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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1430/2025 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: indebito e rimborso trattenute
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Fiore;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.3.2025, il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per l'accertamento della illegittimità dell'indebito di € 7.161,02 e la condanna dell' al rimborso delle somme a tal CP_1
titolo trattenute dall'Istituto pari, alla data di deposito del ricorso, ad € 2.700,00. Si costituiva l' che chiedeva la cessazione della materia del contendere dando CP_1
atto dell'annullamento in via di autotutela dell'indebito oggetto di causa.
Acquisita la documentazione prodotta, con note scritte la parte ricorrente dato atto dell' annullamento e dell'effettivo rimborso della somma trattenuta, chiedeva la cessazione della materia del contendere con spese regolate secondo la soccombenza virtuale. Indi la causa è stata decisa con sentenza all'esito del dell'udienza del
5.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995,
n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie l'annullamento in via di autotutela dell'indebito oggetto di causa e la pacifica restituzione da parte dell' CP_1 della somma trattenuta determinano la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, tenuto conto del comportamento dell' che, precedentemente alla CP_1
data fissata per la prima udienza, ha annullato l'indebito ed effettuato le restituzioni e considerato altresì che non risulta un ricorso stragiudiziale avverso l'indebito, le spese di lite vengono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico dell'ente convenuto, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e pone a carico dell' la parte residua che liquida, già ridotto l'importo, in € 427,00 oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna Fiore.
Salerno, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1430/2025 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: indebito e rimborso trattenute
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Fiore;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.3.2025, il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per l'accertamento della illegittimità dell'indebito di € 7.161,02 e la condanna dell' al rimborso delle somme a tal CP_1
titolo trattenute dall'Istituto pari, alla data di deposito del ricorso, ad € 2.700,00. Si costituiva l' che chiedeva la cessazione della materia del contendere dando CP_1
atto dell'annullamento in via di autotutela dell'indebito oggetto di causa.
Acquisita la documentazione prodotta, con note scritte la parte ricorrente dato atto dell' annullamento e dell'effettivo rimborso della somma trattenuta, chiedeva la cessazione della materia del contendere con spese regolate secondo la soccombenza virtuale. Indi la causa è stata decisa con sentenza all'esito del dell'udienza del
5.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995,
n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie l'annullamento in via di autotutela dell'indebito oggetto di causa e la pacifica restituzione da parte dell' CP_1 della somma trattenuta determinano la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, tenuto conto del comportamento dell' che, precedentemente alla CP_1
data fissata per la prima udienza, ha annullato l'indebito ed effettuato le restituzioni e considerato altresì che non risulta un ricorso stragiudiziale avverso l'indebito, le spese di lite vengono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico dell'ente convenuto, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e pone a carico dell' la parte residua che liquida, già ridotto l'importo, in € 427,00 oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna Fiore.
Salerno, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio