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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2698/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 689/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7
e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERMO CK052AW CS997FS IRPEF 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1978/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania con la sentenza n. 689/2024, depositata in data 25 gennaio 2024, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 e confermava l'atto impugnato. Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituendosi in giudizio, contestava le affermazioni dell'appellante e chiedeva la conferma della sentenza indicata in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritenuto che l'odierna appellante si è avvalsa della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, introdotta dalla
L. n. 197/2022; visto la regolarità dell'istanza di definizione della lite, dichiara che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, comma 198, L. n. 197/2022 e 46 del D.lgs. n.546/1992, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2698/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 689/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7
e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERMO CK052AW CS997FS IRPEF 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1978/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania con la sentenza n. 689/2024, depositata in data 25 gennaio 2024, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 e confermava l'atto impugnato. Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituendosi in giudizio, contestava le affermazioni dell'appellante e chiedeva la conferma della sentenza indicata in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritenuto che l'odierna appellante si è avvalsa della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, introdotta dalla
L. n. 197/2022; visto la regolarità dell'istanza di definizione della lite, dichiara che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, comma 198, L. n. 197/2022 e 46 del D.lgs. n.546/1992, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere Spese compensate.