Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bleu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione ZZ, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Ausl di ES, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Angiolelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Medico FE CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Casa di Cura Abano Terme S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota della ASL di ES del 7.6. 2024, di parziale rigetto dell’istanza di accesso ai documenti del 10.05.2024 ex art. 24, co. 7, l. n. 241/1990 e art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013
- del silenzio-rigetto della ASL formatosi sulla richiesta di ostensione dei files C allegati alle fatture, e della Agenzia Sanitaria Regionale – ASR ZZ sulla medesima istanza di accesso formale del 10.05.2024, nonché per la condanna dell’ASL di ES e dell’Agenzia Sanitaria Regionale ad esibire tutti i documenti richiesti con istanza di accesso del 10.05.2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 22/12/2023:
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione ZZ in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni’. Modifica”; - della nota della ASL di ES del 20 aprile 2023, prot. n. 0034590/23, avente ad oggetto: “Prestazioni di specialistica ambulatoriale della FEcare s.r.l. di ES. Richiesta chiarimenti”;
- della nota della ASL di ES del 15.05.2023, prot. n. 0041357, avente ad oggetto: “Richiesta erogazione in regime di convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della Struttura Accreditata Contrattualizzata ‘FEcare’ srl in deroga alla branca attualmente accreditata di FKT”;
- della nota della Regione ZZ del 17.05.2023, prot. n. 0210904, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di ES”;
- della nota della ASL di ES del 22 maggio 2023, prot. n. 0043606, avente ad oggetto: “Riscontro nota RA prot. n. 021109004/23 del 17/05/2023 in ordine a richiesta Asl ES di erogazione, in Convenzione con il SSR, di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della struttura accreditata FEcare srl di ES”;
- della nota della Regione ZZ del 23.05.2023, prot. n. 0219419, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di ES. Riscontro nota ASL ES del 22/05/2023”;
- della nota della ASL di ES del 23.05.2023, prot. n. 0044251, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di ES. Riscontro nota regionale prot. 0219419/23 del 23/05/2023”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 16/4/2024:
- della nota regionale del 15.02.2024, prot. n. 62953/2024, tramessa in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, nella parte in cui la Regione ZZ ha prorogato per il 2024 gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2023 dalle Amministrazioni resistenti, già gravati dalla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 20/9/2024:
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione ZZ in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni’. Modifica”.;
- della nota della ASL di ES del 20 aprile 2023, prot. n. 0034590/23, avente ad oggetto: “Prestazioni di specialistica ambulatoriale della FEcare s.r.l. di ES. Richiesta chiarimenti”;
- della nota della ASL di ES del 15.05.2023, prot. n. 0041357, avente ad oggetto: “Richiesta erogazione in regime di convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della Struttura Accreditata Contrattualizzata ‘FEcare’ srl in deroga alla branca attualmente accreditata di FKT”; - della nota della Regione ZZ del 17.05.2023, prot. n. 0210904, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di ES”;
- della nota della ASL di ES del 22 maggio 2023, prot. n. 0043606, avente ad oggetto: “Riscontro nota RA prot. n. 021109004/23 del 17/05/2023 in ordine a richiesta Asl ES di erogazione, in Convenzione con il SSR, di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della struttura accreditata FEcare srl di ES”;
- della nota della Regione ZZ del 23.05.2023, prot. n. 0219419, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di ES. Riscontro nota ASL ES del 22/05/2023”;
- della nota della ASL di ES del 23.05.2023, prot. n. 0044251, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di ES. Riscontro nota regionale prot. 0219419/23 del 23/05/2023”;
- per la sola parte d’interesse, della nota regionale del 15.02.2024, prot. n. 62953/2024, trasmessa in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, nella parte in cui la Regione ZZ ha prorogato per il 2024 gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2023 dalle Amministrazioni resistenti, già gravati dalla ricorrente;
- per mero tuziorismo difensivo, delle determine di pagamento nn. 048/2021, 137/2021, 181/2021, 211/2021, 267/2021, 293/2021, 334/2021, 405/2021, 417/2021, 458/2021, 527/2021, 565/2021, 579/2021, 625/2021, 675/2021, 755/2021, 102/2022, 124/2022, 220/2022, 283/2022, 306/2022, 443/2022, 450/2022, 483/2022, 519/2022, 577/2022, 693/2022, 798/2022, 1499/2022, 446/2023, 834/2023, 943/2023, 957/2023, 2453/2023, 2456/2023, 2593/2023, 2598/2023, 3038/2023, 3595/2023, 3812/2023, 4046/2023, 4267/2023, assunte dalla ASL di ES in favore della FE CA s.r.l. nelle annualità 2021-2022-2023 e degli ordini/NSO emessi dall’Ente sanitario negli anni 2022-2023, nella parte in cui esse recano il riconoscimento delle prestazioni di diagnostica per immagini erogate dalla controinteressata;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 26\3\2025:
- in parte qua , della delibera di Giunta regionale del 30.12.2024, n. 945, avente ad oggetto “Avvio procedimento contrattuale ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Disposizioni a tutela della continuità assistenziale”, pubblicata sul BURA in data 12.02.2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i quinti motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 14\10\2025:
- in parte qua della delibera di Giunta regionale assunta in data 30 giugno 2025, recante il n. 406, avente ad oggetto “contrattualizzazione art. 8 quinquies D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. – prestazioni ospedaliere (01 luglio 2025 – 31 dicembre 226) e ulteriori disposizioni”,
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i sesti motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 11\11\2025:
- della nota assunta dalla Regione ZZ in data 29 agosto 2025, prot. n. 0345075/25, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92”, che ha confermato il budget dei contratti in corso conclusi con le strutture di specialistica ambulatoriale, ai sensi delle DGR n. 500/2022, DGR n. 344/2023 e DGR 806/2022 prorogati, alla data del 31 agosto 2025, con DGR n. 945/2024 e DGR n. 406/2025”
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i settimi motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 25\11\2025:
- della delibera assunta dalla Giunta Regionale d’ZZ in data 16 settembre 2025, recante il n. 600, comunicata alla ricorrente il 18 settembre 2025, ed avente ad oggetto: “contrattualizzazione art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. – Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi (01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni”, unitamente agli allegati, in particolare all’Allegato 1, Tabella 1 e Tabella 2, nella sola parte in contestazione, nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
2) e, conseguentemente, dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione regionale resistente di rideterminarsi, assegnando a tal uopo un termine;
Con riserva di domandare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione ZZ, della Ausl di ES e del Centro Medico FE CA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IA RA;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
La ricorrente è accreditata con il servizio sanitario della Regione ZZ e titolare dal 1982 di contratto per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di fisioterapia e di diagnostica per immagini.
Riferisce in punto di fatto:
- che con delibera di Giunta del 31.08.2022, n. 500 la Regione ZZ ha avviato il procedimento di acquisto, per il triennio 2022-2024, di prestazioni di specialistica ambulatoriale dalle strutture sanitarie già contrattualizzate nel biennio 2020-2021;
- che le è stato assegnato un budget di € 176.290,00 per prestazioni di diagnostica per immagini e di € 189.573,00 per l’acquisto di prestazioni di fisiokinesiterapia (FKT);
- che alla controinteressata Centro FE CA s.r.l. (di seguito FE CA) è stato attribuito un budget di € 579.959,00 per prestazioni di FKT;
- di aver chiesto, in data 30.9.2022, alla ASL di ES e alla Regione ZZ un aumento del budget relativo alle prestazioni di diagnostica per immagini, in attuazione degli indirizzi dettati con la d.G.R. n. 170/2022, allegando la disponibilità di due ulteriori apparecchi per la risonanza magnetica, in attesa di installazione;
- che la ASL di ES, con nota del 27.10.2022, ha comunicato che si sarebbe avvalsa degli erogatori privati accreditati per le attività di specialistica ambulatoriale a determinate condizioni (liste d’attesa non recuperabili con risorse aziendali e ricorso all’erogatore privato in regola con la completa prenotabilità delle prestazioni erogate);
- che l’ASL di ES non le ha assegnato l’aumento del budget richiesto;
- che con d.G.R. del 19 giugno 2023, n. 344 la Regione ZZ, su richiesta della ASL di ES (note del 15 e 23 maggio 2023), ha modificato la delibera n. 500/2022, aumentando di € 519.179,30 il tetto di spesa destinato alle prestazioni di diagnostica per immagini (da € 2.084.602,00 ad € 2.603.781,30) ed ha assegnato detto aumento alla sola FE CA.
La d.G.R. n. 344 del 19.6.2023 e le note della ASL di ES sono impugnate con il ricorso introduttivo per motivi di:
1 - violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della L.R.A. n. 32/2007; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 265/2019; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 500/2022; errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento ; l’operazione condotta dalla Regione ZZ e dalla ASL di ES avrebbe realizzato un aumento del tetto di spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica per immagini – attribuendolo contestualmente alla controinteressata - senza aver verificato la “ possibilità di incremento della produzione delle prestazioni, attraverso il recupero di efficienza organizzativa o l’impossibilità temporanea di ricorso a nuove assunzioni di personale ”, cui il Piano Regionale per il Recupero delle liste di attesa (approvato dalla d.G.R. n. 265/2019) subordina il ricorso alla contrattualizzazione di ulteriori volumi di prestazioni con il privato; tanto sarebbe provato dalla delibera del direttore generale della ASL di ES del 19 luglio 2023 n. 1171 che ha demandato detta verifica ad un gruppo di lavoro e comunque, anche a voler ammettere la legittimità dell’operazione, il budget aggiuntivo avrebbe dovuto essere ripartito fra gli operatori accreditati secondo criteri di uguaglianza e parità di trattamento;
2 - violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della L.R.A. n. 32/2007; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 265/2019; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 500/2022; errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento ; il tetto di spesa assegnato a FE CA dalla d.G.R. n. 500/2022 per prestazioni di FKT è stato destinato, con la d.G.R. n. 344/2023, anche all’acquisto di prestazioni di diagnostica per immagini, benché la controinteressata non fosse contrattualizzata per dette prestazioni nel biennio 2020/2021, condizione necessaria posta dalla stessa d.G.R. n. 500/2022 per essere ammessa alla successiva negoziazione; non si tratterebbe quindi di una mera ripartizione interna del budget fra prestazioni diverse, ma di un vero e proprio aumento di spesa per prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini che la Regione avrebbe dovuto assegnare agli operatori già contrattualizzati per detta specialità nel biennio 2020-2021, mediante “ procedure trasparenti, eque e non discriminatorie ” che il comma 1-bis dell’art. 15 della l. 5 agosto 2022, n. 118, prescrive ai fini della individuazione dei soggetti privati da ammettere alla contrattazione.
Si sono costituite la ASL di ES - che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, allegando la natura endoprocedimentale delle note del 15 e del 23 maggio 2022 e il proprio difetto di legittimazione passiva - e la controinteressata che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso:
- per mancata tempestiva impugnazione della nota del 27.10.2022 della ASL ES qualificata dalla stessa ricorrente come rigetto della richiesta di assegnazione di un budget aggiuntivo;
- perché l’aspirazione della ricorrente all’assegnazione di un budget aggiuntivo che superi il tetto complessivo di spesa per prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini non ha alcuna interferenza con il budget assegnato a FE CA, del quale contesta solo la ripartizione fra prestazioni specialistiche diverse, con la conseguenza che l’accoglimento del ricorso non le sarebbe di alcuna utilità.
Resiste la Regione ZZ.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha promosso ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’ostensione di documenti detenuti dalla ASL di ES già oggetto di istanza di accesso.
A seguito del deposito in giudizio dei documenti richiesti, l’incidente è stato definito con ordinanza del 7.1.2025 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con il primo atto di motivi aggiunti, con il quale il contraddittorio è stato esteso a FE CA S.r.l., la ricorrente ha impugnato le note del 15 maggio 2023 e del 23 maggio 2023 depositate dalla ASL di ES per vizi di:
3 - violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della L.R.A. n. 32/2007; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 265/2019; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 500/2022; errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento ; con le note in questione l’ASL ha rappresentato alla Regione l’esigenza di coprire il costo del fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini del distretto sanitario di competenza con il budget riconosciuto a FE CA dalla d.G.R. n. 500/2022, affermando l’afferenza di tali prestazioni al titolo di accreditamento rilasciato alla struttura e la Regione ha accolto la richiesta con la d.G.R. n. 344/2023 senza tuttavia considerare che l’acquisto di tali prestazioni avrebbe dovuto essere richiesto alle strutture accreditate già contrattualizzate per il biennio 2020-2021, come stabilito con d.G.R. n. 500/2022.
Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato, per illegittimità derivata, la nota del 15.2.2024, prot. n. 62953/2024 nella parte in cui la Regione ZZ ha prorogato per il 2024 gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2023, già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.
La stessa nota è censurata per vizi propri di:
4 - violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990; violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della L.R.A. n. 32/2007; eccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione dei principi di buona fede, correttezza, par condicio, imparzialità e tutela della concorrenza ; la necessità di garantire la continuità assistenziale e il rinvio della contrattazione a successive acquisizioni dei dati sui fabbisogni che la ASL e l’Agenzia regionale sanitaria avrebbero dovuto fornire da tempo, non giustificherebbero la proroga dei contratti in corso e la sospensione del mercato delle prestazioni sanitarie convenzionate.
Con il terzo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha reiterato le censure opposte ai provvedimenti già impugnati con i precedenti gravami, alla luce della documentazione esibita dalla ASL di ES sui pagamenti delle prestazioni di diagnostica per immagini rese dalla controinteressata negli anni 2022 e 2023, sostenendone l’illegittimità per vizi di:
5 - violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della L.R.A. n. 32/2007; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 265/2019; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 500/2022; violazione ed errata applicazione dell’accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e succ. mod. per gli anni 2021, 2022 e 2023; eccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento ; dalla corrispondenza intercorsa fra la ASL di ES e la Regione ZZ (missive del 20 aprile 2023, 15 maggio 2023, 17 maggio 2023, 22 maggio 2023 e 23 maggio 2023 impugnate con il primo atto di motivi aggiunti), avente ad oggetto chiarimenti sui pagamenti delle prestazioni di diagnostica per immagini rese da FE CA, emergerebbe che l’ASL ha richiesto alla Regione di contrattualizzare FE CA anche per tale specialità, come se fosse l’unica struttura accreditata in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi per ridurre i relativi tempi di attesa, nella misura massima del tetto di spesa che le era stato assegnato per l’acquisto delle sole prestazioni di FKT, senza prima ricorrere alle strutture accreditate già contrattualizzate.
Con il quarto atto di motivi aggiunti, UE S.r.l. ha impugnato la delibera della Giunta regionale n. 945/2024 che ha avviato il procedimento di negoziazione per il biennio 2025/2026 e prorogato i contratti in corso per sei mesi, sia per illegittimità derivata, sia per vizi propri di:
6 - violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990; violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della L.R.A. n. 32/2007;ccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione dei principi di buona fede, correttezza, par condicio, imparzialità e tutela della concorrenza ; la d.G.R. n. 945/2024 richiama “ gli schemi contrattuali, approvati dalla Giunta regionale ”, che “ prevedono, tutti la prorogabilità degli accordi in attesa della ridefinizione della nuova contrattualizzazione ”; per la specialistica ambulatoriale, la Giunta fa riferimento all’art. 2, comma 3, dello schema contrattuale approvato con d.G.R. n. 806/2022, secondo il quale “ Le parti concordano che il presente contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni giuridiche ed economiche in attesa della stipula del nuovo contratto ”, ma la proroga semestrale fino al 30 giugno 2025 sarebbe illegittima perché intervenuta quando i contratti erano già scaduti e dopo che la Regione si era già avvalsa di detta facoltà; infatti i contratti scaduti il 31.12.2023 erano stati già prorogati, una prima volta con la nota del 15.2.2024 e poi con la d.G.R. n. 945 del 30.12.2024 fino al 30.6.2025; la Regione avrebbe quindi utilizzato l’istituto della proroga in maniera impropria, consentendo a FE CA di conservare l’indebito vantaggio di un budget per prestazioni di diagnostica per immagini anche per gli anni 2024 e 2025, benché la struttura non avesse mai stipulato un contratto di servizio per tali prestazioni.
Con il quinto atto di motivi aggiunti, la S.r.l. UE ha impugnato la d.G.R. n. 406/2025 di proroga dei tetti di spesa fino al 31 agosto 2025 sia per illegittimità derivata, sia per vizi propri di:
7 - violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990; violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della L.R.A. n. 32/2007; eccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione dei principi di buona fede, correttezza, par condicio, imparzialità e tutela della concorrenza ; la nota del 15 febbraio 2024, la delibera n. 945 del 30.12./2024 e, infine, la delibera n. 406 del 30.6./2025 sarebbero illegittime perché:
- con la nota del 15 febbraio 2024, non è stata indicata la durata massima della proroga, così determinando una sospensione sine die degli adempimenti procedimentali e dell’obbligo di provvedere;
- la proroga è stata assunta due mesi dopo la scadenza dei contratti di servizio avvenuta il 31.12.2023, senza che, né nell’interlocuzione procedimentale, né in sede processuale, siano state evidenziate circostanze idonee a giustificare la lentezza dell’azione regionale;
- a distanza di un anno, il 30 dicembre 2024, la Regione, senza avviare la negoziazione 2024, con la d.G.R. 945/2024 ha prorogato per altri sei mesi fino al 30 giugno 2025 “i contratti in essere” per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in scadenza il 31 dicembre 2023;
- a distanza di sei mesi, la Regione ha disposto un’ulteriore proroga di due mesi che ha consentito a FE CA di avvalersi fino al 31 agosto 2025 di un tetto di spesa attribuitole in maniera illegittima.
L’indisponibilità della verifica dei fabbisogni contrattuali richiesta con la d.G.R. n. 945/2024 all’Agenzia Sanitaria Regionale e della metodologia per la ridefinizione dei fabbisogni da contrattualizzare, commissionata all’AgeNaS con la d.G.R. n. 42/2025, addotta dalla Regione come causa del mancato avvio della contrattualizzazione relativa al periodo 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2026, sarebbe irrilevante, non potendo la Regione allegare l’inadempimento dei suoi organismi tecnici per giustificare il proprio.
Con il sesto atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la nota regionale del 29 agosto 2025, n. 345057 per illegittimità derivata.
Con il settimo atto di motivi aggiunti, è stata impugnata la d.G.R. n. 600/2025 sia per illegittimità derivata, sia per vizi propri di:
8 - violazione ed errata applicazione dell’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione ed errata applicazione della LRA n. 32/2007; violazione ed errata applicazione della delibera di GRA n. 945/2024; violazione ed errata applicazione del Programma Operativo 2025-2027; carente, contraddittoria ed errata istruttoria; carente, errata e/o contraddittoria motivazione; errore sui presupposti, illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento, nonché di concorrenza .
La controinteressata ha espresso riserve sull’ammissibilità dei secondi, quarti, quinti, sesti e settimi motivi aggiunti perché introdurrebbero questioni estranee al petitum del ricorso introduttivo avendo ad oggetto sia disposizioni generali di proroga delle contrattualizzazioni in essere nelle more della ridefinizione dei complessivi tetti di spesa regionali, sia i criteri a tal fine adottati a livello generale dalla Regione; introdurrebbero inoltre profili di presunta disparità di trattamento rispetto ad altre strutture (Radiosanit) non evocate in giudizio.
La Regione ZZ ha eccepito l’inconferenza dei rilievi relativi alle passate contrattualizzazioni e alla d.G.R. n. 600/2025 (che ha previsto la contrattualizzazione di nuove strutture accreditate), alla determinazione e ripartizione dei budget contrattuali a favore di altri erogatori, questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di separato giudizio in quanto non collegate al provvedimento impugnato con il ricorso principale.
L’ASL di ES ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle impugnazioni degli atti regionali e l’inammissibilità delle impugnazioni delle note interlocutorie scambiate con la Regione e dei pagamenti delle prestazioni di diagnostica per immagini rese da FE CA impugnato con il terzo atto di motivi aggiunti.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il ricorso e i motivi aggiunti sono passati in decisione.
1. Il ricorso introduttivo.
1.1. La ricorrente e la controinteressata sono entrambe accreditate per la fornitura di prestazioni sanitarie per conto della Regione ZZ.
Risulta ex actis che entrambe dal 2017 hanno sottoscritto accordi con la ASL di ES e la Regione ZZ fino a concorrenza dei rispettivi budget, il cui importo è rimasto invariato ed è stato confermato per il biennio 2021-2023 con d.G.R. n. 500/2022, in applicazione provvisoria del criterio cosiddetto della “spesa storica” fino alla elaborazione di nuove metodologie di definizione e assegnazione dei tetti di spesa nel quadro generale di riforma dell’accesso al mercato delle prestazioni finanziate dal servizio sanitario regionale introdotto dall'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1) della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Più specificamente, la S.r.l. FE CA, quale incorporante della società Static di ES S.r.l.,
- è stata accreditata per prestazioni di diagnostica per immagini e FKT con d.G.R. n. 516 del 26.9.2017;
- con d.G.R. n. 730 del 4.12.2017 e con d.G.R. n. 276 del 27.4.2018 è stata ammessa alla contrattazione con il SSR per il biennio 2017-2018 per la fornitura di prestazioni di diagnostica per immagini e FKT per un importo di € 560.947,00 sul un tetto massimo di € 579.959,00 già assegnato a Static di ES SRL con d.G.R. n. 305/2017.
Nello stesso periodo alla S.r.l. UE è assegnato un budget pari a € 189.573 per FKT e € 176.290 per diagnostica per immagini.
Successivamente, con la d.G.R. n.840 del 9.11.2018, la controinteressata ha ottenuto la voltura anche dell’accreditamento conseguito dalla società incorporata per prestazioni ambulatoriali di specialistica medica – ortopedia, fino a concorrenza del tetto massimo di spesa assegnato con la d.G.R. n. 276 del 27.4. 2018.
Come asserito dalla ASL di ES e non contestato ex adverso si è dato seguito alla d.G.R. n. 730 del 4.12.2017 sottoscrivendo con FE CA l’accordo ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, in un primo momento a copertura dell’importo di € 560.947,00 riferito alle due specialità diagnostica per immagini e FKT per il biennio 2017-2018, mentre solo successivamente alla d.G.R. n. 840/2018 la Regione ha sottoposto alla società il FE CA il contratto integrativo per il biennio 2017/2018 dell’importo di € 19.012,00 per prestazioni ambulatoriali di specialistica medica – ortopedia, in tal modo rendendo possibile l’intera contrattualizzazione del budget complessivo assegnato di € 579.959,00 (cfr. pag.11 memoria di costituzione della ASL di ES, dep. 13.10.2023).
La d.g. della Asl di ES del 26.3.2018 (all. 7 della memoria di costituzione di FE care, dep. 13.10.2023, pag. 72) inserisce sia UE S.r.l. che FE CA S.r.l. nell’elenco degli operatori accreditati che erogano prestazioni di diagnostica per immagini e riabilitazione (FKT).
Nell’allegato 1 della d.G.R. n. 367 del 29.6.2019 (approvazione dei tetti di spesa per il 2019) sia alla UE S.r.l. che a FE CA S.r.l. viene confermato il budget del 2017 e del 2018 senza specificazione della tipologia di prestazioni, evidentemente non essendovi variazioni nel budget rispetto agli anni precedenti.
Nell’allegato 1 della d.G.R. n. 922 del 29.12.2021 (tetti di spesa per il biennio 2020-2021) FE CA è compresa nell’elenco degli erogatori da ammettere alla negoziazione per prestazioni di FKT con conferma del budget precedente; anche UE s.r.l. ha conservato il budget degli anni precedenti per FKT e diagnostica per immagini.
Nella d.G.R. n. 500/2022 sono indicati gli operatori già contrattualizzati nel biennio 2020- 2021 che saranno ammessi alla negoziazione per il biennio 2022/2023 e fra questi figurano FE CA per prestazioni di FKT e la ricorrente per FKT e diagnostica per immagini.
1.2. Ciò premesso, la questione controversa e decisiva è se la Regione:
a) avrebbe potuto imputare, come in effetti ha stabilito con d.G.R. n. 344/2022, il budget assegnato alla controinteressata per prestazioni di FKT anche a prestazioni di diagnostica per immagini, come richiesto dalla ASL di ES con nota del 15.5.2022;
b) o, al contrario, fosse tenuta a redistribuire il budget corrispondente al fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini, evidenziato dalla ASL di ES, agli operatori accreditati e già contrattualizzati nel biennio 2020-2021 per dette prestazioni che ne avessero fatto richiesta, come la ricorrente (nota del 30.9.2022), ai sensi della d.G.R. n.170/2022, che ha demandato alle aziende sanitarie l’adozione di specifici piani di recupero delle liste d’attesa in attuazione dalla disciplina eccezionale e transitoria posta dall’art. 29 del d.l. 14.8.2020 n. 104 conv. in l. 13.10.2023 n. 126 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) per far fronte all’emergenza epidemiologica SARS-Cov-2 e dall’art. 1 commi 276 e ss. della l. 30.12.2021 n. 234 con fondi straordinari;
c) o infine redistribuire il budget per diagnostica per immagini che la ASL di ES aveva chiesto di attribuire a FE CA, facendo applicazione degli art. 8 bis, quinquies e sexies del d.lgs. n. 502/1992 che dettano la disciplina ordinaria per la definizione e distribuzione della spesa sanitaria ai soggetti pubblici e privati del sistema sanitario regionale secondo criteri di trasparenza e imparzialità.
Le ipotesi sub b) e c) devono essere escluse.
Infatti la d.G.R. n. 344/2023 ha accertato che i livelli essenziali dell’assistenza relativi a prestazioni di diagnostica per immagini per il biennio 2022- 2023 hanno copertura di spesa nel budget stanziato con d.G.R. n. 500/2022 e coerentemente non fa alcun riferimento alle risorse emergenziali stanziate dalla predetta disciplina eccezionale e transitoria (art. 29 del d.l. 14.8.2020 n. 104 conv. in l. 13.10.2023 n. 126), in aggiunta alla spesa sanitaria ordinaria delle regioni, per abbattere l’aumento delle liste d’attesa derivante dalla domanda di prestazioni non erogate durante la pandemia, ma esplicitamente afferma:
- che l’imputazione, anche a prestazioni di diagnostica per immagini, del budget 2022-2023 assegnato a FE CA per le sole prestazioni di FKT con d.G.R. n. 500/2022, persegue la finalità “ di consentire, sul territorio di riferimento, la garanzia dei LEA ad invarianza delle risorse programmate dalla d.G.R. n. 500/20022 ”, le stesse già assegnate a FE CA per il biennio 2017-2018 per prestazioni di FKT e diagnostica per immagini e sempre confermate nel quantum negli anni successivi;
- che la “ programmazione delineata per il biennio 2022-2023 dalla Giunta regionale in relazione alla LIFE CARE S.r.l. si pone nel solco di quella definita nelle scorse annualità con i provvedimenti giuntali n. 367/2019 (annualità 2019 per prestazioni non specificate per tipologia) e n. DGR n. 922/2022 (biennio 2020/2021 per prestazioni di FKT) ”, provvedimenti con i quali è stato confermato il budget 2017 -2018 assegnato a FE CA per FKT e diagnostica per immagini.
Pertanto, considerato che il budget di € 579.959,00 assegnato a FE CA dalla d.G.R. n. 770/2017 era imputato a prestazioni di FKT e diagnostica per immagini e nella d.G.R. n. 367/2019 l’imputazione era generica, cioè non limitata alle sole prestazioni di FKT, è del tutto verosimile che l’imputazione del budget della FE CA nella d.G.R. n. 922/2021 e tralaticiamente nella d.G.R. n. 500/2022 alle sole prestazioni di FKT sia frutto di un mero errore materiale, come dimostra il fatto che, se per il 2019 e per il biennio 2020-2021 FE CA, Regione e ASL avessero concluso, in discontinuità con le gestioni passate, un accordo di fornitura delle sole prestazioni di FKT, si sarebbe dovuta registrare una netta diminuzione del budget/corrispettivo, rispetto a quello stabilito nell’accordo stipulato con FE CA in attuazione della d. G.R. n. 730 del 4.12.2017 per prestazioni di FKT e diagnostica per immagini che invece è stato confermato per tutti gli esercizi successivi.
La deliberazione n. 344/2023 ha quindi emendato (pervenendo legittimamente al risultato di cui all’ipotesi sub a) un errore per omissione in cui è incorso l’estensore dell’allegato 1 della deliberazione di G.R. n. 522/2022 nella parte in cui corregge l’imputazione per sole prestazioni di FKT del budget assegnato a FE CA, integrandola (anche) con le prestazioni di diagnostica per immagini nell’esercizio del potere di doverosa autotutela privo, come tale, di margini di discrezionalità.
Ne consegue che la pretesa della ricorrente di concorrere, in applicazione della normativa straordinaria (ipotesi sub b) o ordinaria (ipotesi sub c), all’attribuzione del fabbisogno delle prestazioni di diagnostica per immagini – che la ASL di ES ha chiesto con la nota del 15.5.2023 di imputare al budget di FE CA - comporterebbe in via alternativa:
- o la distrazione in suo favore di risorse già assegnate per prestazioni di diagnostica per immagini ad un altro operatore sanitario – che la d.G.R. ha individuato nella controinteressata FE CA, stante l’identità del budget 2022- 2023 e del budget 2017 - 2018 imputato a FKT e diagnostica per immagini - con conseguente violazione dell’accordo in essere fra Regione, ASL e FE CA che si vedrebbe privata di una parte assai rilevante del budget;
- o, come effettivamente la ricorrente aveva richiesto con istanza del 30.9.2022, il ricorso al finanziamento aggiuntivo previsto dalla d.G.R. n.170/2022 per compensare una prestazione che ha già una copertura con risorse ordinarie, con evidente danno erariale.
2. Il rigetto del ricorso introduttivo, con assorbimento delle eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti e dalla controinteressata, comporta il rigetto del primo, secondo, quarto, quinto atto di motivi aggiunti nella parte in cui censurano per illegittimità derivata le note del 15 maggio 2023 e del 23 maggio 2023 della ASL di ES e le proroghe dei contratti stipulati per il biennio 2021-2023 in esecuzione delle deliberazioni n. 500/2022 e n. 344/2023, proroghe disposte con la nota regionale del 15.02.2024, prot. n. 62953/2024 (per tutto il 2024) e con le deliberazioni della Giunta regionale n. 945 del 30.12.2024 (proroga fino al 30.6.2025) e n. 406 del 30.6.2025 (proroga fino al 31.8.2025).
2.1. Gli stessi motivi aggiunti sono invece inammissibili nella parte in cui censurano dette proroghe per vizi propri.
Esclusa infatti l’illegittimità dell’assegnazione alla controinteressata del budget per le prestazioni di diagnostica per immagini ex d.G.R. n. 344/2023, e quindi la possibilità per la ricorrente di concorrere alla ripartizione dello stesso, la conferma con la nota regionale del 15.2.2024 dell’assetto negoziale stabilito per il biennio 2022-2023, non ha recato alla ricorrente alcun danno, ma solo il vantaggio di poter continuare ad erogare per il 2024 prestazioni sanitarie alle stesse condizioni alle quali aveva aderito ritenendole evidentemente ancora convenienti.
3. Il terzo atto di motivi aggiunti, dopo aver ripetuto in modo ridondante le censure esposte nel ricorso e nei precedenti motivi aggiunti avverso provvedimenti già gravati, impugna gli ordinativi e i pagamenti effettuati dalla ASL di ES per prestazioni di diagnostica per immagini rese dalla controinteressata rispettivamente nel biennio 2022/2023 e nel triennio 2021/2023.
Il gravame è inammissibile, come eccepito dalla ASL resistente, perché ha ad oggetto atti non impugnabili, in quanto privi di contenuto provvedimentale che costituiscono al più meri pagamenti di prestazioni erogate senza titolo, la cui eventuale ripetizione da parte della ASL non recherebbe alcun vantaggio alla ricorrente.
4. Il sesto atto di motivi aggiunti censura la nota regionale del 29 agosto 2025 n. 345057 per illegittimità derivata dai vizi degli atti impugnati con i precedenti gravami e deve essere quindi respinto per le stesse ragioni che hanno determinato il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti già trattati.
5. Con il settimo atto di motivi aggiunti la ricorrente impugna la d.G.R. n. 600 2025 assunta dalla Regione dopo avere reiteratamente prorogato i contratti in corso, nelle more della consegna del documento illustrativo della nuova metodologia per la definizione e ripartizione dei tetti di spesa commissionata con d.G.R. n. 270/2023 all’AGENAS.
La ricorrente sostiene che la deliberazione impugnata si porrebbe in palese contrasto con la d.G.R. n. 945/2024, nella parte in cui si dà atto che l’AGENAS ha elaborato il documento tecnico di “ Analisi della produzione 2022 e stima del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2024 – 2025 Regione ZZ (prot. n. 202/0005184) ”, al quale la Regione avrebbe dovuto conformarsi in sede di ripartizione dei tetti spesa validi per il biennio 2025/2026 nel rispetto del programmato superamento del criterio della spesa storica
Invece la deliberazione impugnata avrebbe illegittimamente ripartito il tetto di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale:
- applicando solo per alcuni operatori, fra i quali la stessa Bleu s.r.l., il criterio della spesa storica;
- tenendo conto, con indebito vantaggio per la controinteressata, delle prestazioni di diagnostica per immagini rese dalla stessa negli anni 2021-2022 in assenza di titolo contrattuale;
- maggiorando il tetto di spesa assegnato alla struttura Radiosanit del valore della convenzione sottoscritta con la ASL di Teramo.
5.1. Come per gli altri gravami, il rigetto delle impugnative degli atti presupposti attrae le censure di illegittimità della d.G.R. n. 600/2025 che da quelli sarebbe derivata.
5.2. Le censure di illegittimità per vizi propri della d.G.R. n. 600/2025 sono infondate e per questo il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti e dalla controinteressata.
Il regime normativo dell’affidamento in concessione dei servizi sanitari a soggetti privati è stato recentemente innovato dall'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1) della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha aggiunto all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 il seguente comma 1 bis : “ I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta ”.
La Regione ZZ, con d.G.R. n. 500 del 31.8.2022 ha rilevato “ la necessità di superare il criterio della spesa storica sotteso agli attuali budget contrattuali, rideterminando, attraverso una chiara metodologia, i tetti di spesa negoziali attraverso una redistribuzione delle risorse efficiente, in termini di sostenibilità della spesa, efficace in quanto idonea a garantire appropriatamente le necessità assistenziali dei territori di riferimento, non discriminatoria e premiante le strutture maggiormente rispettose degli adempimenti negoziali e delle vigenti disposizioni normative ad esse sottese ”;
L’art. 4 comma 2 del d. m. 19.12.2022 ha previsto che “ Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province autonome, in relazione al proprio contesto territoriale, alla tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione, possono tener conto dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ”.
La d.G.R. n. 270 del 27.04.2023 ha approvato, in attuazione del d.m. 19.12.2022, la stipula di una convenzione con l’AGENAS allo scopo di definire una metodologia di calcolo dei limiti massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati, sulla base del fabbisogno regionale, e di ridefinizione dei fabbisogni da contrattualizzare ai sensi dell’art 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Le proroghe dei contratti stipulati per la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli anni 2024 (nota del 15.2.2024, prot. n. 62953/2024) e fino al 31.8.2025 (d.G.R. n. 406/2025 e n. 945/2025) sono state disposte dalla Regione ZZ nelle more della elaborazione del documento tecnico oggetto della convenzione stipulata con l’AGENAS.
Come riferito dalla difesa della Regione ZZ, l’AGENAS ha rimesso il documento tecnico in data 23 luglio 2025 in concomitanza con la scadenza della proroga stabilita fino al 31.8.2025 dalla d.G.R. n. 406/2025.
La d.G.R. n. 600/2025 nel disporre la gestione dei tetti di spesa per il periodo 1° settembre 2025 – 31 dicembre 2026 per la copertura del fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali mediante la conferma per la ricorrente e la controinteressata dei budget già assegnati con le proroghe precedenti, si pone nel solco della normativa e degli indirizzi generali appena richiamati tenuto conto:
- dei vincoli introdotti dal d.l. 7 giugno 2024, n. 73, convertito con l. 29 luglio 2024, n.107 - richiamato nell’epigrafe della deliberazione impugnata – finalizzati a ridurre i tempi di attesa e garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie entro tempi massimi compatibili con la natura delle patologie;
- della sostanziale coincidenza temporale della scadenza dei contratti (31 agosto 2025) e della consegna del documento tecnico (23.7.2025) da parte dell’AGENAS;
- del fatto che l’applicazione della nuova metodologia elaborata dall’AGENAS alla nuova fase negoziale avrebbe richiesto tempi ben più lunghi del rimanente periodo di vigenza dei contratti in corso la cui scadenza al 31.8.2025 disposta con d.G.R. n. 406/2025, avrebbe naturalmente interrotto l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte degli operatori titolari dei contratti ormai a termine.
Se si considera che le prestazioni degli operatori sanitari convenzionati concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza, si comprende che l’applicazione della nuova metodologia, senza proroga dei contratti in corso, si sarebbe posta in contrasto con la finalità del citato d.l. n. 73/2024 di garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie entro intervalli temporali che oscillano fra le 72 ore per prestazioni urgenti e i 60 giorni per prestazioni differibili (la circostanza riferita dalla Regione è incontestata), tanto più che il nuovo sistema di selezione degli operatori da accreditare introdotto dal comma 1 bis dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, sulla base della metodologia, entrerà in vigore il 31.12.2026 come stabilito dall’art. 4, comma 7 bis , del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
La gestione del processo di adeguamento dell’ordinamento sanitario regionale al nuovo sistema di selezione degli operatori accreditati, mediante la negoziazione delle prestazioni sanitarie durante il regime transitorio con le attuali modalità, risponde quindi a solide ragioni di urgenza e garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Del resto, l’esigenza di assicurare la continuità assistenziale, nel tempo necessario all’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e province autonome all'art. 8 quinquies , comma 1 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, è stata avvertita dal regolatore nazionale che, con l’art. 5 del d.m. 19.12.2022, dopo aver prescritto che “ Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 8- quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 …… “ ha stabilito che “ Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita. ”
Pertanto la Regione, potendo fare ricorso fino al 31.12.2026 ai precedenti criteri per la stipula dei contratti di servizio, non era tenuta – come invece sostenuto dalla ricorrente - ad applicare alla fase negoziale gestita dalla d.G.R. n. 600/2025 i dati elaborati dall’AGENAS in attuazione della convenzione stipulata con la Regione ZZ con d.G.R. n. 270/2023 nella “Analisi della produzione 2022 e stima del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2024 – 2025 Regione ZZ (prot. n. 202/0005184)” di cui è menzione nella d.G.R. n. 945/2024.
Per queste ragioni anche il settimo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara il secondo, il quarto, il quinto e il sesto atto di motivi aggiunti, in parte inammissibili e in parte infondati;
- dichiara inammissibile il terzo atto di motivi aggiunti;
- respinge il settimo atto di motivi aggiunti.
Condanna la S.r.l. UE al pagamento, in favore di ciascuna delle parti costituite, Regione ZZ, dell’Azienda sanitaria locale di ES e S.r.l. Centro FE CA, delle spese processuali che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge, e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
*
MA EL IN, Presidente FF
IA RA, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA RA | MA EL IN |
IL SEGRETARIO