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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle RG Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 3.3.2022 al n. 408 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Leasing promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Salerno, presso e nello studio dell'avv.
Alessandra Spadafora, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di riassunzione,
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
elettivamente domiciliato in Parte_3
Salerno, presso e nello studio degli avv.ti Angelo Di
Perna e Gianluca Albore, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di costituzione a seguito di riassunzione,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro corrente in NT
, subentrata nei rapporti a CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in
[...]
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Maria Vittoria
Moretti, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano
1 Balossi del Foro di Milano, come da mandato allegato alla copia comparsa di costituzione a seguito di riassunzione,
APPELLATA ed in contradittorio altresì di
Curatela della Liquidazione Giudiziale di _4
[...]
APPELLANTE CONTUMACE A SEGUITO DELLA RIASSUNZIONE
All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte adita, in riforma della sentenza n. 651 emessa dal Tribunale di IE in data 18/08/2021, dichiarare che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e per l'effetto dichiarare invalida la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo n.1249/2018 concesso dal
Tribunale di IE;
dichiarare l'inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art.819-ter avendo CP_5
antecedentemente promosso il giudizio arbitrale ed
[...] essendo intervenuto tra le parti l'accertamento costituito dal lodo pronunciato in data 20/12/2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e la sentenza impugnata;
dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg. e Parte_3 Parte_1 almeno nella parte in cui riproducono Parte_2 fedelmente gli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) con particolare riferimento a quello avente ad oggetto la rinuncia al termine di decadenza disposto dall'art. 1957, comma 1, c.c. dichiarando per l'effetto l'invalidità della garanzia rilasciata da tutti i fideiussori;
in subordine condannare la società appellata
2 a restituire alla in applicazione al disposto Pt_1 dell'art.1526 c.c. tutte le rate e le somme versate da questa e dalla sua dante causa Sidera Estate srl.
Con vittoria delle spese del doppio grado di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : Parte_3
“Piaccia alla Corte adita, in riforma della sentenza n. 651 emessa dal Tribunale di IE in data 18/08/2021, dichiarare che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e per l'effetto dichiarare invalida la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo n.1249/2018 concesso dal
Tribunale di IE;
dichiarare l'inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art.819-ter avendo CP_5
antecedentemente promosso il giudizio arbitrale ed
[...] essendo intervenuto tra le parti l'accertamento costituito dal lodo pronunciato in data 20/12/2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e la sentenza impugnata;
dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg. e Parte_3 Parte_1 almeno nella parte in cui riproducono Parte_2 fedelmente gli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) con particolare riferimento a quello avente ad oggetto la rinuncia al termine di decadenza disposto dall'art. 1957, comma 1, c.c. dichiarando per l'effetto l'invalidità della garanzia rilasciata da tutti i fideiussori;
in subordine condannare la società appellata a restituire alla in applicazione al disposto Pt_1 dell'art.1526 c.c. tutte le rate e le somme versate da questa e dalla sua dante causa Sidera Estate srl.
Con vittoria delle spese del doppio grado di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : NT
3 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021, Rep n. 1315/2021 del 19 agosto
2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18 agosto
2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3644/2018, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021, Rep n. 1315/2021 del 19 agosto
2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18 agosto
2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3644/2018, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello a suo tempo prestato da e dai Sigg.ri _4 Parte_1
e rigettarlo Parte_3 Parte_2 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti, con conseguente conferma della sentenza n. 651/2021, Rep n.
1315/2021 del 19 agosto 2021, emessa dal Tribunale di
IE, in data 18 agosto 2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G.
3644/2018.
4 Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
408/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IE n. 651 del
19.8.2021; parti: e e Parte_1 Parte_2
appellanti riassumenti, c. Parte_3 [...]
subentrata nei rapporti a NT
Controparte_2 [...]
e la Curatela Controparte_3 della Liquidazione Giudiziale di _4 quest'ultima non costituita a seguito della riassunzione), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e
352 c.p.c., interrotta la causa per la sopravvenuta
Liquidazione Giudiziale di e ritualmente _4 riassunta, sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la _4 in qualità di debitrice principale e
[...] Pt_2 PT ed quali garanti adivano il Tribunale di IE Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1249/2018 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido di € 816.880,09 oltre interessi e spese della procedura per i canoni insoluti, interessi di mora ed indennità di occupazione relativi al contratto di locazione finanziaria n. 1158315 sottoscritto dalla società utilizzatrice. A fondamento dell'opposizione eccepivano: l'inammissibilità ex art. 819 ter c.p.c. del giudizio ordinario stante la precedente proposizione di procedimento arbitrale introdotto dalla concedente in forza di clausola arbitrale contenuta nel contratto di leasing e volto
5 all'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto e alla conseguente riconsegna dell'immobile; l'insufficienza della documentazione depositata anche in considerazione della diversità tra la somma risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB e quella richiesta in via monitoria, comprensiva anche dell'indennità mensile per l'occupazione dell'immobile; l'illegittimità degli interessi di mora;
la natura traslativa del leasing in oggetto formulando domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto corrisposto dalla società e dalla cedente (originaria utilizzatrice); nelle more del giudizio i garanti eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art.2 L. 287/1990 e l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della convenuta al tentativo di mediazione obbligatoria disposta dal giudice. Si costituiva parte convenuta contestando la fondatezza delle avverse domande ed eccezioni, invocando l'applicabilità della disciplina di cui alla L. 124/17 in tema di leasing e dichiarando di non accettare il contraddittorio sull'eccezione di nullità delle fideiussioni perché proposta tardivamente. Istruita mediante CTU econometrica e successiva integrazione a seguito della pronuncia delle SU 19597/20 in tema di interessi usurari in relazione all'accertamento dell'usura, le parti all'udienza del 30.4.2021 tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4 DL 34/20 precisavano le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza, avvenuta il 6.5.2021. Con il primo motivo gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della convenuta al tentativo di mediazione, invocando la pronuncia delle SU n. 19596/20. Come noto la pronuncia in esame, in tema di conseguenze nel caso di mancato avveramento della condizione di procedibilità, ha espresso il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. La giudicante, tuttavia, ritiene che la citata pronuncia non sia applicabile alla fattispecie in esame. Invero, la mediazione è stata introdotta da parte attrice opponente in ottemperanza all'ordinanza del Giudice che, in adesione al precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva onerato dell'incombente l'opponente ritenendo che, in caso di mancato avveramento della condizione di procedibilità, il decreto definitivo sarebbe divenuto definitivo. Non si ritiene, pertanto, che al sopravvenuto revirement della Suprema Corte possa attribuirsi efficacia retroattiva
6 dovendosi, in conclusione, ritenere integrata la condizione di procedibilità. Anche la domanda di declaratoria di litispendenza tra il presente giudizio e il lodo arbitrale, nei cui confronti è stato proposto appello dalla concedente, non è fondata. In proposito si richiama quanto già statuito dalla giudicante nell'ordinanza del 30.9.2019: “rigetta l'eccezione sollevata dagli attori opponenti di inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., avendo antecedentemente parte convenuta promosso giudizio arbitrale per la restituzione del bene osservando quanto segue: la norma in esame prevede che “la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato”. Come chiarito dalla S.C. “In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, primo comma, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza” (Cass. 3826/13). Nella fattispecie in esame la domanda proposta davanti agli arbitri (restituzione del bene) ha petitum evidentemente diverso rispetto a quello di cui alla presente controversia (pagamento canoni del contratto di finanziamento) e la possibilità di adire il giudice ordinario per tale controversia è stata espressamente prevista nel contratto ove si prevede: “nel caso insorgano controversie tra le parti o loro aventi causa in ordine alla validità interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione del contratto stesso, queste verranno rimesse alla decisione rituale di un collegio di tre arbitri che dovranno essere persone qualificate iscritte in Albi Professionali … È salva in ogni caso la facoltà per la CE di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il pagamento dei propri
7 crediti pecuniari derivanti dal presente contratto. Per quest'ultima ipotesi, la CE potrà scegliere alternativamente il Foro di quello del capoluogo della CP_1 provincia ove ha sede la filiale della CE che ha curato la stipula del presente contratto, ovvero quello di residenza o domicilio dell'utilizzatore”), la quale chiaramente consente alla CE di poter adire le due autorità (quella arbitrale e quella ordinaria)”. Detta clausola compromissoria, peraltro, è stata specificamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1322-1341-1342 c.c.”. Quanto all'eccepita nullità delle fideiussioni per contrarietà all'art. 2 L. 287/90 si osserva quanto segue. Deve anzitutto rilevarsi l'ammissibilità dell'eccezione in quanto trattasi di nullità c.d. di protezione, rilevabile d'ufficio anche se subordinatamente alla manifestazione di interesse ad opera della parte legittimata a far valere in via esclusiva la nullità (S.U. n. 26242/2014, Cass 26214/18). La rilevabilità officiosa, pertanto, sembra costituire il proprium anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate "di protezione virtuale". Il potere del giudice di rilevarle tout court appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica - , con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. Senza dire, poi, come le nuove species di nullità esemplifichino casi totalmente ignoti al legislatore del 1942, onde l'interrogativo sul quanto sia (poco) razionale invocare la nominatività dell'incipit dell'art. 1421 c.c. al fine di escludere un non certo irragionevole ricorso al procedimento di integrazione analogica. La riconduzione ad unità funzionale delle diverse fattispecie di nullità - lungi dal risultare uno sterile esercizio teorico - consente di riaffermare a più forte ragione l'esigenza di conferire al rilievo d'ufficio obbligatorio il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione sociale. L'eccezione di nullità del contratto di fideiussione e, in particolare, delle clausole contrattuali presenti nello schema tipo di condizioni generali di contratto elaborato dall'ABI e ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. 287/1990, tuttavia, non appare fondata. In particolare, le parti attrici opponenti si dolgono della conformità al modello ABI redatto nel 2003 della clausola di reviviscenza (punto 6) della clausola di sopravvivenza (punto 7) e dell'esonero dall'obbligo della
8 banca di agire nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. (punto 8) allegando la nullità delle stesse e la conseguente nullità dell'intero contratto. L'assunto in commento non tiene in debito conto il principio generale espresso all'art. 1419 c.c. secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della banca alle specifiche previsioni contrattuali delle quali lamenta la nullità. Ancora, si deve sottolineare che la sanzione di nullità prevista dall'art. 33, legge 10 ottobre 1990, n. 287 riguarda esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza, così come individuate dall'art. 2 della stessa legge e non si estende ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi. Non può inoltre ipotizzarsi il ricorrere di una peculiare ipotesi di invalidità derivata che si possa propagare dall'infrazione anticoncorrenziale ai contratti a valle che ne costituirebbero la concreta attuazione secondo la regola del simul stabunt simul cadent, essendo in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame questo che può senz'altro escludersi sul semplice ed immediato rilievo che le intese censurate non risultano in alcun modo collegate ai singoli contratti con la clientela né per legge né per volontà delle parti e non rappresentano un presupposto di esistenza, validità od efficacia dei medesimi. Il dato è confermato pure dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale l'ipotesi della nullità derivata cade con l'errato presupposto di un collegamento negoziale, in realtà non ravvisabile, posto che alle intese tra imprese sono totalmente estranei, sia sotto il profilo formale che economico, i consumatori, e posto che l'intesa tra banche espressa nelle NBU non ha ad oggetto un obbligo di contrattare con terzi. In secondo luogo, benché non vi possa esser dubbio che le norme poste a presidio della concorrenza e del mercato costituiscono norme imperative e inderogabili in quanto poste a tutela di interessi pubblicistici e trascendenti, la loro violazione non può costituire il presupposto per la declaratoria della nullità virtuale ex art. 1418, co. 1 c.c. del singolo contratto a valle perché, come sopra evidenziato, non ogni violazione di norme imperative comporta l'invalidità negoziale, ma soltanto di quelle che investono direttamente la causa o l'oggetto del contratto. Nella fattispecie in questione, tale diretta incidenza della proibizione contenuta nella norma sul contratto a valle non si ravvisa, perché la normativa antitrust non vieta in maniera diretta il contenuto
9 degli atti negoziali, bensì il comportamento anticompetitivo degli aderenti all'intesa che si pone a monte e prescinde totalmente dai rapporti con la clientela. Viene quindi in rilievo la nota distinzione tra violazione di norme sull'atto, di norma invalidanti, e violazione di norme sul comportamento, le quali invece possono al più dar luogo all'insorgenza di una obbligazione risarcitoria, ma non compromettono la validità e l'efficacia dei contratti non direttamente incisi dalla norma proibitiva. L'attività negoziale posta in essere dagli imprenditori in esecuzione di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza può quindi al più costituire il presupposto di una tutela risarcitoria, mediante l'esperimento dello speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente ex art. 33, comma 2, l. 287/1990. Nessun elemento di prova è stato allegato e le fideiussioni devono, pertanto, ritenersi validamente pattuite. Ma anche a non voler aderire alla tesi della distinzione tra violazione di norme sull'atto e sul comportamento, in ogni caso lo scrutinio sulla conformità della garanzia prestata allo schema ABI necessita dell'esistenza in atti della relativa prova: dell'esistenza di un effettivo illecito anticoncorrenziale;
che lo schema contrattuale cui è acceduto il garante sia corrispondente a quello derivante dal predetto illecito;
che la libertà di scelta del garante sia stata effettivamente in ragione di ciò limitata, riverberandosi quindi la nullità originaria direttamente nel contratto derivato. Si ribadisce, infatti che la nullità di un contratto a monte per violazione di regole anticoncorrenziali non determina ex se la nullità riflessa del contratto a valle secondo automatismi privi dell'esame sul legame tra i due contratti, la concreta volontà delle parti desumibile dall'esame del contratto e dalla valutazione del comportamento delle parti. In proposito si richiama la pronuncia delle SU 2207/05 secondo cui “non è configurabile una nullità "derivata", fattispecie non prevista dall'ordinamento, di talchè l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio, ad essa conseguente, è quella risarcitoria”. La nullità riflessa dei contratti è fattispecie difatti che attiene a collegamenti negoziali "forti", tali per cui quindi si ritiene che l'invalidità di un contratto infici direttamente la causa del contratto a questo strettamente collegato. Inoltre, sebbene gli accertamenti dell'AGCM (ovvero pro tempre della Banca d'Italia) costituiscano “prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” le parti possono sempre argomentare e portare prove a discarico sul punto (Cass. 13846/19). In relazione a tale profilo, posto quindi, che le intese vietate e quindi nulle sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti
10 su aspetti importanti del negozio, che impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, anche se lo schema contrattuale della singola fideiussione di cui viene eccepita la nullità sia conforme al modello stigmatizzato dalla Banca d'Italia, ciò non esclude, da un lato, che vi fossero nello stesso periodo delle banche che offrivano delle condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante e che dall'altro lato, che il garante non sia stato comunque coartato da tali disposizioni, poichè, esemplificativamente, la garanzia era stata indicata dalla banca come condizione necessaria per l'apertura del credito o per l'erogazione del finanziamento. Nel caso di specie non sono stati forniti sufficienti elementi di prova sul fatto che vi sia stata a monte di tale fideiussione un'intesa tra i principali soggetti bancari e che le garanti abbiano visto di fatto limitata la propria libertà contrattuale, anche tenuto conto del fatto che le garanzie in esame sono successive alla decisione della Banca d'Italia. A ciò si aggiunga, infine, che le dette garanzie in esame non rientrano nello schema tipico delle fideiussioni omnibus essendo state prestate in relazione ad un singolo e specifico rapporto contrattuale. Anche la domanda riconvenzionale di condanna della convenuta al pagamento di tutte le rate e le somme versate dalla e dalla sua dante causa Sidera Estate _4 s.r.l., previa qualificazione quale traslativo del leasing in esame, è infondata. In ordine alla tradizionale distinzione tra leasing traslativo e di godimento e all'asserito superamento di detta distinzione sostenuto dalla convenuta, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della L. 124/2017 art. 1 commi 136-140 che, tipizzando il contratto di leasing, in generale si osserva che recentemente tra le Sezioni semplici della Corte di Cassazione era insorto un contrasto giurisprudenziale, proprio relativo all'ambito applicativo della L. 124/2017 nel caso di inadempimento del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore. Un orientamento, invocato dalla convenuta, sosteneva che tutti i contratti di leasing dovrebbero essere comunque regolati dalla nuova normativa (Cass. 27545/2019). L'opposto orientamento riteneva, invece, ancora perdurante nei casi di risoluzione dei contratti di leasing c.d. traslativi la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. (Cass. 25031/2019); aggiunge la suprema Corte che l'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 D.Lgs.
9.1.2006 n.5, dell'art. 72 quater L. Fallimentare, non pare consentire il superamento della tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, nonché le differenti conseguenze (come l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.) che da essa derivano in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (Cass. 25031/19). La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 5022 del 25 febbraio 2020, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) “se l'interpretazione dell'art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124,
11 secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del leasing traslativo l'art. 1526 c.c., sia coerente coi principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento”; b) “se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall'ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nell'art. 72-quater L. Fall.”. Con la recente pronuncia n. 2061/21 le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l. fall.”. La L. 124/17 è entrata in vigore in data 29.8.2017, perciò in data antecedente al verificarsi dei presupposti per la risoluzione del contratto (comunicata in data 8.11 Ma anche a voler applicare la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., viene in rilievo il secondo comma di detta norma, che consente alle parti di pattuire “che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, nel qual caso “il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”. Ne deriva che la previsione contrattuale in questione non può essere ritenuta di per sé contraria a norme imperative, essendo rimesso al Giudice accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, dovendosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. III 17 gennaio 2014 n. 888). Nel caso di specie le parti hanno previsto che l'utilizzatrice dovesse restituire i beni oggetto del contratto di leasing e pagare i canoni scaduti rimasti insoluti nonché l'indennità di occupazione, oltre agli eventuali interessi moratori, e che la concedente potesse trattenere i canoni già pagati;
inoltre, hanno anche pattuito che la CE dovrà dedurre dall'importo dovutole quanto ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene. Ciò detto, considerato che la concedente non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti e dell'indennità di occupazione, in mancanza di qualsiasi allegazione in relazione al valore dell'immobile, la somma complessivamente versata e
12 da versare da parte dell'utilizzatore non pare di entità tale da determinare un'ingiusta locupletazione della concedente. Infondata, infine, appare l'eccezione di illegittimità degli interessi moratori. Il giudice, pur consapevole delle deduzioni svolte al riguardo in sede di arbitrato, fa proprie le conclusioni del CTU nominato nel presente giudizio, apparendo frutto di puntuali accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico- giuridici. Sulla questione della valutabilità ai fini dell'usura degli interessi moratori, deve preliminarmente darsi atto che si registravano sino al 2020 orientamenti giurisprudenziali variegati e molto distanti tra loro. In linea generale si osserva che l'art. 644 c.p. delinea la condotta del reato di usura in quelle di chi “si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari” rinviando alla legge la determinazione del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. In particolare, la norma in esame prevede che
“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. In concreto poi tale determinazione sarà effettuata dal “Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, (che) rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”; “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2 l. 108/96). Ancor più rilevante, ai fini per cui è causa, la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1 D.L. 394/2000, secondo cui “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
13 Al verificarsi del superamento del tasso soglia, e quindi della fattispecie usuraria, l'art. 1815 comma 2 c.c. prevede una sanzione civilistica stabilendo che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Venendo, quindi, all'esame della questione e alla disamina degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, occorre dar conto della contrapposizione principale tra la tesi dell'esclusione degli interessi moratori dal calcolo delle voci che devono comporre il tasso da raffrontare al tasso soglia e la tesi che, viceversa, predica la necessità del computo degli interessi di mora nel predetto calcolo. Secondo un primo orientamento, (Trib. Treviso 9.12.2014; Trib. Bologna 17.2.2015; Trib. Verona 12.9.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Milano 2.2.2016) ormai superato, l'espressione “a qualsiasi titolo” usata dall'art. 644 comma sei c.p. e l'analoga dicitura “a qualunque titolo” usata da parte dell'art. 1, comma 1 D.L. 394/2000, fa riferimento al sostantivo “remunerazioni” e il primo comma del citato articolo espressamente qualifica l'utilità usuraria come data o promessa “in corrispettivo di una prestazione”. Riferendosi, quindi, il concetto di usurarietà alla sola prestazione esso non sarebbe rivolto a ciò che prestazione non è, come l'interesse di mora che sarebbe modalità di liquidazione del danno. Si evidenziava, inoltre, la difficoltà pratica di operare un confronto con il tasso soglia, in quanto nella determinazione del TEGM la Banca d'Italia non tiene conto degli interessi moratori mediamente praticati (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate nell'agosto 2009), con il rischio di andare a confrontare tra loro grandezze non omogenee. Diversamente, altra parte della giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia 24.2.2015; Trib. Padova 10.3.2015; Trib. Torino 27.4.2016), ivi inclusa quella di legittimità (Cass. Pen. 350/2013; Cass. civ. n. 602 e n. 603 del 2013), riteneva opportuna un'interpretazione dell'art. 1, comma 1 D.L. 394/2000 più aderente al del dettato normativo, che non pareva lasciare spazio a letture diverse laddove prescrive l'applicabilità della disciplina antiusura a gli interessi “a qualunque titolo” pattuiti. Come noto, sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il suesposto conflitto interpretativo, le quali hanno sancito il seguente principio di diritto: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2
14 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”. Ciò posto, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula, o meglio della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. In applicazione dei predetti principi, dalla CTU è risultato che il tasso soglia pattuito nel contratto di leasing è pari all'11,750% ed è, pertanto, inferiore al tasso soglia usura pari al 12,675%. Non si riscontra, pertanto, usura nel tasso di mora. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 liquidato nei valori medi parametri medi per tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale delle parti attrici opponenti. Nei rapporti tra le parti le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale delle parti attrici.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione formulata dagli attori e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1249/2018 del Tribunale di IE;
condanna _4 Parte_2 PT
, in solido alla rifusione in favore di
[...] Parte_1
Controparte_6 delle spese di lite che
[...] liquida in € 27.804,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge;
nei rapporti tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale degli attori“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e _4 Parte_1 Parte_2 PT
così concludendo:
[...]
15 “Piaccia alla Corte adita, in riforma della sentenza n. 651 emessa dal Tribunale di IE in data 18/08/2021, dichiarare che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e per l'effetto dichiarare invalida la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo n.1249/2018 concesso dal
Tribunale di IE;
dichiarare l'inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art.819-ter avendo CP_5
antecedentemente promosso il giudizio arbitrale ed
[...] essendo intervenuto tra le parti l'accertamento costituito dal lodo pronunciato in data 20/12/2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e la sentenza impugnata;
dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg. e Parte_3 Parte_1 almeno nella parte in cui riproducono Parte_2 fedelmente gli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) con particolare riferimento a quello avente ad oggetto la rinuncia al termine di decadenza disposto dall'art. 1957, comma 1, c.c. dichiarando per l'effetto l'invalidità della garanzia rilasciata da tutti i fideiussori;
in subordine condannare la società appellata a restituire alla in applicazione al disposto Pt_1 dell'art.1526 c.c. tutte le rate e le somme versate da questa e dalla sua dante causa Sidera Estate srl.
Con vittoria delle spese del doppio grado di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
Controparte_2 [...]
a sua volta Controparte_3 così concludendo:
“- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021, Rep n. 1315/2021 del 19 agosto 2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18
16 agosto 2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3644/2018 , a norma dell'art. 348 bis c.p. c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021 , Rep n. 1315/2021 del 19 agosto
2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18 agosto
2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R G. 3644/2018, anche a norma dell'art. 342 c . c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi , come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza.
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da e dai Sigg.ri _4 Parte_1 PT
e rigettarlo integralmente in
[...] Parte_2 quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 651 /2021 , Re p n 1 315 /2021 del 1 9 agosto 2021, emessa dal Tribunale di IE , in data 18 agosto 2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. RG 3644/2018.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza del 13.4.2023 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza per l'importo superiore ad Euro 485.245,54 oltre corrispondenti interessi come liquidati nell'opposto
17 provvedimento monitorio opposto in primo grado e metà delle spese sia della fase monitoria che della fase di opposizione.
A seguito della interruzione del giudizio per la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale di la causa è stata riassunta, con separati _4 atti, da e da un lato e da Parte_1 Parte_2
dall'altro. Parte_3
Si è costituita, a seguito della riassunzione,
[...]
quest'ultima subentrata NT nei rapporti a Controparte_2
,
[...] Controparte_3
[...]
Non si è costituita, nonostante rituale notifica dell'atto di riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la Curatela della Liquidazione
Giudiziale di che deve essere quindi _4 dichiarata contumace.
Tutte le parti costituite hanno confermato le loro precedenti conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
18 Con il primo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto essersi verificata la condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione obbligatoria, nel caso in esame avviata, a seguito dell'ordinanza 3.4.2019 del Giudice Istruttore, su iniziativa degli opponenti ed alla quale non aveva preso parte la convenuta opposta, in particolare criticando l'affermata inapplicabilità in via retroattiva del principio sancito da Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020,
n. 19596, che ha ritenuto la parte convenuta opposta gravata dell'onere dell'avvio del procedimento di mediazione, con ciò ponendo fine al precedente e costante orientamento di legittimità (vd. Cass. 24629/2015; Cass.
22017/2017; Cass. 22003/2019) a mente del quale detto onere dovesse gravare invece sulla parte opponente.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla qualificazione della citata pronuncia a Sezioni Unite quale prospective overruling con efficacia retroattiva, ciò che in ogni caso rileva è
l'avvenuto avvio del procedimento di mediazione, curato nel caso di specie dagli opponenti e che non può considerarsi vanificato dalla mancata partecipazione della parte convenuta opposta, altre infatti essendo le conseguenze attribuite a siffatta omissione (vd. art. 8, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, ed ora art. 12-bis, comma 2).
Con il secondo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha negato la sussistenza di litispendenza fra il proposto giudizio arbitrale e la domanda monitoria accolta con il decreto ingiuntivo del Tribunale di IE avanti allo stesso opposto.
Il motivo è infondato.
19 Lo stesso Collegio Arbitrale, investito dalla società concedente della domanda di restituzione dell'immobile per l'ivi invocata risoluzione per inadempimento, con il suo lodo non definitivo del 15.2.2019 (vd. doc. 17 opponenti in primo grado), ha avuto cura di escludere la sussistenza di litispendenza fra la domanda arbitrale e la domanda monitoria (vd. pagg. 12-18 del lodo).
Va in verità osservato come, al fine di delibare la domanda di restituzione dell'immobile proposta dalla stessa società concedente, il Collegio Arbitrale, con il suo lodo definitivo del 20.12.2019 (vd. doc. 21 opponenti in primo grado), ha sottoposto ad esame anche questioni di carattere monetario dedotte nella difesa del relativo procedimento dalla società utilizzatrice, ma tutto ciò al solo fine di verificare se si fossero o meno avverati i presupposti dell'invocato, con la domanda restitutoria, effetto risolutivo.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha escluso la nullità delle rilasciate fideiussioni in quanto contratte in conformità delle condizioni generali
ABI del 2003 ritenute in parte in contrasto con la disciplina in materia di concorrenza dalla Decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 quale allora
Autorità Garante in ambito bancario.
Il motivo è infondato per la assorbente ragione, non pretermessa dal primo Giudice, che la decisione della
Banca d'Italia riguardava le fideiussioni omnibus e non fideiussioni, quali sono quelle di cui è causa, che sono invece specifiche (vd. sul punto Cass., sez I, ord.,
17.1.2025, n. 1170, in cui viene ribadito che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus
20 le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”).
Con il quarto ed ultimo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui è stata da questa ritenuta applicabile, al caso in esame, la disciplina di cui alla L. 124/2017.
Il motivo è fondato nei limiti in cui viene sottoposta a critica la disciplina applicabile ai fini della risoluzione, la cui individuazione è stata chiaramente rimessa alla competenza arbitrale e deve quindi ritenersi preclusa al giudice ordinario.
Tuttavia, e per quanto attiene alla sola questione monetaria in sede ordinaria ritualmente dedotta, il
Collegio Arbitrale ha desunto l'insussistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento in ragione della usurarietà della pattuizione in punto di interessi, comparando, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi moratori pattuiti nel caso in esame (nella percentuale dell'11,75% annuo) con il tasso soglia per la categoria di operazioni in esame (all'epoca della stipula del contratto nella misura del 9,525%), senza l'aumento del 3,15% come ritenuto a seguito della nota pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19597; da tutto ciò desumendo l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c. e l'enucleazione, al momento dell'invocato effetto risolutivo, di una posizione a credito della società utilizzatrice per Euro 51.324,38 (vd. pagg. 42-43 del
21 lodo arbitrale definitivo, sulla scorta di quanto esposto nella relazione di c.t.u. in quella sede espletata – vd. pag. 30 -: rispettivamente docc. 21 e 18 opponenti in primo grado).
Il criterio richiamato dal Tribunale di IE con la sentenza qui appellata – di applicazione cioè del principio di cui alla nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite del 2020, a mente del quale la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
“fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento [più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto, secondo quanto previsto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, applicabile ratione temporis al caso esaminato dalle
SS.UU.: N.d.E.], in considerazione altresì del fatto che all'epoca era già vigente la previsione dell'incremento ex mora medio del 2,1% -, e peraltro non fatto oggetto di specifica censura da parte degli appellanti, induce a considerare maggiormente corretta (in quanto insussistente ogni ipotesi di usura) l'ipotesi di calcolo di cui alla pag. 33-34 della relazione di c.t.u. del procedimento arbitrale, che individua, alla data più vicina a quella domanda monitoria, una posizione a credito della concedente di Euro 489.043,17, importo che risulta inferiore a quello monitoriamente ingiunto, anche
22 al netto della richiesta indennità di occupazione che allo stato risulta non dovuta, in ragione del diniego della restituzione pronunciato all'esito del giudizio arbitrale.
Alle stesse conclusioni di cui sopra sono giunti la consulenza tecnica e il relativo supplemento espletati nel primo grado del presente giudizio ordinario.
Resta ovviamente impregiudicata ogni questione sulla restituzione dell'immobile richiesta dalla concedente ed oggetto del giudizio arbitrale e sulle conseguenze di natura monetaria derivanti dalla eventuale ricollocazione del bene conseguente a detta risoluzione, non omettendosi altresì di evidenziare come non sia stata offerta prova della asserita (vd. atto di appello) impugnazione avanti a questa Corte del lodo arbitrale definitivo.
Ne segue, pertanto, che deve essere accolta, per quanto di ragione e in parziale riforma dell'appellata sentenza, la proposta opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarata la sussistenza di un credito della Banca che ha incorporato la società concedente nei confronti della società utilizzatrice cessionaria e dei fideiussori di Euro 489.043,17, oltre interessi come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto ed oltre metà delle spese ivi liquidate.
Allo stesso modo le spese del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale e quelle del presente grado di giudizio come liquidate in dispositivo, in ragione della parziale riforma, sono compensate per un mezzo del loro ammontare e per il residuo mezzo poste a carico degli appellanti.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio e del relativo supplemento sono da porsi per un terzo a carico di
[...]
subentrata nei rapporti a Monte NT
23 dei Paschi di IE Leasing & Factoring, Banca per i
Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A., e per i restanti due terzi, in via tra loro solidale, a carico di
[...]
, e Controparte_7 Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, NT
, subentrata nei rapporti a
[...] [...]
Controparte_2 Controparte_3
va condannata a pagare all'entrata
[...] del bilancio dello Stato somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da _4
, e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di IE n. 651 del
19.8.2021, in parziale accoglimento del proposto appello
1. accoglie per quanto di ragione la proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 1249/2018 del
Tribunale di IE e, previa revoca dello stesso
2. dichiara sussistente un credito di
[...]
subentrata nei rapporti a NT [...]
Controparte_2 [...]
nei confronti di Controparte_3
subentrata nel rapporto di cui è causa a _4
Sidera Real Estate s.r.l., di Euro 489.043,17, oltre interessi come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto ed oltre metà delle spese ivi liquidate, e pertanto
3. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, e Parte_3 Parte_1 Pt_2
al pagamento in favore di
[...] NT
subentrata nei rapporti a Monte dei
[...]
24 Paschi di IE Leasing & Factoring,
[...]
dell'importo di Euro Controparte_3
489.043,17, oltre interessi come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto ed oltre metà delle spese ivi liquidate;
4. liquida le spese del giudizio di primo grado sopportate da NT subentrata nei rapporti a Controparte_2
[...] Controparte_3
come dalla appellata sentenza del
[...]
Tribunale di IE e le spese del presente grado di giudizio in Euro 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
5. dichiara le stesse compensate per un mezzo del loro ammontare;
6. dichiara il residuo mezzo dovuto da _4
, subentrata nel rapporto di cui è causa a Sidera
[...]
Real Estate s.r.l., e in via solidale con quest'ultima da
, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
7. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, e Parte_3 Parte_1 Pt_2
alla refusione di detto residuo mezzo in favore
[...] di subentrata nei NT rapporti a Controparte_2
Controparte_3
8. pone le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio e del relativo supplemento per un terzo a carico di NT subentrata nei rapporti a
[...]
Controparte_6
e per i restanti due terzi, in via tra
[...] loro solidale, a carico di _4 PT
, e
[...] Parte_1 Parte_2
25 9. dichiara tenuta e condanna NT
subentrata nei rapporti a
[...] [...]
Controparte_2 [...]
a pagare all'entrata del Controparte_3 bilancio dello Stato somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
Così deciso in Firenze il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle RG Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 3.3.2022 al n. 408 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Leasing promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Salerno, presso e nello studio dell'avv.
Alessandra Spadafora, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di riassunzione,
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
elettivamente domiciliato in Parte_3
Salerno, presso e nello studio degli avv.ti Angelo Di
Perna e Gianluca Albore, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di costituzione a seguito di riassunzione,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro corrente in NT
, subentrata nei rapporti a CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in
[...]
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Maria Vittoria
Moretti, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano
1 Balossi del Foro di Milano, come da mandato allegato alla copia comparsa di costituzione a seguito di riassunzione,
APPELLATA ed in contradittorio altresì di
Curatela della Liquidazione Giudiziale di _4
[...]
APPELLANTE CONTUMACE A SEGUITO DELLA RIASSUNZIONE
All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte adita, in riforma della sentenza n. 651 emessa dal Tribunale di IE in data 18/08/2021, dichiarare che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e per l'effetto dichiarare invalida la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo n.1249/2018 concesso dal
Tribunale di IE;
dichiarare l'inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art.819-ter avendo CP_5
antecedentemente promosso il giudizio arbitrale ed
[...] essendo intervenuto tra le parti l'accertamento costituito dal lodo pronunciato in data 20/12/2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e la sentenza impugnata;
dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg. e Parte_3 Parte_1 almeno nella parte in cui riproducono Parte_2 fedelmente gli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) con particolare riferimento a quello avente ad oggetto la rinuncia al termine di decadenza disposto dall'art. 1957, comma 1, c.c. dichiarando per l'effetto l'invalidità della garanzia rilasciata da tutti i fideiussori;
in subordine condannare la società appellata
2 a restituire alla in applicazione al disposto Pt_1 dell'art.1526 c.c. tutte le rate e le somme versate da questa e dalla sua dante causa Sidera Estate srl.
Con vittoria delle spese del doppio grado di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : Parte_3
“Piaccia alla Corte adita, in riforma della sentenza n. 651 emessa dal Tribunale di IE in data 18/08/2021, dichiarare che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e per l'effetto dichiarare invalida la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo n.1249/2018 concesso dal
Tribunale di IE;
dichiarare l'inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art.819-ter avendo CP_5
antecedentemente promosso il giudizio arbitrale ed
[...] essendo intervenuto tra le parti l'accertamento costituito dal lodo pronunciato in data 20/12/2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e la sentenza impugnata;
dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg. e Parte_3 Parte_1 almeno nella parte in cui riproducono Parte_2 fedelmente gli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) con particolare riferimento a quello avente ad oggetto la rinuncia al termine di decadenza disposto dall'art. 1957, comma 1, c.c. dichiarando per l'effetto l'invalidità della garanzia rilasciata da tutti i fideiussori;
in subordine condannare la società appellata a restituire alla in applicazione al disposto Pt_1 dell'art.1526 c.c. tutte le rate e le somme versate da questa e dalla sua dante causa Sidera Estate srl.
Con vittoria delle spese del doppio grado di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : NT
3 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021, Rep n. 1315/2021 del 19 agosto
2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18 agosto
2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3644/2018, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021, Rep n. 1315/2021 del 19 agosto
2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18 agosto
2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3644/2018, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello a suo tempo prestato da e dai Sigg.ri _4 Parte_1
e rigettarlo Parte_3 Parte_2 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti, con conseguente conferma della sentenza n. 651/2021, Rep n.
1315/2021 del 19 agosto 2021, emessa dal Tribunale di
IE, in data 18 agosto 2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G.
3644/2018.
4 Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
408/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IE n. 651 del
19.8.2021; parti: e e Parte_1 Parte_2
appellanti riassumenti, c. Parte_3 [...]
subentrata nei rapporti a NT
Controparte_2 [...]
e la Curatela Controparte_3 della Liquidazione Giudiziale di _4 quest'ultima non costituita a seguito della riassunzione), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e
352 c.p.c., interrotta la causa per la sopravvenuta
Liquidazione Giudiziale di e ritualmente _4 riassunta, sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la _4 in qualità di debitrice principale e
[...] Pt_2 PT ed quali garanti adivano il Tribunale di IE Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1249/2018 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido di € 816.880,09 oltre interessi e spese della procedura per i canoni insoluti, interessi di mora ed indennità di occupazione relativi al contratto di locazione finanziaria n. 1158315 sottoscritto dalla società utilizzatrice. A fondamento dell'opposizione eccepivano: l'inammissibilità ex art. 819 ter c.p.c. del giudizio ordinario stante la precedente proposizione di procedimento arbitrale introdotto dalla concedente in forza di clausola arbitrale contenuta nel contratto di leasing e volto
5 all'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto e alla conseguente riconsegna dell'immobile; l'insufficienza della documentazione depositata anche in considerazione della diversità tra la somma risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB e quella richiesta in via monitoria, comprensiva anche dell'indennità mensile per l'occupazione dell'immobile; l'illegittimità degli interessi di mora;
la natura traslativa del leasing in oggetto formulando domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto corrisposto dalla società e dalla cedente (originaria utilizzatrice); nelle more del giudizio i garanti eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art.2 L. 287/1990 e l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della convenuta al tentativo di mediazione obbligatoria disposta dal giudice. Si costituiva parte convenuta contestando la fondatezza delle avverse domande ed eccezioni, invocando l'applicabilità della disciplina di cui alla L. 124/17 in tema di leasing e dichiarando di non accettare il contraddittorio sull'eccezione di nullità delle fideiussioni perché proposta tardivamente. Istruita mediante CTU econometrica e successiva integrazione a seguito della pronuncia delle SU 19597/20 in tema di interessi usurari in relazione all'accertamento dell'usura, le parti all'udienza del 30.4.2021 tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4 DL 34/20 precisavano le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza, avvenuta il 6.5.2021. Con il primo motivo gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della convenuta al tentativo di mediazione, invocando la pronuncia delle SU n. 19596/20. Come noto la pronuncia in esame, in tema di conseguenze nel caso di mancato avveramento della condizione di procedibilità, ha espresso il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. La giudicante, tuttavia, ritiene che la citata pronuncia non sia applicabile alla fattispecie in esame. Invero, la mediazione è stata introdotta da parte attrice opponente in ottemperanza all'ordinanza del Giudice che, in adesione al precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva onerato dell'incombente l'opponente ritenendo che, in caso di mancato avveramento della condizione di procedibilità, il decreto definitivo sarebbe divenuto definitivo. Non si ritiene, pertanto, che al sopravvenuto revirement della Suprema Corte possa attribuirsi efficacia retroattiva
6 dovendosi, in conclusione, ritenere integrata la condizione di procedibilità. Anche la domanda di declaratoria di litispendenza tra il presente giudizio e il lodo arbitrale, nei cui confronti è stato proposto appello dalla concedente, non è fondata. In proposito si richiama quanto già statuito dalla giudicante nell'ordinanza del 30.9.2019: “rigetta l'eccezione sollevata dagli attori opponenti di inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., avendo antecedentemente parte convenuta promosso giudizio arbitrale per la restituzione del bene osservando quanto segue: la norma in esame prevede che “la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato”. Come chiarito dalla S.C. “In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, primo comma, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza” (Cass. 3826/13). Nella fattispecie in esame la domanda proposta davanti agli arbitri (restituzione del bene) ha petitum evidentemente diverso rispetto a quello di cui alla presente controversia (pagamento canoni del contratto di finanziamento) e la possibilità di adire il giudice ordinario per tale controversia è stata espressamente prevista nel contratto ove si prevede: “nel caso insorgano controversie tra le parti o loro aventi causa in ordine alla validità interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione del contratto stesso, queste verranno rimesse alla decisione rituale di un collegio di tre arbitri che dovranno essere persone qualificate iscritte in Albi Professionali … È salva in ogni caso la facoltà per la CE di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il pagamento dei propri
7 crediti pecuniari derivanti dal presente contratto. Per quest'ultima ipotesi, la CE potrà scegliere alternativamente il Foro di quello del capoluogo della CP_1 provincia ove ha sede la filiale della CE che ha curato la stipula del presente contratto, ovvero quello di residenza o domicilio dell'utilizzatore”), la quale chiaramente consente alla CE di poter adire le due autorità (quella arbitrale e quella ordinaria)”. Detta clausola compromissoria, peraltro, è stata specificamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1322-1341-1342 c.c.”. Quanto all'eccepita nullità delle fideiussioni per contrarietà all'art. 2 L. 287/90 si osserva quanto segue. Deve anzitutto rilevarsi l'ammissibilità dell'eccezione in quanto trattasi di nullità c.d. di protezione, rilevabile d'ufficio anche se subordinatamente alla manifestazione di interesse ad opera della parte legittimata a far valere in via esclusiva la nullità (S.U. n. 26242/2014, Cass 26214/18). La rilevabilità officiosa, pertanto, sembra costituire il proprium anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate "di protezione virtuale". Il potere del giudice di rilevarle tout court appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica - , con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. Senza dire, poi, come le nuove species di nullità esemplifichino casi totalmente ignoti al legislatore del 1942, onde l'interrogativo sul quanto sia (poco) razionale invocare la nominatività dell'incipit dell'art. 1421 c.c. al fine di escludere un non certo irragionevole ricorso al procedimento di integrazione analogica. La riconduzione ad unità funzionale delle diverse fattispecie di nullità - lungi dal risultare uno sterile esercizio teorico - consente di riaffermare a più forte ragione l'esigenza di conferire al rilievo d'ufficio obbligatorio il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione sociale. L'eccezione di nullità del contratto di fideiussione e, in particolare, delle clausole contrattuali presenti nello schema tipo di condizioni generali di contratto elaborato dall'ABI e ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. 287/1990, tuttavia, non appare fondata. In particolare, le parti attrici opponenti si dolgono della conformità al modello ABI redatto nel 2003 della clausola di reviviscenza (punto 6) della clausola di sopravvivenza (punto 7) e dell'esonero dall'obbligo della
8 banca di agire nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. (punto 8) allegando la nullità delle stesse e la conseguente nullità dell'intero contratto. L'assunto in commento non tiene in debito conto il principio generale espresso all'art. 1419 c.c. secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della banca alle specifiche previsioni contrattuali delle quali lamenta la nullità. Ancora, si deve sottolineare che la sanzione di nullità prevista dall'art. 33, legge 10 ottobre 1990, n. 287 riguarda esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza, così come individuate dall'art. 2 della stessa legge e non si estende ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi. Non può inoltre ipotizzarsi il ricorrere di una peculiare ipotesi di invalidità derivata che si possa propagare dall'infrazione anticoncorrenziale ai contratti a valle che ne costituirebbero la concreta attuazione secondo la regola del simul stabunt simul cadent, essendo in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame questo che può senz'altro escludersi sul semplice ed immediato rilievo che le intese censurate non risultano in alcun modo collegate ai singoli contratti con la clientela né per legge né per volontà delle parti e non rappresentano un presupposto di esistenza, validità od efficacia dei medesimi. Il dato è confermato pure dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale l'ipotesi della nullità derivata cade con l'errato presupposto di un collegamento negoziale, in realtà non ravvisabile, posto che alle intese tra imprese sono totalmente estranei, sia sotto il profilo formale che economico, i consumatori, e posto che l'intesa tra banche espressa nelle NBU non ha ad oggetto un obbligo di contrattare con terzi. In secondo luogo, benché non vi possa esser dubbio che le norme poste a presidio della concorrenza e del mercato costituiscono norme imperative e inderogabili in quanto poste a tutela di interessi pubblicistici e trascendenti, la loro violazione non può costituire il presupposto per la declaratoria della nullità virtuale ex art. 1418, co. 1 c.c. del singolo contratto a valle perché, come sopra evidenziato, non ogni violazione di norme imperative comporta l'invalidità negoziale, ma soltanto di quelle che investono direttamente la causa o l'oggetto del contratto. Nella fattispecie in questione, tale diretta incidenza della proibizione contenuta nella norma sul contratto a valle non si ravvisa, perché la normativa antitrust non vieta in maniera diretta il contenuto
9 degli atti negoziali, bensì il comportamento anticompetitivo degli aderenti all'intesa che si pone a monte e prescinde totalmente dai rapporti con la clientela. Viene quindi in rilievo la nota distinzione tra violazione di norme sull'atto, di norma invalidanti, e violazione di norme sul comportamento, le quali invece possono al più dar luogo all'insorgenza di una obbligazione risarcitoria, ma non compromettono la validità e l'efficacia dei contratti non direttamente incisi dalla norma proibitiva. L'attività negoziale posta in essere dagli imprenditori in esecuzione di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza può quindi al più costituire il presupposto di una tutela risarcitoria, mediante l'esperimento dello speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente ex art. 33, comma 2, l. 287/1990. Nessun elemento di prova è stato allegato e le fideiussioni devono, pertanto, ritenersi validamente pattuite. Ma anche a non voler aderire alla tesi della distinzione tra violazione di norme sull'atto e sul comportamento, in ogni caso lo scrutinio sulla conformità della garanzia prestata allo schema ABI necessita dell'esistenza in atti della relativa prova: dell'esistenza di un effettivo illecito anticoncorrenziale;
che lo schema contrattuale cui è acceduto il garante sia corrispondente a quello derivante dal predetto illecito;
che la libertà di scelta del garante sia stata effettivamente in ragione di ciò limitata, riverberandosi quindi la nullità originaria direttamente nel contratto derivato. Si ribadisce, infatti che la nullità di un contratto a monte per violazione di regole anticoncorrenziali non determina ex se la nullità riflessa del contratto a valle secondo automatismi privi dell'esame sul legame tra i due contratti, la concreta volontà delle parti desumibile dall'esame del contratto e dalla valutazione del comportamento delle parti. In proposito si richiama la pronuncia delle SU 2207/05 secondo cui “non è configurabile una nullità "derivata", fattispecie non prevista dall'ordinamento, di talchè l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio, ad essa conseguente, è quella risarcitoria”. La nullità riflessa dei contratti è fattispecie difatti che attiene a collegamenti negoziali "forti", tali per cui quindi si ritiene che l'invalidità di un contratto infici direttamente la causa del contratto a questo strettamente collegato. Inoltre, sebbene gli accertamenti dell'AGCM (ovvero pro tempre della Banca d'Italia) costituiscano “prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” le parti possono sempre argomentare e portare prove a discarico sul punto (Cass. 13846/19). In relazione a tale profilo, posto quindi, che le intese vietate e quindi nulle sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti
10 su aspetti importanti del negozio, che impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, anche se lo schema contrattuale della singola fideiussione di cui viene eccepita la nullità sia conforme al modello stigmatizzato dalla Banca d'Italia, ciò non esclude, da un lato, che vi fossero nello stesso periodo delle banche che offrivano delle condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante e che dall'altro lato, che il garante non sia stato comunque coartato da tali disposizioni, poichè, esemplificativamente, la garanzia era stata indicata dalla banca come condizione necessaria per l'apertura del credito o per l'erogazione del finanziamento. Nel caso di specie non sono stati forniti sufficienti elementi di prova sul fatto che vi sia stata a monte di tale fideiussione un'intesa tra i principali soggetti bancari e che le garanti abbiano visto di fatto limitata la propria libertà contrattuale, anche tenuto conto del fatto che le garanzie in esame sono successive alla decisione della Banca d'Italia. A ciò si aggiunga, infine, che le dette garanzie in esame non rientrano nello schema tipico delle fideiussioni omnibus essendo state prestate in relazione ad un singolo e specifico rapporto contrattuale. Anche la domanda riconvenzionale di condanna della convenuta al pagamento di tutte le rate e le somme versate dalla e dalla sua dante causa Sidera Estate _4 s.r.l., previa qualificazione quale traslativo del leasing in esame, è infondata. In ordine alla tradizionale distinzione tra leasing traslativo e di godimento e all'asserito superamento di detta distinzione sostenuto dalla convenuta, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della L. 124/2017 art. 1 commi 136-140 che, tipizzando il contratto di leasing, in generale si osserva che recentemente tra le Sezioni semplici della Corte di Cassazione era insorto un contrasto giurisprudenziale, proprio relativo all'ambito applicativo della L. 124/2017 nel caso di inadempimento del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore. Un orientamento, invocato dalla convenuta, sosteneva che tutti i contratti di leasing dovrebbero essere comunque regolati dalla nuova normativa (Cass. 27545/2019). L'opposto orientamento riteneva, invece, ancora perdurante nei casi di risoluzione dei contratti di leasing c.d. traslativi la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. (Cass. 25031/2019); aggiunge la suprema Corte che l'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 D.Lgs.
9.1.2006 n.5, dell'art. 72 quater L. Fallimentare, non pare consentire il superamento della tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, nonché le differenti conseguenze (come l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.) che da essa derivano in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (Cass. 25031/19). La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 5022 del 25 febbraio 2020, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) “se l'interpretazione dell'art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124,
11 secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del leasing traslativo l'art. 1526 c.c., sia coerente coi principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento”; b) “se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall'ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nell'art. 72-quater L. Fall.”. Con la recente pronuncia n. 2061/21 le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l. fall.”. La L. 124/17 è entrata in vigore in data 29.8.2017, perciò in data antecedente al verificarsi dei presupposti per la risoluzione del contratto (comunicata in data 8.11 Ma anche a voler applicare la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., viene in rilievo il secondo comma di detta norma, che consente alle parti di pattuire “che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, nel qual caso “il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”. Ne deriva che la previsione contrattuale in questione non può essere ritenuta di per sé contraria a norme imperative, essendo rimesso al Giudice accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, dovendosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. III 17 gennaio 2014 n. 888). Nel caso di specie le parti hanno previsto che l'utilizzatrice dovesse restituire i beni oggetto del contratto di leasing e pagare i canoni scaduti rimasti insoluti nonché l'indennità di occupazione, oltre agli eventuali interessi moratori, e che la concedente potesse trattenere i canoni già pagati;
inoltre, hanno anche pattuito che la CE dovrà dedurre dall'importo dovutole quanto ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene. Ciò detto, considerato che la concedente non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti e dell'indennità di occupazione, in mancanza di qualsiasi allegazione in relazione al valore dell'immobile, la somma complessivamente versata e
12 da versare da parte dell'utilizzatore non pare di entità tale da determinare un'ingiusta locupletazione della concedente. Infondata, infine, appare l'eccezione di illegittimità degli interessi moratori. Il giudice, pur consapevole delle deduzioni svolte al riguardo in sede di arbitrato, fa proprie le conclusioni del CTU nominato nel presente giudizio, apparendo frutto di puntuali accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico- giuridici. Sulla questione della valutabilità ai fini dell'usura degli interessi moratori, deve preliminarmente darsi atto che si registravano sino al 2020 orientamenti giurisprudenziali variegati e molto distanti tra loro. In linea generale si osserva che l'art. 644 c.p. delinea la condotta del reato di usura in quelle di chi “si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari” rinviando alla legge la determinazione del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. In particolare, la norma in esame prevede che
“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. In concreto poi tale determinazione sarà effettuata dal “Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, (che) rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”; “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2 l. 108/96). Ancor più rilevante, ai fini per cui è causa, la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1 D.L. 394/2000, secondo cui “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
13 Al verificarsi del superamento del tasso soglia, e quindi della fattispecie usuraria, l'art. 1815 comma 2 c.c. prevede una sanzione civilistica stabilendo che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Venendo, quindi, all'esame della questione e alla disamina degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, occorre dar conto della contrapposizione principale tra la tesi dell'esclusione degli interessi moratori dal calcolo delle voci che devono comporre il tasso da raffrontare al tasso soglia e la tesi che, viceversa, predica la necessità del computo degli interessi di mora nel predetto calcolo. Secondo un primo orientamento, (Trib. Treviso 9.12.2014; Trib. Bologna 17.2.2015; Trib. Verona 12.9.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Milano 2.2.2016) ormai superato, l'espressione “a qualsiasi titolo” usata dall'art. 644 comma sei c.p. e l'analoga dicitura “a qualunque titolo” usata da parte dell'art. 1, comma 1 D.L. 394/2000, fa riferimento al sostantivo “remunerazioni” e il primo comma del citato articolo espressamente qualifica l'utilità usuraria come data o promessa “in corrispettivo di una prestazione”. Riferendosi, quindi, il concetto di usurarietà alla sola prestazione esso non sarebbe rivolto a ciò che prestazione non è, come l'interesse di mora che sarebbe modalità di liquidazione del danno. Si evidenziava, inoltre, la difficoltà pratica di operare un confronto con il tasso soglia, in quanto nella determinazione del TEGM la Banca d'Italia non tiene conto degli interessi moratori mediamente praticati (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate nell'agosto 2009), con il rischio di andare a confrontare tra loro grandezze non omogenee. Diversamente, altra parte della giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia 24.2.2015; Trib. Padova 10.3.2015; Trib. Torino 27.4.2016), ivi inclusa quella di legittimità (Cass. Pen. 350/2013; Cass. civ. n. 602 e n. 603 del 2013), riteneva opportuna un'interpretazione dell'art. 1, comma 1 D.L. 394/2000 più aderente al del dettato normativo, che non pareva lasciare spazio a letture diverse laddove prescrive l'applicabilità della disciplina antiusura a gli interessi “a qualunque titolo” pattuiti. Come noto, sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il suesposto conflitto interpretativo, le quali hanno sancito il seguente principio di diritto: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2
14 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”. Ciò posto, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula, o meglio della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. In applicazione dei predetti principi, dalla CTU è risultato che il tasso soglia pattuito nel contratto di leasing è pari all'11,750% ed è, pertanto, inferiore al tasso soglia usura pari al 12,675%. Non si riscontra, pertanto, usura nel tasso di mora. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 liquidato nei valori medi parametri medi per tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale delle parti attrici opponenti. Nei rapporti tra le parti le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale delle parti attrici.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione formulata dagli attori e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1249/2018 del Tribunale di IE;
condanna _4 Parte_2 PT
, in solido alla rifusione in favore di
[...] Parte_1
Controparte_6 delle spese di lite che
[...] liquida in € 27.804,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge;
nei rapporti tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale degli attori“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e _4 Parte_1 Parte_2 PT
così concludendo:
[...]
15 “Piaccia alla Corte adita, in riforma della sentenza n. 651 emessa dal Tribunale di IE in data 18/08/2021, dichiarare che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e per l'effetto dichiarare invalida la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo n.1249/2018 concesso dal
Tribunale di IE;
dichiarare l'inammissibilità della tutela ordinaria ai sensi dell'art.819-ter avendo CP_5
antecedentemente promosso il giudizio arbitrale ed
[...] essendo intervenuto tra le parti l'accertamento costituito dal lodo pronunciato in data 20/12/2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e la sentenza impugnata;
dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg. e Parte_3 Parte_1 almeno nella parte in cui riproducono Parte_2 fedelmente gli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) con particolare riferimento a quello avente ad oggetto la rinuncia al termine di decadenza disposto dall'art. 1957, comma 1, c.c. dichiarando per l'effetto l'invalidità della garanzia rilasciata da tutti i fideiussori;
in subordine condannare la società appellata a restituire alla in applicazione al disposto Pt_1 dell'art.1526 c.c. tutte le rate e le somme versate da questa e dalla sua dante causa Sidera Estate srl.
Con vittoria delle spese del doppio grado di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
Controparte_2 [...]
a sua volta Controparte_3 così concludendo:
“- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021, Rep n. 1315/2021 del 19 agosto 2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18
16 agosto 2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3644/2018 , a norma dell'art. 348 bis c.p. c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 651/2021 , Rep n. 1315/2021 del 19 agosto
2021, emessa dal Tribunale di IE, in data 18 agosto
2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. R G. 3644/2018, anche a norma dell'art. 342 c . c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi , come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza.
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da e dai Sigg.ri _4 Parte_1 PT
e rigettarlo integralmente in
[...] Parte_2 quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 651 /2021 , Re p n 1 315 /2021 del 1 9 agosto 2021, emessa dal Tribunale di IE , in data 18 agosto 2021, pubblicata in data 19 agosto 2021 nell'ambito del procedimento n. RG 3644/2018.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza del 13.4.2023 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza per l'importo superiore ad Euro 485.245,54 oltre corrispondenti interessi come liquidati nell'opposto
17 provvedimento monitorio opposto in primo grado e metà delle spese sia della fase monitoria che della fase di opposizione.
A seguito della interruzione del giudizio per la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale di la causa è stata riassunta, con separati _4 atti, da e da un lato e da Parte_1 Parte_2
dall'altro. Parte_3
Si è costituita, a seguito della riassunzione,
[...]
quest'ultima subentrata NT nei rapporti a Controparte_2
,
[...] Controparte_3
[...]
Non si è costituita, nonostante rituale notifica dell'atto di riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la Curatela della Liquidazione
Giudiziale di che deve essere quindi _4 dichiarata contumace.
Tutte le parti costituite hanno confermato le loro precedenti conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
18 Con il primo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto essersi verificata la condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione obbligatoria, nel caso in esame avviata, a seguito dell'ordinanza 3.4.2019 del Giudice Istruttore, su iniziativa degli opponenti ed alla quale non aveva preso parte la convenuta opposta, in particolare criticando l'affermata inapplicabilità in via retroattiva del principio sancito da Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020,
n. 19596, che ha ritenuto la parte convenuta opposta gravata dell'onere dell'avvio del procedimento di mediazione, con ciò ponendo fine al precedente e costante orientamento di legittimità (vd. Cass. 24629/2015; Cass.
22017/2017; Cass. 22003/2019) a mente del quale detto onere dovesse gravare invece sulla parte opponente.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla qualificazione della citata pronuncia a Sezioni Unite quale prospective overruling con efficacia retroattiva, ciò che in ogni caso rileva è
l'avvenuto avvio del procedimento di mediazione, curato nel caso di specie dagli opponenti e che non può considerarsi vanificato dalla mancata partecipazione della parte convenuta opposta, altre infatti essendo le conseguenze attribuite a siffatta omissione (vd. art. 8, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, ed ora art. 12-bis, comma 2).
Con il secondo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha negato la sussistenza di litispendenza fra il proposto giudizio arbitrale e la domanda monitoria accolta con il decreto ingiuntivo del Tribunale di IE avanti allo stesso opposto.
Il motivo è infondato.
19 Lo stesso Collegio Arbitrale, investito dalla società concedente della domanda di restituzione dell'immobile per l'ivi invocata risoluzione per inadempimento, con il suo lodo non definitivo del 15.2.2019 (vd. doc. 17 opponenti in primo grado), ha avuto cura di escludere la sussistenza di litispendenza fra la domanda arbitrale e la domanda monitoria (vd. pagg. 12-18 del lodo).
Va in verità osservato come, al fine di delibare la domanda di restituzione dell'immobile proposta dalla stessa società concedente, il Collegio Arbitrale, con il suo lodo definitivo del 20.12.2019 (vd. doc. 21 opponenti in primo grado), ha sottoposto ad esame anche questioni di carattere monetario dedotte nella difesa del relativo procedimento dalla società utilizzatrice, ma tutto ciò al solo fine di verificare se si fossero o meno avverati i presupposti dell'invocato, con la domanda restitutoria, effetto risolutivo.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha escluso la nullità delle rilasciate fideiussioni in quanto contratte in conformità delle condizioni generali
ABI del 2003 ritenute in parte in contrasto con la disciplina in materia di concorrenza dalla Decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 quale allora
Autorità Garante in ambito bancario.
Il motivo è infondato per la assorbente ragione, non pretermessa dal primo Giudice, che la decisione della
Banca d'Italia riguardava le fideiussioni omnibus e non fideiussioni, quali sono quelle di cui è causa, che sono invece specifiche (vd. sul punto Cass., sez I, ord.,
17.1.2025, n. 1170, in cui viene ribadito che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus
20 le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”).
Con il quarto ed ultimo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui è stata da questa ritenuta applicabile, al caso in esame, la disciplina di cui alla L. 124/2017.
Il motivo è fondato nei limiti in cui viene sottoposta a critica la disciplina applicabile ai fini della risoluzione, la cui individuazione è stata chiaramente rimessa alla competenza arbitrale e deve quindi ritenersi preclusa al giudice ordinario.
Tuttavia, e per quanto attiene alla sola questione monetaria in sede ordinaria ritualmente dedotta, il
Collegio Arbitrale ha desunto l'insussistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento in ragione della usurarietà della pattuizione in punto di interessi, comparando, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi moratori pattuiti nel caso in esame (nella percentuale dell'11,75% annuo) con il tasso soglia per la categoria di operazioni in esame (all'epoca della stipula del contratto nella misura del 9,525%), senza l'aumento del 3,15% come ritenuto a seguito della nota pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19597; da tutto ciò desumendo l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c. e l'enucleazione, al momento dell'invocato effetto risolutivo, di una posizione a credito della società utilizzatrice per Euro 51.324,38 (vd. pagg. 42-43 del
21 lodo arbitrale definitivo, sulla scorta di quanto esposto nella relazione di c.t.u. in quella sede espletata – vd. pag. 30 -: rispettivamente docc. 21 e 18 opponenti in primo grado).
Il criterio richiamato dal Tribunale di IE con la sentenza qui appellata – di applicazione cioè del principio di cui alla nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite del 2020, a mente del quale la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
“fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento [più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto, secondo quanto previsto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, applicabile ratione temporis al caso esaminato dalle
SS.UU.: N.d.E.], in considerazione altresì del fatto che all'epoca era già vigente la previsione dell'incremento ex mora medio del 2,1% -, e peraltro non fatto oggetto di specifica censura da parte degli appellanti, induce a considerare maggiormente corretta (in quanto insussistente ogni ipotesi di usura) l'ipotesi di calcolo di cui alla pag. 33-34 della relazione di c.t.u. del procedimento arbitrale, che individua, alla data più vicina a quella domanda monitoria, una posizione a credito della concedente di Euro 489.043,17, importo che risulta inferiore a quello monitoriamente ingiunto, anche
22 al netto della richiesta indennità di occupazione che allo stato risulta non dovuta, in ragione del diniego della restituzione pronunciato all'esito del giudizio arbitrale.
Alle stesse conclusioni di cui sopra sono giunti la consulenza tecnica e il relativo supplemento espletati nel primo grado del presente giudizio ordinario.
Resta ovviamente impregiudicata ogni questione sulla restituzione dell'immobile richiesta dalla concedente ed oggetto del giudizio arbitrale e sulle conseguenze di natura monetaria derivanti dalla eventuale ricollocazione del bene conseguente a detta risoluzione, non omettendosi altresì di evidenziare come non sia stata offerta prova della asserita (vd. atto di appello) impugnazione avanti a questa Corte del lodo arbitrale definitivo.
Ne segue, pertanto, che deve essere accolta, per quanto di ragione e in parziale riforma dell'appellata sentenza, la proposta opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarata la sussistenza di un credito della Banca che ha incorporato la società concedente nei confronti della società utilizzatrice cessionaria e dei fideiussori di Euro 489.043,17, oltre interessi come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto ed oltre metà delle spese ivi liquidate.
Allo stesso modo le spese del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale e quelle del presente grado di giudizio come liquidate in dispositivo, in ragione della parziale riforma, sono compensate per un mezzo del loro ammontare e per il residuo mezzo poste a carico degli appellanti.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio e del relativo supplemento sono da porsi per un terzo a carico di
[...]
subentrata nei rapporti a Monte NT
23 dei Paschi di IE Leasing & Factoring, Banca per i
Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A., e per i restanti due terzi, in via tra loro solidale, a carico di
[...]
, e Controparte_7 Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, NT
, subentrata nei rapporti a
[...] [...]
Controparte_2 Controparte_3
va condannata a pagare all'entrata
[...] del bilancio dello Stato somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da _4
, e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di IE n. 651 del
19.8.2021, in parziale accoglimento del proposto appello
1. accoglie per quanto di ragione la proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 1249/2018 del
Tribunale di IE e, previa revoca dello stesso
2. dichiara sussistente un credito di
[...]
subentrata nei rapporti a NT [...]
Controparte_2 [...]
nei confronti di Controparte_3
subentrata nel rapporto di cui è causa a _4
Sidera Real Estate s.r.l., di Euro 489.043,17, oltre interessi come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto ed oltre metà delle spese ivi liquidate, e pertanto
3. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, e Parte_3 Parte_1 Pt_2
al pagamento in favore di
[...] NT
subentrata nei rapporti a Monte dei
[...]
24 Paschi di IE Leasing & Factoring,
[...]
dell'importo di Euro Controparte_3
489.043,17, oltre interessi come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto ed oltre metà delle spese ivi liquidate;
4. liquida le spese del giudizio di primo grado sopportate da NT subentrata nei rapporti a Controparte_2
[...] Controparte_3
come dalla appellata sentenza del
[...]
Tribunale di IE e le spese del presente grado di giudizio in Euro 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
5. dichiara le stesse compensate per un mezzo del loro ammontare;
6. dichiara il residuo mezzo dovuto da _4
, subentrata nel rapporto di cui è causa a Sidera
[...]
Real Estate s.r.l., e in via solidale con quest'ultima da
, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
7. dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale, e Parte_3 Parte_1 Pt_2
alla refusione di detto residuo mezzo in favore
[...] di subentrata nei NT rapporti a Controparte_2
Controparte_3
8. pone le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio e del relativo supplemento per un terzo a carico di NT subentrata nei rapporti a
[...]
Controparte_6
e per i restanti due terzi, in via tra
[...] loro solidale, a carico di _4 PT
, e
[...] Parte_1 Parte_2
25 9. dichiara tenuta e condanna NT
subentrata nei rapporti a
[...] [...]
Controparte_2 [...]
a pagare all'entrata del Controparte_3 bilancio dello Stato somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
Così deciso in Firenze il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
26