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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11561 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22707/2025
Il Giudice LL SI, a seguito dell'udienza del 13.11.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ILARIO PAPALEO
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: carta elettronica del docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il quadro normativo
1.1. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha previsto che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_2
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,…nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
1.2. In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art 2 («Destinatari»), ha precisato che “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile» (comma 1), e che «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (comma 4).
Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pag. 2 di 14 1.3. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Con il D.L. 127/2025, approvato in via definitiva alla Camera il 28 ottobre
2025, si è provveduto ad ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari prevedendo l'attribuzione della carta docenti, dall'anno scolastico
2025/2026, anche ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche (art. 3: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo”).
2. L'interpretazione giurisprudenziale
2.1. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP_1
Pag. 3 di 14 , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, sottolineando che “… tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il …. il CP_1
principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se
Pag. 4 di 14 tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
2.2. Con la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente;
in merito il Consiglio, nell'evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato
Pag. 5 di 14 come fosse comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di
Pag. 6 di 14 ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”.
2.3. Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
Pag. 7 di 14 rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Quanto alle “supplenze brevi”, la Corte non si è espressamente pronunciata, evidenziando che “La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso
Pag. 8 di 14 sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione” (sent. cit.,
10). Al riguardo, pur ritenendo “in sé inidoneo (è) anche il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico” riguardanti specifici fenomeni (come la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo ex art. 489 d.lgs. 297/94, la retribuzione dei mesi estivi ex art. 527 medesimo d.lgs., l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova) (sent. cit., 7.5), la Corte non ha tuttavia escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica
“annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche” (sent. cit., 10), evidenziando, in via generale, la necessità di ricercare parametri che consentano di individuare in concreto quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, tra i quali sono menzionati anche l'identità di “cattedra o posti” nell'ambito delle supplenze svolte (v. anche il provv.n 7254/2024 del
19/03/2024 della stessa Corte).
Con la sentenza del 3.7.2025 (causa C‑268/24) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è poi intervenuta sul tema, precisando che “…la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai
Pag. 9 di 14 docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”; la
Corte ha rilevato che il carattere breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare non determina di per sé la modifica sostanziale delle funzioni di tali docenti, o addirittura la natura o le condizioni di esercizio del loro lavoro, e che “… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3
effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole…”. Spetta quindi al giudice effettuare una valutazione della singola fattispecie, considerando che, qualora i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si differenzino sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
Pag. 10 di 14 3. La fattispecie concreta
3.1. L'esame degli atti processuali e dei documenti allegati evidenzia che ha sottoscritto i seguenti contratti a tempo determinato Parte_1
alle dipendenze del : Controparte_1
- A.S. 2022/2023: contratto dal 28.09.2022 al 30.06.2023, per n. 20 ore di servizio settimanali;
- A.S. 2023/2024: contratto dal 25.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali;
- A.S. 2024/2025: contratto dal 25.09.2024 al 06.06.2025, per n. 24 ore di servizio settimanali.
3.2. Dall'analisi degli atti processuali non emergono elementi idonei a contraddire la sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla lavoratrice nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato e quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'osservanza degli stessi obblighi formativi.
Del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'amministrazione, che ha scelto di restare contumace.
3.3. Va tra l'altro considerato che il citato D.P.C.M. del 28 novembre 2016 prevede espressamente che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”, e quindi non subordina l'erogazione della carta all'osservanza di un orario minimo di lavoro né opera alcuna decurtazione del beneficio per i docenti a tempo parziale;
inoltre, nella menzionata sentenza n. 29961/2023 è stato condivisibilmente evidenziato che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e
Pag. 11 di 14 dunque rientra nel concetto di didattica “annua”; la prestazione di servizio per un numero di ore inferiore all'orario pieno settimanale non esclude dunque l'esigenza di formazione e aggiornamento nella stessa misura del docente a tempo pieno.
3.4. In merito alla “supplenza brevi” svolte dalla parte ricorrente nell'anno , anche alla luce delle indicazioni interpretative della Suprema Corte sopra enunciate, si ritiene opportuno valorizzare, ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, i periodi di supplenze che, sommati nel corso dell'anno scolastico, raggiungano quantomeno la durata, pur temporalmente discontinua, di 180 giorni, qualora vi siano al contempo indicatori sintomatici di un impegno didattico assimilabile a quello annuale o fino al termine delle attività didattiche, quali lo svolgimento delle supplenze presso lo stesso istituto scolastico, in relazione a materie espressione della medesima classe di concorso, la rilevante durata e il limitato numero dei singoli incarichi durante l'anno scolastico.
Nella fattispecie risulta che la parte ricorrente ha prestato lavoro nell'anno scolastico 2024-2025 in virtù di un contratto a tempo determinato dal
25.09.2024 al 06.06.2025, per un periodo complessivo di 253 giorni, presso il medesimo istituto scolastico, svolgendo le stesse mansioni.
Pertanto - e considerato che la lavoratrice ha stipulato con l'amministrazione un contratto a tempo determinato fino al 30.06.2026 ed è certamente inserita nel sistema delle docenze scolastiche- deve ritenersi sussistente l'interesse concreto e attuale alla valutazione giudiziale della domanda proposta.
3.5. Alla luce dei principi esposti, va affermato il diritto della parte ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge
Pag. 12 di 14 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e l'amministrazione va condannata all'attribuzione di tale beneficio in suo favore.
4. Gli accessori
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991,
n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
5. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022
- tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio (fase di studio, valore minimo: €
444,00; fase introduttiva, valore minimo: € 213,00; fase decisionale, valore minimo: € 373,00; compenso tabellare complessivo € 1.030,00 + spese generali € 154,50 = € 1.184,50) e dell'aumento fino al trenta per
Pag. 13 di 14 cento secondo quanto indicato dal citato decreto 147/2022, con riguardo alle ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie, in cui si ritiene di applicare l'aumento del 20% in ragione dell'evidenziata semplicità dell'atto introduttivo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse istanze e deduzioni, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione, in favore di
, della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Parte_1
Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.420,80 di cui euro € 213,12 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Roma, 14.11.2025 Il Giudice
LL SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa
AC AR Misterioso)
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SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22707/2025
Il Giudice LL SI, a seguito dell'udienza del 13.11.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ILARIO PAPALEO
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: carta elettronica del docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il quadro normativo
1.1. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha previsto che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_2
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,…nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
1.2. In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art 2 («Destinatari»), ha precisato che “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile» (comma 1), e che «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (comma 4).
Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pag. 2 di 14 1.3. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Con il D.L. 127/2025, approvato in via definitiva alla Camera il 28 ottobre
2025, si è provveduto ad ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari prevedendo l'attribuzione della carta docenti, dall'anno scolastico
2025/2026, anche ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche (art. 3: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo”).
2. L'interpretazione giurisprudenziale
2.1. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP_1
Pag. 3 di 14 , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, sottolineando che “… tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il …. il CP_1
principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se
Pag. 4 di 14 tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
2.2. Con la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente;
in merito il Consiglio, nell'evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato
Pag. 5 di 14 come fosse comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di
Pag. 6 di 14 ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”.
2.3. Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
Pag. 7 di 14 rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Quanto alle “supplenze brevi”, la Corte non si è espressamente pronunciata, evidenziando che “La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso
Pag. 8 di 14 sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione” (sent. cit.,
10). Al riguardo, pur ritenendo “in sé inidoneo (è) anche il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico” riguardanti specifici fenomeni (come la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo ex art. 489 d.lgs. 297/94, la retribuzione dei mesi estivi ex art. 527 medesimo d.lgs., l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova) (sent. cit., 7.5), la Corte non ha tuttavia escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica
“annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche” (sent. cit., 10), evidenziando, in via generale, la necessità di ricercare parametri che consentano di individuare in concreto quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, tra i quali sono menzionati anche l'identità di “cattedra o posti” nell'ambito delle supplenze svolte (v. anche il provv.n 7254/2024 del
19/03/2024 della stessa Corte).
Con la sentenza del 3.7.2025 (causa C‑268/24) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è poi intervenuta sul tema, precisando che “…la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai
Pag. 9 di 14 docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”; la
Corte ha rilevato che il carattere breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare non determina di per sé la modifica sostanziale delle funzioni di tali docenti, o addirittura la natura o le condizioni di esercizio del loro lavoro, e che “… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3
effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole…”. Spetta quindi al giudice effettuare una valutazione della singola fattispecie, considerando che, qualora i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si differenzino sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
Pag. 10 di 14 3. La fattispecie concreta
3.1. L'esame degli atti processuali e dei documenti allegati evidenzia che ha sottoscritto i seguenti contratti a tempo determinato Parte_1
alle dipendenze del : Controparte_1
- A.S. 2022/2023: contratto dal 28.09.2022 al 30.06.2023, per n. 20 ore di servizio settimanali;
- A.S. 2023/2024: contratto dal 25.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali;
- A.S. 2024/2025: contratto dal 25.09.2024 al 06.06.2025, per n. 24 ore di servizio settimanali.
3.2. Dall'analisi degli atti processuali non emergono elementi idonei a contraddire la sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla lavoratrice nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato e quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'osservanza degli stessi obblighi formativi.
Del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'amministrazione, che ha scelto di restare contumace.
3.3. Va tra l'altro considerato che il citato D.P.C.M. del 28 novembre 2016 prevede espressamente che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”, e quindi non subordina l'erogazione della carta all'osservanza di un orario minimo di lavoro né opera alcuna decurtazione del beneficio per i docenti a tempo parziale;
inoltre, nella menzionata sentenza n. 29961/2023 è stato condivisibilmente evidenziato che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e
Pag. 11 di 14 dunque rientra nel concetto di didattica “annua”; la prestazione di servizio per un numero di ore inferiore all'orario pieno settimanale non esclude dunque l'esigenza di formazione e aggiornamento nella stessa misura del docente a tempo pieno.
3.4. In merito alla “supplenza brevi” svolte dalla parte ricorrente nell'anno , anche alla luce delle indicazioni interpretative della Suprema Corte sopra enunciate, si ritiene opportuno valorizzare, ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, i periodi di supplenze che, sommati nel corso dell'anno scolastico, raggiungano quantomeno la durata, pur temporalmente discontinua, di 180 giorni, qualora vi siano al contempo indicatori sintomatici di un impegno didattico assimilabile a quello annuale o fino al termine delle attività didattiche, quali lo svolgimento delle supplenze presso lo stesso istituto scolastico, in relazione a materie espressione della medesima classe di concorso, la rilevante durata e il limitato numero dei singoli incarichi durante l'anno scolastico.
Nella fattispecie risulta che la parte ricorrente ha prestato lavoro nell'anno scolastico 2024-2025 in virtù di un contratto a tempo determinato dal
25.09.2024 al 06.06.2025, per un periodo complessivo di 253 giorni, presso il medesimo istituto scolastico, svolgendo le stesse mansioni.
Pertanto - e considerato che la lavoratrice ha stipulato con l'amministrazione un contratto a tempo determinato fino al 30.06.2026 ed è certamente inserita nel sistema delle docenze scolastiche- deve ritenersi sussistente l'interesse concreto e attuale alla valutazione giudiziale della domanda proposta.
3.5. Alla luce dei principi esposti, va affermato il diritto della parte ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge
Pag. 12 di 14 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e l'amministrazione va condannata all'attribuzione di tale beneficio in suo favore.
4. Gli accessori
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991,
n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
5. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022
- tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio (fase di studio, valore minimo: €
444,00; fase introduttiva, valore minimo: € 213,00; fase decisionale, valore minimo: € 373,00; compenso tabellare complessivo € 1.030,00 + spese generali € 154,50 = € 1.184,50) e dell'aumento fino al trenta per
Pag. 13 di 14 cento secondo quanto indicato dal citato decreto 147/2022, con riguardo alle ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie, in cui si ritiene di applicare l'aumento del 20% in ragione dell'evidenziata semplicità dell'atto introduttivo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse istanze e deduzioni, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione, in favore di
, della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Parte_1
Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.420,80 di cui euro € 213,12 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Roma, 14.11.2025 Il Giudice
LL SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa
AC AR Misterioso)
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