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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/09/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Salucci;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Ornella Nucci;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in data 23/07/2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrolibero (CS), Atto N. 45 parte II serie B - Per_ anno 2005, con dal quale sono nati i figli (26.10.2009) e Controparte_1
(31.05.2012), ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed Persona_2 ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi ed adottarsi i provvedimenti accessori.
La convenuta ha aderito alla domanda principale e ha chiesto l'adozione dei provvedimenti accessori.
1 La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Salucci;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Ornella Nucci;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in data 23/07/2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrolibero (CS), Atto N. 45 parte II serie B - Per_ anno 2005, con dal quale sono nati i figli (26.10.2009) e Controparte_1
(31.05.2012), ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed Persona_2 ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi ed adottarsi i provvedimenti accessori.
La convenuta ha aderito alla domanda principale e ha chiesto l'adozione dei provvedimenti accessori.
1 La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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