Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 4 del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 4 del Protocollo stesso.