Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 07/02/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07915/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7915 del 2024, proposto da Areacom, Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lupo Timini, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via dei Marsi, 174;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’inadempimento e/o dell’inesatto adempimento
della Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti, all’accordo di collaborazione per l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., stipulato con l’Areacom;
in subordine, per l’accertamento dell’infondatezza della richiesta di pagamento per l’ammontare di € 73.010,64, come da cartella di pagamento notificata, per errata interpretazione dell’art. 6 dell’accordo di collaborazione concluso tra la Regione Lazio e l’Areacom che ha fissato il limite del dovuto all’importo di € 50.000,00, e conseguentemente l’annullamento, previa sospensione,
- della determina di pagamento -OMISSIS- dell’8.06.2023 di € 71.095,89 della Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti, notificata con prot. -OMISSIS-del 21.06.2023;
- della richiesta di pagamento della Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti del 23.03.2023, prot. -OMISSIS- del 27.06.2023, notificata in pari data;
- del ruolo-OMISSIS-della Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti, reso esecutivo il 12.02.2024, indicato nella cartella di pagamento notificata;
- della cartella di pagamento -OMISSIS- dell’Agenzia dell’entrate, ente della riscossione, della provincia di L’Aquila, notificata il 29.05.2024;
- di ogni altro atto connesso e consequenziale con riserva di formulazione di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il presente ricorso la società ricorrente chiede non solo l'accertamento dell’inadempimento della Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti, all’accordo di collaborazione per l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., ma anche – in subordine – l’annullamento della determina di pagamento della Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti -OMISSIS- dell’8 giugno 2023 di € 71.095,89 e del conseguente ruolo -OMISSIS-, reso esecutivo il 12 febbraio 2024 ed indicato nella cartella di pagamento notificata;
- si è costituito in giudizio l’Ente regionale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione, nonché eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto la materia oggetto di esame in questa sede verte sulla legittimità della cartella di pagamento, rimasta inoppugnata, che, in quanto tale, è riconducibile alla competenza del giudice tributario;
- all’udienza pubblica del 10 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione;
- il Collegio deve esaminare, in limine, l’eccezione di difetto giurisdizione di questo Giudice Amministrativo sollevata dalla resistente, che risulta fondata e assorbente;
- in proposito, la controversia verte sulla sussistenza o meno di una prestazione patrimoniale, dotata del carattere della definitività, in virtù di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da prestazione/controprestazione;
- in tale situazione debbono, quindi, necessariamente applicarsi i criteri generali che governano la ripartizione della giurisdizione in base ai quali, come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza, non può essere applicato il criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma la questione in merito alla giurisdizione va risolta alla stregua del “petitum” sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2007, n. 758);
- i principi affermati dalla giurisprudenza appena esaminata possono essere applicati anche alle posizioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nell’ambito della presente controversia, ed a prescindere dalla sussistenza, ai sensi dell’art.133 c.p.a., della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di “ formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni ”, trattandosi di verificare nella sostanza la legittimità della cartella di pagamento -OMISSIS-, eventualmente annullabile solo dal giudice tributario o dinanzi al giudice civile in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;
- ancora sul piano processuale, si osserva l’irrilevanza della qualificazione della domanda come di accertamento negativo del credito ovvero come di impugnazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti e consequenziali (secondo l’alternativa prospettata nel ricorso), posto che, in entrambi i casi, l’individuazione degli atti impugnati (in caso di domanda di annullamento) ovvero del rapporto giuridico controverso (in caso di domanda di accertamento) si fonda su di un criterio sostanziale e deve essere operata in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte.
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a.;
Ritenuto che la natura rituale della pronuncia giustifichi la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario dinanzi al quale il ricorso dovrà essere riassunto nei termini in motivazione indicati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.