Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott. Davide capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 16729/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...]3 CATANIA, rappresentata e difesa dall'avv.DI
STEFANO CLAUDIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), residente a [...]50 CATANIA, C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDI ENZA DANIELA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 17/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato in Giarre in data 18.10.2007, Controparte_1
matrimonio dal quale era nati tre figlie: nato a [...] il [...] , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...] (e nato a [...] il 02/10/ conviventi con essa Per_3
madre.
Concludeva chiedendo affidamento esclusivo dei figli ed un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata, a tal fine allegava il decreto di omologa della separazione.
Il resistente si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ed Controparte_1
opponendosi all'affidamento esclusivo.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17.12.2024 , in quella sede il Presidente riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del CP_1
decreto di separazione reso da questo Tribunale il 18/05/2022
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo all'affidamento dei minori va senz'altro applicato il regime ordinario di affidamento condiviso (all'udienza di precisazione delle conclusioni la ha Pt_1 rinunciato alla domanda di affidamento esclusivo) con collocamento prevalente di nato il [...] (di anni 15 ); nato il [...] (di anni 12 ) e Per_1 Per_2
nato il [...] (di anni 5 ), presso la madre, cui va assegnata la casa Per_3
coniugale
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017);
L'applicazione dell'affidamento esclusivo, pertanto, presuppone la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore provocate dalla condotta di uno dei genitori ovvero elementi probatori da cui desumere l'assoluta inidoneità educativa o carenza genitoriale di uno dei genitori, situazione, queste, che non ricorrono nel caso in esame, nel quale entrambi i genitori esercitano correttamente ai doveri imposti dalla responsabilità genitoriale.
Ciò posto, i minori vanno collocati in via prevalente presso la madre;
la regolamentazione della presenza del padre con i minori va affidata agli accordi tra le parti, in mancanza dei quali va statuto che: potrà tenere con sé la prole Parte_1 il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 di ogni settimana e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 19:00 della domenica (con pernottamento); sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno;
il giorno del compleanno, alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
Quanto alle statuizioni economiche relative ai figli, va evidenziato che Parte_1
percepisce uno stipendio annuo di circa 7500 euro, laddove il Vitale assume di esser disoccupato e di percepire - anche a causa di un intervento di “tiroidectomia totale per carcinoma papillifero con metastasi linfonoidali” (vedasi doc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) - una pensione di invalidità €.297,00 mensili nonché il reddito di cittadinanza (rectius di inclusione) .
Per quanto sopra, stante la soluzione di collocamento sopra adottata, e posto che entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso hanno diritto di percepire in parti uguali l'assegno unico per la prole, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico di l'obbligo di versare, in favore di della l'assegno mensile a titolo Controparte_1 Pt_1
di contributo per il mantenimento dei figli di euro 500,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, oltre cinquanta percento delle spese straordinarie.
Ricorrono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese processuali-
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16729/2022
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 8/10/2007, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del comune di Giarre al n. 58, parte II, Serie A, anno 2007.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e regolamenta la loro presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare alla la somma mensile di Controparte_1 Pt_1
euro 500, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico di le spese straordinarie per la prole nella misura del Controparte_1
cinquanta per cento;
Compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania, il 16.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher