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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1406/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, AT
IN GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00239/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00239/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00239/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa) Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.09.2023 (con istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01MC00239/2022, notificato in data 07.07.2023, relativo al periodo d'imposta 2016, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione – a titolo di IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, oltre sanzioni e interessi – somme ritenute dovute in relazione a presunti proventi illeciti ex art. 14 L. 537/1993.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
la contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'atto, poiché l'Ufficio avrebbe, da un lato, ricondotto la soggettività passiva delle violazioni alla cooperativa “Società_1”, e dall'altro imputato al Ricorrente_1 le medesime somme come proventi illeciti;
la violazione del divieto di doppia imposizione (art. 67 DPR 600/1973), assumendo che l'importo corrispondente alle rette dei degenti per l'anno 2016 (euro 86.720,00) fosse stato considerato dall'Ufficio sia nell'accertamento alla cooperativa sia in quello al ricorrente;
l'insussistenza, in fatto, della personale appropriazione delle rette, che sarebbero state riscosse e gestite nell'interesse della cooperativa, anche alla luce delle pronunce penali/civili prodotte e delle risultanze istruttorie richiamate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, eccependo in via pregiudiziale: (i) la necessità di verificare la conformità tra istanza di reclamo e ricorso depositato;
(ii) la tempestività della costituzione in giudizio;
(iii) l'opportunità di riunione con giudizio connesso relativo al 2015 (R.G. 1431/2020).
Nel merito chiedeva il rigetto, sostenendo la chiarezza della motivazione e negando la doppia imposizione, in quanto l'accertamento alla cooperativa riguarderebbe reddito d'impresa ex art. 39 DPR 600/1973, mentre quello al ricorrente riguarderebbe proventi illeciti ex art. 14 L. 537/1993; richiamava, altresì, Cass. n.
10793/2016.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento e allegando, tra l'altro, la sentenza resa per annualità 2015 (indicata come favorevole al contribuente e passata in giudicato), deducendo l'identità di impianto istruttorio e giuridico.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
1) Sulle eccezioni pregiudiziali (art. 17-bis; conformità; tempestività)
Le eccezioni dell'Ufficio non sono fondate. In punto di valore, ai fini dell'applicazione dell'art. 17-bis D.Lgs.
546/1992, il valore della controversia va determinato in base al tributo (al netto di sanzioni e interessi), sicché
l'indicazione del “valore economico” complessivo comprensivo di sanzioni non è dirimente ai fini della procedibilità. Nella specie, dagli atti emerge che il ricorso è stato introdotto come reclamo/mediazione e l'Ufficio ha, peraltro, adottato formale diniego;
pertanto, la fase amministrativa risulta comunque espletata e non è ravvisabile alcuna improcedibilità per difetto di procedimento. Quanto alla richiesta di verifica di “conformità” tra istanza e ricorso, l'eccezione ha natura meramente esplorativa e non è assistita da specifica allegazione di difformità sostanziali nei motivi;
dagli atti depositati dal ricorrente risultano, inoltre, le ricevute di notifica e la sequenza procedimentale coerente con l'impianto del reclamo. Ne consegue il rigetto della pregiudiziale.
Quanto alla tempestività della costituzione, la documentazione in atti consente di ritenere rispettati i termini connessi alla fase di reclamo (decorso del termine di 90 giorni e successivo termine per la costituzione), sicché non ricorre la dedotta inammissibilità.
2) Sulla richiesta di riunione
L'istanza di riunione non può trovare accoglimento. Il giudizio relativo al 2015 risulta definito con pronuncia favorevole al contribuente (come allegato dal ricorrente), con conseguente venir meno dell'esigenza di trattazione unitaria;
in ogni caso, la riunione costituisce facoltà discrezionale del Collegio e non è necessaria ai fini della decisione della presente controversia.
3) Nel merito: sulla pretesa “appropriazione indebita” e sull'onere della prova del provento illecito
Il fulcro dell'accertamento impugnato è l'imputazione al ricorrente, ex art. 14 L. 537/1993, di un presunto provento illecito pari alle rette dei degenti dell'anno 2016 quantificate in euro 86.720,00. Tuttavia, la tassazione dei proventi illeciti postula che l'Amministrazione dimostri, con elementi specifici e individualizzanti, la effettiva e definitiva disponibilità del provento in capo al soggetto passivo, ossia che le somme siano state da questi percepite e trattenute nella propria sfera patrimoniale quale risultato dell'illecito.
Nel caso di specie, invece, dagli stessi atti dell'Ufficio emerge una ricostruzione non univoca: l'Ufficio, da un lato, assume che le violazioni risultanti dall'attività ispettiva permangano in capo alla cooperativa
(procedendo, infatti, a recuperi nei confronti della stessa), dall'altro, imputa al ricorrente le medesime rette come proventi illeciti. Tale duplicazione logico-argomentativa non è superata da un apparato probatorio idoneo a dimostrare che le rette siano effettivamente fuoriuscite dalla sfera della cooperativa e siano state definitivamente acquisite dal ricorrente.
La tesi del ricorrente – secondo cui la gestione delle rette avveniva nell'interesse della cooperativa
(pagamento di spese e costi della struttura) – non risulta adeguatamente confutata da prova contraria puntuale. La mera indicazione, in via generale, che alcuni familiari avrebbero pagato “nella quasi totalità” al Ricorrente_1, non equivale alla prova della appropriazione personale e definitiva delle somme, potendo integrare, al più, una modalità materiale di riscossione nell'ambito di un rapporto di gestione di fatto, senza automatica traslazione del provento nella sfera privata del ricorrente.
4) Sulla contraddittorietà dell'atto e sull'incompatibilità tra recupero alla cooperativa e provento illecito al ricorrente
La motivazione dell'atto impugnato, letta unitariamente, evidenzia un profilo di contraddittorietà sostanziale:
l'Ufficio afferma di avere “accertato le violazioni” nei confronti della cooperativa (pur rideterminando gli importi), e contestualmente considera le rette come provento illecito personale del ricorrente. In assenza di un tracciato dimostrativo rigoroso che giustifichi l'uscita delle somme dalla sfera della cooperativa e la loro appropriazione personale, l'imputazione del medesimo importo a due diversi centri di imputazione
(cooperativa e persona fisica) rivela un vizio di coerenza logico-giuridica che incide sulla legittimità della pretesa.
5) Sul divieto di doppia imposizione (art. 67 DPR 600/1973) e sulla distinzione richiamata dall'Ufficio
L'Ufficio invoca la distinzione tra reddito d'impresa (accertato alla cooperativa) e provento illecito (accertato al ricorrente) e richiama Cass. n. 10793/2016 in tema di “duplicità meramente economica”. L'argomento non
è decisivo nel caso concreto.
Infatti, qui non si discute di fisiologica doppia incidenza economica derivante da autonome e diverse fattispecie impositive, bensì della medesima posta economica (rette 2016 quantificate in euro 86.720,00) utilizzata come base di prelievo in due ricostruzioni alternative e incompatibili: o le rette costituiscono ricavo/ entrata della cooperativa (con conseguente tassazione in capo ad essa), oppure, se si sostiene l'appropriazione indebita, occorre dimostrare l'effettiva sottrazione alla sfera sociale e la personale acquisizione al ricorrente, con correlativa impossibilità di considerarle, al contempo, componente reddituale della cooperativa. In mancanza di tale prova e di un coerente meccanismo di neutralizzazione, la pretesa si traduce in una indebita duplicazione del presupposto economico, non compatibile con i principi che presidiano il divieto di reiterazione dell'imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.
Assume inoltre rilievo il precedente giudizio relativo all'annualità 2015, definito con pronuncia favorevole al ricorrente, fondato sul medesimo impianto istruttorio, che rafforza l'esigenza di coerenza decisionale in presenza di identità sostanziale di questione.
Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G.R. n. 473/2024:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TYS01MC00239/2022 relativo al periodo d'imposta 2016; condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 09.02.2026.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, AT
IN GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00239/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00239/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00239/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa) Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.09.2023 (con istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01MC00239/2022, notificato in data 07.07.2023, relativo al periodo d'imposta 2016, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione – a titolo di IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, oltre sanzioni e interessi – somme ritenute dovute in relazione a presunti proventi illeciti ex art. 14 L. 537/1993.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
la contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'atto, poiché l'Ufficio avrebbe, da un lato, ricondotto la soggettività passiva delle violazioni alla cooperativa “Società_1”, e dall'altro imputato al Ricorrente_1 le medesime somme come proventi illeciti;
la violazione del divieto di doppia imposizione (art. 67 DPR 600/1973), assumendo che l'importo corrispondente alle rette dei degenti per l'anno 2016 (euro 86.720,00) fosse stato considerato dall'Ufficio sia nell'accertamento alla cooperativa sia in quello al ricorrente;
l'insussistenza, in fatto, della personale appropriazione delle rette, che sarebbero state riscosse e gestite nell'interesse della cooperativa, anche alla luce delle pronunce penali/civili prodotte e delle risultanze istruttorie richiamate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, eccependo in via pregiudiziale: (i) la necessità di verificare la conformità tra istanza di reclamo e ricorso depositato;
(ii) la tempestività della costituzione in giudizio;
(iii) l'opportunità di riunione con giudizio connesso relativo al 2015 (R.G. 1431/2020).
Nel merito chiedeva il rigetto, sostenendo la chiarezza della motivazione e negando la doppia imposizione, in quanto l'accertamento alla cooperativa riguarderebbe reddito d'impresa ex art. 39 DPR 600/1973, mentre quello al ricorrente riguarderebbe proventi illeciti ex art. 14 L. 537/1993; richiamava, altresì, Cass. n.
10793/2016.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento e allegando, tra l'altro, la sentenza resa per annualità 2015 (indicata come favorevole al contribuente e passata in giudicato), deducendo l'identità di impianto istruttorio e giuridico.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
1) Sulle eccezioni pregiudiziali (art. 17-bis; conformità; tempestività)
Le eccezioni dell'Ufficio non sono fondate. In punto di valore, ai fini dell'applicazione dell'art. 17-bis D.Lgs.
546/1992, il valore della controversia va determinato in base al tributo (al netto di sanzioni e interessi), sicché
l'indicazione del “valore economico” complessivo comprensivo di sanzioni non è dirimente ai fini della procedibilità. Nella specie, dagli atti emerge che il ricorso è stato introdotto come reclamo/mediazione e l'Ufficio ha, peraltro, adottato formale diniego;
pertanto, la fase amministrativa risulta comunque espletata e non è ravvisabile alcuna improcedibilità per difetto di procedimento. Quanto alla richiesta di verifica di “conformità” tra istanza e ricorso, l'eccezione ha natura meramente esplorativa e non è assistita da specifica allegazione di difformità sostanziali nei motivi;
dagli atti depositati dal ricorrente risultano, inoltre, le ricevute di notifica e la sequenza procedimentale coerente con l'impianto del reclamo. Ne consegue il rigetto della pregiudiziale.
Quanto alla tempestività della costituzione, la documentazione in atti consente di ritenere rispettati i termini connessi alla fase di reclamo (decorso del termine di 90 giorni e successivo termine per la costituzione), sicché non ricorre la dedotta inammissibilità.
2) Sulla richiesta di riunione
L'istanza di riunione non può trovare accoglimento. Il giudizio relativo al 2015 risulta definito con pronuncia favorevole al contribuente (come allegato dal ricorrente), con conseguente venir meno dell'esigenza di trattazione unitaria;
in ogni caso, la riunione costituisce facoltà discrezionale del Collegio e non è necessaria ai fini della decisione della presente controversia.
3) Nel merito: sulla pretesa “appropriazione indebita” e sull'onere della prova del provento illecito
Il fulcro dell'accertamento impugnato è l'imputazione al ricorrente, ex art. 14 L. 537/1993, di un presunto provento illecito pari alle rette dei degenti dell'anno 2016 quantificate in euro 86.720,00. Tuttavia, la tassazione dei proventi illeciti postula che l'Amministrazione dimostri, con elementi specifici e individualizzanti, la effettiva e definitiva disponibilità del provento in capo al soggetto passivo, ossia che le somme siano state da questi percepite e trattenute nella propria sfera patrimoniale quale risultato dell'illecito.
Nel caso di specie, invece, dagli stessi atti dell'Ufficio emerge una ricostruzione non univoca: l'Ufficio, da un lato, assume che le violazioni risultanti dall'attività ispettiva permangano in capo alla cooperativa
(procedendo, infatti, a recuperi nei confronti della stessa), dall'altro, imputa al ricorrente le medesime rette come proventi illeciti. Tale duplicazione logico-argomentativa non è superata da un apparato probatorio idoneo a dimostrare che le rette siano effettivamente fuoriuscite dalla sfera della cooperativa e siano state definitivamente acquisite dal ricorrente.
La tesi del ricorrente – secondo cui la gestione delle rette avveniva nell'interesse della cooperativa
(pagamento di spese e costi della struttura) – non risulta adeguatamente confutata da prova contraria puntuale. La mera indicazione, in via generale, che alcuni familiari avrebbero pagato “nella quasi totalità” al Ricorrente_1, non equivale alla prova della appropriazione personale e definitiva delle somme, potendo integrare, al più, una modalità materiale di riscossione nell'ambito di un rapporto di gestione di fatto, senza automatica traslazione del provento nella sfera privata del ricorrente.
4) Sulla contraddittorietà dell'atto e sull'incompatibilità tra recupero alla cooperativa e provento illecito al ricorrente
La motivazione dell'atto impugnato, letta unitariamente, evidenzia un profilo di contraddittorietà sostanziale:
l'Ufficio afferma di avere “accertato le violazioni” nei confronti della cooperativa (pur rideterminando gli importi), e contestualmente considera le rette come provento illecito personale del ricorrente. In assenza di un tracciato dimostrativo rigoroso che giustifichi l'uscita delle somme dalla sfera della cooperativa e la loro appropriazione personale, l'imputazione del medesimo importo a due diversi centri di imputazione
(cooperativa e persona fisica) rivela un vizio di coerenza logico-giuridica che incide sulla legittimità della pretesa.
5) Sul divieto di doppia imposizione (art. 67 DPR 600/1973) e sulla distinzione richiamata dall'Ufficio
L'Ufficio invoca la distinzione tra reddito d'impresa (accertato alla cooperativa) e provento illecito (accertato al ricorrente) e richiama Cass. n. 10793/2016 in tema di “duplicità meramente economica”. L'argomento non
è decisivo nel caso concreto.
Infatti, qui non si discute di fisiologica doppia incidenza economica derivante da autonome e diverse fattispecie impositive, bensì della medesima posta economica (rette 2016 quantificate in euro 86.720,00) utilizzata come base di prelievo in due ricostruzioni alternative e incompatibili: o le rette costituiscono ricavo/ entrata della cooperativa (con conseguente tassazione in capo ad essa), oppure, se si sostiene l'appropriazione indebita, occorre dimostrare l'effettiva sottrazione alla sfera sociale e la personale acquisizione al ricorrente, con correlativa impossibilità di considerarle, al contempo, componente reddituale della cooperativa. In mancanza di tale prova e di un coerente meccanismo di neutralizzazione, la pretesa si traduce in una indebita duplicazione del presupposto economico, non compatibile con i principi che presidiano il divieto di reiterazione dell'imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.
Assume inoltre rilievo il precedente giudizio relativo all'annualità 2015, definito con pronuncia favorevole al ricorrente, fondato sul medesimo impianto istruttorio, che rafforza l'esigenza di coerenza decisionale in presenza di identità sostanziale di questione.
Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G.R. n. 473/2024:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TYS01MC00239/2022 relativo al periodo d'imposta 2016; condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 09.02.2026.