Ordinanza collegiale 4 aprile 2023
Sentenza 1 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/06/2023, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 00315/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2015, proposto da
DI PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tania Pietropaoli, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Alcide De Gasperi, 23;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore , Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e La Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti
EL SO, FU IN, EL Mancini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota dell'ufficio ragioneria prot. 6965 del 15.12.2014, della provveditoriale prot. n. 6779 del 05.12.2014, con la quale veniva disposto il pagamento dell'incentivo alla progettazione ex art. 92, comma 5, d.l.vo 163/2006 dei lavori " Pescara - legge 18.02.1999 n° 28 - realizzazione della sede del comando nucleo regionale ed alloggi di servizio del corpo della guardia di finanza in Pescara - lavori residuali -"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore e del Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e La Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 28 aprile 2015 NT DI, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in servizio presso il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna, sede Coordinata di L'Aquila, ha impugnato la nota dell'Ufficio Ragioneria prot. 6965 del 15.12.2014 e la Provveditoriale prot. n. 6779 del 05.12.2014 con la quale veniva disposto il pagamento in suo favore dell'incentivo alla progettazione ex art. 92, comma 5, D.L.vo 163/2006, dei lavori " PESCARA- Legge 18.02.1999 no 28 - Realizzazione della sede del Comando Nucleo Regionale ed alloggi di servizio del Corpo della Guardia di Finanza in Pescara- Lavori residuali- ", nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali meglio specificati in epigrafe, lamentando censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.
Si sono costituiti in resistenza al ricorso, con atto di mera forma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e La Sardegna.
All’udienza di smaltimento arretrato del 15 marzo 2023, tenutasi in collegamento da remoto, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., come trascritto a verbale, della sussistenza di possibili profili di difetto di giurisdizione.
L’avvocato di parte ricorrente ha chiesto quindi termine per dedurre sul punto.
Con ordinanza collegiale n. 172/2023 del 4 aprile 2023 questo Tribunale ha rilevato che “ sussistono dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo atteso che il compenso a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 92, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 costituisce specifico elemento di natura retributiva straordinaria che trova causa nel rapporto di impiego pubblico, per cui le relative controversie rientrano nella giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro” .
Con la medesima ordinanza è stato assegnato alle parti il termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione ed è stato rinviato per il prosieguo all’udienza pubblica straordinaria di smaltimento arretrato del 17 maggio 2023.
Nel rispetto del termine assegnato, il ricorrente ha depositato memoria con la quale, aderendo alle statuizioni formulate da questo Tribunale in punto di giurisdizione, ha riconosciuto, con riferimento alla controversia per cui è causa, la giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro, chiedendo la compensazione delle spese legali.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2023, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa.
L’art. 92, quinto comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che ha sostituito gli artt. 17 e 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, stabilisce che «una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri».
Come ha avuto già cura di rimarcare la giurisprudenza in una fattispecie analoga a quella in decisione (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 24/04/2014, n. 2305), dal chiaro tenore della norma emerge che l’incentivo è uno specifico elemento di natura retributiva straordinaria che trova causa nel rapporto di impiego pubblico, per cui le relative controversie rientrano nella giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro. Invero, posto in linea di principio che si tratta di una domanda avente ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo di credito, non ricadente in nessuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, così da giustificare il trattenimento della controversia presso questo Tribunale, la specificità della giurisdizione lavoristica s’impone innanzitutto per la fonte di contrattazione decentrata a cui è affidata la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione dell’incentivo, ma soprattutto per la connotazione organizzativa del rapporto che rimette al dirigente, in qualità di datore di lavoro, la valutazione circa le specifiche attività tecniche svolte dal responsabile del procedimento e dagli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, dalla legge qualificati come «dipendenti» tra cui va ripartito l’incentivo, che, tra l’altro, non può eccedere l’importo del trattamento economico annuo lordo.
Né rileva in punto di giurisdizione la possibile interferenza tra il riconoscimento del diritto del dipendente alla corresponsione dell’emolumento e l’adozione di provvedimenti autoritativi, nemmeno se di natura organizzativa, dovendosi per l’individuazione della giurisdizione tenere conto della sola effettiva natura della situazione giuridica soggettiva azionata come qualificata dalla legge, senza dare rilievo ad eventuali comportamenti o atti applicativi, nel caso di specie, nemmeno direttamente incidenti su di essa.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, in qualità di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, innanzi al quale andrà riassunta la causa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge dell’art. 11 c.p.a.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, vista la sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro territorialmente competente, innanzi al quale la causa andrà riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO