della domanda proposta.
5 Infine, si osserva come la portata del giudicato esterno (cioè quello formatosi nell'ambito di un giudizio diverso) debba essere definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione, tenendo comunque in considerazione che l'efficacia della cosa giudicata sia idonea – secondo la celebre espressione - a coprire il dedotto e il deducibile, da intendersi non solo nelle ragioni giuridiche fatte valere ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena delineate, occorre analizzare di conseguenza il contenuto delle statuizioni e delle motivazioni della sentenza n. 25/2016, pronunciata all'esito del procedimento R.G. 174/2013, al fine di vagliare l'ammissibilità delle domande proposte da Parte_1
In primo luogo, appare agevole dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria relativa ai c.d. danni morali proposta in questa sede.
Si osserva infatti come, nella sentenza del 2016, il Giudice abbia riconosciuto a Parte_1 anche a fronte dell'indennizzo da quest'ultimo percepito ad opera dell'assicuratore al risarcimento del danno non patrimoniale patito in seguito all'infortunio, liquidando il medesimo nella misura riconosciuta. È da osservarsi come il Giudice, allora, abbia compiutamente argomentato circa i principi che regolano il risarcimento del danno in parola, affermando Pare giusto ribadire che, in caso di lesione di diritti fondamentali della persona, la regola secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente i danni subiti impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il Giudice - a tal fine - provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione dì tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, considerate anche le ripercussioni "massimamente penalizzanti" dell'infortunio professionale sulla vita del danneggiato, valorizzando la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti. ln realtà, il danno non patrimoniale deve essere inteso e valutato in maniera unitaria;
all'interno di esso le varie voci emerse dall'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale (v. danno all'immagine, professionale, morale ed, in particolare, esistenziale) devono essere intese non come altrettante fattispecie di danno, bensì solo come sintesi descrittiva di aspetti diversi dell'unico danno non patrimoniale. Tali diversi aspetti di un danno da considerare unitario dovranno essere considerati come altrettanti indici della gravità dello stesso e se ne dovrà, pertanto, tenere adeguato conto al momento della liquidazione. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici;
ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione, la congiunta attribuzione al danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, che per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo. posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. pagg.
5-6 Sent. 25/2016).
Si osserva, nei limiti di quanto attiene al presente giudizio, che il Giudice della sentenza richiamata abbia correttamente considerato unitariamente il danno non patrimoniale patito da e lo Parte_1 abbia quantificato il relativo risarcimento tenendo in considerazione il preg allo stesso patito, conformemente alla ormai granitica giurisprudenza (cristallizzata nelle ormai celebri sentenze della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 26972 e 26975 del 2008, cc.dd. di San Martino). Priva di pregio, come già in parte osservato, risulta la deduzione difensiva attorea secondo cui, in virtù del fatto che il fatto è integrante una fattispecie delittuosa, sorgerebbe un autonomo diritto risarcimento al danno morale rispetto a tutti i responsabili della medesima condotta: oltre a ribadire il principio di unicità del danno ex art. 2055 c.c., si rammenta poi come il danno di natura non patrimoniale, anche qualora il fatto illecito integri una fattispecie di reato, non possa considerarsi in re ipsa ma deve essere specificatamente provato.
6 Si ritiene dunque che l'accertamento di danni di natura non patrimoniale in capo a Parte_1 la loro conseguente quantificazione contenuta nella sentenza n. 25/2016 del Tribunale di Gorizia abbia efficacia di giudicato nell'ambito del presente giudizio rispetto alla domanda risarcitoria relativa al c.d. danno morale e che, pertanto, la stessa, debba essere dichiarata inammissibile.
In secondo luogo, si osserva come abbia allegato di aver subito un aggravio delle Parte_1 proprie condizioni di salute a causa dell'infortunio patito e ha domandato il risarcimento, in misura differenziale rispetto a quanto riconosciuto nella sentenza n. 25/2016 del Tribunale di Gorizia, del relativo danno patrimoniale.
Sul punto occorre premettere che tale posta di danno, per come domandata, essendo volta al riconoscimento di una maggior lesione dell'integrità fisica del danneggiato, debba essere qualificata come danno di natura non patrimoniale, nella sua componente di danno biologico. Al di là delle questioni terminologiche, a fronte dell'efficacia del giudicato della più volte citata sentenza – che già ha accertato in capo a na lesione dell'integrità fisica e ha previsto in favore dello stesso il diritto al Parte_1 relativo risarcimento – e dell'idoneità dello stesso giudicato a coprire il dedotto ed il deducibile, si rammenta come la giurisprudenza ritiene che sia ammissibile, sfuggendo all'efficacia del giudicato formatosi in virtù di precedenza sentenza resa con riferimento alla stessa vicenda lesiva, la domanda proposta avente ad oggetto il ristoro di pregiudizi ulteriori a quelli già considerati risarcibili nella precedente sentenza, purché tali aggravamenti, successivi e sopravvenuti, siano riconducibili (a) ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
(b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
(c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 27031/2016), la cui prova incombe sull'attore.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra rappresentate al caso di specie, occorre far riferimento all'esito del contraddittorio peritale occorso nel presente giudizio.
Si osserva innanzitutto come nell'ambito del giudizio R.G. 174/2013 la perizia medico legale, a firma del CTU Dott. aveva riconosciuto a un'invalidità permanente nella misura del Per_1 Parte_1
7% per esit icobrachialgia con li lla spalla destra, rilevando la presenza di uno screzio funzionale dell'articolarità della spalla destra con spunti algici ai gradi massimi di elevazione e di retroposizione. Tali reliquati sono verosimilmente connessi alla contusione profonda dell'articolazione subita nell'evento traumatico.
In secondo luogo, nell'ambito del presente giudizio, la nominata consulente Dott.ssa ha Per_3 riconosciuto effettivamente, mediante la consultazione di accertamenti medici successivi alla del Dott. un aggravamento della sindrome da dolore cronico cervicobrachiale a destra derivante dal Per_1 sinistr o (risulta pertanto soddisfatto il criterio della continuità fenomenica dal momento dell'evento infortunistico allo stato attuale), con aumento differenziale nella misura del 1%.
Rispetto alla prevedibilità della stessa al momento del primo accertamento, è da osservarsi come il consulente abbia così risposto al punto del quesito: seppur tale cronicizzazione del dolore fosse ipotizzabile nel periodo successivo all'infortunio, si ritiene che la stessa sia comprovata allo stato attuale, a fronte dei plurimi accertamenti e tentativi terapeutici eseguiti in cronico negli anni successivi all'evento. La CTU, a fronte delle osservazioni del C.T.P. di parte attorea, Dott. ha affermato come la suddetta cronicizzazione del dolore cervico-brachiale, dovuto sia agli Per_5 effetti in cronico di un trauma distorsivo del rachide cervicale comprovato nei riscontri clinici dell'immediatezza dei fatti sia ad un trauma contusivo profondo dei tessuti della spalla, risulta determinato dai plurimi accertamenti clinico-radiologico successivi alla valutazione del dr. del 2015 per cercare di risolvere il sintomo cervicobrachialgia cronica (vedi ENG arti Per_6 superiori del 22.10.201 lla destra del 22.11.2018, RM rachide cervicale del 07.12.2019, visita ortopedica del 11.01.2019). Per tali ragioni si conferma che la cronicizzazione del dolore risultava comprovata solo in un periodo successivo a quello della stesura della prima perizia. Chiamata a fornire chiarimenti all'udienza del 05/02/2025, al CTU, Dott.ssa ha evidenziato poi come l'ulteriore cronicizzazione era stata in qualche maniera tenuta in Per_3 consider all'esito dell'accertamento peritale svolto dal Dott. nel 2015 ritenendo tuttavia Per_1 come la permanenza dell'algia lamentata non fosse prevedibile nell'entità in cui si è manifestata e
7 comprovata dai plurimi accertamenti a cui il periziando si è in seguito sottoposto. In sede di chiarimenti è poi emerso come all'epoca della prima relazione non fosse stata effettuata alcuna valutazione del danno al rachide cervicale.
Deve pertanto ritenersi che parte ricorrente non abbia fornito adeguata prova della circostanza che, al momento della prima liquidazione, fosse oggettivamente impossibile accertare la presenza di fattori che avrebbero determinato l'aggravamento delle condizioni e di prevederne i relativi effetti, presupposti i quali, come da insegnamento giurisprudenziale sopra richiamati, sono idonei a escludere l'efficacia del giudicato preesistente rispetto alle domande risarcitorie successive. Le conclusioni peritali hanno infatti dimostrato come l'aggravamento delle conseguenze del sinistro, sebbene emersa in un momento successivo allo stesso, fosse comunque ipotizzabile al momento dello svolgimento delle operazioni peritali nell'ambito del giudizio precedentemente instaurato e deve pertanto ritenersi che la mancata e adeguata presa in considerazione delle stesse da parte del CTU, con le conseguenti ricadute nella decisione assunta, avrebbe dovuto essere portata quale motivo di censura alla sentenza ormai passata in giudicato. Si osserva infine che, benché la CTU abbia ritenuto astrattamente e causalmente riconducibile il peggioramento delle condizioni di salute di all'evento del sinistro, riconoscendo un aumento del danno Parte_1 biologico nella misura di un punto percentuale, la circostanza, documentata e rilevata dalla stessa CTU, che l'attore abbia subito traumi contusivi successivi rende obiettivamente incerta – e per tanto non può ritenersi provata – la possibilità che tali eventi successivi non abbiano avuto efficacia concausale all'aggravamento nella misura indicata, tenuto anche in considerazione il considerevole lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo (01/07/2011) e gli ultimi accertamenti ed il generale peggioramento delle condizioni di salute dovuto all'invecchiamento.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, anche la domanda risarcitoria in misura differenziale svolta da er aggravamento dei danni patrimoniali (o più correttamente per il danno Parte_1 biologico) deve essere dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda indicato dall'attore, si applicano i valori medi di suddetto scaglione.
Posto che , e sono assistiti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dallo stess o n o D.M., con riconoscimento di aumento del compenso liquidato nella misura del 20% per i soggetti oltre al primo.
Quanto alle spese di giudizio relative al terzo chiamato, si rammenta come sia insegnamento giurisprudenziale prevalente, condiviso da questo Giudice, che il principio della soccombenza deve essere temperato dal principio di causalità, avendo particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa, frutto di un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritenuto che la chiamata in malleva del terzo da parte degli originari convenuti non assuma il carattere di arbitrarietà e non assuma i tratti CP_6
infondatezza, a fronte della pretesa attorea e dell'esistenza di un rapporto assicurativo tra i convenuti ed il terzo, si ritiene dunque che le spese del terzo chiamato debbano essere poste a carico dell'attore/ricorrente rimasto soccombente.
Infine, sono posti definitivamente a carico del ricorrente i compensi liquidati al CTU giusto decreto del 28/05/2025.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_11
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano € 5.077,00 per onorari, oltre spese, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.
Condanna altresì a rimborsare a , Parte_1 Controparte_2 [...]
e spese di lite, che s n CP_3 Controparte_11 spese, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.
Condanna altresì rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_6 di lite, che si liquidano € 5.077,00 per onorari, oltre spese, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente a carico di i compensi dovuti al CTU liquidati giusto decreto Parte_1 del 28/05/2025.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Gorizia il 03/07/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 806/ 2022
Oggi, 03/07/2025, alle ore 10.10 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'Avv. Pierluigi Fabbro;
Parte_1
Per il resistente , l'Avv. Alberto Kostoris, oggi sostituito dall'Avv. Antonio Controparte_1
Lacapra;
Per i resistenti , e l'Avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Francesco Donolato;
Per il terzo chiamato , L'Avv. Stefano petronio oggi sostituito Controparte_5 dall'Avv. Marco Vascotto;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'Avv. Fabbro si riporta alle conclusioni come da atto di citazione e nella successiva memoria integrativa, evidenzia come l'aggravamento segnalato è legato alle lesioni precedentemente accertate. La imprevedibilità della stessa è stata evidenziata dal perito. Tale aggravamento poi non sarebbe stato risarcito dalla compagnia assicuratrice. Insiste pertanto nell'accoglimento del ricorso;
L'Avv. Lacapra insiste per l'accoglimento delle conclusioni già agli atti, di cui alla memoria integrativa del 05/06/2023, con vittoria di spese come da nota depositata;
L'Avv. Donolato si riporta agli e alle deduzioni ivi contenute, evidenziando l'efficacia del giudicato. Evidenzia poi come, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, parte attrice avrebbe dovuto provare le responsabilità degli stessi e il rapporto di causalità rispetto alle singole condotte. In particolare,
[...]
non ha alcuna responsabilità causale. Stesso discorso per , CP_2 Controparte_3 ficio diverso. geometra del Comune , Controparte_4 avrebbe ricoperto il ruolo di preposto, compito ben diverso da quello del datore di lavoro. Riportandosi alle conclusioni svolte, chiede il rigetto del ricorso.
L'Avv. Vascotto precisa le conclusioni come da comparsa e memoria integrativa. Evidenza poi le carenze della CTU svolta, sottolineando come il dolore al rachide cervicale, manifestato nel 2011, non sia stato riconosciuto nella relazione del 2015 del Dott. Ciò evidenzia l'efficacia del giudicato. La Per_1 consulente non avrebbe poi considerato i proble lute e i sinistri successivi idonei ad influire sull'aggravamento riconosciuto. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il Giudice, dato atto, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pierluigi Fabbro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1
Attore/Ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2
e dall' , entrambi del Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_2 Emai_3 [...]
Email_4
Convenuto/Resistente
e
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
e difesi C.F._4 Controparte_4 C.F._5 dall'Avv. Francesco Donolato e dall'Avv. Roberto Dugo, entrambi dei Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore Email_5
Convenuti/Resistenti
e
(C.F.: e P.IVA: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso a agli atti, ano Petronio del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
[...] ; Email_6
Terzo Chiamato
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
2 Per parte ricorrente: - In via principale: 1) accertato il diritto dell'attore di ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti in seguito all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 01.07.2011, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 9.137,00, a titolo di danno morale, mai liquidato, e dell'importo di € 6.092,00, a titolo di danno materiale, quale differenza tra quanto dovuto in seguito all'aggravamento dell'invalidità permanente e quanto già liquidato a carico del Monfalcone con sentenza n.25/16 R.Sent.Lav. dd. 25.02.2016 del Giudice del Lavoro del CP_7 Tribunale di Gorizia, dott.ssa Barbara Gallo (doc.1), e così complessivamente € 15.229,00, o la diversa maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con liquidazione equitativa, oltre gli interessi legali, di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
Per il convenuto : Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato che la fat-tispecie è stata già decisa CP_1 con sentenza passat rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate per i motivi già esposti e rilevati nel presente atto. Spese del giudizio rifuse.
Nel merito in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità, anche concorsuale, del convenuto nella causazione del sinistro per cui è oggi causa, Controparte_1 condannare la di lui compagnia assicuratrice, orante per fusione la a Controparte_8 Controparte_9 tenerlo garantito e manlevato da qualsivoglia ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attorea;
Spese del giudizio rifuse.
Per i convenuti , e che l'Ill.mo Tribunale, previa conversione del rito ex art. CP_2 CP_3 CP_4
426 cpc, voglia r previsto dall'art. 1306 c. II c.c. e comunque perché infondata. In denegata ipotesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c, in caso di accoglimento della domanda attorea chiede che la con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, 40\18 Bologna, ai sensi e per gli Controparte_10 effetti dell'art 2504 bis c.c. quale incorporante, della venga condannata a tenere indenne gli attori Controparte_9 delle somme che saranno condannati a pagare a quals sarà ritenuta come di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese.
Per il terzo chiamato: in via preliminare: ⎯ per i motivi esposti in narrativa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato che sul-la vicenda per cui è causa è già intervenuto giudicato, dichiarare inammissibili le doman-de svolte dall'attore. In via principale: ⎯ per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande di parte attrice in quanto in-fondate in fatto e in diritto. Spese di lite rifuse. in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come sopra formulate, ridurre la domanda nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_11
r u abbattendo una parete presso la Scuola Elementare N. Sauro, infortunio sul lavoro;
b) che il Tribunale di Gorizia, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Gallo, con sentenza n. 25/2016 del 25/02/2016, resa all'esito del giudizio RG 174/2013, condannava il al risarcimento dei danni Controparte_12 occorsi a seguito dell'infortunio sulla base di un'invali iuta nella misura del 7% all'esito delle operazioni peritali svolte nel corso del giudizio (in cui era stato nominato C.T.U. il Dott. ; c) che i convenuti erano stati rinviati a giudizio per il reato di lesioni colpose giusta a mezzo Per_1 citazione diretta in giudizio del 30/11/2015 (R.G. 241/2016); d) di essersi costituito parte civile nel suddetto procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno morale e di ogni altro danno non liquidato nella sentenza n. 25/2016; e) che ad esito del suddetto giudizio di primo grado il Tribunale di Gorizia, nella persona del Giudice Dott. Coppari, pronunciava la sentenza n. 3/2020 in data 08/01/2020 mediante cui gli odierni convenuti venivano assolti con la formula assolutoria: il fatto non costituisce reato; f) di aver proposto appello avverso la suddetta sentenza e che la Corte di Appello di Trieste, con Sentenza n. 3 1530/2021 del 10/11/2021, riformava la sentenza di primo grado e, in particolare, dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli odierni convenuti per prescrizione del reato.
Argomentando come pronuncia penale di non doversi procedere per prescrizione di reato sottenda all'accertamento dell'esistenza e della commissione dello stesso da parte dell'imputato, parte attrice ha domandato la condanna degli odierni convenuti al risarcimento dei danni morali (quantificati in € 9.137,00) e del danno materiale ulteriore rispetto a quanto già liquidato nella precedente sentenza (quantificato in € 6.092,00) a fronte dell'aggravamento dell'invalidità.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda avversa e Controparte_1 domandato la conversione alleva della propria compagnia assicuratrice. In particolare, il convenuto ha preliminarmente eccepito l'esistenza del giudicato, avendo gli odierni convenuti partecipato, quali convenuti in solido, al giudizio al cui esito è stata pronunciata la sentenza n. 25/2016, che aveva condannato il per i fatti commessi dai propri dipendenti e risarcito a Controparte_12 utte le con on, derivanti dall'infortunio patito. Nel merito il convenuto Pt_1 ha contestato una responsabilità propria e ulteriore.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 CP_11 argomentando come, rispetto la responsabilità del accertata con la
[...] Controparte_12
n. 25/2016, la responsabilità degli odierni convenuti ilità solidale, con applicazione delle norme di cui agli artt. 1306 e 1301 c.c., e che pertanto opererebbe anche nei loro confronti, il giudicato. I convenuti hanno poi contestato nel merito una responsabilità propria e ulteriore. Sulla scorta di tali allegazioni, i convenuti hanno domandato il rigetto delle domande attoree e la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa.
Con decreto del 22/11/2022 il Giudice allora titolare del presente procedimento, Dott.ssa , Per_2 autorizzava la chiamata in garanzia di (d'ora in poi, Controparte_6 per brevità espositiva), differendo la data della prima udienza. CP_6
Si è costituito quindi in giudizio il terzo chiamato argomentando circa l'inammissibilità delle CP_6 domande attoree stante l'esistenza del giudicato, contestando comunque nel merito la pretesa attorea e preliminarmente eccependo la non corretta introduzione del giudizio, dovendo farsi applicazione del c.d. rito lavoro.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, alla prima udienza, celebratasi in data 30/03/2023, ritenuta l'applicabilità del rito lavoro alla presente controversia, ha disposto il mutamento del rito e assegnato termine alle parti per integrare le rispettive difese. All'udienza successiva non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata disposta la nomina della Dott.ssa (a seguito della sostituzione Per_3 della precedente nominata Dott.ssa ) quale CTU affinché rispondesse al seguente quesito: Per_4
Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa e segnatamente la perizia medico-legale del 07/01/2015 redatta nel corso della causa sub N.R.G.L 174/2013 Tribunale di Gorizia a Firma dott. visitato Per_1 il periziando e disposta ogni ulteriore indagine,
1. descriva la persona del periziando al momento della perizia medico legale del 07/01/2015, sulla base dei dati obiettivamente rilevabili, dall'esame della stessa, dai documenti in atti, dalle informazioni acquisite dalle parti, indicando, in particolare, l'età, il sesso, l'occupazione, le attitudini, gli stati morbosi precedenti al momento del fatto dannoso dedotto in controversia e rilevanti ai fini delle valutazioni di seguito richieste;
2. descriva la persona del periziando allo stato attuale, sulla base dei dati obiettivamente rilevabili, dall'esame della stessa, dai documenti in atti, dalle informazioni acquisite dalle parti, indicando, in particolare, l'età, il sesso, l'occupazione, le attitudini;
3. verifichi se vi sia stato un aggravamento degli esiti di carattere permanente della lesione accertati dalla relazione peritale medico-legale del 07/01/2015, indicandone la misura in termini percentuali e il barème medico legale adottato ed indicandone l'eventuale prevedibilità rispetto al momento della redazione della prima
4 perizia;
4. indichi se l'eventuale aggravamento degli esiti di carattere permanente sia eziologicamente riconducibile al sinistro così come accertato con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 25/2016.
Depositato l'elaborato peritale e discusso rispetto agli esiti all'udienza del 05/02/2025, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata rinviata all'udienza del 03/07/2025 per la discussione. In tale occasione le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra indicati ed è stata pronunciata sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda svolta da deve essere dichiarata inammissibile per i motivi che Parte_1 seguono.
Preliminarmente si osserva come lo stesso ricorrente ha dato atto che, relativamente al sinistro sul lavoro occorso in data 01/07/201, è intervenuta, all'esito del giudizio di cui al n. RG 174/2013, la sentenza n. 25/2016, mediante cui è stata accertata la responsabilità in carico al Comune di Monfalcone, con conseguente condanna a carico di quest'ultimo a risarcire a a somma di € 2.538,00, Parte_1 oltre interessi sulla somma devalutata secondo indici ISTAT e rimborso spese, detratto l'indennizzo riconosciuto da INAIL.
Sul punto, come correttamente evidenziato dalle difese dei convenuti, la responsabilità del CP_12
è concorrente con quella degli odierni convenuti (pacificamente dipendenti del
[...] CP_12 all'epoca del sinistro), a norma dell'art. 2049 c.c., norma che prevede la responsabilità del datore di lavoro per i fatti commessi dai propri dipendenti. Sul punto non appaiono meritevoli di condivisioni le deduzioni attoree in punto di personalità della responsabilità del danno morale rispetto ai singoli autori del danno. Rimanendo il danno di natura non patrimoniale una posta di danno risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., si rammenta come, anche in materia di responsabilità da extracontrattuale, vige il principio della c.d. unicità del danno, con conseguente responsabilità solidale a carico dei danneggianti: a norma dell'art. 2055 c.c., infatti, qualora il fatto illecito sia imputabile a più soggetti gli stessi sono obbligati in solido (la norma prevede poi come il debitore che ha corrisposto il risarcimento abbia diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati, ciascuno risponde pro quota, determinata, salvo la presunzione di cui all'ultimo comma dell'articolo citato in caso di dubbio, sulla base del rispettivo grado di colpa e di incidenza nella causazione dell'evento dannoso).
Posto che la solidarietà di un'obbligazione non determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario e a fronte della previsione di cui all'art. 2909 c.c. (in forza di cui la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti del giudizio e i loro eredi e aventi causa), viene in rilievo la previsione di cui al comma II dell'art. 1306 c.c., norma che consente al condebitore, rimasto estraneo al giudizio, di opporre secundum eventum - vale a dire, solo in utilibus, e giammai in damnosis - al creditore la sentenza (rectius, il giudicato) formatasi nel giudizio tra quest'ultimo e l'altro condebitore.
Pertanto, è in primo luogo da ritenersi che la cosa giudicata contenuta nella sentenza 25/2016 di cui sopra sia opponibile dagli odierni convenuti – rimasti estranei al processo – a Parte_1
Ciò chiarito, si rammenta l'istituto del giudicato (normato dal già richiamato art. 2909 c.c.) abbia la finalità, di evidente natura pubblicistica, di eliminare l'incertezza nelle situazioni giuridiche e garantire la stabilità delle decisioni e che lo stesso abbia dà un lato efficacia negativa/preclusiva, impedendo, a tutela del ne bis in idem, in qualsiasi futuro processo fra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa, la pronunzia di una nuova sentenza di merito sul medesimo rapporto giuridico controverso, e, dall'altro lato, efficacia positiva/conformativa, che si sostanzia nella misura in cui, nei futuri processi ove si controverta intorno ad altri rapporti, connessi e correlati a quello irretrattabilmente deciso da un legame di pregiudizialità- dipendenza o di oggettiva incompatibilità, impone ai giudici successivamente aditi di pronunziare una sentenza di merito che sia coerente e compatibile con il giudicato già formatosi, senza disconoscere o diminuire in alcun modo il bene giuridico in esso riconosciuto. Si rammenta inoltre come all'esistenza di un precedente giudicato consegua l'inammissibilità della domanda proposta.
5 Infine, si osserva come la portata del giudicato esterno (cioè quello formatosi nell'ambito di un giudizio diverso) debba essere definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione, tenendo comunque in considerazione che l'efficacia della cosa giudicata sia idonea – secondo la celebre espressione - a coprire il dedotto e il deducibile, da intendersi non solo nelle ragioni giuridiche fatte valere ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena delineate, occorre analizzare di conseguenza il contenuto delle statuizioni e delle motivazioni della sentenza n. 25/2016, pronunciata all'esito del procedimento R.G. 174/2013, al fine di vagliare l'ammissibilità delle domande proposte da Parte_1
In primo luogo, appare agevole dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria relativa ai c.d. danni morali proposta in questa sede.
Si osserva infatti come, nella sentenza del 2016, il Giudice abbia riconosciuto a Parte_1 anche a fronte dell'indennizzo da quest'ultimo percepito ad opera dell'assicuratore al risarcimento del danno non patrimoniale patito in seguito all'infortunio, liquidando il medesimo nella misura riconosciuta. È da osservarsi come il Giudice, allora, abbia compiutamente argomentato circa i principi che regolano il risarcimento del danno in parola, affermando Pare giusto ribadire che, in caso di lesione di diritti fondamentali della persona, la regola secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente i danni subiti impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il Giudice - a tal fine - provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione dì tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, considerate anche le ripercussioni "massimamente penalizzanti" dell'infortunio professionale sulla vita del danneggiato, valorizzando la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti. ln realtà, il danno non patrimoniale deve essere inteso e valutato in maniera unitaria;
all'interno di esso le varie voci emerse dall'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale (v. danno all'immagine, professionale, morale ed, in particolare, esistenziale) devono essere intese non come altrettante fattispecie di danno, bensì solo come sintesi descrittiva di aspetti diversi dell'unico danno non patrimoniale. Tali diversi aspetti di un danno da considerare unitario dovranno essere considerati come altrettanti indici della gravità dello stesso e se ne dovrà, pertanto, tenere adeguato conto al momento della liquidazione. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici;
ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione, la congiunta attribuzione al danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, che per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo. posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. pagg.
5-6 Sent. 25/2016).
Si osserva, nei limiti di quanto attiene al presente giudizio, che il Giudice della sentenza richiamata abbia correttamente considerato unitariamente il danno non patrimoniale patito da e lo Parte_1 abbia quantificato il relativo risarcimento tenendo in considerazione il preg allo stesso patito, conformemente alla ormai granitica giurisprudenza (cristallizzata nelle ormai celebri sentenze della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 26972 e 26975 del 2008, cc.dd. di San Martino). Priva di pregio, come già in parte osservato, risulta la deduzione difensiva attorea secondo cui, in virtù del fatto che il fatto è integrante una fattispecie delittuosa, sorgerebbe un autonomo diritto risarcimento al danno morale rispetto a tutti i responsabili della medesima condotta: oltre a ribadire il principio di unicità del danno ex art. 2055 c.c., si rammenta poi come il danno di natura non patrimoniale, anche qualora il fatto illecito integri una fattispecie di reato, non possa considerarsi in re ipsa ma deve essere specificatamente provato.
6 Si ritiene dunque che l'accertamento di danni di natura non patrimoniale in capo a Parte_1 la loro conseguente quantificazione contenuta nella sentenza n. 25/2016 del Tribunale di Gorizia abbia efficacia di giudicato nell'ambito del presente giudizio rispetto alla domanda risarcitoria relativa al c.d. danno morale e che, pertanto, la stessa, debba essere dichiarata inammissibile.
In secondo luogo, si osserva come abbia allegato di aver subito un aggravio delle Parte_1 proprie condizioni di salute a causa dell'infortunio patito e ha domandato il risarcimento, in misura differenziale rispetto a quanto riconosciuto nella sentenza n. 25/2016 del Tribunale di Gorizia, del relativo danno patrimoniale.
Sul punto occorre premettere che tale posta di danno, per come domandata, essendo volta al riconoscimento di una maggior lesione dell'integrità fisica del danneggiato, debba essere qualificata come danno di natura non patrimoniale, nella sua componente di danno biologico. Al di là delle questioni terminologiche, a fronte dell'efficacia del giudicato della più volte citata sentenza – che già ha accertato in capo a na lesione dell'integrità fisica e ha previsto in favore dello stesso il diritto al Parte_1 relativo risarcimento – e dell'idoneità dello stesso giudicato a coprire il dedotto ed il deducibile, si rammenta come la giurisprudenza ritiene che sia ammissibile, sfuggendo all'efficacia del giudicato formatosi in virtù di precedenza sentenza resa con riferimento alla stessa vicenda lesiva, la domanda proposta avente ad oggetto il ristoro di pregiudizi ulteriori a quelli già considerati risarcibili nella precedente sentenza, purché tali aggravamenti, successivi e sopravvenuti, siano riconducibili (a) ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
(b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
(c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 27031/2016), la cui prova incombe sull'attore.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra rappresentate al caso di specie, occorre far riferimento all'esito del contraddittorio peritale occorso nel presente giudizio.
Si osserva innanzitutto come nell'ambito del giudizio R.G. 174/2013 la perizia medico legale, a firma del CTU Dott. aveva riconosciuto a un'invalidità permanente nella misura del Per_1 Parte_1
7% per esit icobrachialgia con li lla spalla destra, rilevando la presenza di uno screzio funzionale dell'articolarità della spalla destra con spunti algici ai gradi massimi di elevazione e di retroposizione. Tali reliquati sono verosimilmente connessi alla contusione profonda dell'articolazione subita nell'evento traumatico.
In secondo luogo, nell'ambito del presente giudizio, la nominata consulente Dott.ssa ha Per_3 riconosciuto effettivamente, mediante la consultazione di accertamenti medici successivi alla del Dott. un aggravamento della sindrome da dolore cronico cervicobrachiale a destra derivante dal Per_1 sinistr o (risulta pertanto soddisfatto il criterio della continuità fenomenica dal momento dell'evento infortunistico allo stato attuale), con aumento differenziale nella misura del 1%.
Rispetto alla prevedibilità della stessa al momento del primo accertamento, è da osservarsi come il consulente abbia così risposto al punto del quesito: seppur tale cronicizzazione del dolore fosse ipotizzabile nel periodo successivo all'infortunio, si ritiene che la stessa sia comprovata allo stato attuale, a fronte dei plurimi accertamenti e tentativi terapeutici eseguiti in cronico negli anni successivi all'evento. La CTU, a fronte delle osservazioni del C.T.P. di parte attorea, Dott. ha affermato come la suddetta cronicizzazione del dolore cervico-brachiale, dovuto sia agli Per_5 effetti in cronico di un trauma distorsivo del rachide cervicale comprovato nei riscontri clinici dell'immediatezza dei fatti sia ad un trauma contusivo profondo dei tessuti della spalla, risulta determinato dai plurimi accertamenti clinico-radiologico successivi alla valutazione del dr. del 2015 per cercare di risolvere il sintomo cervicobrachialgia cronica (vedi ENG arti Per_6 superiori del 22.10.201 lla destra del 22.11.2018, RM rachide cervicale del 07.12.2019, visita ortopedica del 11.01.2019). Per tali ragioni si conferma che la cronicizzazione del dolore risultava comprovata solo in un periodo successivo a quello della stesura della prima perizia. Chiamata a fornire chiarimenti all'udienza del 05/02/2025, al CTU, Dott.ssa ha evidenziato poi come l'ulteriore cronicizzazione era stata in qualche maniera tenuta in Per_3 consider all'esito dell'accertamento peritale svolto dal Dott. nel 2015 ritenendo tuttavia Per_1 come la permanenza dell'algia lamentata non fosse prevedibile nell'entità in cui si è manifestata e
7 comprovata dai plurimi accertamenti a cui il periziando si è in seguito sottoposto. In sede di chiarimenti è poi emerso come all'epoca della prima relazione non fosse stata effettuata alcuna valutazione del danno al rachide cervicale.
Deve pertanto ritenersi che parte ricorrente non abbia fornito adeguata prova della circostanza che, al momento della prima liquidazione, fosse oggettivamente impossibile accertare la presenza di fattori che avrebbero determinato l'aggravamento delle condizioni e di prevederne i relativi effetti, presupposti i quali, come da insegnamento giurisprudenziale sopra richiamati, sono idonei a escludere l'efficacia del giudicato preesistente rispetto alle domande risarcitorie successive. Le conclusioni peritali hanno infatti dimostrato come l'aggravamento delle conseguenze del sinistro, sebbene emersa in un momento successivo allo stesso, fosse comunque ipotizzabile al momento dello svolgimento delle operazioni peritali nell'ambito del giudizio precedentemente instaurato e deve pertanto ritenersi che la mancata e adeguata presa in considerazione delle stesse da parte del CTU, con le conseguenti ricadute nella decisione assunta, avrebbe dovuto essere portata quale motivo di censura alla sentenza ormai passata in giudicato. Si osserva infine che, benché la CTU abbia ritenuto astrattamente e causalmente riconducibile il peggioramento delle condizioni di salute di all'evento del sinistro, riconoscendo un aumento del danno Parte_1 biologico nella misura di un punto percentuale, la circostanza, documentata e rilevata dalla stessa CTU, che l'attore abbia subito traumi contusivi successivi rende obiettivamente incerta – e per tanto non può ritenersi provata – la possibilità che tali eventi successivi non abbiano avuto efficacia concausale all'aggravamento nella misura indicata, tenuto anche in considerazione il considerevole lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo (01/07/2011) e gli ultimi accertamenti ed il generale peggioramento delle condizioni di salute dovuto all'invecchiamento.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, anche la domanda risarcitoria in misura differenziale svolta da er aggravamento dei danni patrimoniali (o più correttamente per il danno Parte_1 biologico) deve essere dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda indicato dall'attore, si applicano i valori medi di suddetto scaglione.
Posto che , e sono assistiti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dallo stess o n o D.M., con riconoscimento di aumento del compenso liquidato nella misura del 20% per i soggetti oltre al primo.
Quanto alle spese di giudizio relative al terzo chiamato, si rammenta come sia insegnamento giurisprudenziale prevalente, condiviso da questo Giudice, che il principio della soccombenza deve essere temperato dal principio di causalità, avendo particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa, frutto di un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritenuto che la chiamata in malleva del terzo da parte degli originari convenuti non assuma il carattere di arbitrarietà e non assuma i tratti CP_6
infondatezza, a fronte della pretesa attorea e dell'esistenza di un rapporto assicurativo tra i convenuti ed il terzo, si ritiene dunque che le spese del terzo chiamato debbano essere poste a carico dell'attore/ricorrente rimasto soccombente.
Infine, sono posti definitivamente a carico del ricorrente i compensi liquidati al CTU giusto decreto del 28/05/2025.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_11
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano € 5.077,00 per onorari, oltre spese, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.
Condanna altresì a rimborsare a , Parte_1 Controparte_2 [...]
e spese di lite, che s n CP_3 Controparte_11 spese, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.
Condanna altresì rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_6 di lite, che si liquidano € 5.077,00 per onorari, oltre spese, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente a carico di i compensi dovuti al CTU liquidati giusto decreto Parte_1 del 28/05/2025.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Gorizia il 03/07/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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