CA
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 331 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione in data 5.3.2025 a seguito di trattazione scritta
tra
. rappresentato e difeso dall'avv. Touijar Anissa, giusta mandato Parte_1
allegato all'atto di citazione in ptimo grado
Appellante
e
Controparte_1
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Touijar per l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale accoglimento della proposta domanda risarcitoria, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di E 50.000,00 e con vittoria delle spese dell'intero giudizio . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 9.10.2023, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
602/2023 emessa dal Tribunale di Taranto il 14.3.2023 , con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di in relazione all'immobile sito in Ginosa Controparte_1
Marina, promesso da quest'ultima in vendita a mezzo di preliminare del 4.10.2007,
successivamente rinnovato in data 4.11.2011 .
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia omesso di decidere sulle sue domande di accertamento del pregiudizio subito in conseguenza del versamento di parte del prezzo convenuto, dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione nell'immobile e del perduto valore degli arredi rimasti nello stesso, stante la violazione da parte della dei suoi obblighi di buona CP_1
fede e correttezza nell'esecuzione del preliminare di vendita;
si eccepisce inoltre l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione nel valutare correttamente le emergenze di causa e l'esito dell'istruttoria svolta .
L'appellata, benchè regolarmente citata, rimaneva in questa fase contumace come lo era stata in primo grado .
Su istanza del difensore dell'appellante veniva disposta la trattazione scritta e quindi in data
5.3.2025 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione finale .
L'appello è infondato e va pertanto rigettato .
La Corte non può infatti che condividere le motivate conclusioni cui è giunto il primo Giudice,
che dopo aver attentamente esaminato la documentazione in atti e l'esito delle prove orali, ha giustamente rigettato la domanda attrice, ritenendola priva di fondamento e di riscontri probatori.
In particolare non può assolutamente ritenersi l'impugnata sentenza viziata ex art 112 cpc per non aver deciso su tutte le domande proposte in primo grado ovvero contraddittoria e priva di motivazione per non aver correttamente valutato le emergenze istruttorie, in quanto dagli atti di causa emerge assai chiaramente che : - con preliminare del 4.10.2007 la prometteva di vendere al che prometteva CP_1 Pt_1
di acquistare, un appartamento sito in Ginosa Marina per il convenuto prezzo di
E 75.000,00, di cui E 10.000,00 versate contestualmente alla stipula;
la data per il rogito veniva fissata al 30.9.2011, mentre il veniva da subito immesso nel godimento Pt_1
dell'immobile e successivamente versava E 8000,00 il 30.6.2008, E 2000,00 il 23.2.2009
ed E 5000,00 il 12.7.2010, per un totale quindi di E 25.000,00 .
- con successiva scrittura privata del 4.11.2011 le parti davano atto che il termine per la stipula definitiva era scaduto “per inadempimento del signor e che il Parte_1
versamento di E 25.000,00 veniva dalla trattenuto “a titolo di caparra CP_1
confirmatoria”; si fissava per la stipula del rogito nuovo termine al 31.1.2012 “da considerarsi essenziale, anche in ragione della perdurante detenzione dell'immobile in favore del signor ”, detenzione che si sarebbe protratta sino al 31.12.2012, con Pt_1
impegno del “a rilasciarlo libero da persone e cose in favore della signora Pt_1 CP_1
mediante la riconsegna delle chiavi” nel caso in cui non si fosse stipulato il definitivo alla data sopra indicata;
- in data 26.1.2012 lo RT veniva diffidato ad adempiere al preliminare, indicando la data ed il luogo del rogito, pena il rilascio dell'immobile; con successiva missiva del
6.6.2012 la dichiarava di voler recedere dal preliminare per inadempimento del CP_1
, trattenendo la caparra e con successiva comunicazione dell' 11.6.2012 lo diffidava Pt_1
alla riconsegna delle chiavi ed al rilascio dell'immobile per il 25.6.2012; in tale data si immetteva nel possesso dell'appartamento con l'ausilio dei CC;
- con missiva del suo legale del 31.7.2012, il denunziava l'illegittimità della presa di Pt_1
possesso dell'appartamento da parte della sostenendo che stava per concludere il CP_1
contratto di mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile e chiedendo di fissare un appuntamento per l'accesso del perito della banca;
in seguito presentava in data 6.9.2012
denunzia-querela alla competente Procura della Repubblica;
- con successiva missiva dell' 8.2.2013 reclamava dalla il pagamento di CP_1
E 20.000,00 per i lavori effettuati nell'immobile e di ulteriori E 10.000,00 per l'arredamento e gli effetti personali rimasti nell'appartamento e mai restituiti, richiesta prontamente respinta dalla con missiva del 20.2.2013, con cui si dichiarava CP_1
soltanto disponibile alla restituzione degli arredi e degli altri beni del rimasti Pt_1
nell'appartamento ;
- dopo ulteriore corrispondenza in data 13.12.2013 ( missiva dell'avv per il ) CP_2 Pt_1
e, dopo un “silenzio” di sei anni, in data 2.12.2019 ( missiva dell'avv Touijar sempre per il ), nel novembre 2020 veniva instaurata la presente causa, con cui l'odierno Pt_1
appellante chiedeva accertarsi la violazione del dovere di buona fede da parte della nell'esecuzione del preliminare, con condanna della stessa al pagamento della CP_1
somma di E 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dei lavori effettuati e degli arredi andati perduti .
Ciò posto in fatto, appare anche alla Corte evidente che non sia stata dal fornita alcuna Pt_1
prova dell'asserita mala fede della nell'esecuzione del preliminare, avendo anzi CP_1
quest'ultima concesso al promissario acquirente una proroga del termine per la conclusione del definitivo, non potuto stipulare “per inadempimento del signor ” ( come risultante Parte_1
dalla scrittura privata del 4.11.2011 ), che comunque rimaneva nel godimento dell'appartamento dal 4.10.2007 al 25.5.2012, cioè per quasi cinque anni, senza corrispondere null'altro che l'importo di E 25.000,00 ( a fronte di un prezzo di vendita di E 75.000,00 ) a titolo di “caparra confirmatoria”
( come pure riconosciuto nell'atto del 4.11.2012 ); approssimandosi la scadenza del 31.1.2012,
termine fissato come “essenziale” per la conclusione del definitivo ( cfr sempre la scrittura privata sopra citata ), il rimaneva silente e non vi provvedeva, soltanto in data 31.72012, dopo aver Pt_1 perso la disponibilità dell'immobile, ricordandosi di chiedere un'ulteriore proroga per poter concludere il contratto di mutuo con la banca .
A tal proposito va per altro osservato che con la citata missiva del 31.7.2012, dopo che il termine essenziale era scaduto da sei mesi, il chiedeva alla un appuntamento per consentire Pt_1 CP_1
la perito della banca di visionare l'immobile al fine di valutarlo, segno questo evidente che la concessione del mutuo non era poi così prossima e “scontata”, essendosi a quel punto soltanto all'inizio della complessa istruttoria preliminare per la concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito .
Quanto poi alla c.d. “proposta di mutuo” prodotta in giudizio, la stessa reca la data del 18.7.2012
ed è rivolta non all'odierno appellante, ma al figlio ( che sentito come teste indicava la banca Per_1
mutuante nel Banco Ambrosiano in luogo di Intesasanpaolo ), fa riferimento all'acquisto di una
“seconda casa” del valore di E 135.000,00 ( in luogo di E 75000,00 costituente il prezzo di vendita
) e ad un finanziamento di E 94.914,00 ( quando il saldo da corrispondere era invece di
E 50.000,00 ), il che fa fortemente dubitare sulla pertinenza di tale documento alla presente vicenda e causa .
In ogni caso si tratta di documentazione che dimostra soltanto il colpevole ritardo con cui il Pt_1
( padre o figlio ), dopo ben cinque anni dalla stipula del preliminare del 4.10.2007, si sono attivati per ottenere la provvista necessaria per la conclusione della compravendita, non certo l'asserita mancanza di buona fede da parte della promissaria venditrice, che dopo aver concesso una proroga del termine per la stipula del rogito ancora attendeva invano la definizione della vicenda contrattuale .
Quanto infine ai lavori di ristrutturazione asseritamente eseguiti dal a sue spese, a parte le Pt_1
assai generiche dichiarazioni rese dal figlio ( forse interessato in proprio quale futuro Per_1
acquirente ) e da ( fidanzato della figlia di e quindi non proprio Testimone_1 Parte_1
indifferente ), non è stata offerta alcuna concreta prova degli stessi e del loro costo ( né delle condizioni dell'appartamento al momento della sua consegna e del rilascio ), a parte alcune minime spese relative all'allacciamento delle utenze di acqua, fogna ed energia elettrica, per altro del tutto normali e compatibili con il godimento dell'appartamento per ben cinque anni .
Stesso a dirsi per gli arredi e gli effetti personali rimasti nell'appartamento ( di cui la si è CP_1
resa sempre disponibile alla restituzione, previo appuntamento risiedendo la stessa all'estero ), la cui richiesta di ristoro è rimasta anch'essa del tutto generica ed indeterminata, essendone incerta sia l'effettiva consistenza che il corrente valore di mercato, comunque da ritenersi ampiamente compensata ( a fronte dell'ipotizzabile ingiustificato arricchimento in favore della controparte )
dal gratuito godimento dell'appartamento come casa-vacanze per ben cinque anni .
In conclusione, essendo l'appello del tutto infondato, lo stesso va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza;
nulla per le spese, stante la contumacia della . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da confermando l'impugnata sentenza n. Parte_1
602/2023 emessa dal Tribunale di Taranto in data 14.3.2023 ;
2. nulla per le spese;
3. dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento da parte dell' appellante del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002
n.115 .
Così deciso in Taranto in data 12.3.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)