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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4001 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente
TRA
, quale subentrante a titolo universale nei rapporti Parte_1
di , incorporante di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella persona del Responsabile pro tempore del Contenzioso Regionale , Controparte_4 CP_5
con l'Avv.to Paolo Galluccio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
Contro
, contumace. Controparte_6
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 96/2022, emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 01/02/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 02.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che Controparte_7
provvide al pignoramento, presso la terza Gruppo RO.RI. s.r.l. di crediti della contribuente debitrice procedendo (anche) sulla base delle seguenti cartelle di pagamento, aventi ad Controparte_6
oggetto la tassa automobilistica di cui a diversi anni d'imposta:
1) cartella n. 12520110004520579000, tassa automobilistica anno 2004, ente creditore Regione
Lazio;
2) cartella n. 12520120001029123000, tassa automobilistica anno 2007, ente creditore Regione
Lazio;
3) cartella n. 12520120006422012000, tassa automobilistica anno 2009, ente creditore Regione
Lazio;
4) cartella n. 12520130011835100000, tassa automobilistica anno 2010, ente creditore Regione
Lazio.
La contribuente propose opposizione all'esecuzione e l'adito tribunale di Viterbo, dopo l'introduzione del giudizio di merito, con la sentenza di cui all'epigrafe, così decise:
“accoglie la domanda dr e per l'effetto dichiara estinto, perché prescritto, il Controparte_6
relativo diritto di credito limitatamente alle seguenti cartelle: 1) cartella n. 12520110004520579000,
tassa automobilistica anno 2004, ente creditore Regione Lazio, notificata il 21/03/2011; 2) cartella n.
12520120001029123000, tassa automobilistica anno 2007, ente creditore Regione Lazio, notificata il 07/03/2012; 3) cartella n. 12520120006422012000, tassa automobilistica anno 2009, ente creditore
Regione Lazio, notificata il 15/06/2012; 4) cartella n. 12520130011835100000, tassa automobilistica
2 anno 2010, ente creditore Regione Lazio, il 08/04/2014;
B. Dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'annullamento ex lege, in virtù del D.L. n. 119 del 2019, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari limitatamente alle seguenti cartelle: 1) cartella n.
12520080013785963000, tassa automobilistica all'anno 2001, ente creditore Regione Lazio, ,
notificata in data 03/11/2008; 2) cartella n. 12520090001426549000, tassa automobilistica anno
2002, ente creditore Regione Lazio, notificata il 16/04/2009; 3) cartella n. 12520090013387258000,
tassa automobilistica anno 2003, ente creditore Regione Lazio, notificata il 22/01/2010; 4) cartella n.
12520100001611724000, tassa automobilistica anno 2004, ente creditore Regione Lazio, notificata il 08/04/2010.
C. dichiara la validità del pignoramento eseguito presso terzi (società Gruppo RO.RI. s.r.l) nei limiti di valore di cui alla cartella n. 12520160004236840000 relativa all'anno 2013 ente creditore Regione
Lazio.
D. Rigetta ogni altra richiesta.
E. Spese processuali compensate.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a plurimi motivi, l' Controparte_7
, attingendo esclusivamente il capo con il quale, limitatamente ai crediti di cui alle quattro
[...]
cartelle oggetto del punto A del dispositivo di primo grado, è stata accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla contribuente.
L'appellata contribuente è rimasta contumace.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'
odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dall'appello e
3 dalla citazione in primo grado) si ricava che l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dalla debitrice avvero un pignoramento eseguito presso la terza Gruppo RO.RI. s.r.l. .
Tuttavia, le uniche parti nei confronti delle quali la decisione di primo grado è stata pronunciata, come risulta sia dall'intestazione che dal contenuto complessivo della sentenza impugnata, sono l' Pt_1
appellante e la contribuente appellata.
Va allora rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva, quanto meno nella fase a cognizione piena, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato, il quale ultimo è quindi un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, senza distinzioni di sorta (cfr., anche in motivazione, Cass. n. 13533/2021; Cass. n.
39973/2021; Cass. n. 16236/2022, in tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo).
Il difetto del contraddittorio, conseguente alla sua mancata integrazione nei confronti del terzo litisconsorte necessario, è rilevabile d'ufficio, fatto salvo l'eventuale giudicato, nel caso di specie solo parziale, attesa l'impugnazione del capo qui sub iudice.
Pertanto, va dichiarata, limitatamente al capo impugnato, indicato come “A” nel dispositivo della sentenza di primo grado, la nullità di quest'ultima.
Visto l'art. 354, co.1, c.p.c., applicabile ratione temporis, la causa va rimessa al giudice a quo, per l'integrazione del litisconsorzio necessario, con termine di rito per la riassunzione.
Il carattere preliminare ed assorbente della violazione del contraddittorio preclude a questa Corte
ogni eventuale valutazione in ordine alla giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.,
applicabile ratione temporis, e solleva dall'esposizione e trattazione dei motivi d'appello proposti.
In considerazione della contumacia dell'appellata e del rilievo d'ufficio del vizio accertato, nulla sulle spese.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
4 1. – dichiara la nullità della sentenza impugnata, limitatamente al capo A del relativo dispositivo,
e rimette la causa al Tribunale di Viterbo, con termine di rito per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 2.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4001 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente
TRA
, quale subentrante a titolo universale nei rapporti Parte_1
di , incorporante di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella persona del Responsabile pro tempore del Contenzioso Regionale , Controparte_4 CP_5
con l'Avv.to Paolo Galluccio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
Contro
, contumace. Controparte_6
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 96/2022, emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 01/02/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 02.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che Controparte_7
provvide al pignoramento, presso la terza Gruppo RO.RI. s.r.l. di crediti della contribuente debitrice procedendo (anche) sulla base delle seguenti cartelle di pagamento, aventi ad Controparte_6
oggetto la tassa automobilistica di cui a diversi anni d'imposta:
1) cartella n. 12520110004520579000, tassa automobilistica anno 2004, ente creditore Regione
Lazio;
2) cartella n. 12520120001029123000, tassa automobilistica anno 2007, ente creditore Regione
Lazio;
3) cartella n. 12520120006422012000, tassa automobilistica anno 2009, ente creditore Regione
Lazio;
4) cartella n. 12520130011835100000, tassa automobilistica anno 2010, ente creditore Regione
Lazio.
La contribuente propose opposizione all'esecuzione e l'adito tribunale di Viterbo, dopo l'introduzione del giudizio di merito, con la sentenza di cui all'epigrafe, così decise:
“accoglie la domanda dr e per l'effetto dichiara estinto, perché prescritto, il Controparte_6
relativo diritto di credito limitatamente alle seguenti cartelle: 1) cartella n. 12520110004520579000,
tassa automobilistica anno 2004, ente creditore Regione Lazio, notificata il 21/03/2011; 2) cartella n.
12520120001029123000, tassa automobilistica anno 2007, ente creditore Regione Lazio, notificata il 07/03/2012; 3) cartella n. 12520120006422012000, tassa automobilistica anno 2009, ente creditore
Regione Lazio, notificata il 15/06/2012; 4) cartella n. 12520130011835100000, tassa automobilistica
2 anno 2010, ente creditore Regione Lazio, il 08/04/2014;
B. Dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'annullamento ex lege, in virtù del D.L. n. 119 del 2019, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari limitatamente alle seguenti cartelle: 1) cartella n.
12520080013785963000, tassa automobilistica all'anno 2001, ente creditore Regione Lazio, ,
notificata in data 03/11/2008; 2) cartella n. 12520090001426549000, tassa automobilistica anno
2002, ente creditore Regione Lazio, notificata il 16/04/2009; 3) cartella n. 12520090013387258000,
tassa automobilistica anno 2003, ente creditore Regione Lazio, notificata il 22/01/2010; 4) cartella n.
12520100001611724000, tassa automobilistica anno 2004, ente creditore Regione Lazio, notificata il 08/04/2010.
C. dichiara la validità del pignoramento eseguito presso terzi (società Gruppo RO.RI. s.r.l) nei limiti di valore di cui alla cartella n. 12520160004236840000 relativa all'anno 2013 ente creditore Regione
Lazio.
D. Rigetta ogni altra richiesta.
E. Spese processuali compensate.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a plurimi motivi, l' Controparte_7
, attingendo esclusivamente il capo con il quale, limitatamente ai crediti di cui alle quattro
[...]
cartelle oggetto del punto A del dispositivo di primo grado, è stata accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla contribuente.
L'appellata contribuente è rimasta contumace.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'
odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dall'appello e
3 dalla citazione in primo grado) si ricava che l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dalla debitrice avvero un pignoramento eseguito presso la terza Gruppo RO.RI. s.r.l. .
Tuttavia, le uniche parti nei confronti delle quali la decisione di primo grado è stata pronunciata, come risulta sia dall'intestazione che dal contenuto complessivo della sentenza impugnata, sono l' Pt_1
appellante e la contribuente appellata.
Va allora rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva, quanto meno nella fase a cognizione piena, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato, il quale ultimo è quindi un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, senza distinzioni di sorta (cfr., anche in motivazione, Cass. n. 13533/2021; Cass. n.
39973/2021; Cass. n. 16236/2022, in tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo).
Il difetto del contraddittorio, conseguente alla sua mancata integrazione nei confronti del terzo litisconsorte necessario, è rilevabile d'ufficio, fatto salvo l'eventuale giudicato, nel caso di specie solo parziale, attesa l'impugnazione del capo qui sub iudice.
Pertanto, va dichiarata, limitatamente al capo impugnato, indicato come “A” nel dispositivo della sentenza di primo grado, la nullità di quest'ultima.
Visto l'art. 354, co.1, c.p.c., applicabile ratione temporis, la causa va rimessa al giudice a quo, per l'integrazione del litisconsorzio necessario, con termine di rito per la riassunzione.
Il carattere preliminare ed assorbente della violazione del contraddittorio preclude a questa Corte
ogni eventuale valutazione in ordine alla giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.,
applicabile ratione temporis, e solleva dall'esposizione e trattazione dei motivi d'appello proposti.
In considerazione della contumacia dell'appellata e del rilievo d'ufficio del vizio accertato, nulla sulle spese.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
4 1. – dichiara la nullità della sentenza impugnata, limitatamente al capo A del relativo dispositivo,
e rimette la causa al Tribunale di Viterbo, con termine di rito per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 2.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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