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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/12/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE DE RI ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] C.F.: entrambi residenti in
[...] CodiceFiscale_2
Partanna Via Milano n. 38, elettivamente domiciliati in Partanna Via Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv. Andrea CA che li rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI OPPONENTI
Contro
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Piemonte 38, codice fiscale, e Controparte_1 partita IVA numero , quale cessionaria di con sede legale in Roma, P.IVA_1 Controparte_2
Via Piemonte n. 38, codice fiscale , partita IVA numero , giusta cessione dell' P.IVA_2 P.IVA_3
11.12.2020, pubblicata in G.U., Parte II, n.146 del 15.12.2020 in persona della procuratrice CP_3 con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, e dall' Avv. Mario Anzà ed elettivamente domiciliata in Sciacca (AG), Via Antonino Segni n. 11, presso e nello studio dell'avv. Piro Accursio;
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Contratto di apertura di credito
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 252/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca il 9.9.2020 con cui veniva loro ingiunto di pagare ad l'importo di € 63.746,55 oltre interessi;
gli Controparte_4 opponenti rappresentavano di non dover nulla alla avendo chiuso il conto corrente nel CP_5
pagina 1 di 7 2005 mediante versamento di una piccola somma pari alla scopertura sul conto, rappresentando di non aver da allora mai ricevuto richieste di pagamento sino al 2016, quando ricevevano una raccomandata Contr con la quale veniva richiesto da il pagamento della somma di € 63.238,74 quale scopertura sul
C/C n. 10526.71.
Che quindi, si recavano presso l'agenzia di Partanna per comprendere cosa fosse accaduto e lì CP_5 veniva loro detto che si era trattato di un disguido.
Rappresentavano quindi di nulla dovere per il decreto ingiuntivo in oggetto avendo provveduto ad estinguere il conto corrente nel 2005.
In subordine contestavano l'entità delle somme richiesta ritenendo impossibile una lievitazione della scopertura del conto in tal misura.
Concludevano chiedendo: “Ritenere e dichiarare che e nulla Controparte_6 Parte_1 debbono ad per le causali di cui all'opposto d.i. per avere chiuso, nel dicembre del Controparte_4
2005, il contratto di conto corrente intercorrente tra la s.n.c. Number One di Controparte_7
d in ogni caso cessato il contratto di conto corrente trascorso un anno dalla data
[...] CP_8 di ultima operazione effettuata dalla Number One sul predetto conto. Revocare, con ogni e qualsiasi statuizione l'opposto d.i.. Subordinatamente. Ritenere e dichiarare non dovuta o se dovuta, dovuta solo in parte la somma richiesta in d.i., in quanto non rispondente ai rapporti intercorsi tra le parti.
Revocare con ogni e qualsiasi statuizione l'opposto d.i.”.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.2.2021, Controparte_1 premettendo: che in data 28 dicembre 2018 la società ha acquistato da Monte Controparte_4 dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, giusta pubblicazione in
G.U., Parte II, n. 1 del 3.01.2019; -che nel perimetro della predetta cessione è inclusa la posizione creditoria relativa ai sig.ri e , nei confronti dei quali è stato Parte_1 Parte_2 emesso il decreto ingiuntivo n. 252/2020 del Tribunale di Sciacca oggetto di opposizione;
-che in data
15 luglio 2020 la a ceduto a un portafoglio di crediti Controparte_4 Controparte_2 come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 84 del 18 luglio 2020; che, in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 luglio 2020, ha ceduto a il Controparte_2 Parte_3 predetto portafoglio come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 87 del 25 luglio 2020; -che in data CP 30.07.2020 la ha conferito procura alla per la gestione e il recupero CP_9 CP_3 dei crediti e diritti collegati;
-che, in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data 3 dicembre
2020 la ha nuovamente ceduto a un portafoglio di Parte_3 Controparte_2 crediti come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 144 del pagina 2 di 7 10 dicembre 2020; -che, in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 11 dicembre
2020, ha ceduto a il predetto portafoglio come da avviso Controparte_2 Controparte_1 pubblicato in G.U., Parte II, n. 146 del 15 dicembre 2020; l'opposta contestava quanto dedotto dagli opponenti e concludeva chiedendo: “1.-In via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
2.-Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria;
3.-In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa. Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 5.10.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le parti venivano inviate in mediazione.
Con note scritte per l'udienza cartolare del 6.5.2022 parte attrice opponente eccepiva l'improcedibilità del giudizio deducendo un vizio relativo alla procedura di mediazione disposta con provvedimento del
13.10.2021, non essendo stato l'avvio del procedimento comunicato alle parti personalmente ed essendo stata la procedura effettuata presso un organismo, quello di Brescia, non competente territorialmente.
All'udienza cartolare del 10.5.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo una serie di differimenti, alla successiva udienza del 28.2.2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 9.4.2024.
Successivamente, con ordinanza del 23.9.2024 veniva rimessa sul ruolo istruttorio con un rilievo d'ufficio circa la questione relativa al difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito da parte della convenuta opposta e venivano assegnati ai sensi dell'art. 101 c.p.c. termini alle parti per produrre memorie sulla questione oggetto di rilievo officioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Quanto all'eccezione relativa all'improcedibilità per nullità della mediazione esperita occorre rilevare l'infondatezza della stessa in quanto le parti sono state notiziate per il tramite del procuratore Avv.,
CA e la mediazione si è svolta a Sciacca come emerge dal verbale di mediazione del 16.11.2021 nr
AGS/2199/2021. pagina 3 di 7 Va tuttavia condannata la parte opponente al pagamento di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28 del 2010 non avendo partecipato la stessa alla procedura di mediazione e non avendo giustificato l'assenza.
2. Quanto alla legittimazione attiva e titolarità dell'azione, occorre evidenziare come, nel caso di specie, parte convenuta opposta abbia allegato l'esistenza nel tempo di una pluralità di cessioni del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
In particolare ha allegato essere intervenuta: una prima cessione pubblicata in G.U. 1/2019 tra
[...]
e producendo l'avviso G.U. relativo all'operazione di cartolarizzazione CP_5 Controparte_4 avente ad oggetto tra l'altro: tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, e, per quanto riguarda MPSL&F anche da contratti di leasing, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018; una seconda cessione tra e di cui in G.U. 84/2020 non producendo, Controparte_4 Controparte_2 entro i termini di cui all'art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., il relativo avviso in G.U.; una terza cessione tra e il cui avviso sarebbe stato pubblicato nella G.U. 87/2020, Controparte_2 Parte_3 non prodotta entro i termini di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.; una ulteriore cessione tra Parte_3
e con avviso in G.U. 144/2020, prodotto in giudizio, nel quale si legge che
[...] Controparte_2 la cessione ha avuto ad oggetto, tra l'altro i crediti che: (a) sono stati precedentemente ceduti al
Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)”; una quinta cessione da
[...]
a pubblicata in G.U. 146/2020 avente ad oggetto, tra l'altro: crediti Controparte_2 Controparte_1 derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione (i
"Crediti"). (…).
Mette conto evidenziare come la cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58
TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede il pagina 4 di 7 ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco
“dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Corte di Cassazione 204495/2020,
5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarare che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al regime probatorio della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credito, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso. pagina 5 di 7 Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario creditore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa.
(Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
(Corte di Cassazione 21821/2023)
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova, o il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ovvero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente.
Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di
Cassazione 31588/2021, 16711/2016 e 10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
2.1 Alla luce dei principi sopra esposti, venendo ora al caso di specie, i documenti prodotti da parte opposta non sono idonei a dimostrare la sussistenza della legittimazione sostanziale in capo alla stessa. pagina 6 di 7 Non è stata infatti prodotta nei termini di legge la prova in ordine alle cessioni pubblicate nelle G.U.
84/2020 e 87/2020, depositate solo con la memoria dell'11.10.2024 e quindi oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Mancano inoltre, con riguardo agli estratti di G.U. in atti, documenti dai quali emerga, anche per presunzioni, l'inclusione del credito vantato dalla opposta tra quelli di cui all'avviso di cessione in GU.
146/2020. In particolare, non sono stati prodotti i contratti di cessione contenenti il credito oggetto del presente giudizio, oppure le dichiarazioni del creditore cedente ricognitive dei crediti oggetto di cessione o altri documenti idonei a ritenere, anche con ragionamento presuntivo, che lo stesso sia stato ceduto dalla originaria creditrice sino a non bastando a tal fine la sola produzione Controparte_1 dei titoli (contratto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente allegati n. 5 comparsa di costituzione) e non potendo tenersi conto a tal fine della produzione documentale dell'11.10.2024 in quanto tardiva, essendo stata effettuata oltre il termine previsto dall'art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.
4. Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, parametri minimi.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. effettuata dall'opponente con le note di trattazione scritta per l'udienza di prima comparizione del 5.10.2021 la stessa va rigettata mancando elementi dai quali desumere che la convenuta opposta abbia agito con mala fede o colpa grave, non potendo la stessa essere desunta dalla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara il difetto di legittimazione ad agire sostanziale in capo alla convenuta opposta
[...]
e, per l'effetto CP_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 252 del 9.9.2020 emesso dal Tribunale di Sciacca.
- Condanna la convenuta opposta a corrispondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessive € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
- Condanna parte opponente al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
Sciacca , 2 dicembre 2025
Il Giudice
LE DE RI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE DE RI ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] C.F.: entrambi residenti in
[...] CodiceFiscale_2
Partanna Via Milano n. 38, elettivamente domiciliati in Partanna Via Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv. Andrea CA che li rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI OPPONENTI
Contro
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Piemonte 38, codice fiscale, e Controparte_1 partita IVA numero , quale cessionaria di con sede legale in Roma, P.IVA_1 Controparte_2
Via Piemonte n. 38, codice fiscale , partita IVA numero , giusta cessione dell' P.IVA_2 P.IVA_3
11.12.2020, pubblicata in G.U., Parte II, n.146 del 15.12.2020 in persona della procuratrice CP_3 con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, e dall' Avv. Mario Anzà ed elettivamente domiciliata in Sciacca (AG), Via Antonino Segni n. 11, presso e nello studio dell'avv. Piro Accursio;
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Contratto di apertura di credito
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 252/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca il 9.9.2020 con cui veniva loro ingiunto di pagare ad l'importo di € 63.746,55 oltre interessi;
gli Controparte_4 opponenti rappresentavano di non dover nulla alla avendo chiuso il conto corrente nel CP_5
pagina 1 di 7 2005 mediante versamento di una piccola somma pari alla scopertura sul conto, rappresentando di non aver da allora mai ricevuto richieste di pagamento sino al 2016, quando ricevevano una raccomandata Contr con la quale veniva richiesto da il pagamento della somma di € 63.238,74 quale scopertura sul
C/C n. 10526.71.
Che quindi, si recavano presso l'agenzia di Partanna per comprendere cosa fosse accaduto e lì CP_5 veniva loro detto che si era trattato di un disguido.
Rappresentavano quindi di nulla dovere per il decreto ingiuntivo in oggetto avendo provveduto ad estinguere il conto corrente nel 2005.
In subordine contestavano l'entità delle somme richiesta ritenendo impossibile una lievitazione della scopertura del conto in tal misura.
Concludevano chiedendo: “Ritenere e dichiarare che e nulla Controparte_6 Parte_1 debbono ad per le causali di cui all'opposto d.i. per avere chiuso, nel dicembre del Controparte_4
2005, il contratto di conto corrente intercorrente tra la s.n.c. Number One di Controparte_7
d in ogni caso cessato il contratto di conto corrente trascorso un anno dalla data
[...] CP_8 di ultima operazione effettuata dalla Number One sul predetto conto. Revocare, con ogni e qualsiasi statuizione l'opposto d.i.. Subordinatamente. Ritenere e dichiarare non dovuta o se dovuta, dovuta solo in parte la somma richiesta in d.i., in quanto non rispondente ai rapporti intercorsi tra le parti.
Revocare con ogni e qualsiasi statuizione l'opposto d.i.”.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.2.2021, Controparte_1 premettendo: che in data 28 dicembre 2018 la società ha acquistato da Monte Controparte_4 dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, giusta pubblicazione in
G.U., Parte II, n. 1 del 3.01.2019; -che nel perimetro della predetta cessione è inclusa la posizione creditoria relativa ai sig.ri e , nei confronti dei quali è stato Parte_1 Parte_2 emesso il decreto ingiuntivo n. 252/2020 del Tribunale di Sciacca oggetto di opposizione;
-che in data
15 luglio 2020 la a ceduto a un portafoglio di crediti Controparte_4 Controparte_2 come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 84 del 18 luglio 2020; che, in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 luglio 2020, ha ceduto a il Controparte_2 Parte_3 predetto portafoglio come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 87 del 25 luglio 2020; -che in data CP 30.07.2020 la ha conferito procura alla per la gestione e il recupero CP_9 CP_3 dei crediti e diritti collegati;
-che, in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data 3 dicembre
2020 la ha nuovamente ceduto a un portafoglio di Parte_3 Controparte_2 crediti come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 144 del pagina 2 di 7 10 dicembre 2020; -che, in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 11 dicembre
2020, ha ceduto a il predetto portafoglio come da avviso Controparte_2 Controparte_1 pubblicato in G.U., Parte II, n. 146 del 15 dicembre 2020; l'opposta contestava quanto dedotto dagli opponenti e concludeva chiedendo: “1.-In via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
2.-Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria;
3.-In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa. Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 5.10.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le parti venivano inviate in mediazione.
Con note scritte per l'udienza cartolare del 6.5.2022 parte attrice opponente eccepiva l'improcedibilità del giudizio deducendo un vizio relativo alla procedura di mediazione disposta con provvedimento del
13.10.2021, non essendo stato l'avvio del procedimento comunicato alle parti personalmente ed essendo stata la procedura effettuata presso un organismo, quello di Brescia, non competente territorialmente.
All'udienza cartolare del 10.5.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo una serie di differimenti, alla successiva udienza del 28.2.2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 9.4.2024.
Successivamente, con ordinanza del 23.9.2024 veniva rimessa sul ruolo istruttorio con un rilievo d'ufficio circa la questione relativa al difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito da parte della convenuta opposta e venivano assegnati ai sensi dell'art. 101 c.p.c. termini alle parti per produrre memorie sulla questione oggetto di rilievo officioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Quanto all'eccezione relativa all'improcedibilità per nullità della mediazione esperita occorre rilevare l'infondatezza della stessa in quanto le parti sono state notiziate per il tramite del procuratore Avv.,
CA e la mediazione si è svolta a Sciacca come emerge dal verbale di mediazione del 16.11.2021 nr
AGS/2199/2021. pagina 3 di 7 Va tuttavia condannata la parte opponente al pagamento di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28 del 2010 non avendo partecipato la stessa alla procedura di mediazione e non avendo giustificato l'assenza.
2. Quanto alla legittimazione attiva e titolarità dell'azione, occorre evidenziare come, nel caso di specie, parte convenuta opposta abbia allegato l'esistenza nel tempo di una pluralità di cessioni del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
In particolare ha allegato essere intervenuta: una prima cessione pubblicata in G.U. 1/2019 tra
[...]
e producendo l'avviso G.U. relativo all'operazione di cartolarizzazione CP_5 Controparte_4 avente ad oggetto tra l'altro: tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, e, per quanto riguarda MPSL&F anche da contratti di leasing, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018; una seconda cessione tra e di cui in G.U. 84/2020 non producendo, Controparte_4 Controparte_2 entro i termini di cui all'art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., il relativo avviso in G.U.; una terza cessione tra e il cui avviso sarebbe stato pubblicato nella G.U. 87/2020, Controparte_2 Parte_3 non prodotta entro i termini di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.; una ulteriore cessione tra Parte_3
e con avviso in G.U. 144/2020, prodotto in giudizio, nel quale si legge che
[...] Controparte_2 la cessione ha avuto ad oggetto, tra l'altro i crediti che: (a) sono stati precedentemente ceduti al
Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)”; una quinta cessione da
[...]
a pubblicata in G.U. 146/2020 avente ad oggetto, tra l'altro: crediti Controparte_2 Controparte_1 derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione (i
"Crediti"). (…).
Mette conto evidenziare come la cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58
TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede il pagina 4 di 7 ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco
“dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Corte di Cassazione 204495/2020,
5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarare che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al regime probatorio della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credito, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso. pagina 5 di 7 Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario creditore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa.
(Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
(Corte di Cassazione 21821/2023)
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova, o il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ovvero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente.
Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di
Cassazione 31588/2021, 16711/2016 e 10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
2.1 Alla luce dei principi sopra esposti, venendo ora al caso di specie, i documenti prodotti da parte opposta non sono idonei a dimostrare la sussistenza della legittimazione sostanziale in capo alla stessa. pagina 6 di 7 Non è stata infatti prodotta nei termini di legge la prova in ordine alle cessioni pubblicate nelle G.U.
84/2020 e 87/2020, depositate solo con la memoria dell'11.10.2024 e quindi oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Mancano inoltre, con riguardo agli estratti di G.U. in atti, documenti dai quali emerga, anche per presunzioni, l'inclusione del credito vantato dalla opposta tra quelli di cui all'avviso di cessione in GU.
146/2020. In particolare, non sono stati prodotti i contratti di cessione contenenti il credito oggetto del presente giudizio, oppure le dichiarazioni del creditore cedente ricognitive dei crediti oggetto di cessione o altri documenti idonei a ritenere, anche con ragionamento presuntivo, che lo stesso sia stato ceduto dalla originaria creditrice sino a non bastando a tal fine la sola produzione Controparte_1 dei titoli (contratto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente allegati n. 5 comparsa di costituzione) e non potendo tenersi conto a tal fine della produzione documentale dell'11.10.2024 in quanto tardiva, essendo stata effettuata oltre il termine previsto dall'art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.
4. Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, parametri minimi.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. effettuata dall'opponente con le note di trattazione scritta per l'udienza di prima comparizione del 5.10.2021 la stessa va rigettata mancando elementi dai quali desumere che la convenuta opposta abbia agito con mala fede o colpa grave, non potendo la stessa essere desunta dalla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara il difetto di legittimazione ad agire sostanziale in capo alla convenuta opposta
[...]
e, per l'effetto CP_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 252 del 9.9.2020 emesso dal Tribunale di Sciacca.
- Condanna la convenuta opposta a corrispondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessive € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
- Condanna parte opponente al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
Sciacca , 2 dicembre 2025
Il Giudice
LE DE RI
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