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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE RA, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 365/2024 posta in deliberazione all'udienza de 3 dicembre 2025, tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni, in Corso Tacito, n. 20 presso lo studio dell'avvocato Grazia Biscossi, che la rappresenta e difende, unitamente e congiuntamente all'avvocato Lorenzo Capponi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
già titolare della ditta “Caffè Fuoriporta”, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Fiorentini (ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Amelia, via delle Rimembranze, 91,
-resistente
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinnanzi al tribunale di Terni la Parte_1 ditta individuale ” in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, e chiedeva la condanna della ditta individuale “Caffè Fuoriporta” nella persona di. Controparte_3
a corrispondere, a titolo di differenze retributive per il Controparte_3 complessivo rapporto di lavoro intercorso tra le odierne parti in causa, la somma di € 8.488,48, al lordo delle ritenute fiscali ed assistenziali, di cui €
2.049,03 a titolo di TFR.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa dal
24.11.2011, con contratto a tempo indeterminato dalla ditta individuale
“Caffè Fuoriporta” con inquadramento nel settore Controparte_3 turismo di livello 5 C.C.N.L. con la qualifica di barista. Il rapporto di lavoro cessava in data 25.05.2013, in conseguenza delle dimissioni rassegnate atteso che il datore di lavoro ometteva il pagamento delle mensilità retributive di dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio del
2013, oltre al pagamento dell'ultimo cedolino paga che comprendeva il
TFR.
Deduceva che con pec in data 11.07.2014 e in data 26.06.2019 aveva richiesto il pagamento delle spettanze retributive.
Assumeva che il rapporto di lavoro si era svolto serenamente sino al dicembre 2012; che a partire da tale data e per le successive mensilità fino alla data delle dimissioni, il datore di lavoro non provvedeva alla corresponsione degli emolumenti, fatta eccezione per una somma complessiva di € 3.000,00, versata nel corso dell'anno 2013 tramite due assegni e a titolo di acconto della quota di TFR maturata.
Deduceva che nelle pec di messa in mora inviate nel 2014 e nel 2019, i suoi procuratori intimavano al anche la consegna dei cedolini paga e CP_3 del modello CUD relativo all'anno d'imposta 2013 che non gli era mai consegnato. Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per l'importo di pari ad € 8.488,48 di cui
€ 2.049,03 a titolo di TFR.
Si costituiva in giudizio già titolare della ditta “Caffè Controparte_3
Fuoriporta”, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il ricorrente citato in giudizio la ditta individuale “Caffè Fuoriporta” di cancellata il 23/12/2023. Ha dedotto che il rapporto di Controparte_3 lavoro era cessato nel novembre 2012 e che il lavoratore non aveva prodotto prova scritta delle dimissioni per giusta causa, né tantomeno aveva prodotto un C2 storico dal quale si potesse evincere la durata del rapporto di lavoro.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto nel costituirsi in giudizio. Invero, si deve evidenziare come la cancellazione di una ditta individuale non estingue i debiti maturati durante la sua attività. Questi debiti restano in capo all'imprenditore che ha gestito l'attività, anche dopo la chiusura formale della partita IVA e la rimozione della ditta dal registro delle imprese.
Ne consegue che la chiusura della ditta non elimina automaticamente i debiti esistenti. La ditta individuale non ha come le società di capitali un'autonomia giuridica rispetto all'imprenditore.
Dei debiti contratti per l'attività risponde sia il patrimonio della ditta sia il patrimonio personale dell'imprenditore. L'imprenditore non è un soggetto distinto dalla sua ditta, pertanto, i creditori potranno rivalersi su di lui.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la decisione del 12 marzo 2013, n. 6070, con riferimento alle società di persone ha enunciato il seguente principio di diritto: "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.
Tale principio troverà tanto più applicazione nel caso di specie, laddove, trattandosi di ditta individuale, l'imprenditore non è un soggetto distinto dalla sua ditta, pertanto, i creditori potranno rivalersi su di lui e sul suo patrimonio.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio non ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni disimpegnate dal ricorrente e l'inquadramento contrattuale ma ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe cessato che fino al novembre 2012. Il teste ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato per il Testimone_1
per un anno e mezzo/ due dal 2011 e che il rapporto Controparte_2 cessava perché non venivano pagate le spettanze.
Alla luce delle risultanze istruttorie parte ricorrente è stata invitata a produrre estratto conto previdenziale dal quale effettivamente emerge che sino al 1 giugno 2013 il ricorrente è stato dipendente della convenuta.
Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.) (cfr. e multis Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, n.32265).
Nel caso in esame a seguito della produzione del contratto di lavoro e dell'escussione del teste è apparso necessario richiedere Testimone_1 la produzione dell'estratto conto contributivo del ricorrente, essendo emersa
“una pista probatoria” e avendo dedotto parte ricorrente la mancata consegna delle buste paga.
Dall'estratto contributivo in atti i è avuto conferma che il rapporto di lavoro
è cessato nel 2013.
Pacifiche risultano le mansioni svolte, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono corretti e immuni da vizi logici e ricostruttivi e, come tali, meritevoli di accoglimento, perché elaborati sulla base del CCNL applicato in via parametrica, parte resistente andrà condannata al pagamento della somma di euro € 8.498,37 € 2.058,92 già corrisposti a titolo di acconto e, quindi, per complessivi € 6.439,45, a titolo di differenze retributive (n € 2.049,03di cui mensilità di dicembre per
€ 928,23 e la 13° per € 1.353,01 per complessivi € 2.281,24 nonché mensilità di gennaio per € 1.132,75, febbraio per € 1.038,36, marzo per €
1.148,49, aprile per € 1.068,69, oltre alla 14° per € 1.257,14 e la maturata
13° per € 571,43) oltre a € 2.049,03 a titolo di TFR.
Come noto, una volta dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un determinato periodo di tempo è onere del datore di lavoro fornire la prova di avere erogato al lavoratore le somme contrattualmente dovute per i titoli indicati in ricorso.
Senonché, tale prova è mancata.
Le somme oggetto di condanna dovranno essere, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
Si osserva in via incidentale che contrariamente a quanto, comunque tardivamente eccepito da parte resistente, è in atti, depositata in allegato al ricorso, procura alle liti sottoscritta dall'avvocato Biscossi e che tutti gli atti depositati nel presente procedimento risultano depositati telematicamente con firma digitale dell'avvocato Biscossi.
La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg 365/2024, così provvede:
1)condanna quale titolare dell'omonima ditta Controparte_3 individuale a pagare al ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro 8.488,48 per i titoli di cui in motivazione oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
2)condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge.
Terni, 3 dicembre 2025
Il giudice
HE RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE RA, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 365/2024 posta in deliberazione all'udienza de 3 dicembre 2025, tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni, in Corso Tacito, n. 20 presso lo studio dell'avvocato Grazia Biscossi, che la rappresenta e difende, unitamente e congiuntamente all'avvocato Lorenzo Capponi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
già titolare della ditta “Caffè Fuoriporta”, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Fiorentini (ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Amelia, via delle Rimembranze, 91,
-resistente
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinnanzi al tribunale di Terni la Parte_1 ditta individuale ” in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, e chiedeva la condanna della ditta individuale “Caffè Fuoriporta” nella persona di. Controparte_3
a corrispondere, a titolo di differenze retributive per il Controparte_3 complessivo rapporto di lavoro intercorso tra le odierne parti in causa, la somma di € 8.488,48, al lordo delle ritenute fiscali ed assistenziali, di cui €
2.049,03 a titolo di TFR.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa dal
24.11.2011, con contratto a tempo indeterminato dalla ditta individuale
“Caffè Fuoriporta” con inquadramento nel settore Controparte_3 turismo di livello 5 C.C.N.L. con la qualifica di barista. Il rapporto di lavoro cessava in data 25.05.2013, in conseguenza delle dimissioni rassegnate atteso che il datore di lavoro ometteva il pagamento delle mensilità retributive di dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio del
2013, oltre al pagamento dell'ultimo cedolino paga che comprendeva il
TFR.
Deduceva che con pec in data 11.07.2014 e in data 26.06.2019 aveva richiesto il pagamento delle spettanze retributive.
Assumeva che il rapporto di lavoro si era svolto serenamente sino al dicembre 2012; che a partire da tale data e per le successive mensilità fino alla data delle dimissioni, il datore di lavoro non provvedeva alla corresponsione degli emolumenti, fatta eccezione per una somma complessiva di € 3.000,00, versata nel corso dell'anno 2013 tramite due assegni e a titolo di acconto della quota di TFR maturata.
Deduceva che nelle pec di messa in mora inviate nel 2014 e nel 2019, i suoi procuratori intimavano al anche la consegna dei cedolini paga e CP_3 del modello CUD relativo all'anno d'imposta 2013 che non gli era mai consegnato. Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per l'importo di pari ad € 8.488,48 di cui
€ 2.049,03 a titolo di TFR.
Si costituiva in giudizio già titolare della ditta “Caffè Controparte_3
Fuoriporta”, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il ricorrente citato in giudizio la ditta individuale “Caffè Fuoriporta” di cancellata il 23/12/2023. Ha dedotto che il rapporto di Controparte_3 lavoro era cessato nel novembre 2012 e che il lavoratore non aveva prodotto prova scritta delle dimissioni per giusta causa, né tantomeno aveva prodotto un C2 storico dal quale si potesse evincere la durata del rapporto di lavoro.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto nel costituirsi in giudizio. Invero, si deve evidenziare come la cancellazione di una ditta individuale non estingue i debiti maturati durante la sua attività. Questi debiti restano in capo all'imprenditore che ha gestito l'attività, anche dopo la chiusura formale della partita IVA e la rimozione della ditta dal registro delle imprese.
Ne consegue che la chiusura della ditta non elimina automaticamente i debiti esistenti. La ditta individuale non ha come le società di capitali un'autonomia giuridica rispetto all'imprenditore.
Dei debiti contratti per l'attività risponde sia il patrimonio della ditta sia il patrimonio personale dell'imprenditore. L'imprenditore non è un soggetto distinto dalla sua ditta, pertanto, i creditori potranno rivalersi su di lui.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la decisione del 12 marzo 2013, n. 6070, con riferimento alle società di persone ha enunciato il seguente principio di diritto: "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.
Tale principio troverà tanto più applicazione nel caso di specie, laddove, trattandosi di ditta individuale, l'imprenditore non è un soggetto distinto dalla sua ditta, pertanto, i creditori potranno rivalersi su di lui e sul suo patrimonio.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio non ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni disimpegnate dal ricorrente e l'inquadramento contrattuale ma ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe cessato che fino al novembre 2012. Il teste ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato per il Testimone_1
per un anno e mezzo/ due dal 2011 e che il rapporto Controparte_2 cessava perché non venivano pagate le spettanze.
Alla luce delle risultanze istruttorie parte ricorrente è stata invitata a produrre estratto conto previdenziale dal quale effettivamente emerge che sino al 1 giugno 2013 il ricorrente è stato dipendente della convenuta.
Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.) (cfr. e multis Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, n.32265).
Nel caso in esame a seguito della produzione del contratto di lavoro e dell'escussione del teste è apparso necessario richiedere Testimone_1 la produzione dell'estratto conto contributivo del ricorrente, essendo emersa
“una pista probatoria” e avendo dedotto parte ricorrente la mancata consegna delle buste paga.
Dall'estratto contributivo in atti i è avuto conferma che il rapporto di lavoro
è cessato nel 2013.
Pacifiche risultano le mansioni svolte, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono corretti e immuni da vizi logici e ricostruttivi e, come tali, meritevoli di accoglimento, perché elaborati sulla base del CCNL applicato in via parametrica, parte resistente andrà condannata al pagamento della somma di euro € 8.498,37 € 2.058,92 già corrisposti a titolo di acconto e, quindi, per complessivi € 6.439,45, a titolo di differenze retributive (n € 2.049,03di cui mensilità di dicembre per
€ 928,23 e la 13° per € 1.353,01 per complessivi € 2.281,24 nonché mensilità di gennaio per € 1.132,75, febbraio per € 1.038,36, marzo per €
1.148,49, aprile per € 1.068,69, oltre alla 14° per € 1.257,14 e la maturata
13° per € 571,43) oltre a € 2.049,03 a titolo di TFR.
Come noto, una volta dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un determinato periodo di tempo è onere del datore di lavoro fornire la prova di avere erogato al lavoratore le somme contrattualmente dovute per i titoli indicati in ricorso.
Senonché, tale prova è mancata.
Le somme oggetto di condanna dovranno essere, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
Si osserva in via incidentale che contrariamente a quanto, comunque tardivamente eccepito da parte resistente, è in atti, depositata in allegato al ricorso, procura alle liti sottoscritta dall'avvocato Biscossi e che tutti gli atti depositati nel presente procedimento risultano depositati telematicamente con firma digitale dell'avvocato Biscossi.
La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg 365/2024, così provvede:
1)condanna quale titolare dell'omonima ditta Controparte_3 individuale a pagare al ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro 8.488,48 per i titoli di cui in motivazione oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
2)condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge.
Terni, 3 dicembre 2025
Il giudice
HE RA