TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 195/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 195/2019 R.G. e 1050/2019 R.G., promosse da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Cavallerizza n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Antonio Cosentino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
CI CO e RI ES NO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.02.2019, iscritto al n. 195/2019 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020180003120781000, notificato a mezzo p.e.c. in data 14.01.2019, avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative somme aggiuntive e sanzioni, per il periodo compreso tra l'1/2017 ed CP_1 il 12/2018 (in particolare, dal 10/2017 al 12/2017 e dall'1/2018 al 3/2018), nonché avverso l'avviso di addebito n. 33020180003169612000, notificato a mezzo p.e.c. in data 14.01.2019, avente ad oggetto contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra l'8/2012 ed il 12/2012, eccependo: a) l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ai sensi della L. n. 335/1995 portata dall'avviso di addebito n.
33020180003169612000, posto che tra la data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2012 e quella di notifica dell'avviso di addebito impugnato risultavano decorsi più di cinque anni;
b) l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, atteso che l'ente impositore non aveva specificato la data di iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti;
c) la nullità degli avvisi di addebito opposti per insussistenza dei requisiti soggettivi ai fini dell'iscrizione nella gestione speciale “commercianti”; in particolare, deduceva di essere stato socio della “Finance
3 di LV P. & C. s.n.c.” dal 2.08.2012 sino ad agosto 2017, data di cessazione dell'attività, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa prevalente per conto della società; d) la nullità degli avvisi di addebito per omessa indicazione degli elementi di calcolo dell'obbligazione restitutoria;
e)
l'irripetibilità dell'avviso di addebito per il principio del legittimo affidamento;
f) la nullità dell'indebito per omessa motivazione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione e chiedendo la riunione del procedimento iscritto al n. 1050/2019 R.G.; nel merito, esponeva, quanto ai contributi eccedenti il minimale relativi all'anno
2012, che la contestazione dell'omissione contributiva era stata eseguita con avviso dell'Agenzia delle Entrate n. 612954907173 del 3.06.2014 (ricevuto il 6.06.2014), a seguito del quale il ricorrente aveva provveduto ad effettuare alcuni pagamenti rateali della somma contestata, che successivamente, a decorrere dal 30.04.2015, il ricorrente aveva interrotto i pagamenti del piano rateale e, di conseguenza, era decaduto dal beneficio della rateizzazione e di aver comunicato l'ammontare del debito residuo con nota del 13.06.2018 (inviata a mezzo lettera racc. a/r n.
66547992907-3 del 20.06.2018, consegnata a mani del padre del destinatario il 25.06.2018).
Precisava, inoltre, che la pretesa contributiva originava dall'iscrizione del ricorrente nella gestione
“commercianti” con decorrenza dal 9.08.2012, a seguito di domanda telematica (in quanto da tale data il ricorrente risultava essere socio della società “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.”), nonché dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo (in quanto titolare dell'omonima ditta individuale operante nel settore terziario dall'1.06.2018).
3. Con ricorso depositato l'1.08.2019, iscritto al n. 1050/2019 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020190001178074000, notificato a mezzo p.e.c. in data 9.07.2019, avente ad oggetto i contributi IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative somme aggiuntive e sanzioni, per il periodo compreso tra l'1/2018 ed CP_1 il 12/2018 (in particolare, II rata 4/2018-6/2018 e III rata 7/2018-9/2018), eccependo: a)
l'insussistenza dei requisiti soggettivi ai fini dell'iscrizione nella gestione speciale “commercianti”; in particolare, deduceva di essere stato socio della “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.” dal 2.08.2012 sino ad agosto 2017, data di cessazione dell'attività, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa prevalente per conto della società; b) la nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione degli elementi di calcolo dell'obbligazione restitutoria;
c) l'irripetibilità dell'avviso di addebito per il principio del legittimo affidamento;
d) la nullità dell'indebito per omessa motivazione.
4. Integrato il contradditorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; nel merito, reiterando le difese già spiegate nella memoria di costituzione depositata nel giudizio recante il n. 195/2019 R.G., affermava la sussistenza dell'obbligo contributivo sotteso all'avviso di addebito impugnato, concludendo per il rigetto della domanda. 5. Disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 195/2019 e 1050/2019 R.G., con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Per quanto concerne il giudizio n. 195/2019 R.G., giova evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 18.02.2019 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica degli avvisi di addebito risalente al
14.01.2019 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono all'asserita nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione.
Altresì tardiva è l'analoga censura di difetto di motivazione mossa nel procedimento n. 1050/2019
R.G., posto che l'opposizione è stata proposta l'1.08.2019 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni decorrente dal 9.07.2019, data di notifica dell'avviso di addebito n. 33020190001178074000.
La doglianza, oltre ad essere inammissibile perché tardiva, è comunque infondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, l'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità: a) il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
b) il periodo di riferimento del credito;
c) la causale del credito;
d) gli importi addebitati, distinti per capitale, sanzioni ed interessi;
e) l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente presente nell'anagrafe tributaria alla data della formazione dell'avviso; f) l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica e l'indicazione che, in mancanza di pagamento, l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata secondo le disposizioni previste per la riscossione a mezzo ruolo;
g) la sottoscrizione, anche a mezzo di firma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'avviso.
Ebbene, nella fattispecie che occupa, gli avvisi di addebito notificati dall' contengono tutte le CP_1 indicazioni previste dalla legge in quanto risultano adeguatamente specificati il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, la causale del credito, nonché gli importi di cui si chiede il pagamento, distinti per capitale, somme aggiuntive e sanzioni e la sottoscrizione del responsabile del procedimento di formazione, emissione e notifica dell'avviso.
7. Quanto al merito, la presente controversia trae origine dall'iscrizione dell'opponente nella gestione
“commercianti” con decorrenza dal 9.08.2012; tuttavia, sebbene in entrambi i ricorsi siano state contestate la sussistenza dei presupposti previsti per l'iscrizione alla predetta gestione speciale, ai sensi dell'art. 1, comma 202 e ss. L. n. 662/1996 e, di conseguenza, la dovutezza dei contributi previdenziali richiesti, oltre che l'ammontare della pretesa contributiva, giova evidenziare che
è stato iscritto alla gestione commercianti a seguito della presentazione, da Parte_1 parte dello stesso, di apposita domanda telematica identificata al n. M12808K1533 del
9.08.2012, in relazione alla società “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.”. Dalla disamina della visura camerale storica della società emerge, infatti, che l'opponente è stato socio della società in nome collettivo a decorrere dal 9.08.2012 ed ha assunto il ruolo di socio- lavorante a far data dal 2.01.2013 e che l'attività esercitata dall'impresa è cessata il 30.06.2017, mentre la cessazione della carica di socio da parte dell' risale al 12.11.2018. Pt_1
8. Tanto precisato, in punto di diritto si richiama la normativa applicabile alla fattispecie in esame contenuta nell'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996, che sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il successivo co. 208 della citata L. n. 662/1996 prevede che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività̀ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità̀, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività̀ alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività̀ prevalente.
[...]
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può̀ proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, CP_1 sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.”.
La Suprema Corte, pronunciandosi più volte sul tema in esame, ha confermato il principio secondo cui “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (ex multis Cass. Civ. sent n. 3835 del 26/02/2016; Cass. Civ. n. 26680 del
22/10/2018; Cass. Civ. n. 18814 del 12/07/2019).
Sul piano probatorio, l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva e, dunque, dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è posto in capo all'ente previdenziale (cfr. Cass. Civ. n. 5763 del 2002; Cass. Civ. n. 23600 del 2009; Cass. Civ. n. 18814 del 2019).
9. Ciò premesso, deve dichiararsi sussistente, in capo all'odierno ricorrente, l'obbligo contributivo relativo alla gestione commercianti, azionato dall'ente previdenziale con l'avviso di addebito n.
33020180003169612000 (avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e connesse somme aggiuntive per il periodo compreso tra l'1/2012 ed il 12/2012), posto che la pretesa contributiva è sorta in virtù della richiesta di iscrizione alla gestione commercianti presentata da in data 9.08.2012, nonché dalla successiva contestazione mossa Parte_1 dall'Agenzia delle Entrate, comunicata con raccomandata del 3.06.2014, ricevuta il 6.06.2014, con la quale si è provveduto al ricalcolo delle somme dovute all'ente previdenziale sulla base del reddito indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012, presentata il 26.09.2013.
Dall'esame della dichiarazione reddituale di cui si discute emerge che l'opponente ha dichiarato, nel riquadro RH, redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa pari ad € 28.060,00
(assoggettabili a contribuzione della gestione speciale lavoratori autonomi in termini generali); inoltre, nel riquadro RR, nella parte relativa alla contribuzione previdenziale, ha dichiarato quale periodo di imposizione contributiva dall'1 al 12, ossia dal mese di gennaio al mese di dicembre;
un reddito minimale pari ad € 14.930,00 (riquadro RR2) e contributi IVS sul reddito minimale pari ad €
3.194,00, nonché un reddito eccedente il minimale pari ad € 13.130,00 e contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale pari ad € 2.809,00.
Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto a contestare le irregolarità riscontrate con raccomandata a/r n. 612954907173 del 3.06.2014, ricevuta il 6.06.2014, posto che il ricorrente, si ribadisce, aveva richiesto l'iscrizione alla gestione commercianti con decorrenza dal 9.08.2012, benché il reddito prodotto fosse imputabile all'intero anno solare 2012.
9.1 Va, a questo punto, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, poiché il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'avviso n. 612954907173 del 3.06.2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate (ricevuto il 6.06.2014) e, successivamente, della comunicazione di debito del 13.06.2018, spedita a mezzo di racc. a/r n. 66547992907-3 del
20.06.2018, consegnata a mani del padre il 25.06.2018.
Si rammenta, inoltre, che l'opponente ha effettuato alcuni pagamenti rateali della somma contestata dall'Agenzia delle Entrate ma è, poi, decaduto dal beneficio della rateizzazione con decorrenza dal
30.04.2015, avendo interrotto i pagamenti;
per tale motivo, l ha proceduto a comunicare il CP_1 debito residuo e successivamente a notificargli in data 14.01.2019 l'avviso di addebito opposto.
La scansione temporale degli eventi sopra richiamati induce al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
10. Per quanto concerne, invece, l'avviso di addebito n. 33020180003120781000 (avente ad oggetto contributi i IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative CP_1 somme aggiuntive e sanzioni), deve ritenersi l'insussistenza dell'obbligo contributivo per il periodo compreso tra il 10/2017 ed il 3/2018, risultando documentalmente provato che l'attività della società
“ Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.” è cessata in data 30.06.2017; sebbene la cessazione della carica di socio sia risalente al 12.11.2018, l'ente previdenziale non ha assolto all'onere probatorio, su di esso incombente, di fornire elementi significativi in relazione all'effettivo esercizio, da parte di
, dell'attività lavorativa all'interno della società nella sua qualità di socio. Parte_1
Giova, inoltre, evidenziare che nell'anno 2017 ha svolto attività di lavoro dipendente Parte_1 ed ha conseguito un reddito da lavoro dipendente superiore a quello di impresa.
Ne consegue l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33020180003120781000.
11. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo all'avviso di addebito n.
33020190001178074000, avente ad oggetto i contributi IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra il
4/2018 ed il 9/2018.
Anche in tal caso, infatti, la pretesa contributiva si fonda sull'asserita attività di lavoro prevalente e personale svolta dall'opponente all'interno della società “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.”.
Sul punto, si ribadisce che l'attività aziendale è cessata in data 30.06.2017 e che l' non ha fornito CP_1 prova dell'eventuale prosecuzione dell'attività di impresa e/o dello svolgimento, da parte dell' , di prestazioni lavorative in favore della s.n.c. nel periodo di riferimento. Pt_1
Per tale ragione, non merita accoglimento la tesi difensiva formulata dall'ente previdenziale, che ha tentato di legittimare la propria pretesa creditoria facendo riferimento all'attività di lavoro autonomo espletata dall'opponente in qualità di titolare di ditta individuale a decorrere dal mese di giugno 2018; tuttavia, tale circostanza non può essere valorizzata in senso favorevole all' , posto che il CP_1 ricorrente ha presentato domanda di iscrizione alla gestione commercianti in quanto titolare dell'omonima ditta individuale in relazione ad una matricola diversa da quella riportata CP_1 sull'avviso di addebito opposto.
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con annullamento degli avvisi di addebito n. 33020180003120781000 e n. 33020190001178074000, per insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione alla gestione commercianti . CP_1
Viceversa, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. 33020180003169612000, avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra l'1/2012 ed il 12/2012, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
13. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n.
33020180003120781000 e n. 33020190001178074000, per insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione di alla gestione commercianti per i periodi di riferimento;
Parte_1 CP_1
- condanna al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. Parte_1
33020180003169612000, avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra l'1/2012 ed il 12/2012, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
- compensa integralmente le spese di lite.
Lamezia Terme, 24.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 195/2019 R.G. e 1050/2019 R.G., promosse da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Cavallerizza n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Antonio Cosentino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
CI CO e RI ES NO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.02.2019, iscritto al n. 195/2019 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020180003120781000, notificato a mezzo p.e.c. in data 14.01.2019, avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative somme aggiuntive e sanzioni, per il periodo compreso tra l'1/2017 ed CP_1 il 12/2018 (in particolare, dal 10/2017 al 12/2017 e dall'1/2018 al 3/2018), nonché avverso l'avviso di addebito n. 33020180003169612000, notificato a mezzo p.e.c. in data 14.01.2019, avente ad oggetto contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra l'8/2012 ed il 12/2012, eccependo: a) l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ai sensi della L. n. 335/1995 portata dall'avviso di addebito n.
33020180003169612000, posto che tra la data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2012 e quella di notifica dell'avviso di addebito impugnato risultavano decorsi più di cinque anni;
b) l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, atteso che l'ente impositore non aveva specificato la data di iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti;
c) la nullità degli avvisi di addebito opposti per insussistenza dei requisiti soggettivi ai fini dell'iscrizione nella gestione speciale “commercianti”; in particolare, deduceva di essere stato socio della “Finance
3 di LV P. & C. s.n.c.” dal 2.08.2012 sino ad agosto 2017, data di cessazione dell'attività, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa prevalente per conto della società; d) la nullità degli avvisi di addebito per omessa indicazione degli elementi di calcolo dell'obbligazione restitutoria;
e)
l'irripetibilità dell'avviso di addebito per il principio del legittimo affidamento;
f) la nullità dell'indebito per omessa motivazione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione e chiedendo la riunione del procedimento iscritto al n. 1050/2019 R.G.; nel merito, esponeva, quanto ai contributi eccedenti il minimale relativi all'anno
2012, che la contestazione dell'omissione contributiva era stata eseguita con avviso dell'Agenzia delle Entrate n. 612954907173 del 3.06.2014 (ricevuto il 6.06.2014), a seguito del quale il ricorrente aveva provveduto ad effettuare alcuni pagamenti rateali della somma contestata, che successivamente, a decorrere dal 30.04.2015, il ricorrente aveva interrotto i pagamenti del piano rateale e, di conseguenza, era decaduto dal beneficio della rateizzazione e di aver comunicato l'ammontare del debito residuo con nota del 13.06.2018 (inviata a mezzo lettera racc. a/r n.
66547992907-3 del 20.06.2018, consegnata a mani del padre del destinatario il 25.06.2018).
Precisava, inoltre, che la pretesa contributiva originava dall'iscrizione del ricorrente nella gestione
“commercianti” con decorrenza dal 9.08.2012, a seguito di domanda telematica (in quanto da tale data il ricorrente risultava essere socio della società “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.”), nonché dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo (in quanto titolare dell'omonima ditta individuale operante nel settore terziario dall'1.06.2018).
3. Con ricorso depositato l'1.08.2019, iscritto al n. 1050/2019 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020190001178074000, notificato a mezzo p.e.c. in data 9.07.2019, avente ad oggetto i contributi IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative somme aggiuntive e sanzioni, per il periodo compreso tra l'1/2018 ed CP_1 il 12/2018 (in particolare, II rata 4/2018-6/2018 e III rata 7/2018-9/2018), eccependo: a)
l'insussistenza dei requisiti soggettivi ai fini dell'iscrizione nella gestione speciale “commercianti”; in particolare, deduceva di essere stato socio della “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.” dal 2.08.2012 sino ad agosto 2017, data di cessazione dell'attività, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa prevalente per conto della società; b) la nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione degli elementi di calcolo dell'obbligazione restitutoria;
c) l'irripetibilità dell'avviso di addebito per il principio del legittimo affidamento;
d) la nullità dell'indebito per omessa motivazione.
4. Integrato il contradditorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; nel merito, reiterando le difese già spiegate nella memoria di costituzione depositata nel giudizio recante il n. 195/2019 R.G., affermava la sussistenza dell'obbligo contributivo sotteso all'avviso di addebito impugnato, concludendo per il rigetto della domanda. 5. Disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 195/2019 e 1050/2019 R.G., con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Per quanto concerne il giudizio n. 195/2019 R.G., giova evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 18.02.2019 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica degli avvisi di addebito risalente al
14.01.2019 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono all'asserita nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione.
Altresì tardiva è l'analoga censura di difetto di motivazione mossa nel procedimento n. 1050/2019
R.G., posto che l'opposizione è stata proposta l'1.08.2019 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni decorrente dal 9.07.2019, data di notifica dell'avviso di addebito n. 33020190001178074000.
La doglianza, oltre ad essere inammissibile perché tardiva, è comunque infondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, l'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità: a) il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
b) il periodo di riferimento del credito;
c) la causale del credito;
d) gli importi addebitati, distinti per capitale, sanzioni ed interessi;
e) l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente presente nell'anagrafe tributaria alla data della formazione dell'avviso; f) l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica e l'indicazione che, in mancanza di pagamento, l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata secondo le disposizioni previste per la riscossione a mezzo ruolo;
g) la sottoscrizione, anche a mezzo di firma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'avviso.
Ebbene, nella fattispecie che occupa, gli avvisi di addebito notificati dall' contengono tutte le CP_1 indicazioni previste dalla legge in quanto risultano adeguatamente specificati il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, la causale del credito, nonché gli importi di cui si chiede il pagamento, distinti per capitale, somme aggiuntive e sanzioni e la sottoscrizione del responsabile del procedimento di formazione, emissione e notifica dell'avviso.
7. Quanto al merito, la presente controversia trae origine dall'iscrizione dell'opponente nella gestione
“commercianti” con decorrenza dal 9.08.2012; tuttavia, sebbene in entrambi i ricorsi siano state contestate la sussistenza dei presupposti previsti per l'iscrizione alla predetta gestione speciale, ai sensi dell'art. 1, comma 202 e ss. L. n. 662/1996 e, di conseguenza, la dovutezza dei contributi previdenziali richiesti, oltre che l'ammontare della pretesa contributiva, giova evidenziare che
è stato iscritto alla gestione commercianti a seguito della presentazione, da Parte_1 parte dello stesso, di apposita domanda telematica identificata al n. M12808K1533 del
9.08.2012, in relazione alla società “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.”. Dalla disamina della visura camerale storica della società emerge, infatti, che l'opponente è stato socio della società in nome collettivo a decorrere dal 9.08.2012 ed ha assunto il ruolo di socio- lavorante a far data dal 2.01.2013 e che l'attività esercitata dall'impresa è cessata il 30.06.2017, mentre la cessazione della carica di socio da parte dell' risale al 12.11.2018. Pt_1
8. Tanto precisato, in punto di diritto si richiama la normativa applicabile alla fattispecie in esame contenuta nell'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996, che sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il successivo co. 208 della citata L. n. 662/1996 prevede che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività̀ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità̀, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività̀ alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività̀ prevalente.
[...]
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può̀ proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, CP_1 sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.”.
La Suprema Corte, pronunciandosi più volte sul tema in esame, ha confermato il principio secondo cui “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (ex multis Cass. Civ. sent n. 3835 del 26/02/2016; Cass. Civ. n. 26680 del
22/10/2018; Cass. Civ. n. 18814 del 12/07/2019).
Sul piano probatorio, l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva e, dunque, dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è posto in capo all'ente previdenziale (cfr. Cass. Civ. n. 5763 del 2002; Cass. Civ. n. 23600 del 2009; Cass. Civ. n. 18814 del 2019).
9. Ciò premesso, deve dichiararsi sussistente, in capo all'odierno ricorrente, l'obbligo contributivo relativo alla gestione commercianti, azionato dall'ente previdenziale con l'avviso di addebito n.
33020180003169612000 (avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e connesse somme aggiuntive per il periodo compreso tra l'1/2012 ed il 12/2012), posto che la pretesa contributiva è sorta in virtù della richiesta di iscrizione alla gestione commercianti presentata da in data 9.08.2012, nonché dalla successiva contestazione mossa Parte_1 dall'Agenzia delle Entrate, comunicata con raccomandata del 3.06.2014, ricevuta il 6.06.2014, con la quale si è provveduto al ricalcolo delle somme dovute all'ente previdenziale sulla base del reddito indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012, presentata il 26.09.2013.
Dall'esame della dichiarazione reddituale di cui si discute emerge che l'opponente ha dichiarato, nel riquadro RH, redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa pari ad € 28.060,00
(assoggettabili a contribuzione della gestione speciale lavoratori autonomi in termini generali); inoltre, nel riquadro RR, nella parte relativa alla contribuzione previdenziale, ha dichiarato quale periodo di imposizione contributiva dall'1 al 12, ossia dal mese di gennaio al mese di dicembre;
un reddito minimale pari ad € 14.930,00 (riquadro RR2) e contributi IVS sul reddito minimale pari ad €
3.194,00, nonché un reddito eccedente il minimale pari ad € 13.130,00 e contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale pari ad € 2.809,00.
Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto a contestare le irregolarità riscontrate con raccomandata a/r n. 612954907173 del 3.06.2014, ricevuta il 6.06.2014, posto che il ricorrente, si ribadisce, aveva richiesto l'iscrizione alla gestione commercianti con decorrenza dal 9.08.2012, benché il reddito prodotto fosse imputabile all'intero anno solare 2012.
9.1 Va, a questo punto, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, poiché il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'avviso n. 612954907173 del 3.06.2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate (ricevuto il 6.06.2014) e, successivamente, della comunicazione di debito del 13.06.2018, spedita a mezzo di racc. a/r n. 66547992907-3 del
20.06.2018, consegnata a mani del padre il 25.06.2018.
Si rammenta, inoltre, che l'opponente ha effettuato alcuni pagamenti rateali della somma contestata dall'Agenzia delle Entrate ma è, poi, decaduto dal beneficio della rateizzazione con decorrenza dal
30.04.2015, avendo interrotto i pagamenti;
per tale motivo, l ha proceduto a comunicare il CP_1 debito residuo e successivamente a notificargli in data 14.01.2019 l'avviso di addebito opposto.
La scansione temporale degli eventi sopra richiamati induce al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
10. Per quanto concerne, invece, l'avviso di addebito n. 33020180003120781000 (avente ad oggetto contributi i IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative CP_1 somme aggiuntive e sanzioni), deve ritenersi l'insussistenza dell'obbligo contributivo per il periodo compreso tra il 10/2017 ed il 3/2018, risultando documentalmente provato che l'attività della società
“ Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.” è cessata in data 30.06.2017; sebbene la cessazione della carica di socio sia risalente al 12.11.2018, l'ente previdenziale non ha assolto all'onere probatorio, su di esso incombente, di fornire elementi significativi in relazione all'effettivo esercizio, da parte di
, dell'attività lavorativa all'interno della società nella sua qualità di socio. Parte_1
Giova, inoltre, evidenziare che nell'anno 2017 ha svolto attività di lavoro dipendente Parte_1 ed ha conseguito un reddito da lavoro dipendente superiore a quello di impresa.
Ne consegue l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33020180003120781000.
11. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo all'avviso di addebito n.
33020190001178074000, avente ad oggetto i contributi IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra il
4/2018 ed il 9/2018.
Anche in tal caso, infatti, la pretesa contributiva si fonda sull'asserita attività di lavoro prevalente e personale svolta dall'opponente all'interno della società “Finance 3 di LV P. & C. s.n.c.”.
Sul punto, si ribadisce che l'attività aziendale è cessata in data 30.06.2017 e che l' non ha fornito CP_1 prova dell'eventuale prosecuzione dell'attività di impresa e/o dello svolgimento, da parte dell' , di prestazioni lavorative in favore della s.n.c. nel periodo di riferimento. Pt_1
Per tale ragione, non merita accoglimento la tesi difensiva formulata dall'ente previdenziale, che ha tentato di legittimare la propria pretesa creditoria facendo riferimento all'attività di lavoro autonomo espletata dall'opponente in qualità di titolare di ditta individuale a decorrere dal mese di giugno 2018; tuttavia, tale circostanza non può essere valorizzata in senso favorevole all' , posto che il CP_1 ricorrente ha presentato domanda di iscrizione alla gestione commercianti in quanto titolare dell'omonima ditta individuale in relazione ad una matricola diversa da quella riportata CP_1 sull'avviso di addebito opposto.
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con annullamento degli avvisi di addebito n. 33020180003120781000 e n. 33020190001178074000, per insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione alla gestione commercianti . CP_1
Viceversa, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. 33020180003169612000, avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra l'1/2012 ed il 12/2012, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
13. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n.
33020180003120781000 e n. 33020190001178074000, per insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione di alla gestione commercianti per i periodi di riferimento;
Parte_1 CP_1
- condanna al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. Parte_1
33020180003169612000, avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo compreso tra l'1/2012 ed il 12/2012, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
- compensa integralmente le spese di lite.
Lamezia Terme, 24.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE TI